Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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1 gennaio 1981
1 gennaio 1981
Art. 2096.
(Assunzione in prova).
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".
(Assunzione in prova).
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".
Commentari • 128
- 1. Andrea Polizzese - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/ · 262.02725
[…] Le importanti novità introdotte dal recentissimo Decreto Dignità, nonché considerati anche i precedenti […] Patto di prova: dall'art. 2096 c.c. all'ammissibilità della prova apposta in contratti successivi (Cassazione, ord. n. 28252/2018) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposta una clausola con cui le parti subordinano l'assunzione definitiva all'esito positivo di un periodo di prova. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1423Provvedimento: […] Costituendosi tempestivamente in giudizio, la Controparte_1 ha chiesto il rigetto, evidenziando che nessun risarcimento del danno è dovuto alla parte ricorrente. Ha esposto che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di assunzione e dell'art. 2096 c.c., il recesso datoriale è avvenuto entro i termini previsti per la libera recedibilità in caso di mancato superamento del periodo di prova, dacché il rapporto di lavoro non si è mai stabilizzato.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- art. 2096 c.c.·
- mancato superamento periodo di prova·
- recesso datoriale·
- spese di lite·
- periodo di prova·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- interpretazione contrattuale·
- contratto a tempo indeterminato