Articolo 2096 del Codice civile
Articolo 2095Articolo 2136
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1981
Art. 2096.

(Assunzione in prova).

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.

--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1981
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