Articolo 17 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 luglio 1964
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di L. 10.365.000.000 iscritto al capitolo n. 568 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1951, n. 697 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964