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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria CA Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2019 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Gdp - Somministrazione, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Andrea Mirto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CA alla via Brezza Parco Arcipelago;
- appellante e
– Concessionario servizio Pubblico di acquedotto Controparte_1 del , in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, come da Controparte_2 procura in atti, dall'avvocato Rossella Giannalli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CA alla Via Riviera Casilino n. 41;
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 proponeva gravame per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
CA Vetere n. 4301/2018, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
80/2016.
Esponeva, in particolare, l'appellante che con ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Ingegnere il Giudice di Pace di santa Maria Controparte_1
CA Vetere intimava alla stessa il pagamento dell'importo di euro Parte_1 800,34 a titolo di fatture relative alla fornitura idrica dell'utenza sita di CA (CE) alla via S. Martino alla Giudea e al Vico I Riccardo n. 5; l'ingiunta proponeva dunque opposizione, contestando la pretesa creditoria ed eccependo l'avvenuto pagamento, nonché la prescrizione del diritto fatto valere, l'errore sostanziale negli importi richiesti nonché la mancanza del servizio di depurazione.
Il Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere con sentenza n. 4301/2018 rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo n. 80/2016.
Pertanto, avverso la sentenza n. 4301/2018 proponeva l'odierno appello, Pt_1 riproponendo i motivi di opposizione già spiegati, adducendo, a sostegno dello stesso, che il Giudice di prime cure aveva errato nell'interpretazione della legge, atteso che l'importo portato al decreto ingiuntivo n. 80/2016 conteneva l'obbligo di pagamento da parte della appellante di quote relative al canone di depurazione, servizio inattivo nel comune di CA. Inoltre, l'appellante deduceva la mancata pronuncia sui motivi dell'opposizione atteso che il Giudice di pace aveva omesso ogni statuizione sulla eccepita prescrizione del diritto di riscuotere le somme relative agli anni 2009-2010-
2011 oltre ad un errore degli importi richiesti per l'appartamento in Vico I Riccardo, essendo lo stesso disabitato. Concludeva l'appellante chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 80/2016 reso a favore dell'appellato, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'appellato ing. – concessionaria del Controparte_1 servizio pubblico di acquedotto del comune di CA, eccependo in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2. Deduceva poi, nel merito, che la contestazione della errata interpretazione della legge non poteva trovare accoglimento, atteso che a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo l'utente aveva addotto l'assenza di consumo idrico per un assunto danneggiamento dell'impianto dell'immobile mai provato. L'appellato sollevava l'eccezione di inammissibilità dell'appello attesa la mutatio libelli in quanto l'appellante aveva introdotto un nuovo campo di indagine , afferente l'inattività del servizio di depurazione, atteso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si era limitata ad una semplice contestazione sull'utilizzo dell'acqua potabile. Concludeva l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c. e comunque dichiarare inammissibile e rigettare l'appello essendo lo stesso infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice con ordinanza del 10/03/2025, assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
Nel merito
4. Reputa l'intestato Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
Tra le parti intercorre un contratto di fornitura idrica degli immobili siti di CA
(CE) alla via S. Martino alla Giudea e al Vico I Riccardo n. 5; ed il credito di cui è lite è stato ingiunto dalla società fornitrice in virtù delle fatture rimaste insolute per gli anni
2009, 2010 e 2011 (cfr. doc. 4 e 6 in produzione di primo gradi di parte appellata).
L'esistenza dello stesso , oltre che documentata (cfr. contratti all. 2 e 5 in produzione di primo gradi di parte appellata) tra le parti non è in contestazione.
Si ricorda che nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, ciascuna delle parti è tenuta a fornire prova dell'esatta esecuzione delle propria prestazione. Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
4.1. Va dapprima esaminato quale motivo di doglianza quello relativo alla mancata prova del non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione del all'epoca dei fatti. Controparte_2
La domanda dell'appellante, rigettata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal giudice di primo grado, mira ad ottenere l'annullamento delle fatture per canoni idrici relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per l'utenza sita alla via S. Martino alla Giudea n. 28 e per gli anni 2011 e 2013 per l'utenza di Vico Co I Riccardo n. 5 entrambe attive nel Comune CA, poiché comprensive di un servizio che non era stato reso stante il non funzionamento dell'impianto di depurazione del Controparte_2
4.2. Ebbene, sul punto è opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 335 del 10.10.2008, dichiarando costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28
(Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, ha inequivocabilmente stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La sentenza porta dunque ad escludere la debenza del corrispettivo solo nei casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente.
Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione “La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura
e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (
L. n. 36 del 1994, art. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons.
Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (cfr. Cass. Sent. n. 25112 del 14.12.2015).
Tali sono le argomentazioni dell'odierno appellato, secondo cui la tariffa riferita al servizio di depurazione delle acque non possa ritenersi dovuta nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o siano temporaneamente inattivi.
Ebbene, come detto, la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo solo nei casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.
Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la ratio stessa della pronuncia del giudice delle leggi, come già individuata dalla Corte di Cassazione, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile», qualunque esso sia, essendo, in tal caso «irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio» (così, in motivazione, Cass. 18/04/2018, n. 9500; v. anche Cass. 11/02/2020, n. 3314; 13/02/2020, n. 3692). Giova rammentare che, mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla legge 10 maggio 1976, n.
319 «doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità», a partire da questa data, per effetto dell'art.24 d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258 (che, nel sopprimere l'art. 62, commi 5 e 6,
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina), «si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.». Orbene, in rapporto «alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina», la
Corte di legittimità ha affermato «che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue». Invero, «la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» (v. C. Cost. n.
335 del 2008), viene in giurisprudenza affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita
a detto servizio» (così, in motivazione, Cass. 18/04/2018, n. 9500; ma v. anche Cass.
n. 3314 e n. 3692 del 2020, citt., Cass. 12/6/2020 n. 11270 e 15/6/2020 n. 11586).
Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va osservato come l'utente, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia limitato ad una contestazione del tutto generica in ordine alla non debenza e al dedotto malfunzionamento, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito ad un differente ammontare dei suoi consumi o all'anomalia di quanto registrato o alla mancata fruizione del servizio di depurazione. Come giustamente ritenuto dal Giudice di prime cure, dalla documentazione versata in atti, non emerge alcuna prova del malfunzionamento dell'impianto di depurazione per il periodo oggetto di fatturazione, nè vi è prova di un'inefficiente resa depurativa e neppure di un mancato utilizzo delle forniture attive al Vico I Riccardo del comune di CA.
In appello l'utente ha ascritto l'evento alla categoria del notorio, ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., limitandosi a provare l'inesistenza del servizio con il semplice richiamo ad un sequestro preventivo dell'impianto di sollevamento delle acque reflue disposto dalla Procura della Repubblica nel novembre 2018, così reputandosi esonerato da ogni necessità di specifica descrizione e dimostrazione del disfunzionamento in concreto verificatosi.
Quanto sopra non può ritenersi sufficiente atteso che non è possibile attribuire valenza di notorio ad una circostanza priva dei requisiti richiesti dall'art. 115 co. 2
c.p.c. Ed invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la nozione di notorio deve essere apprezzata in termini rigorosi, atteso che essa costituisce una deroga al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio (cfr. ex plurimis Cass. 28 marzo 1997, n. 2808).
Ne consegue che non sono invocabili come fatti particolari intorno ai quali si contende, costituenti cioè elementi principali della fattispecie alla cui prova è onerata una delle parti (cfr. sul punto Cass. 27 giugno 2000, n. 8744; Cass. 7 gennaio 2003, n.
26).
In conclusione, l'odierno appellante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, nel senso espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, non avendo dimostrato la non effettiva o anomala fruizione del servizio di depurazione: “il fruitore del servizio ha l'obbligo di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Ciò comporta che l'utente non può semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 23699 del 2016).
Ne deriva che la pretesa all'annullamento delle fatture in contestazione, avanzata sulla scorta della riconosciuta causa di esclusione della debenza del corrispettivo, era infondata e, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 80/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere.
5. Passando all'esame del secondo motivo di appello e alla invocata prescrizione, va detto che lo stesso deve essere disatteso alla luce di quanto documentalmente provato dall'odierno appellato già in sede di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'appellato ha documentalmente provato, l'interruzione della prescrizione in merito alle fatture idriche per gli anni 2009, 2010 e 2011, attraverso la produzione di una raccomandata a/r inviata in data 30.12.2012 e notificata ad
[...]
per compiuta giacenza con primo avviso del 2.1.2013 e secondo del 7.2.2013. Pt_1
La stessa dunque, alla data della proposizione del ricorso monitorio (dicembre
2015) non poteva dirsi spirata.
6. Quanto agli ulteriori motivi di appello, inerenti l'errata fatturazione, rileva il
Tribunale come la contestazione della calcolo effettuato richieda un grado di sufficiente specificità, tale anche da consentire all'ente creditore di potersi adeguatamente difendere.
La fatturazione prodotta da parte opposta invero contiene in ciascuna pagina i prospetti dettagliati dei consumi addebitati al cliente e delle modalità di calcolo che hanno portato al risultato finale ed ognuna delle suddette fatture riporta la lettura del contatore. Non si evince dunque che i consumi addebitati al cliente derivino da ricostruzioni presunte.
Ed invero l'utente somministrato non ha sollevato alcuna specifica e dettagliata contestazione riguardo al contenuto delle fatture azionate, né quanto all'entità dei consumi addebitati, facendo riferimento solo alla incertezza del calcolo presunto, che come detto non risulta presunto, né riguardo ai corrispettivi applicati. Proprio ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594).
In altri termini, le argomentazioni dell'opponente appaiono assolutamente generiche e inoltre del tutto sprovviste di prova.
8. Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni supra riportate, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado n. 4301/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere.
Le spese
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della effettiva attività processuale svolta.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n.
115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 – “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n.
4301/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t. , che liquida in euro 662,00 per onorari,
[...] oltre Iva e Cpa se dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, Santa Maria CA Vetere, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria CA Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2019 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Gdp - Somministrazione, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Andrea Mirto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CA alla via Brezza Parco Arcipelago;
- appellante e
– Concessionario servizio Pubblico di acquedotto Controparte_1 del , in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, come da Controparte_2 procura in atti, dall'avvocato Rossella Giannalli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CA alla Via Riviera Casilino n. 41;
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 proponeva gravame per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
CA Vetere n. 4301/2018, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
80/2016.
Esponeva, in particolare, l'appellante che con ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Ingegnere il Giudice di Pace di santa Maria Controparte_1
CA Vetere intimava alla stessa il pagamento dell'importo di euro Parte_1 800,34 a titolo di fatture relative alla fornitura idrica dell'utenza sita di CA (CE) alla via S. Martino alla Giudea e al Vico I Riccardo n. 5; l'ingiunta proponeva dunque opposizione, contestando la pretesa creditoria ed eccependo l'avvenuto pagamento, nonché la prescrizione del diritto fatto valere, l'errore sostanziale negli importi richiesti nonché la mancanza del servizio di depurazione.
Il Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere con sentenza n. 4301/2018 rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo n. 80/2016.
Pertanto, avverso la sentenza n. 4301/2018 proponeva l'odierno appello, Pt_1 riproponendo i motivi di opposizione già spiegati, adducendo, a sostegno dello stesso, che il Giudice di prime cure aveva errato nell'interpretazione della legge, atteso che l'importo portato al decreto ingiuntivo n. 80/2016 conteneva l'obbligo di pagamento da parte della appellante di quote relative al canone di depurazione, servizio inattivo nel comune di CA. Inoltre, l'appellante deduceva la mancata pronuncia sui motivi dell'opposizione atteso che il Giudice di pace aveva omesso ogni statuizione sulla eccepita prescrizione del diritto di riscuotere le somme relative agli anni 2009-2010-
2011 oltre ad un errore degli importi richiesti per l'appartamento in Vico I Riccardo, essendo lo stesso disabitato. Concludeva l'appellante chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 80/2016 reso a favore dell'appellato, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'appellato ing. – concessionaria del Controparte_1 servizio pubblico di acquedotto del comune di CA, eccependo in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2. Deduceva poi, nel merito, che la contestazione della errata interpretazione della legge non poteva trovare accoglimento, atteso che a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo l'utente aveva addotto l'assenza di consumo idrico per un assunto danneggiamento dell'impianto dell'immobile mai provato. L'appellato sollevava l'eccezione di inammissibilità dell'appello attesa la mutatio libelli in quanto l'appellante aveva introdotto un nuovo campo di indagine , afferente l'inattività del servizio di depurazione, atteso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si era limitata ad una semplice contestazione sull'utilizzo dell'acqua potabile. Concludeva l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c. e comunque dichiarare inammissibile e rigettare l'appello essendo lo stesso infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice con ordinanza del 10/03/2025, assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
Nel merito
4. Reputa l'intestato Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
Tra le parti intercorre un contratto di fornitura idrica degli immobili siti di CA
(CE) alla via S. Martino alla Giudea e al Vico I Riccardo n. 5; ed il credito di cui è lite è stato ingiunto dalla società fornitrice in virtù delle fatture rimaste insolute per gli anni
2009, 2010 e 2011 (cfr. doc. 4 e 6 in produzione di primo gradi di parte appellata).
L'esistenza dello stesso , oltre che documentata (cfr. contratti all. 2 e 5 in produzione di primo gradi di parte appellata) tra le parti non è in contestazione.
Si ricorda che nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, ciascuna delle parti è tenuta a fornire prova dell'esatta esecuzione delle propria prestazione. Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
4.1. Va dapprima esaminato quale motivo di doglianza quello relativo alla mancata prova del non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione del all'epoca dei fatti. Controparte_2
La domanda dell'appellante, rigettata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal giudice di primo grado, mira ad ottenere l'annullamento delle fatture per canoni idrici relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per l'utenza sita alla via S. Martino alla Giudea n. 28 e per gli anni 2011 e 2013 per l'utenza di Vico Co I Riccardo n. 5 entrambe attive nel Comune CA, poiché comprensive di un servizio che non era stato reso stante il non funzionamento dell'impianto di depurazione del Controparte_2
4.2. Ebbene, sul punto è opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 335 del 10.10.2008, dichiarando costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28
(Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, ha inequivocabilmente stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La sentenza porta dunque ad escludere la debenza del corrispettivo solo nei casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente.
Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione “La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura
e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (
L. n. 36 del 1994, art. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons.
Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (cfr. Cass. Sent. n. 25112 del 14.12.2015).
Tali sono le argomentazioni dell'odierno appellato, secondo cui la tariffa riferita al servizio di depurazione delle acque non possa ritenersi dovuta nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o siano temporaneamente inattivi.
Ebbene, come detto, la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo solo nei casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.
Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la ratio stessa della pronuncia del giudice delle leggi, come già individuata dalla Corte di Cassazione, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile», qualunque esso sia, essendo, in tal caso «irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio» (così, in motivazione, Cass. 18/04/2018, n. 9500; v. anche Cass. 11/02/2020, n. 3314; 13/02/2020, n. 3692). Giova rammentare che, mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla legge 10 maggio 1976, n.
319 «doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità», a partire da questa data, per effetto dell'art.24 d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258 (che, nel sopprimere l'art. 62, commi 5 e 6,
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina), «si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.». Orbene, in rapporto «alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina», la
Corte di legittimità ha affermato «che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue». Invero, «la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» (v. C. Cost. n.
335 del 2008), viene in giurisprudenza affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita
a detto servizio» (così, in motivazione, Cass. 18/04/2018, n. 9500; ma v. anche Cass.
n. 3314 e n. 3692 del 2020, citt., Cass. 12/6/2020 n. 11270 e 15/6/2020 n. 11586).
Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va osservato come l'utente, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia limitato ad una contestazione del tutto generica in ordine alla non debenza e al dedotto malfunzionamento, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito ad un differente ammontare dei suoi consumi o all'anomalia di quanto registrato o alla mancata fruizione del servizio di depurazione. Come giustamente ritenuto dal Giudice di prime cure, dalla documentazione versata in atti, non emerge alcuna prova del malfunzionamento dell'impianto di depurazione per il periodo oggetto di fatturazione, nè vi è prova di un'inefficiente resa depurativa e neppure di un mancato utilizzo delle forniture attive al Vico I Riccardo del comune di CA.
In appello l'utente ha ascritto l'evento alla categoria del notorio, ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., limitandosi a provare l'inesistenza del servizio con il semplice richiamo ad un sequestro preventivo dell'impianto di sollevamento delle acque reflue disposto dalla Procura della Repubblica nel novembre 2018, così reputandosi esonerato da ogni necessità di specifica descrizione e dimostrazione del disfunzionamento in concreto verificatosi.
Quanto sopra non può ritenersi sufficiente atteso che non è possibile attribuire valenza di notorio ad una circostanza priva dei requisiti richiesti dall'art. 115 co. 2
c.p.c. Ed invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la nozione di notorio deve essere apprezzata in termini rigorosi, atteso che essa costituisce una deroga al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio (cfr. ex plurimis Cass. 28 marzo 1997, n. 2808).
Ne consegue che non sono invocabili come fatti particolari intorno ai quali si contende, costituenti cioè elementi principali della fattispecie alla cui prova è onerata una delle parti (cfr. sul punto Cass. 27 giugno 2000, n. 8744; Cass. 7 gennaio 2003, n.
26).
In conclusione, l'odierno appellante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, nel senso espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, non avendo dimostrato la non effettiva o anomala fruizione del servizio di depurazione: “il fruitore del servizio ha l'obbligo di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Ciò comporta che l'utente non può semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 23699 del 2016).
Ne deriva che la pretesa all'annullamento delle fatture in contestazione, avanzata sulla scorta della riconosciuta causa di esclusione della debenza del corrispettivo, era infondata e, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 80/2016 emesso dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere.
5. Passando all'esame del secondo motivo di appello e alla invocata prescrizione, va detto che lo stesso deve essere disatteso alla luce di quanto documentalmente provato dall'odierno appellato già in sede di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'appellato ha documentalmente provato, l'interruzione della prescrizione in merito alle fatture idriche per gli anni 2009, 2010 e 2011, attraverso la produzione di una raccomandata a/r inviata in data 30.12.2012 e notificata ad
[...]
per compiuta giacenza con primo avviso del 2.1.2013 e secondo del 7.2.2013. Pt_1
La stessa dunque, alla data della proposizione del ricorso monitorio (dicembre
2015) non poteva dirsi spirata.
6. Quanto agli ulteriori motivi di appello, inerenti l'errata fatturazione, rileva il
Tribunale come la contestazione della calcolo effettuato richieda un grado di sufficiente specificità, tale anche da consentire all'ente creditore di potersi adeguatamente difendere.
La fatturazione prodotta da parte opposta invero contiene in ciascuna pagina i prospetti dettagliati dei consumi addebitati al cliente e delle modalità di calcolo che hanno portato al risultato finale ed ognuna delle suddette fatture riporta la lettura del contatore. Non si evince dunque che i consumi addebitati al cliente derivino da ricostruzioni presunte.
Ed invero l'utente somministrato non ha sollevato alcuna specifica e dettagliata contestazione riguardo al contenuto delle fatture azionate, né quanto all'entità dei consumi addebitati, facendo riferimento solo alla incertezza del calcolo presunto, che come detto non risulta presunto, né riguardo ai corrispettivi applicati. Proprio ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594).
In altri termini, le argomentazioni dell'opponente appaiono assolutamente generiche e inoltre del tutto sprovviste di prova.
8. Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni supra riportate, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado n. 4301/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere.
Le spese
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della effettiva attività processuale svolta.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n.
115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 – “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n.
4301/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria CA Vetere;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t. , che liquida in euro 662,00 per onorari,
[...] oltre Iva e Cpa se dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, Santa Maria CA Vetere, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo