TRIB
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/04/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 271 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia (SP), alla via del Canaletto n. 130, rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELA TONELLI
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura C.F._2 telematica in atti
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.12.1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
MICAELA BONFIGLIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
27.03.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.02.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) e che dall'unione sono nati i figli (il 16.09.1997) e (il Per_1 Per_2
16.01.2004), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato istanza di separazione pronunciata dal Tribunale di
Massa con sentenza del 23.10.2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio
crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo
del passaporto;
2. A definizione di tutte le questioni patrimoniali e dei rapporti tra i coniugi i medesimi si impegnano a
trasferire, con separato atto notarile meramente esecutivo ed attuativo degli obblighi assunti in sede del
presente procedimento di divorzio e quindi in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge, ai
figli e le rispettive quote della casa coniugale con accessori e pertinenze, sita in Via Per_1 Persona_3
Pietro Benetti n. 5 e censita al NCEU del Comune di Licciana Nardi, Fg. 53
part. 911 sub. 3 A/2 Cl. 4 vani 8, rendita E. 640,41 e Fg. 53, part. 911, sub, 9, C/6, Cl 7 18 mq, rendita E.
62,28.
3. Le spese dell'atto notarile per la cessione del bene ai figli verranno sostenute dal Signor Pt_1
4. La moglie continuerà ad abitare la detta casa coniugale essendo genitore collocatario prevalente dei
figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
5. Il Signor corrisponderà entro il 15 del mese di riferimento alla sig.ra , con Pt_1 Controparte_1
versamento sul conto corrente indicato, la somma di € 600,00 mensile quale contributo al mantenimento
dei figli e . Somma rivalutabile annualmente come per legge. Per quanto riguarda le spese Per_1 Per_2
pag. 2 di 5 straordinarie che dovranno essere affrontate in favore dei figli e , necessarie e quelle Per_1 Per_2 concordate, verranno sopportate interamente dal Signor e nel caso siano Pt_1
anticipate dalla sig.ra le medesime verranno rimborsate entro 7 gg. CP_1
6. data l'età dei figli, saranno gli stessi che, secondo le loro esigenze di studio e svago, decideranno come
organizzare i periodi in cui vivere con il padre o le modalità di visita con lo stesso;
7. i coniugi rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi forma di contributo al mantenimento;
8. il Signor continuerà a rimborsare mensilmente le somme ancora dovute a oltre al Pt_1 Org_1
rimborso di € 270,00 mensile a fronte del finanziamento personale;
9. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
L'udienza del 27.03.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6
maggio 2015, n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei pag. 3 di 5 presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene, né vi sono figli minori da tutelare e le condizioni ivi stabilite prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in Milano (MI) in data 22.10.1994 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di Milano (MI) dell'anno 1994, al n. 840, parte II serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1. “I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio
crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo
del passaporto;
2. A definizione di tutte le questioni patrimoniali e dei rapporti tra i coniugi i medesimi si impegnano a
trasferire, con separato atto notarile meramente esecutivo ed attuativo degli obblighi assunti in sede del presente procedimento di divorzio e quindi in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge, ai
figli e le rispettive quote della casa coniugale con accessori e pertinenze, sita in Via Per_1 Persona_3
Pietro Benetti n. 5 e censita al NCEU del Comune di Licciana Nardi, Fg. 53
part. 911 sub. 3 A/2 Cl. 4 vani 8, rendita E. 640,41 e Fg. 53, part. 911, sub, 9, C/6, Cl 7 18 mq, rendita E.
62,28.
3. Le spese dell'atto notarile per la cessione del bene ai figli verranno sostenute dal Signor Pt_1
pag. 4 di 5
4. La moglie continuerà ad abitare la detta casa coniugale essendo genitore collocatario prevalente dei
figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
5. Il Signor corrisponderà entro il 15 del mese di riferimento alla sig.ra , con Pt_1 Controparte_1
versamento sul conto corrente indicato, la somma di € 600,00 mensile quale contributo al mantenimento
dei figli e . Somma rivalutabile annualmente come per legge. Per quanto riguarda le spese Per_1 Per_2
straordinarie che dovranno essere affrontate in favore dei figli e , necessarie e quelle Per_1 Per_2 concordate, verranno sopportate interamente dal Signor e nel caso siano Pt_1 anticipate dalla sig.ra le medesime verranno rimborsate entro 7 gg. CP_1
6. data l'età dei figli, saranno gli stessi che, secondo le loro esigenze di studio e svago, decideranno come
organizzare i periodi in cui vivere con il padre o le modalità di visita con lo stesso;
7. i coniugi rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi forma di contributo al
mantenimento;
8. il Signor continuerà a rimborsare mensilmente le somme ancora dovute a oltre al Pt_1 Org_1 rimborso di € 270,00 mensile a fronte del finanziamento personale;
9. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”;
- prende atto di ogni altro accordo intervenuto tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 04.04.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia (SP), alla via del Canaletto n. 130, rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELA TONELLI
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura C.F._2 telematica in atti
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.12.1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
MICAELA BONFIGLIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
27.03.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.02.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) e che dall'unione sono nati i figli (il 16.09.1997) e (il Per_1 Per_2
16.01.2004), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato istanza di separazione pronunciata dal Tribunale di
Massa con sentenza del 23.10.2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio
crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo
del passaporto;
2. A definizione di tutte le questioni patrimoniali e dei rapporti tra i coniugi i medesimi si impegnano a
trasferire, con separato atto notarile meramente esecutivo ed attuativo degli obblighi assunti in sede del
presente procedimento di divorzio e quindi in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge, ai
figli e le rispettive quote della casa coniugale con accessori e pertinenze, sita in Via Per_1 Persona_3
Pietro Benetti n. 5 e censita al NCEU del Comune di Licciana Nardi, Fg. 53
part. 911 sub. 3 A/2 Cl. 4 vani 8, rendita E. 640,41 e Fg. 53, part. 911, sub, 9, C/6, Cl 7 18 mq, rendita E.
62,28.
3. Le spese dell'atto notarile per la cessione del bene ai figli verranno sostenute dal Signor Pt_1
4. La moglie continuerà ad abitare la detta casa coniugale essendo genitore collocatario prevalente dei
figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
5. Il Signor corrisponderà entro il 15 del mese di riferimento alla sig.ra , con Pt_1 Controparte_1
versamento sul conto corrente indicato, la somma di € 600,00 mensile quale contributo al mantenimento
dei figli e . Somma rivalutabile annualmente come per legge. Per quanto riguarda le spese Per_1 Per_2
pag. 2 di 5 straordinarie che dovranno essere affrontate in favore dei figli e , necessarie e quelle Per_1 Per_2 concordate, verranno sopportate interamente dal Signor e nel caso siano Pt_1
anticipate dalla sig.ra le medesime verranno rimborsate entro 7 gg. CP_1
6. data l'età dei figli, saranno gli stessi che, secondo le loro esigenze di studio e svago, decideranno come
organizzare i periodi in cui vivere con il padre o le modalità di visita con lo stesso;
7. i coniugi rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi forma di contributo al mantenimento;
8. il Signor continuerà a rimborsare mensilmente le somme ancora dovute a oltre al Pt_1 Org_1
rimborso di € 270,00 mensile a fronte del finanziamento personale;
9. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
L'udienza del 27.03.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6
maggio 2015, n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei pag. 3 di 5 presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene, né vi sono figli minori da tutelare e le condizioni ivi stabilite prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in Milano (MI) in data 22.10.1994 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di Milano (MI) dell'anno 1994, al n. 840, parte II serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1. “I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio
crederà, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo
del passaporto;
2. A definizione di tutte le questioni patrimoniali e dei rapporti tra i coniugi i medesimi si impegnano a
trasferire, con separato atto notarile meramente esecutivo ed attuativo degli obblighi assunti in sede del presente procedimento di divorzio e quindi in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge, ai
figli e le rispettive quote della casa coniugale con accessori e pertinenze, sita in Via Per_1 Persona_3
Pietro Benetti n. 5 e censita al NCEU del Comune di Licciana Nardi, Fg. 53
part. 911 sub. 3 A/2 Cl. 4 vani 8, rendita E. 640,41 e Fg. 53, part. 911, sub, 9, C/6, Cl 7 18 mq, rendita E.
62,28.
3. Le spese dell'atto notarile per la cessione del bene ai figli verranno sostenute dal Signor Pt_1
pag. 4 di 5
4. La moglie continuerà ad abitare la detta casa coniugale essendo genitore collocatario prevalente dei
figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
5. Il Signor corrisponderà entro il 15 del mese di riferimento alla sig.ra , con Pt_1 Controparte_1
versamento sul conto corrente indicato, la somma di € 600,00 mensile quale contributo al mantenimento
dei figli e . Somma rivalutabile annualmente come per legge. Per quanto riguarda le spese Per_1 Per_2
straordinarie che dovranno essere affrontate in favore dei figli e , necessarie e quelle Per_1 Per_2 concordate, verranno sopportate interamente dal Signor e nel caso siano Pt_1 anticipate dalla sig.ra le medesime verranno rimborsate entro 7 gg. CP_1
6. data l'età dei figli, saranno gli stessi che, secondo le loro esigenze di studio e svago, decideranno come
organizzare i periodi in cui vivere con il padre o le modalità di visita con lo stesso;
7. i coniugi rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi forma di contributo al
mantenimento;
8. il Signor continuerà a rimborsare mensilmente le somme ancora dovute a oltre al Pt_1 Org_1 rimborso di € 270,00 mensile a fronte del finanziamento personale;
9. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”;
- prende atto di ogni altro accordo intervenuto tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 04.04.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5