Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5681/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Emanuela De Vito, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Vico D'Angelo n° 45, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.11.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' e di aver svolto continuativamente Controparte_1
l'attività di infermiere professionale collaboratore professionale sanitario, categoria D, fascia 4 dall'ottobre 2016 e fascia 5 con decorrenza dal gennaio 2021 presso il Reparto Radiologia dell'Ospedale di Melito Porto Salvo, esponeva che:
- l'art. 27 CCNL integrativo del Comparto sanità 2001 “impone ai dipendenti l'obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni” e, di conseguenza, ogni infermiere e autista di autoambulanze Cont dell' durante l'orario di lavoro, doveva indossare la divisa (casacca e pantaloni o Cont camice e zoccoli o scarpe) che gli veniva fornita -già lavata e stirata- dall
- prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, doveva recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi ed indossare la divisa che custodiva nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante turno, iniziava il proprio turno lavorativo;
alla fine del turno, lo
1
- nello specifico, doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire prima dell'inizio vero e proprio del turno. Parimenti, non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati potevano avvenire solo dopo il termine del turno stesso;
esemplificando: se il turno di lavoro previsto era 07.00-14.00, la ricorrente era costretto a giungere in azienda in anticipo, onde essere operativo in reparto alle 07.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali;
Cont
- l' nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto 1.7 (all.to 2), avrebbe riconosciuto e previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione (previsto anche dal CCNL 16-18 del 21 maggio 2018); Cont
- a far data dal 1° ottobre 2016, l' avrebbe introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.09.16 (all.to 4), il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo, talvolta unitamente a questo, talvolta in via esclusiva, il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
- nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze Cont e l'introduzione della disciplina pattizia ed aziendale, l' non avrebbe mai retribuito il periodo extra turno di servizio vero e proprio utilizzato per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne;
- l'orario di lavoro era organizzato su 2 turni (8-14, 14-20, con una flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, di 30 minuti); Cont
- l' avrebbe sempre indicato e riportato a debito orario i minuti in cui la differenza entrata-uscita è stata inferiore alla durata del turno di servizio strettamente inteso, così che questi non possono nemmeno porsi in compensazione con il succitato surplus orario;
di poi, dal gennaio 2023 avrebbe regolato ma mai conteggiato nelle ore lavorate i minuti antecedenti e seguenti i turni disimpegnati, così generando un surplus orario non retribuito. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al Controparte_1 ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31 marzo 2023, la somma di € 1.426,21 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi
2 dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del d.lgs. 231/02) sulla somma di € 1.426,21 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo” vinte le spese di lite, con attribuzione. Cont Pur regolarmente citata, la resistente non si costituiva in giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1 che, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è fondato anche alla luce di un ormai consolidato orientamento formatosi su fattispecie identica ed espresso da altri Giudici del lavoro di questo stesso Tribunale adito. In diritto, come accennato nella ricostruzione fattuale, l'odierna ricorrente ha sostenuto che il sopra citato tempo di trenta minuti, in cui il lavoratore è a tutti gli effetti in servizio, a disposizione del datore del lavoro e intento a svolgere un'attività inscindibilmente legata allo svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria, non sia stato retribuito. Va osservato, in via preliminare, che in ambito sanitario l'obbligo di indossare la divisa è previsto dalla L. 1098/1940, la quale prevede che “nell'esercizio delle loro funzioni” gli infermieri debbano indossare una divisa, ed è ribadito dall'art. 27 CCNL citato. Parimenti, dalle allegazioni presenti in atti, emerge il riconoscimento dell'esistenza di tale arco temporale da parte della che, nel Controparte_1 proprio regolamento sulla disciplina delle presenze, entrato in vigore dall'ottobre 2016, dà conto della presenza di personale obbligato ad indossare la divisa, consentendo a questo personale di beneficiare a tal fine di un tempo di mezz'ora, e facendo rientrare nel personale che gode del beneficio il personale infermieristico, del 118 e sanitario in genere, trattandosi di personale che ha l'obbligo di indossare specifica divisa. Altresì – secondo la prospettazione del ricorrente – quand'anche non vi fosse specifica disposizione aziendale, non sempre è necessario che l'obbligo di indossare la divisa discenda da specifica disposizione datoriale, potendo risultare implicitamente dalla specifica funzione che la divisa deve assolvere nello svolgimento della prestazione, quali ad esempio le ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere. In altri termini si configurerebbe un lasso di tempo in cui si realizza un sostanziale assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo e direttivo esercitato dal datore di lavoro stesso. Ebbene, al fine di tracciare i confini giuridici del caso in esame, occorre richiamare i principi delineati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n 8623/2020, che si pone nel solco di altri precedenti di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. 17635/2019, Cass. 12935/2018, Cass. 3901/2018, Cass. 12935/2018, Cass. 27799/2017).
3 Nell'ipotesi posta al vaglio della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Appello aveva accolto il gravame interposto dai dipendenti, con qualifica di infermieri, nei confronti della , avverso la pronunzia del Tribunale che aveva Parte_2 rigettato il ricorso dei medesimi dipendenti, con cui era stato richiesto che fosse considerato come compreso nell'orario di lavoro - e, quindi, che fosse retribuito - il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, all'inizio ed alla fine del turno: attività resa obbligatoria dalla necessità di indossare la divisa presso i locali dell'ospedale in un momento antecedente alla marcatura del cartellino orario e, quindi, da considerare come tempo di lavoro, trattandosi di attività accessoria e propedeutica alla prestazione lavorativa in senso stretto. La Corte di merito, in riforma della gravata sentenza, aveva dichiarato che il tempo impiegato dai lavoratori, oltre l'orario normale del turno, e pari a venti minuti a turno, per indossare e dismettere la divisa, costituisce tempo di lavoro e, per l'effetto, aveva condannato l' appellata al pagamento, CP_1 in favore dei medesimi, delle correlate differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori, come per legge. Orbene, la Suprema Corte ha osservato: “…uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17635/2019; 3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) -, secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali Pt_3 affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità «è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v.
4 Cass. n. 1352/2016...)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c.);”. Non vi sono motivi per discostarsi da tali chiari, condivisi ed univoci principi. Invero, nel caso di specie, considerate le mansioni svolte dalla ricorrente (infermiere professionale) ed il luogo di lavoro (Reparto Radiologia dell'Ospedale di Melito Porto Salvo), deve ritenersi pacifica la obbligatorietà degli indumenti da lavoro (divisa e calzature), il cui utilizzo è imposto al lavoratore, ma anche al datore di lavoro, da norme di legge. Non è pensabile, infatti, che il lavoratore indossi da casa gli stessi indumenti che indosserà in reparto, a contatto con i pazienti, in quanto ciò violerebbe le più elementari norme igieniche. Tanto è vero che l'azienda riconosce, come tempo di lavoro, quello impiegato per indossare la divisa ad inizio turno. Nemmeno è ipotizzabile, per le stesse ragioni in precedenza indicate, che il lavoratore a fine turno dismetta la divisa fuori dal reparto. Risulta, dunque, non comprensibile ed ingiustificato il mancato riconoscimento, come utile, del tempo occorrente, dopo il completamento del turno e dell'attività di consegna, alla dismissione della divisa ed alla sua conservazione nell'apposito Cont armadietto predisposto dall' nello spogliatoio attrezzato in reparto, trattandosi, peraltro, di attività predisposte al soddisfacimento delle stesse esigenze (igiene e conservazione dello stato divisa) ritenute rilevanti in entrata.
2.1. Ne consegue l'accoglimento del ricorso che è fondato in diritto e che appare corretto anche quanto al calcolo della retribuzione, considerando la retribuzione dovuta per i minuti eccedenti il normale orario di lavoro sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che non sono stati oggetto di specifica contestazione. La domanda deve, quindi, essere accolta con condanna dell'Asp convenuta al pagamento della somma di € 1.426,21 in favore della ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
3. Le spese legali, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ed adeguate al modesto valore oltre che alla serialità della lite, seguono la soccombenza dell'
[...]
convenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Parte_1
1.426,21, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, per le ragioni esposte;
5 - condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 9 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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