Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2420/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2420/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maria Luisa MIAZZI, Valentina BISCARO, Angela RAMPAZZO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Anna Maria PEDRONI, Andrea STANCHI, Simona DESTEFANI , come da procura in atti
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Maria MELOGRANI, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente nei confronti di CP_1
(c.f. e p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 16
2- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente all'inquadramento nella qualifica di “capo servizio” del CCNL
Giornalisti applicabile, alla data di decorrenza di cui al punto 1-, e conseguentemente condannarsi (c.f. e p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere P.IVA_1
al ricorrente le differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, maturate rispetto al livello di inquadramento applicato dalla convenuta alla data di decorrenza di cui al punto 1-
3- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a veder ricostruita la pro-pria posizione contributiva e previdenziale dalla data di decorrenza di cui al punto 1- per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente condannarsi CP_1
(c.f. e p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore a versare gli importi dovuti a titolo di differenze contributive in favore
CP_ dell' con sentenza di condanna a favore di terzo;
4- spese e competenze rifuse.
Per rigettare il ricorso e comunque assolvere la società Controparte_1
convenuta da ogni domanda. Col favore delle spese.
Per : rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti alla base della CP_2 domanda giudiziaria. In via gradata, qualora l'accertamento si concluda favorevolmente all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il diverso inquadramento prospettato con accertata mancata retribuzione dovuta, accogliere la domanda riconvenzionale condizionata e condannare il datore di lavoro convenuto al versamento in favore dell' , nei limiti della prescrizione, CP_2 dell'esatta contribuzione omessa calcolata sulle differenze retributive e da CP_ accreditare in favore del nominativo del ricorrente presso l con le relative sanzioni civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
pagina 2 di 16 Le domande del ricorrente sono fondate nei limiti e per i motivi esposti.
1.Il Sig. , dipendente della (ora Parte_1 Controparte_1
seguito di incorporazione in ) con Controparte_3 Controparte_4
contratto a tempo indeterminato dal 28.10.2002 dapprima come redattore ordinario e dal 1.2.14 come vicecaposervizio, ha esposto di aver svolto dal giugno
2009 mansioni di caposervizio ex CCNL applicato, con conseguente diritto al superiore inquadramento e al pagamento da parte della convenuta delle corrispondenti differenze retributive, oltre che alla regolarizzazione contributive.
2. Si è costituita la società convenuta contestando la fondatezza delle domande del ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Si è costituito l ammettendo di non poter prendere posizione nel merito CP_2
della controversia, con le conclusioni indicate in epigrafe.
4. La causa è stata istruita con un'ampia istruttoria orale e decisa a seguito di concessione di termine per note.
5. Come noto il lavoratore che rivendichi, in ragione delle superiori mansioni svolte, il diritto al conseguente inquadramento e alle relative differenze retributive,
è onerato, ex art. 2697, comma 1, c.c., di allegare e provare lo svolgimento di mansioni superiori, dovendo in particolare allegare e provare le attività in concreto espletate, le caratteristiche che qualificano l'inquadramento contrattuale attribuitogli e quello rivendicato.
E, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, ex art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali indagini (cfr., fra le tante,
Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass. 27.9.2010, n. 20272; Cass. 20.2.2004, n. 3446,
Cass. 26.3.2003, n. 4508; Cass. 21.10.1999, n. 11856).
6. Seguendo tale iter logico, appare innanzitutto necessario verificare, all'esito della prova testimoniale svolta, quali mansioni abbia in concreto svolto il ricorrente signor nel periodo oggetto della domanda, Parte_1
pagina 3 di 16 6.1. Il ricorrente, già assunto nel 2002 da Il Corriere del Veneto come redattore ordinario e poi divenuto dal febbraio del 2014 vice capo servizio, sostiene di avere in realtà svolto le superiori mansioni di capo servizio, a decorrere dal giugno del
2009 - quando è stato incaricato anche della sostituzione dei colleghi responsabili di Economia, sport e delle Cronache di BE e OV, Vicenza, e Per_1
DO – ovvero dal 14.11.2011, quando gli è stata formalmente affidata la responsabilità delle cronache delle province di BE e OV.
6.2. Con comunicazione del 14.11.2011 relativa a “modifiche legate all'organizzazione del lavoro”, è stato previsto, per quanto interessa, che “
[...]
, attualmente impegnato negli scavalchi con altri settori, si occuperà Persona_2 del desk delle cronache di BE e OV” (doc. 3 ricorrente).
Dall'ampia istruttoria testimoniale è stato confermato che il signor Parte_1
ha assunto la responsabilità della cronaca di BE e OV e che la cronaca di
BE e OV costituisce un'organizzazione con una sua autonomia, non contraddetta dalla supervisione del direttore del Corriere del Veneto, dott.
. Persona_3
Il dott. , sentito come teste, ha confermato che la redazione del Corriere Per_3
del Veneto e presso la sede di DO e che il Corriere del Veneto è composto da una serie di pagine comuni per tutte le province e di alcune pagine locali pubblicate solo in ciascuna provincia della regione;
tranne per Verona e EN:
“ non si tratta di vere e proprie redazioni locali ma di un solo giornalista che segue
e coordina la pagina provinciale di competenza”. Lo stesso teste ha riferito che nelle altre redazioni diverse da quelle di EN e Verona “abbiamo un collega che si occupa di fare il desk di fare i pezzi passare i titoli della città interessata come DO Treviso Vicenza poi abbiamo un redattore che si occupa di OV
e BE una pagina confezionata dallo stesso giornalista come la ricorrente”.
Ha decritto l'organizzazione del giornale : “il giornale è costituito da una direzione da un vicedirettore e da un caporedattore centrale poi c'è una parte che si chiama regione che confeziona le prime pagine comuni di tutte le edizioni… ci sono dei caporedattori che confezionano i primi piani poi ci sono caporedattori che si occupano di coordinamento e controllo di queste edizioni locali. C'è sempre stato
pagina 4 di 16 caporedattore della regione che ha comunque sempre coordinato poi c'è un responsabile delle cronache che oltre a confezionare le pagine che vengono poi pubblicate quotidianamente nelle rispettive edizioni devono riferire al caporedattore le notizie che ci sono nelle varie città per poter confezionare i primi piani dove vengono sviluppate notizie non principali per dare una rappresentanza regionale a tutte le notizie poi c'è l'approfondimento più locale quotidiano nelle diverse cronache.
Lo stesso teste ha confermato che il giornale è organizzato in una serie di uffici con competenza specialistica generale- Economia, Regione, Sport e cultura,
Spettacoli- e che “se per uffici si intende settori è vero che sono settori distinti” .
L'ufficio “Economia” riguarda tutte le edizioni ed è sotto la responsabilità del Vice caposervizio coadiuva-to (e sostituito in caso di assenza) dal Testimone_1
Vice caporedattore ” . L'ufficio Regione cura le pagine uguali su Testimone_2 tutte le edizioni che interessano le notizie riguardanti l'ente Regione e le notizie di interesse regionale” . Le pagine relative alle notizie riguardanti l'ente Regione e alle notizie di interesse regionale sono curate da: 4 Redattori ( Per_4 [...]
, , ); 1 Redattore Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
ordinario con funzioni di Vice capo-servizio ( ) e 1 inviato ( Persona_9 Per_10
). I
[...]
Redattori ordinari ( , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
) e il Redattore ordinario con funzioni di Vice caposervizio della Regione Per_8
( ) sostituiscono, ove necessario, anche i responsabili delle Persona_9
Cronache. In estate l'ufficio Regione ha a disposizione almeno due contrattisti a termine per sostituire gli assenti per ferie. L'ufficio è Controparte_5
una articolazione organizzativa distinta dal resto della redazione ed è comune a tutte le testate guidate dal direttore. Il gruppo di lavoro di
[...]
è gui-dato dal Caporedattore sotto di lui c'è il Controparte_5 Controparte_6
Vice ca-poredattore che è responsabile della reda-zione Controparte_7
e il Caposervizio che si oc-cupa dello Sport. Controparte_5 CP_8
L'ufficio Redazione web si occupa di aggiornare il sito web del Veneto (compresa
Verona), di Bologna e del Trentino-Alto Adige, ed è guidato dal 1.08.2022 dal pagina 5 di 16 Vice caporedattore e coordinato dalla Caporedattrice centrale Controparte_9
Fornasier.
ha ammesso che il ricorrente, già quale redattore ordinario e come gli Per_3 altri redattori, proponeva il servizio e gestiva le pagine relative, dichiarando: “ho fatto tutti i redattori vice capo servizio che si occupano della gestione;
per entrare nel merito delle singole cronache di DO di Treviso di BE e OV ci sono due pagine ci sono acquisti nostri colleghi che sostanzialmente a ogni giorno parlano con i collaboratori ovvero quelli che ha che danno delle notizie che ci propongono delle notizie qualche volta altre volte che facciamo scrivere noi affidiamo loro anche dei compiti;
diciamo che i collaboratori per quanto riguarda le cronache confezionano questi pezzi in particolare il vicecapo servizio cioè questi redattori ordinari gestiscono sostanzialmente il flusso delle notizie e si confrontano ogni giorno con i collaboratori e quindi poi le notizie affluiscono nelle pagine delle province li titolano. Poi c'è un controllo da parte del caporedattore centrale che guarda le pagine che controlla se il titolo era a posto da un'indicazione fa cambiare la notizia diciamo che c'è una forma di controllo di una figura gerarchicamente superiore”.
È stato quindi confermato che dal 2012 ricorrente è progressivamente diventato il referente della pagina del giornale del Corriere del Veneto dedicata alla provincia di BE e della pagina del giornale delicata alla provincia di OV, con la successiva attribuzione della posizione di vice capo servizio, confermando che il ricorrente è poi stato sempre occupato stabilmente a BE e OV.
Il direttore ha quindi ammesso che “l'autonomia c'è nel senso che i capi Per_3
servizio sono autonome nel chiamare i collaboratori fare i titoli c'è quindi autonomia totale nella gestione della scelta delle notizie poi c'è un controllo nel senso che ho detto prima cioè che fatta la pagina generalmente c'è un controllo la titolazione oppure nella natura delle notizie tutti questi colleghi hanno una totale autonomia nella scelta”, pur poi anche confermando il ruolo di supervisione da parte del direttore e dei vicedirettore.
pagina 6 di 16 Contraddicendo quanto affermato dalla convenuta il direttore che Per_3 dichiarato che il ricorrente: “gode di autonomia decisionale e gli argomenti vengono anche discussi con il vertice. Non c'è contraddizione tra la vera autonomia decisionale tutti i colleghi hanno autonomia decisionale con il rapporto con il collaboratore poi c'è una forma di controllo e una forma di dialogo con il caporedattore”.
Il Direttore ha riferito che i collaboratori , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Per_1 Per_
, , Tafner, , hanno un impegno Per_11 Per_13 Persona_14 Per_16
quotidiano con il giornale ammettendo che il ricorrente ha una comunicazione costante con i collaboratori e li coordina, “li chiama per sapere le proposte fornendo alcune indicazioni;
c'è una comunicazione dove l'afflusso di informazioni
c'è da una parte e dall'altra. Delle volte viene mandato anche a fare dei servizi” .
Il direttore ha quindi confermato che il ricorrente da giugno 2009 Per_3
comunque dal 14 novembre 2011 disegna le pagine di OV e BE ossia decide la composizione, lo spazio da dedicare agli articoli che saranno pubblicati o all'immagine o alla pubblicità, dando indicazione ai grafici delle modifiche che devono essere apportate, valorizzando altresì gli spazi pubblicitari. Egli titola i pezzi e sceglie le fotografie da inserire nelle pagine di OV e BE, pur con la supervisione della Fornasier. Revisiona tutto il lavoro svolto dai suoi collaboratori per le pagine di BE e OV e chiude le pagine con l'invio in tipografia comunicandolo alla redazione grafica/ tipografica;
nel caso di notizie sopraggiunte a sera contatta direttamente il responsabile delle chiusure Tes_3
per chiedere e ottenere un prolungamento del termine di invio delle pagine
[...]
di BE e OV in tipografia al fine di sentire l'inserimento in pagina o di aggiornarla. Il ricorrente gestisce personalmente tutti i servizi correlati alla creazione della pagina di BE e OV. Egli per tutte le questioni che possono interessare le pagine di BE e OV, come ad esempio le interlocuzioni con avvocati, le rettifiche, richieste per eventuali errori è sempre individuato quale responsabile referente delle pagine di BE e OV;
fino ad aprile 2021 partecipava personalmente alla riunione di redazione della tarda pagina 7 di 16 mattinata con l'ufficio centrale per fare il punto della situazione per ciascuna pagina di cronaca e da Aprile 2021 il caporedattore si confronta con lui telefonicamente o con messaggio in due momenti fissi della giornata mattina e tardo pomeriggio durante i confronti ricorrente riferisce le notizie che ha deciso di approfondire nelle pagine di propria responsabilità e recepisce le indicazioni di
Fornasier su ulteriori notizie;
durante la giornata continua ad avere contatti con i superiori.
Il teste vice capo servizio della cronaca di Treviso, ha precisato Testimone_4
di avere lo stesso ruolo del ricorrente, ma su Treviso;
ha confermato il ruolo di coordinamento delle pagina di BE e OV da parte del ricorrente, che coordina e gestisce i cinque collaboratori esterni, precisando: “per chi deve fare il coordinamento come quello che devo fare io per me sarebbe un problema che mi possano dire di no ma il rapporto è come se fossero in redazione mi comporto nello stesso modo in cui mi comporterei se fossero in redazione chiedo loro di farmi sapere se sono in ferie se sono ammalati mi sento con loro per assicurarmi che facciano tutto quello che devono fare” .
ha quindi dichiarato: “da quando sono al Corriere del Veneto sono Tes_4 arrivato nel 2011 il ricorrente è a capo di BE e OV” , nel senso che ha la responsabilità delle pagine di BE e OV, coordinando e gestendo diversi collaboratori corrispondenti – come sopra già indicati - che hanno un impegno quotidiano con il giornale, indicando loro le notizie da attenzionare;
assicura il rispetto del budget che il giornale gli attribuisce per la redazione delle pagine di cronaca di sua responsabilità ed assicura che ai suoi collaboratori vengano rimborsate le spese di servizio, organizza le ferie e le presenze dei suoi collaboratori interviene a colmare eventuali loro assenze improvvise;
assicura il pagamento dei pezzi redatti dai suoi collaboratori e decide il compenso da attribuire, seleziona e decide quale notizie da pubblicare;
disegna le pagine di
OV e BE, mantieni contatti con gli editorialisti, titola i pezzi e sceglie le fotografie, in autonomia, revisiona tutto il lavoro svolto dai suoi collaboratori per le pagine di BE e OV e chiude le pagine con l'invio in tipografia, gestisce pagina 8 di 16 personalmente tutti i servizi correlati alla creazione delle pagine di BE e
OV.
Tutto ciò è stato confermato anche dai testi , già collaboratore di Tes_5
BE - secondo cui il ricorrente coordinava il lavoro dei collaboratori - e dal teste altro collaboratore . Testimone_6
Anche la teste già vice caporedattore con la funzione di capo Testimone_7
della redazione di EN e quindi caporedattore centrale, ha precisato che ogni referente delle pagine ha una sua autonomia sottoposta ad una condivisione
“qualche volta io intervengo, il lavoro è un confronto continuo, nella maggior parte delle volte va in pagina quello che propone che mi dice che cosa Parte_1
ha proposto e con quale modalità e spazio;
a volte se non sono d'accordo chiedo di cambiare” precisando che il ricorrente “non coordina la giornata del collaboratore ma ha rapporti costanti con il collaboratore se questi scrive articoli”.
Parimenti il teste capo redattore centrale vicario, sottoposto solo al Tes_8
direttore , ha riconosciuto che ricorrente ha dei grandi margini di Per_3
autonomia anche nella scelta di consultare l'uno o l'altro dei collaboratori nella fase della decisione precisando “io penso che il ricorrente si senta costantemente con i collaboratori.. “.
6.3. Il CCNL Giornalisti, all'art. 11, prevede che la qualifica di caposervizio spetti al giornalista al quale “sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due
o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36. Il Direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due
pagina 9 di 16 commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale”.
6.4. In primo luogo, diversamente da quanto inteso dalla convenuta, pur a fronte della previsione letterale del CCNL, non può valere ad escludere il diritto alla qualifica di capo servizio la circostanza che i giornalisti di cui egli ha la responsabilità non siano formalmente assunti quali lavoratori dipendenti, ma collaboratori esterni.
Secondo la convenuta non avendo il ricorrente coordinato né redattori né collaboratori fissi ex art. 2 CCNL per ciò solo la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore di capo servizio dovrebbe essere escluso.
La tesi interpretativa, benché sostenuta dalla lettera della norma contrattuale, non convince.
La ratio della norma contrattuale è evidentemente quella di valorizzare, al fine del riconoscimento della qualifica di capo servizio, la responsabilità di una articolazione produttiva in cui siano inseriti redattori e/o collaboratori che collaborano in maniera stabile nell'organizzazione e la cui disponibilità garantisce all'editore l'uscita del quotidiano.
L'inquadramento di chi coordina e dirige in maniera stabile un gruppo di giornalisti non può dipendere dalla circostanza – formale – che essi siano o meno lavoratori dipendenti, circostanza che potrebbe anche soltanto dipendere dalla scelta del giornale di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in ipotesi, anche dalla mancata rivendicazione della subordinazione da parte degli stessi collaboratori.
Pertanto, la dipendenza dei collaboratori rispetto a colui che ha la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo non può essere intesa, in maniera formale e restrittiva, quale dipendenza gerarchica.
6.5. La Cassazione, aderendo ad un'interpretazione estensiva e non formalistica della predetta norma del CCNL giornalisti che valorizza il ruolo di coordinamento e prescinde dall'esistenza di una dipendenza gerarchica, ha valutato la figura del pagina 10 di 16 capo servizio come “giornalista posto a capo di una struttura organica complessa posto a capo di una struttura organica e complessa integrante un servizio redazionale, all'interno della quale egli svolga anche il compito di coordinamento di collaboratori esterni e d'altri giornalisti, a prescindere dal fatto che questi ultimi fossero o meno interni alla redazione, purché fossero dediti esclusivamente al servizio coordinato dal giornalista della redazione centrale” (Cass. 21.2.2005, n.
3452).
6.6. Ciò che dunque rileva ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo servizio ex art. 11 lett. d) CCNL è la responsabilità continuata di un servizio redazionale unitamente a compiti di coordinamento e direzione di altri giornalisti.
Si tratta, perciò, di dare significato e contenuto al “servizio redazionale”.
La suddetta norma contrattuale non fa alcun riferimento alla necessità che il
Caposervizio coordini e/o diriga l'attività di un'intera redazione. Anzi, si prevede espressamente che Caposervizio può essere considerato “anche il giornalista professionista al quale ... sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata” o sia assegnato “il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti specialità professionale acquisita”. E, ancora, l'art. 11, lett. c) prevede che il sia istituito Controparte_10
“nei servizi delle redazioni ... “: posto che le mansioni del Vice-Caposervizio sono le medesime del Caposervizio solo svolte in via vicaria, la declaratoria del Vice-
Caposervizio conferma che il “servizio redazionale” non coincide con la nozione e con la struttura di un'intera redazione.
La Cassazione fa invero riferimento a “strutture redazionali” (Cass. n.
33589/2021), ossia a segmenti, articolazioni di una redazione più ampia.
Peraltro, l'art. 5 del CNLG definisce “redazioni decentrate” “quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità e i criteri integrativi propri delle redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste, nonché di provvedere alla titolazione ed impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico
pagina 11 di 16 con il quale viene inoltrato per la stampa. Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi ed inchieste per l'edizione nazionale”.
La Cassazione ha interpretato il “servizio redazionale” di cui all'art. 11 CCNL giornalisti quale: “strutture redazionali preposte a specifici settori informativi aventi una loro autonoma rilevanza” (Cass. n. 33589/2021; cfr. altresì Cass. n.
1965/2016; Cass. n. 3452/2005; Cass. n. 109/1987; Cass. n. 6876/1986).
In tale senso, la suprema Corte ha ritento integrare il “servizio redazionale” la struttura redazionale, composta da un Responsabile e da risorse stabilmente assegnate, dedicata alla pubblicazione di rubriche di approfondimento informativo
(Cass. n. 1965/2016), di articoli sul ciclismo per un quotidiano sportivo (Cass. n.
3452/2005),
Coerentemente, convince l'interpretazione suggerita dalla difesa del ricorrente secondo cui rileva, ai fini dell'integrazione del presupposto della struttura di
“servizio redazionale”, l'individuazione da parte dell'editore di uno specifico e definito settore di informazione e l'assegnazione, all'interno della redazione, di risorse dedicate in via se non esclusiva prevalente a quel settore di informazione.
Pertanto, al responsabile di tale settore dell'informazione, con il compito di coordinare e dirigere i giornalisti assegnati a tale servizio, va riconosciuta la qualifica di Caposervizio.
6.7. Tanto chiarito, tornando al caso di specie, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, si ritiene che il settore informativo dedicato alla cronaca di BE e OV, di cui ha la responsabilità il ricorrente, integri per l'editore “servizio redazionale”.
Ciò in effetti già si ricava dalla stessa attribuzione da parte dell'editore al ricorrente della qualifica di Vice-Caposervizio con decorrenza dall'1.2.2014 (doc.
4 ricorrente).
Il prevede che la figura mansionaria del Vice-Caposervizio sia istituita “nei CP_11 servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario” (art. 11, lett. c), CNLG) e la Nota a verbale all'art. 11 specifica che “Qualora ... nei servizi le esigenze di cui al primo
pagina 12 di 16 capoverso della lett. c) ... siano soddisfatte mediante la nomina di uno o più ... capiservizio, non si darà luogo alla nomina di ...vice-capiservizio”.
Come ben coglie la difesa del ricorrente da tali previsioni si deduce che può essere nominato un Caposervizio anche senza alcun Vice, ma non il contrario, essendo la figura del Vice-Caposervizio eventuale perché comunque assegnata alle medesime mansioni del Caposervizio in via vicaria, sicché nel momento in cui
è stata attribuita al ricorrente la qualifica di Vice Caposervizio ha riconosciuto che egli è preposto, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, quale
Responsabile di un “servizio redazionale”, ossia la cronaca di BE e OV.
In ogni caso, per come organizzata dall' la cronaca di BE e OV CP_12 costituisce un autonomo “servizio redazionale” non essendo stato contestato che la cronaca del Corriere del Veneto è organizzata per cronache locali riferite agli ambiti territoriali delle sette provincie e ad ogni cronaca locale sono riservate dalle
2 alle 3 pagine nelle varie edizioni del quotidiano del Corriere del Veneto: alla cronaca di BE è riservata una pagina sull'edizione Treviso-BE e alla cronaca di OV è riservata una pagina sull'edizione DO-OV. Al settore informativo di ciascuna cronaca locale è preposto un “nucleo operativo” composto ogni giorno da almeno 2/3 giornalisti oltre al Responsabile
Lo stesso organigramma indicato dalla convenuta individua due grandi aree che compongono la “Redazione Integrata”: la redazione di DO (Ufficio centrale), assegnata a Economia/Impresa e alla Regione e le Cronache locali, ricavandosi perciò che tutte le cronache locali sono considerate nell'organizzazione della
“redazione integrata” propria dell'editore quali settori informativi autonomi. Tanto è vero che la qualifica di Vice-Caposervizio è attribuita ai Responsabili delle
Cronache di cinque province su sette e la qualifica di Caposervizio è attribuita al
Responsabile della cronaca di EN (ZO), nonostante a tale settore informativo sia assegnato un solo redattore.
Né rileva, per quanto sopra già esposto, la circostanza che i giornalisti assegnati alle cronache locali abbiano un rapporto di lavoro non formalizzato quale redattore o collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.
pagina 13 di 16 Ciò che unicamente rileva è l'inserimento continuativo di tali giornalisti nell'organizzazione, essendo stato confermato che solo grazie al contributo quotidiano dei collaboratori le pagine delle edizioni locali dedicate alle cronache provinciali sono pubblicate.
In tale senso il teste , con riferimento al giornalista Andreotti, uno dei Per_3 collaboratori coordinati dal ricorrente, ha dichiarato;
“è un collaboratore del nostro giornale, ha un impegno quotidiano ... e ha degli ambiti ”; parimenti il teste
“I miei hanno un impegno quotidiano, immagino –ma perché io e Tes_4
facciamo lo stesso lavoro- che abbiano anche i collaboratori di Parte_1
un impegno quotidiano”. Parte_1
Ed ancora: “ci sono dei collaboratori che si occupano di ambiti precisi e collaboratori che si occupano di tutto prevalentemente sì. C'è quello che si occupa di cronaca nera, giudiziaria, bianca, chi si occupa di tutto” (teste
); “ci sono dei collaboratori che so che seguono dei settori e, quindi, alle Per_3
volte propongo loro determinate cose ... seguono interi settori come la nera e la bianca” (teste ; “ho seguito cronaca bianca ed amministrativa” (teste Tes_4
) “mi occupo di cronaca giudiziaria...la mia media mensile è di 60 pezzi” ( Per_16
teste . Parte_2
È stato inoltre confermato che il ruolo svolto dai come Controparte_10
Responsabili delle Cronache (di DO, Vicenza, Treviso, BE-OV) corrisponde pienamente a quello svolto dai Capiservizio per le cronache di
Verona e EN, sia con riferimento al rapporto con i collaboratori sia con riferimento all'adempimento di incombenti propri del Responsabile delle pagine.
In particolare, secondo il teste “I collaboratori esterni hanno il rapporto Tes_4
che ZO (caposervizio) ha con il redattore, senza di loro non posso fare il giornale”; e secondo il teste “ogni referente delle pagine ha una sua Tes_9 autonomia”…. “ogni referente di cronaca propone a me la locandina e la faccio io”… “la gestione del fotografo è delegata a come a tutti i referenti Parte_1
delle cronache, perché è chi fa la pagina che decide quale foto serve per quella giornata”…”è vero che propone delle notizie;
poi – anche nel taglio da dare alla notizia - si confronta con il referente che in questo caso è il ricorrente”.
pagina 14 di 16 Inoltre, il teste ha dichiarato di aver “fatto tutti i redattori icecaposervizio Per_3 che si occupano della gestione”.
6.8. È dunque confermato che la “cronaca locale delle province di BE e
OV” affidata alla responsabilità del signor integra un “servizio Parte_1 redazionale” ai sensi dell'art. 11, lett. d), CNLG.
7. Pertanto, va accertato il diritto del ricorrente Parte_1 all'inquadramento nella superiore qualifica di capo servizio del CCNL giornalisti dal 14.2.2012, vale a dire decorsi tre mesi dalla formale attribuzione della responsabilità delle pagine di OV e BE, come previsto dall'art. 22 CCNL, in melius rispetto alla previsione dell'art. 2103 c.c.
Il ricorrente ha quindi diritto a percepire la retribuzione corrispondente alla superiore qualifica di capo servizio dal 14.11.2011 e, per l'effetto,
[...]
(già va condannata a Controparte_3 Controparte_1
corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, decorrendo - in base al principio di diritto affermato dalla Cassazione in seguito alla riforma
Fornero, il termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass.
26246/22).
8. Il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica non dal 2009, ma da epoca successiva, e la particolarità della questione interpretativa oggetto di causa
Contr giustificano tra il ricorrente e la convenuta la compensazione della metà delle spese del giudizio, mentre la residua metà – liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza;
vanno invece compensate le spese nei confronti dell' , estraneo al merito della causa. CP_2
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento Parte_1
nella superiore qualifica di capo servizio del CCNL giornalisti dal 14.2.2012;
pagina 15 di 16 2) accerta il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente alla superiore qualifica di capo servizio dal 14.11.2011 e, per l'effetto, condanna
[...]
già a corrispondere al ricorrente le Controparte_3 Controparte_1
conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la convenuta lla conseguente Controparte_3
regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi dovuti, nei limiti della prescrizione;
4) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente la Controparte_3 metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 5.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, contributo unificato, Iva e CPA, compensata la residua parte;
compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
DO, 6 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Silvia Rigon
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