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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MATERA
Il Giudice Onorario Maria Cristina Pugliese ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 20 dell'anno 2020 del Tribunale di Matera,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Calicchio C.F._2
- attori-opponenti – contro
in persona del legale TR rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Masiello
- convenuta-opposta –
e in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_2 mandataria della per conto ed in qualità di Controparte_3 gestore del FIA italiano P&G Credit Managment Uno, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masiello
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg e Pt_1 proponevano opposizione al d.i. n. 628/2019 emesso dal Pt_2
Tribunale di Matera su ricorso della TR
che gli ingiungeva il pagamento della somma di 11.419,88,
[...] oltre interessi legali e spese della fase monitoria. Gli opponenti, in qualità di debitore principale e garante, chiedevano che il d.i.
1 venisse dichiarato nullo e revocato per violazione degli obblighi di buona fede da parte dell'istituto di credito.
La si costitutiva contestando ed impugnando il contenuto CP_1 dell'atto di opposizione, chiedeva venisse concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e confermato il d.i.. In via subordinata, chiedeva la condanna degli opponenti in solido al pagamento in favore della dell'importo che risulterà dovuto oltre interessi CP_1 convenzionali di mora.
Veniva rimesse le parti dinanzi all'Organismo di mediazione per esperire la mediazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010.
Stante l'esito negativo, il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 18.6.2021, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. che tuttavia non veniva accettata dalla parte opponente.
In data 18.5.2022 si costituiva la a seguito della CP_2 cessione dei crediti pecuniari della in favore della cessionaria CP_4
la quale interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_5 facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzione e confermando le conclusioni articolate dal dante causa con richiesta CP_4 estromissione di quest'ultima.
Con ordinanza del 9.9.2022 veniva ammessa la consulenza tecnica.
Acquisita la consulenza tecnica la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di carattere preliminare.
Il credito ingiunto deriva da esposizioni di rapporti bancari intrattenuti dagli opponenti con la TR
. Tale credito è poi stato ceduto alla che è
[...] CP_6 intervenuta nel presente giudizio.
In ordine alla legittimazione ad intervenire della quale CP_2 mandataria della P&G, occorre osservare, che il credito azionato rientra nei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 “Legge sulla
2 cartolarizzazione” e dell'art. 58 del T.U.B., ceduti dalla e CP_7 alla con atto datato 8.11.2021. Orbene, com'è noto, per CP_6 le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla sopra cit. l. n. 130/1999 e dall'art. 58 del
T.U.B., è previsto apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, nel caso in esame, la società intervenuta ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale del 26.3.2022 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti della ad essa ceduti, TR dimostrando quindi la titolarità del credito.
Costituendosi la ha chiesto l'estromissione dal giudizio CP_2 della , cedente. CP_7
Nel caso in esame l'opposta, originaria titolare del credito, non ha chiesto di essere estromessa, sicché - ad onta dell'intervento volontario spiegato dalla cessionaria - essa non ha mai perso la qualità di parte.
Ne consegue che non può accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla cessionaria, e per essa dalla procuratrice, in relazione alla propria dante causa, atteso che l'estromissione è
“attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso in quanto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche
Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1535.
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei
3 confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio“ (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007), essendosi poi affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (qual
è quello oggetto della presente decisione) la parte cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto, a prescindere dall'estromissione della parte opposta – cedente.
Nel merito, l'opposizione non è fondata.
Parte opposta ha prodotto, a sostegno del credito preteso nel d.i. opposto, i contratti di conto corrente, di apertura di credito, lettera di fideiussione omnibus limitata, del 12.3.2009, contratto di finanziamento, estratti conto e estratti scalare.
Le contestazioni sollevate nei confronti del credito da parte opponente appaiono generiche e prive di riscontri oggettivi.
Le richieste istruttorie formulate, a loro volta, risultato inammissibili come l'interrogatorio formale del legale rappresentante della in quanto non è sufficiente per addivenire ad alcun CP_1 risultato. La funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa. Non può quindi esser ammessa l'istanza volta ad ottenere l'interrogatorio del legale rappresentante di una persona giuridica, allorché, in considerazione delle dimensioni di quest'ultima (soggetto bancario), debba escludersi che detto legale rappresentante sia, o possa essere, a conoscenza di circostanze riguardanti un singolo cliente.
Anche le richieste di prova testimoniale risultano inammissibili in
4 quanto i capitoli di prova articolati chiedono valutazioni e sono documentalmente dimostrabili.
Sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dagli opponenti dei dossier azioni, si osserva che tali documenti sono estranei al credito azionato che riguarda esposizioni debitorie rinvenienti da conto corrente e finanziamento.
I fatti di causa, in ogni caso, sono stati approfonditi attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza è stata redatta nel contraddittorio delle parti, assistiti dai propri consulenti.
Emerge che la stesura della relazione è stata fatta in osservanza dei requisiti di legge. Dalla lettura di detta relazione non emergono vizi evidenti tali da inficiare le risultanze come riportate nelle risposte ai quesiti del Giudice.
Le risultanze della CTU contabile non hanno rilevato alcuna illegittimità.
Il consulente ha esaminato i documenti a corredo del credito dell'istituto derivante dal c.c. n.175/2202018/6 pari ad € 10.918,97
e dal c.c. n.175/2202018/6 e dal finanziamento n.07/175/1067513 concesso alla Sig.ra avente come fideiussore il Parte_1
Sig. pari ad € 500,91. Parte_2
In ordine al contratto di c.c., esaminato l'aggiornamento di contratto sottoscritto in data 17/06/2014, ha accertato che sono stati applicati i tassi di interesse previsti dallo scalare (allegato
2). L'importo scaturito è risultato “pari a quello che risulta dall'estratto conto rilasciato dalla ”. “Dall'analisi del TEG, CP_1 non è stato superato il tasso soglia.”.
Per il finanziamento, il consulente ha confermato che il contratto di prevede la clausola di capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori e sia di quelli creditori. “Tale clausola è stata pienamente rispettata”. “E' stata rispettata la correttezza della decorrenza delle valute secondo quanto previsto in contratto.”
“Dall'analisi del TEG non risultano essere stati applicati interessi usurari”.
“Pertanto la somma complessivamente dovuta dalla Sig.ra Parte_1
è pari ad €.11.802,03” .
[...]
Il CTU ha poi verificato che “non risultano esservi interruzioni nella
5 movimentazione risultante dall' Estratto Conto. Tra i periodi precedenti e successivi alla data della rinegoziazione del contrato che risale al 17/06/2014, vi è continuità di operazioni sia attive che passive sullo stesso numero di conto corrente e pertanto non c'è stata alcuna estinzione del rapporto tra i due periodi presi in considerazione”.
Ritenuta, quindi, la relazione scevra da ogni vizio logico e tecnico la stessa può essere utilizzata come strumento di valutazione di dati già acquisiti. Come tale, la relazione, contiene elementi idonei a formare il convincimento del giudice.
Quanto al valore da accordare alla perizia è evidente che, l'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, rendono del tutto inutile disporre un nuovo accertamento nel presente processo civile.
Una siffatta valutazione, oltre che presidio dei principi di economia dei mezzi giuridici e della ragionevole durata del processo, come voluta dall'art. 111, 2^ co., Cost..
Le spese seguono il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattese tutte le altre richieste ed istanze definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in complessive €
2.540,00 oltre spese generali, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di
CTU.
Matera, 26.3.2025 Il Giudice
g.o.t. M. Cristina Pugliese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MATERA
Il Giudice Onorario Maria Cristina Pugliese ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 20 dell'anno 2020 del Tribunale di Matera,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Calicchio C.F._2
- attori-opponenti – contro
in persona del legale TR rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Masiello
- convenuta-opposta –
e in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_2 mandataria della per conto ed in qualità di Controparte_3 gestore del FIA italiano P&G Credit Managment Uno, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masiello
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg e Pt_1 proponevano opposizione al d.i. n. 628/2019 emesso dal Pt_2
Tribunale di Matera su ricorso della TR
che gli ingiungeva il pagamento della somma di 11.419,88,
[...] oltre interessi legali e spese della fase monitoria. Gli opponenti, in qualità di debitore principale e garante, chiedevano che il d.i.
1 venisse dichiarato nullo e revocato per violazione degli obblighi di buona fede da parte dell'istituto di credito.
La si costitutiva contestando ed impugnando il contenuto CP_1 dell'atto di opposizione, chiedeva venisse concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e confermato il d.i.. In via subordinata, chiedeva la condanna degli opponenti in solido al pagamento in favore della dell'importo che risulterà dovuto oltre interessi CP_1 convenzionali di mora.
Veniva rimesse le parti dinanzi all'Organismo di mediazione per esperire la mediazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010.
Stante l'esito negativo, il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 18.6.2021, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. che tuttavia non veniva accettata dalla parte opponente.
In data 18.5.2022 si costituiva la a seguito della CP_2 cessione dei crediti pecuniari della in favore della cessionaria CP_4
la quale interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_5 facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzione e confermando le conclusioni articolate dal dante causa con richiesta CP_4 estromissione di quest'ultima.
Con ordinanza del 9.9.2022 veniva ammessa la consulenza tecnica.
Acquisita la consulenza tecnica la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di carattere preliminare.
Il credito ingiunto deriva da esposizioni di rapporti bancari intrattenuti dagli opponenti con la TR
. Tale credito è poi stato ceduto alla che è
[...] CP_6 intervenuta nel presente giudizio.
In ordine alla legittimazione ad intervenire della quale CP_2 mandataria della P&G, occorre osservare, che il credito azionato rientra nei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 “Legge sulla
2 cartolarizzazione” e dell'art. 58 del T.U.B., ceduti dalla e CP_7 alla con atto datato 8.11.2021. Orbene, com'è noto, per CP_6 le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla sopra cit. l. n. 130/1999 e dall'art. 58 del
T.U.B., è previsto apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, nel caso in esame, la società intervenuta ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale del 26.3.2022 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti della ad essa ceduti, TR dimostrando quindi la titolarità del credito.
Costituendosi la ha chiesto l'estromissione dal giudizio CP_2 della , cedente. CP_7
Nel caso in esame l'opposta, originaria titolare del credito, non ha chiesto di essere estromessa, sicché - ad onta dell'intervento volontario spiegato dalla cessionaria - essa non ha mai perso la qualità di parte.
Ne consegue che non può accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla cessionaria, e per essa dalla procuratrice, in relazione alla propria dante causa, atteso che l'estromissione è
“attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso in quanto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche
Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1535.
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei
3 confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio“ (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007), essendosi poi affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (qual
è quello oggetto della presente decisione) la parte cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto, a prescindere dall'estromissione della parte opposta – cedente.
Nel merito, l'opposizione non è fondata.
Parte opposta ha prodotto, a sostegno del credito preteso nel d.i. opposto, i contratti di conto corrente, di apertura di credito, lettera di fideiussione omnibus limitata, del 12.3.2009, contratto di finanziamento, estratti conto e estratti scalare.
Le contestazioni sollevate nei confronti del credito da parte opponente appaiono generiche e prive di riscontri oggettivi.
Le richieste istruttorie formulate, a loro volta, risultato inammissibili come l'interrogatorio formale del legale rappresentante della in quanto non è sufficiente per addivenire ad alcun CP_1 risultato. La funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa. Non può quindi esser ammessa l'istanza volta ad ottenere l'interrogatorio del legale rappresentante di una persona giuridica, allorché, in considerazione delle dimensioni di quest'ultima (soggetto bancario), debba escludersi che detto legale rappresentante sia, o possa essere, a conoscenza di circostanze riguardanti un singolo cliente.
Anche le richieste di prova testimoniale risultano inammissibili in
4 quanto i capitoli di prova articolati chiedono valutazioni e sono documentalmente dimostrabili.
Sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dagli opponenti dei dossier azioni, si osserva che tali documenti sono estranei al credito azionato che riguarda esposizioni debitorie rinvenienti da conto corrente e finanziamento.
I fatti di causa, in ogni caso, sono stati approfonditi attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza è stata redatta nel contraddittorio delle parti, assistiti dai propri consulenti.
Emerge che la stesura della relazione è stata fatta in osservanza dei requisiti di legge. Dalla lettura di detta relazione non emergono vizi evidenti tali da inficiare le risultanze come riportate nelle risposte ai quesiti del Giudice.
Le risultanze della CTU contabile non hanno rilevato alcuna illegittimità.
Il consulente ha esaminato i documenti a corredo del credito dell'istituto derivante dal c.c. n.175/2202018/6 pari ad € 10.918,97
e dal c.c. n.175/2202018/6 e dal finanziamento n.07/175/1067513 concesso alla Sig.ra avente come fideiussore il Parte_1
Sig. pari ad € 500,91. Parte_2
In ordine al contratto di c.c., esaminato l'aggiornamento di contratto sottoscritto in data 17/06/2014, ha accertato che sono stati applicati i tassi di interesse previsti dallo scalare (allegato
2). L'importo scaturito è risultato “pari a quello che risulta dall'estratto conto rilasciato dalla ”. “Dall'analisi del TEG, CP_1 non è stato superato il tasso soglia.”.
Per il finanziamento, il consulente ha confermato che il contratto di prevede la clausola di capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori e sia di quelli creditori. “Tale clausola è stata pienamente rispettata”. “E' stata rispettata la correttezza della decorrenza delle valute secondo quanto previsto in contratto.”
“Dall'analisi del TEG non risultano essere stati applicati interessi usurari”.
“Pertanto la somma complessivamente dovuta dalla Sig.ra Parte_1
è pari ad €.11.802,03” .
[...]
Il CTU ha poi verificato che “non risultano esservi interruzioni nella
5 movimentazione risultante dall' Estratto Conto. Tra i periodi precedenti e successivi alla data della rinegoziazione del contrato che risale al 17/06/2014, vi è continuità di operazioni sia attive che passive sullo stesso numero di conto corrente e pertanto non c'è stata alcuna estinzione del rapporto tra i due periodi presi in considerazione”.
Ritenuta, quindi, la relazione scevra da ogni vizio logico e tecnico la stessa può essere utilizzata come strumento di valutazione di dati già acquisiti. Come tale, la relazione, contiene elementi idonei a formare il convincimento del giudice.
Quanto al valore da accordare alla perizia è evidente che, l'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, rendono del tutto inutile disporre un nuovo accertamento nel presente processo civile.
Una siffatta valutazione, oltre che presidio dei principi di economia dei mezzi giuridici e della ragionevole durata del processo, come voluta dall'art. 111, 2^ co., Cost..
Le spese seguono il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattese tutte le altre richieste ed istanze definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in complessive €
2.540,00 oltre spese generali, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di
CTU.
Matera, 26.3.2025 Il Giudice
g.o.t. M. Cristina Pugliese
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