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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06559/2025REG.PROV.COLL.
N. 09016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2024, proposto dal Condominio di via Campanile n. 85/87/89/91- Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 novembre 2024 e depositato il 3 dicembre 2024, il Condominio indicato in epigrafe ha agito per la revocazione ordinaria della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610 (non notificata), con la quale è stato respinto l'appello della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal Condominio per l'annullamento di un provvedimento di revoca di un contributo pubblico.
Con atto del 26 giugno 2013, il Comune di Napoli ha revocato il contributo di euro 150.000 riconosciuto al Condominio ricorrente, nell'ambito del progetto "Sirena 3", per interventi di recupero di parti comuni dell'edificio. La revoca è motivata dalla mancanza della conformità edilizia del fabbricato, la quale costituiva requisito ineludibile ai fini della concessione della sovvenzione economica.
Il Condominio ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, che ha respinto il ricorso. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza oggi impugnata per revocazione.
Nell'atto di revocazione, il ricorrente lamenta che il giudice di appello sia incorso in un errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., laddove ha ritenuto incontestata la presenza di abusi edilizi nel fabbricato. Si censura, in particolare, il seguente passaggio motivazionale della sentenza: « Sono poi incontestate, ed anzi sostanzialmente ammesse dal condominio, le seguenti circostanze di fatto:
- il fabbricato adibito a caldaia non era previsto dal progetto originariamente assentito;
- allo stesso modo, il tamponamento dei tre varchi presenti nei grafici allegati alla licenza edilizia del 1972, è avvenuto senza alcuna autorizzazione;
- il manufatto presente sul terrazzo del corpo D (anch'esso non riportato nei grafici), viene genericamente definito dal condominio quale "volume tecnico", senza tuttavia chiarirne l'effettivo uso e la destinazione;
- anche la guardiola del portiere non era prevista nel progetto originario;
- la destinazione d'uso del piano seminterrato è stata modificata senza alcuna autorizzazione ».
Il ricorrente ha dedotto di aver specificamente contestato, sia in primo grado sia in appello, la presenza dei vari abusi segnalati dal Comune di Napoli, per cui il giudice di appello sarebbe incorso in un lapsus calami nell'aver ritenuto incontestata la presenza degli stessi. Di seguito, il ricorrente ha indicato le ragioni per cui le opere in questione sarebbero legittime dal punto di vista edilizio. Per l'effetto, il Condominio ha sostenuto che il proprio ricorso avrebbe dovuto essere accolto e il provvedimento comunale annullato, per insussistenza del presupposto della revoca del contributo.
2. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo l'inammissibilità della revocazione, poiché l'errore posto alla base dell'impugnazione – cioè l'aver il giudice ritenuto incontestata l'abusività del fabbricato condominiale – sarebbe un errore di giudizio e non di fatto. Nel merito, il Comune resistente ha ribadito che le opere segnalate sono abusive, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della sovvenzione.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 10 luglio 2025.
4. Il ricorso per revocazione deve essere respinto, in ragione dell'assorbente circostanza che l'edificio condominiale presenta gli interventi abusivi innanzi indicati, precisandosi, ulteriormente, che, poiché ai fini della ricezione del contributo pubblico occorreva che l'edificio fosse regolare dal punto di vista edilizio, la presenza anche solo di un abuso tra quelli rilevati è sufficiente a giustificare la revoca del contributo e a confermare la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata. Può, pertanto, soprassedersi all'analisi dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente.
5. Rispetto all'affermazione per cui « il fabbricato adibito a caldaia non era originariamente assentito al progetto », il Condominio ricorrente sostiene che esso consista in un locale realizzato contestualmente alla costruzione dell'edificio condominiale, da subito destinato a ospitare la caldaia, e che la sua regolarità edilizia si ricavi dall'attestazione rilasciata dall'ufficio edilizia privata del Comune di Napoli n. 7388 del 28 marzo 1979. In ogni caso, trattandosi di un locale di modeste dimensioni deputato unicamente a contenere la caldaia, esso costituirebbe un mero volume tecnico, irrilevante dal punto di vista edilizio-urbanistico.
In senso contrario si osserva che l'eventuale contestualità tra l'edificazione del fabbricato condominiale e la realizzazione del locale caldaia non attesta la regolarità edilizia di quest'ultimo. Ai fini della dimostrazione della legittimità dell'opera, occorrerebbe che il locale caldaia fosse descritto nel progetto licenziato dal Comune di Napoli con il titolo edilizio (licenza edilizia del 1972), ma il Condominio ricorrente non ha fornito tale prova e, più a monte, non ha neppure contestato il fatto che il manufatto non fosse contemplato nel progetto. Né a diverse conclusioni conduce l'attestazione di regolarità edilizia del 1979: tale documento (allegato al ricorso di primo grado) non attiene specificamente al locale caldaia, ma si riferisce all'intero edificio e contiene la dichiarazione generica che il fabbricato è stato realizzato in conformità dei grafici allegati alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Napoli; l'attestazione in discorso può, al più, provare che, nel 1979, non vi fossero ancora opere abusive, ma nulla esclude che queste siano state realizzate successivamente; ebbene, dato che non esiste alcuna prova che il locale caldaia sia stato costruito contestualmente al fabbricato (come, invece, sostenuto dal ricorrente), l'attestazione edilizia del 1979 non permette di dimostrare la regolarità edilizia del manufatto.
Occorre, infine, escludere che il locale caldaia possa considerarsi alla stregua di un volume tecnico: la nozione edilizia di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2019, n. 8835; Id., 25 ottobre 2019, n. 7289); viceversa, nella fattispecie risulta unicamente che il manufatto ospiti la caldaia, ma non anche che esso non abbia o possa avere alcuna altra destinazione funzionale.
6. Con riferimento all'opera di « tamponamento dei tre varchi presenti nei grafici allegati alla licenza edilizia del 1972 », il Condominio ne allega la legittimità in quanto il volume dei tre varchi sarebbe già computato nel titolo edilizio e poiché gli stessi sarebbero stati tamponati contestualmente all'edificazione originaria.
Anche queste argomentazioni vanno disattese: premesso che l'abuso contestato consiste non nella realizzazione dei tre varchi, ma nella loro chiusura, la circostanza che essi contenessero dei volumi già considerati in sede di autorizzazione dell'edificio è irrilevante, dal momento che la chiusura dei varchi determina il mutamento dell'aspetto esteriore del fabbricato, indipendentemente dall'incremento (o meno) della volumetria complessiva; è parimenti ininfluente, per le ragioni già esposte, che il tamponamento sia (asseritamente) avvenuto in contestualità rispetto alla costruzione del fabbricato condominiale.
7. Ulteriormente, il Condominio deduce che « la guardiola del portiere » sia stata realizzata assieme all'intero complesso e che anche la sua regolarità sia coperta dall'attestazione comunale del 1979: sul punto, si richiama quanto già esposto in relazione all'irrilevanza del tempo di costruzione della singola opera e, comunque, all'assenza di prova che essa risalga a un periodo anteriore al 1979, anno di rilascio dell'attestazione di regolarità edilizia dell'edificio.
8. L'affermazione per cui « la destinazione d'uso del piano seminterrato è stata modificata senza alcuna autorizzazione » viene contrastata adducendo che il piano seminterrato sia stato da subito destinato a ospitare i parcheggi pertinenziali alle abitazioni condominiali. L'osservazione, però, è irrilevante, poiché è incontestato che, da progetto allegato alla licenza edilizia, il piano seminterrato dovesse fungere da "deposito di materiali ad uso da destinarsi", sicché l'adibizione dei relativi spazi a parcheggio, quand'anche avvenuto sin dall'edificazione del fabbricato, costituisce una abusiva modifica della destinazione d'uso indicata nel titolo edilizio.
9. Infine, in relazione al « manufatto presente sul terrazzo del corpo D (anch'esso non riportato nei grafici) » , il ricorrente sostiene che esso debba essere considerato un volume tecnico, in quanto non avente altra funzione se non quella di copertura di una lavatrice. Tuttavia, non è precisato in quale parte del ricorso di primo grado (né dell'atto di appello) si fosse specificata la destinazione tecnica del manufatto, sicché la sentenza di appello è incensurabile, laddove ha statuito che detto elemento costruttivo « viene genericamente definito dal condominio quale "volume tecnico", senza tuttavia chiarirne l'effettivo uso e la destinazione ».
10. Le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO