Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10267
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Travisamento della prova sulla congruità del corrispettivo della cessione del ramo d'azienda ER s.r.l. a Piazza Grande Group s.r.l.

    La Corte di appello ha ravvisato la valenza distrattiva dell'operazione sulla base di diversi elementi, tra cui la costituzione della società cessionaria poco prima della cessione, l'esclusione dei debiti dalla cessione e il parziale pagamento del corrispettivo. La quantificazione del residuo importo non è stata considerata rilevante nel contesto complessivo.

  • Rigettato
    Travisamento della prova sulla somma dovuta per saldo acquisto ramo d'azienda ER s.r.l.

    La quantificazione del residuo importo non è stata considerata di rilievo nel contesto complessivo della motivazione.

  • Rigettato
    Travisamento della prova sulla distrazione del valore di cassa della ER s.r.l.

    Le dichiarazioni dei testi della difesa sono state ritenute generiche e non probanti per giustificare l'ammanco, a causa dell'imprecisione degli importi, della mancanza di specifica contestualizzazione e della confusione tra le due società.

  • Rigettato
    Assenza di lesione delle aspettative del ceto creditorio

    La Corte di appello ha ritenuto provata la valenza distrattiva dell'operazione sulla base di indici di fraudolenza, tra cui la cessione a società costituita poco prima con la medesima composizione soggettiva, e ha affermato l'antieconomicità dell'operazione, ammettendo implicitamente la violazione delle ragioni creditorie.

  • Inammissibile
    Bancarotta riparata

    Il motivo aggiunto è inammissibile perché formulato in sede di motivi aggiunti. In ogni caso, la Corte di appello ha osservato che mancano prove sull'utilizzo dei versamenti per finalità societarie e che gli importi non sono stati rinvenuti.

  • Rigettato
    Bancarotta riparata (distrazione cassa ER s.r.l.)

    Difettano i presupposti per parlare di bancarotta riparata, in assenza di dimostrazione della reintegrazione del patrimonio prima del fallimento. L'onere probatorio non è stato adempiuto e la Corte di appello ha segnalato che le somme non sono state rinvenute nelle casse societarie.

  • Rigettato
    Utilizzo di atti non presenti nel fascicolo del dibattimento

    La presenza della relazione del curatore e del bilancio è affermata da entrambe le sentenze di merito e desumibile anche dai ricorsi dei coimputati. Il dato contabile è utilizzabile.

  • Rigettato
    Distrazione del ramo d'azienda Piazza Grande Group s.r.l. a TA ZI s.r.l.

    L'operazione è considerata analoga alla precedente cessione, con utile per la cedente di soli 500 euro al di là dell'accollo dei debiti. La Corte ha implicitamente escluso la riqualificazione in bancarotta preferenziale, affermando la natura distrattiva delle operazioni.

  • Rigettato
    Erroneo deprezzamento dell'importo del debito accollato dalla TA ZI s.r.l.

    L'operazione è considerata analoga alla precedente cessione, con utile per la cedente di soli 500 euro al di là dell'accollo dei debiti.

  • Rigettato
    Distrazione mediante affitto del ramo d'azienda Piazza Piazza Salandra a Sant'GO s.r.l.

    Il contratto di affitto d'azienda può integrare bancarotta per distrazione se stipulato con canoni incongrui o al fine di trasferire la disponibilità dei beni in previsione del fallimento. La società cessionaria era stata costituita poco prima della stipula e l'operazione ha privato la società dell'ultima attività commerciale operativa.

  • Inammissibile
    Cessione del punto vendita di via Palazzi a TA ZI s.r.l.

    La doglianza è inammissibile in quanto mira a una ricostruzione alternativa dei fatti. La difesa conferma implicitamente che le operazioni sono state effettuate in un momento di crisi aziendale e in favore di società riconducibili agli stessi soci, pregiudicando i creditori.

  • Rigettato
    Distrazione del valore della cassa della Piazza Grande Group s.r.l.

    Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono pienamente utilizzabili in quanto non sono considerate atti del procedimento penale. La relazione del curatore è prova documentale utilizzabile. La contabilità era tenuta disordinatamente.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla riqualificazione in bancarotta preferenziale

    La Corte di appello ha implicitamente escluso la riqualificazione, affermando con ampia argomentazione la natura distrattiva delle operazioni.

  • Rigettato
    Pedissequa riproduzione della sentenza di primo grado

    Il motivo è generico e mira a sostenere la necessaria originalità dell'argomentazione, laddove è sufficiente l'esame delle doglianze specifiche. La tecnica del copia-incolla non integra di per sé una carenza logico-argomentativa se la motivazione complessiva è congrua.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione sulla ravvisata sussistenza della bancarotta distrattiva

    La Corte di appello ha motivato circa la valenza distrattiva dell'operazione sulla base di plurimi indici di fraudolenza e ha osservato come l'antieconomicità dell'operazione sia stata riconosciuta dagli imputati, ammettendo di aver agito in violazione delle ragioni creditorie.

  • Rigettato
    Cessione fittizia del ramo d'azienda ER s.r.l. a Piazza Grande s.r.l.

    La Corte di appello ha affermato che, nel momento di maggiore crisi di impresa, è stato ceduto il ramo d'azienda produttivo in favore di altra società, costituita pochi giorni prima e con soci comuni, senza accollo dei debiti societari.

  • Rigettato
    Aggravante del danno

    L'entità del danno va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.

  • Rigettato
    Immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha valorizzato negativamente la reiterata attuazione di schemi fraudolenti. La revoca della costituzione di parte civile è un atto sopravvenuto e non può essere considerato. È sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione delle attenuanti.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha privilegiato il dato negativo della reiterata messa in essere di uno schema fraudolento rispetto alle deduzioni relative agli esborsi personali e alle prestazioni di garanzie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10267
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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