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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10267 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA RI ON nato a [...] il [...] SC NA LE nato a [...] il [...] LO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA TE BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NZ PARASPORO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato GI VILLARI, difensore di fiducia di RO ON NA, che si riporta ai motivi di ricorso, compresi i motivi aggiunti, ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
udito l'avvocato Giacomo Angelo RO VENTURA, difensore di fiducia degli imputati ZI DA SC e NO LO, che si riporta alla memoria e ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, che ha dichiarato ZI DA SC, NO IL e RO ON RN colpevoli, in concorso tra loro, esclusa la circostanza aggravante del Penale Sent. Sez. 5 Num. 10267 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/12/2025 2 danno rilevante di cui all’art. 219 L.F., dei reati a loro ascritti ai capi A) e B), aventi riferimento a più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione relativi a due diverse società: la ER s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 1° agosto 2014, e la Piazza Grande Group s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 13 ottobre 2015. Ritenuta la continuazione, la Corte territoriale li ha condannati alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie e quelle civili. Ai tre ricorrenti sono imputate le seguenti condotte distrattive: - la distrazione della cassa della ER s.r.l. per l’importo di euro 50.749,95; - la distrazione del ramo d’azienda della ER s.r.l., costituito dall’esercizio di un supermercato sito in Gela, piazza Salandra n. 19, mediante cessione fittizia in data 2 luglio 2012 alla società Piazza Grande Group s.r.l., della quale i ricorrenti erano soci, unitamente a GI IL, figlio dell’imputato NO IL;
- la successiva distrazione del ramo d’azienda della Piazza Grande Group s.r.l., costituito dall’esercizio di un altro supermercato sito in Gela, via Palazzi nn. 195/197, mediante cessione fittizia in data 3 luglio 2014 alla TA ZI s.r.l., società riconducibile a RO ON RN per il tramite della moglie, NZ MA RA GA, legale rappresentante e titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale;
- l’ulteriore distrazione, da parte della Piazza Grande Group s.r.l., del ramo d’azienda costituito dal primo supermercato (sito in piazza Salandra), mediante fittizia cessione in affitto, con promessa di acquisto alla scadenza, effettuata il 16 dicembre 2014 in favore della Sant’GO s.r.l., società riconducibile agli imputati IL e SC rispettivamente per il tramite della moglie del primo e della madre del secondo;
- la distrazione del valore di cassa della Piazza Grande Group s.r.l. per l’importo di euro 253.831,39. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia, formulando i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di RO ON RN, per il tramite dell’avvocato GI Villari, è affidato a sei motivi. 3.1. Con il primo il ricorrente deduce che la sentenza d’appello costituirebbe nel suo complesso la pedissequa riproduzione, mediante il copia – incolla, di quella di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo, riferito ai fatti compendiati nel capo A), i ricorrenti deducono il travisamento della prova in relazione alla congruità del corrispettivo della prima cessione del ramo d’azienda costituito dal supermercato di piazza Salandra, effettuata dalla ER s.r.l. in favore della Piazza Grande Group s.r.l.. 3 In particolare, essi censurano il passaggio motivazionale della sentenza impugnata – adottato in risposta a una specifica doglianza proposta in appello – nel quale la Corte territoriale avrebbe affermato, in contrasto con il contenuto della dichiarazione resa dalla consulenza tecnica della difesa e, dunque, travisandola, che il consulente avesse espresso un giudizio sulla congruità del prezzo della cessione rispetto ai valori di mercato, nonché che il corrispettivo pattuito fosse inferiore a tali valori. 3.2.1. Travisamento della prova è, inoltre, ravvisato nelle dichiarazioni del teste Minardi, in relazione alla somma dovuta dalla Piazza Grande Group s.r.l. a saldo dell’acquisto del ramo di azienda della ER s.r.l., che la consulenza tecnica della difesa quantifica in euro 21.000, in luogo dell’importo di euro 15.000 indicato dal curatore fallimentare. 3.2.2. Anche con riferimento alla distrazione del valore di cassa della ER s.r.l., pari a oltre euro 50.000, è dedotto un travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese da testi della difesa. In particolare, la censura attiene alla ricostruzione degli acconti in contanti corrisposti ai dipendenti ovvero al mancato pagamento, da parte degli stessi, di merci acquistate presso il supermercato, con annotazione dei relativi importi su appunti informali (“pizzini”) e successivo scomputo dalle retribuzioni. 3.3. Con il terzo motivo, che ha riguardo ai fatti compendiati nel capo B), i ricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe posto a fondamento delle proprie valutazioni, relativamente alla distrazione della cassa contanti della Piazza Grande Group s.r.l., per oltre duecentocinquantamila euro, atti non presenti nel fascicolo del dibattimento;
in particolare, si fa riferimento alla relazione del curatore fallimentare, alle dichiarazioni dibattimentali del medesimo, mai rese nel giudizio di merito, e al bilancio al 31/12/2014. 3.4. Con il quarto motivo sono denunciati vizi di motivazione in merito alla ravvisata sussistenza della bancarotta distrattiva, pur in mancanza della lesione delle aspettative del ceto creditorio. In particolare, si assume che la valenza distrattiva della cessione d’azienda di cui al capo A) sarebbe stata affermata senza valutare, ovvero immotivatamente svalutando, elementi significativi dell’assenza di pregiudizio per i creditori (pagamento dei canoni e non fittizietà dell’operazione, nonché idonee garanzie prestate da parte dei soci mediante conferimento in conto capitale di euro 85.000 e avallo, a garanzia del maggiore creditore, di debiti della ER s.r.l. per oltre euro 500.000,00), fondando la Corte di appello il proprio convincimento su indici di fraudolenza costituiti dalla cessione in favore di un’azienda con la medesima composizione soggettiva, costituita poco prima della cessione, evenienza che, di per sé, sarebbe insufficiente sotto il profilo probatorio a fondare la natura distrattiva dell’operazione. Si sostiene, invece, che, in ragione dei conferimenti e delle garanzie, le aspettative dei creditori non erano rimaste frustrate, atteso che l’asse fallimentare rimaneva costituito, piuttosto che dal ramo di azienda, dal tantundem. 4 3.5. Il quinto motivo denuncia che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie distrattiva di cui al capo B) – con riferimento all’operazione di distrazione del ramo di azienda costituito dal supermercato di via Palazzi, in Gela, mediante la cessione da parte della Piazza Grande Group s.r.l. alla TA ZI s.r.l. – in assenza dei presupposti di legge o, comunque, in mancanza della prova della loro sussistenza, fornendo una motivazione illogica, anche per avere omesso la riqualificazione in bancarotta preferenziale, atteso che la stessa Corte di appello ha dato atto che l’operazione di cui al capo B) ha determinato una violazione della par condicio creditorum, laddove afferma che «con tale operazione gli odierni imputati (…) hanno preferito alcuni creditori», senza in alcun punto dare atto, per converso, della destinazione del patrimonio sociale a soddisfare interessi diversi da quelli della società. 3.5.1. Si lamenta altresì che la Corte di appello, come il primo giudice, avrebbe erroneamente deprezzato l’importo del debito accollato dalla acquirente TA ZI s.r.l., e non avrebbe considerato il profilo della congruità o meno del prezzo pattuito. 3.5.2. Analoghi vizi sono denunciati in merito alla distrazione operata mediante l’affitto del ramo di azienda del supermercato di piazza Salandra alla Sant’GO s.r.l., che non ha comportato il trasferimento della proprietà ma che, tuttavia, la Corte di appello interpreta come atto distrattivo, nonostante plurimi elementi, indicati con l’atto di appello, che ne smentivano tale natura, e che risultano del tutto ignorati dalla sentenza impugnata. 3.6. Il sesto motivo lamenta l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte di appello omesso di considerare elementi favorevoli all’imputato, quali la sua incensuratezza e il complessivo comportamento processuale, culminato nella revoca della costituzione di parte civile del fallimento in conseguenza dell’accordo transattivo, con tacitazione di ogni pretesa. 4. Il difensore di RO ON RN ha depositato motivi aggiunti in data 17/11/2025. Tenuto conto di quanto dedotto ai motivi I e II del ricorso principale con riferimento al vizio di motivazione della sentenza impugnata, si deduce che la Corte di appello ha omesso di considerare anche gli effetti delle condotte riparative poste in essere dagli imputati, idonee a neutralizzare qualsiasi potenziale danno derivante dalle operazioni contestate. Si invoca, pertanto, la c.d. bancarotta riparata. 5. I ricorsi di ZI DA SC e NO IL sono affidati al medesimo difensore, avvocato Giacomo Ventura, che, con separati atti, svolge i medesimi sei motivi, di seguito enunciati cumulativamente. 5.1. Con il primo motivo si denuncia, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione fornita in merito al giudizio di attendibilità delle scritture contabili. Si sostiene, quindi, che la bancarotta legata alla distrazione della cassa della ER s.r.l. sarebbe stata riparata attraverso i versamenti operati dai soci tra giugno e luglio 2013 per euro 85.000. 5 5.2. Il secondo motivo, relativo alla cessione fittizia del ramo di azienda della ER s.r.l., costituito dal supermercato di piazza Salandra, in Gela, per euro 169.617,26 (capo A), denuncia vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha considerato distrattiva una cessione che sarebbe stata attuata per salvare quel ramo di azienda, in presenza di una crisi, salvaguardando anche gli interessi dei creditori, ripagati con il ricavato della cessione, effettuata a prezzo ritenuto congruo. 5.3. Il terzo motivo, relativo all’aggravante del danno di cui al capo A), denuncia che la Corte di appello l’avrebbe erroneamente ravvisata in ragione del passivo fallimentare, mentre esso dovrebbe essere individuato esclusivamente nella diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta. 5.4. Con il quarto motivo, relativo alla cessione del punto vendita di via Palazzi in favore della TA ZI s.r.l., di cui al capo B), per il complessivo importo di euro 113.038,00, si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che, in seguito alla cessione, i debiti erano rimasti in capo alla cedente, mentre, invece, nel contratto di compravendita è espressamente previsto l’accollo di euro 112.538,00 in capo alla cessionaria, residuando la somma di euro 500.000 corrisposta all’atto della vendita. Si sostiene, in sintesi, che la locazione fosse finalizzata a evitare lo sfratto dai locali aziendali, incentrandosi la ricostruzione difensiva sulla natura truffaldina dell’operazione posta in essere dalla parte originaria del contratto di affitto, Bea s.r.l., e, comunque, sulla natura non distrattiva della locazione, in quanto l’affitto consentiva di decurtare i debiti della società e di mantenere, al contempo, l’avviamento dell’esercizio commerciale. Si tratterebbe – secondo la prospettazione difensiva – di un’operazione limpida, priva di dolo, ancorché sfortunata. 5.5. Con il quinto motivo, relativo alla distrazione del valore della cassa della Piazza Grande Group s.r.l. (capo B), risultante dal bilancio al 31/12/2014, per l’importo di euro 253.831,39, si eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore NO IL al curatore fallimentare. Si deduce che manca in atti il bilancio dal quale risulterebbe l’ammanco cui fa riferimento la relazione del curatore fallimentare, priva di fede privilegiata. Si ribadisce che, come per ER, la contabilità era tenuta disordinatamente per mancata contabilizzazione dei pagamenti in contanti di piccole forniture e degli stipendi dei dipendenti, come risulta dalle testimonianze di fornitori e dipendenti. 5.6. Con il sesto motivo ci si duole dell’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare elementi favorevoli, quali gli esborsi dei soci in favore della ER s.r.l., le fideiussioni personali a garanzia della scopertura bancaria e la revoca della costituzione di parte civile. 6 6. Con memoria del 26/11/2025, il difensore di SC e IL ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento dei ricorsi. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, risultando in larga parte reiterativi di doglianze già dedotte con gli atti di appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello, nonché, in precedenza, dal Tribunale. Tali censure sono state, pertanto, inammissibilmente riproposte in questa sede di legittimità, nella quale non è consentito procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Sotto tali profili, le doglianze si risolvono, in realtà, in censure inammissibili, in quanto, più che specifiche – come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. – risultano meramente apparenti, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Ricorso proposto nell’interesse di RN. 2.1. Il primo motivo è generico, nella misura in cui deduce l’utilizzo, da parte della Corte di appello, della tecnica compilativa del c.d. copia-incolla, senza tuttavia specificare con riferimento a quale doglianza difensiva la sentenza impugnata avrebbe omesso il necessario confronto con le censure proposte, che sarebbero, pertanto, rimaste prive di risposta, tanto più che le doglianze formulate con l’impugnazione risultavano già sostanzialmente affrontate dal primo giudice. In effetti, per come articolato, il motivo mira a sostenere la necessaria originalità del costrutto argomentativo che sorregge la decisione del giudice di appello, laddove, invece, non solo non gli è richiesto di utilizzare argomenti inediti, ma neppure gli è preclusa la riproposizione di passaggi della sentenza di primo grado. Ciò che è richiesto al giudice di seconda istanza è, piuttosto, l’esame delle doglianze effettivamente dedotte, le quali, a loro volta, devono essere specifiche, ponendosi nell’ottica ermeneutica secondo cui la pronuncia giurisdizionale deve costituire un “tutto” coerente e organico. In tale prospettiva, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto della motivazione deve essere posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione 7 risultare anche da parti diverse del provvedimento, cui sia stato fatto richiamo, anche implicito (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Rv. 28477502). Nel caso di specie, la difesa si è limitata a formulare una critica generica all’utilizzo della tecnica del copia-incolla da parte della sentenza impugnata, senza evidenziare specifiche criticità della motivazione idonee a risolversi in una reale mancanza o apparenza dell’apparato argomentativo. La tecnica del “copia-incolla” è, infatti, di per sé, insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa, tale potendo ravvisarsi solo laddove la motivazione della sentenza di appello tradisca la sua precipua fisionomia di revisio prioris instantiae, pur nel circoscritto ambito del devolutum (Sez. 5, n. 8343 del 24/10/2012, dep. 2013, Rv. 254651), e non già quando essa sviluppi una motivazione complessivamente congrua rispetto alle esigenze di giustificazione proprie di una decisione di secondo grado. 2.2. Non colgono nel segno le deduzioni veicolate con il secondo motivo, con le quali si sostiene, in sostanza, che i giudici di merito sarebbero incorsi in travisamenti della prova. 2.2.1. In linea generale, il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, a pena d’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente considerati nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività; deve, invece, a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Rv. n. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. n. 249035): (a) identificare specificamente l’atto processuale su cui la doglianza si fonda;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente incide e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). L’inosservanza di tali oneri comporta la genericità del motivo e la conseguente inammissibilità del ricorso. 2.2.2. D’altronde, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancata rispondenza delle considerazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per giustificare il suo convincimento alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso solo quando integri il «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in 8 maniera specifica e inequivoca le prove che si assumono travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura senza alcuna attività di ricerca da parte della Corte, e non se ne faccia una individuazione monca o un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. n. 253099). 2.2.3. Deve anche ricordarsi che, in presenza — come nel caso di specie — di una “doppia conforme”, in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicché la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la giurisprudenza di questa Corte ne ha chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità e ha indicato le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum — discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967), ovvero dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. In caso di doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione, con il ricorso per cassazione, di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello: regola derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado. E, comunque, deve escludersi che, in presenza di un travisamento probatorio denunciato al giudice di appello, la c.d. doppia conforme comporti limitazioni di sorta nella deduzione del medesimo vizio motivazionale in cui sia incorsa anche la sentenza di appello: in altri termini, il dato probatorio oggetto di travisamento da parte di entrambe le — conformi — sentenze di merito può essere denunciato, nei termini sopra richiamati, attraverso il motivo di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.. 2.2.4. Fatte tali premesse, si osserva, con riferimento al tema della congruità del corrispettivo della prima cessione d’azienda (ramo di azienda della ER s.r.l.), che, nel passo motivazionale richiamato dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata, nel rispondere a una censura dell’appellante, non contiene alcuna affermazione contrastante con la dichiarazione della consulenza tecnica della difesa, la quale, effettivamente (cfr. stralcio di deposizione riportato nel ricorso), non aveva espresso alcun giudizio in merito alla congruità del prezzo 9 della cessione rispetto ai valori di mercato;
né si rinviene l’ulteriore travisamento denunciato, ovvero che nella sentenza impugnata si affermerebbe che il corrispettivo fosse inferiore a tale valore, posto che la stima non è mai stata effettuata, non essendo stato determinato il valore di mercato del ramo ceduto. 2.2.5. Piuttosto, la Corte di appello ha ravvisato la valenza distrattiva dell’operazione di cessione sulla base di una serie di elementi: la realizzazione dell’operazione nel momento di maggiore crisi dell’impresa; la costituzione della società cessionaria quindici giorni prima della cessione;
l’avere escluso dalla cessione i debiti;
le dichiarazioni dei dipendenti, che per entrambe le società ricevevano direttive da ciascuno degli imputati;
il solo parziale pagamento del previsto corrispettivo, rimasto nelle mani delle stesse persone fisiche, ossia gli imputati. 2.2.6. Quanto a tale ultimo profilo, ossia al dato del solo parziale pagamento del corrispettivo della cessione, è evidente come risulti sostanzialmente priva di rilievo, nell’ottica complessiva della motivazione, la quantificazione del residuo importo in euro 21.950, come dichiarato dal teste Minardi, piuttosto che in euro 15.000, come sostiene il ricorso. 2.2.7. Il travisamento relativo al valore di cassa della ER s.r.l., pari a oltre cinquantamila euro, è stato già oggetto di censura dinanzi alla Corte di appello, che lo ha adeguatamente scrutinato e, in linea con la sentenza di primo grado, ha ritenuto non probanti le dichiarazioni — qualificate come generiche — rese dai testi della difesa in merito agli acconti in contanti corrisposti ai dipendenti o al mancato pagamento, da parte loro, di merci acquistate al supermercato, con annotazione degli importi in “pizzini” e successivo scomputo dalle retribuzioni. In specie, la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni in commento, pur attestando la destinazione di somme in contanti da parte della ER s.r.l., nondimeno — per l’imprecisione degli importi, per difetto di specifica contestualizzazione, nonché per la confusione ingenerata dalla circostanza che i dipendenti avessero lavorato sia per la ER che per la Piazza Grande Group — non fossero idonee a «giustificare il consistente ammanco». D’altronde, come si desume dallo stesso ricorso e dalle dichiarazioni del curatore riportate, i giustificativi contabili prodotti all’organo della procedura dall’amministratore furono considerati finalizzati ad “abbassare” l’importo della cassa. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La presenza in atti della relazione, ex art. 33 legge fall., del curatore fallimentare della Piazza Grande Group s.r.l. è affermata dalla sentenza impugnata a pg. 6 e da quella di primo grado (pg. 17); d’altronde, entrambe le sentenze di merito riportano le dichiarazioni rese al curatore (evidentemente risultanti dalla relazione ex art. 33 legge fall.) dall’imputato IL in ordine all’ammanco. Anche dai ricorsi dei coimputati, inoltre, si desume la presenza in atti della relazione fallimentare, mentre alcun rilievo può riconoscersi all’elencazione di atti acquisiti presente nella sentenza di primo grado. 2.3.1. Analoghe osservazioni possono formularsi con riguardo al bilancio al 31/12/2014 della società fallita, atteso che entrambe le sentenze di merito vi fanno riferimento, cosicché è 10 legittimo desumerne la presenza in atti;
e, comunque, il dato contabile indicato dal curatore – non contrastato da allegazioni documentali di sorta – è certamente utilizzabile. 2.4. Non è fondato il quarto motivo, avente riguardo alla natura distrattiva della cessione di azienda relativa al supermercato sito in Gela, in piazza Salandra, ceduto dalla ER s.r.l. a Piazza Grande Group s.r.l., per euro 169.617,26, in ordine alla quale la Corte di appello, come si è già detto (par. 2.2.5), ha motivato circa la valenza distrattiva dell’operazione sulla base dei plurimi indici di fraudolenza sopra evidenziati. La Corte di appello ha anche osservato come l’antieconomicità dell’operazione sia stata riconosciuta dagli imputati, allorché hanno dedotto di averla realizzata per salvare l’unico bene produttivo, ammettendo in tal modo di avere agito in violazione delle ragioni creditorie e del principio della par condicio creditorum, che costituiscono la ratio dell’incriminazione della fattispecie penale addebitata. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello non presenta i denunciati vizi di ordine logico-giuridico. 2.5. Per analoghe ragioni non è fondato il quinto motivo. 2.5.1. È, infatti, identica alla prima l’operazione di cessione del ramo di azienda della Piazza Grande Group s.r.l., costituito dall’esercizio commerciale sito in via Palazzi di Gela, in favore della TA ZI s.r.l., contestata al capo b), realizzata con un utile per la cedente di euro 500, al di là dell’accollo dei debiti da locazione. 2.5.2. Quanto al contratto di affitto d’azienda intercorso tra la TA ZI s.r.l. e la Sant’GO s.r.l., pure rubricato sub b), le deduzioni difensive, sostanzialmente rivalutative laddove aggrediscono la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ne ha ravvisato la valenza distrattiva, obliterano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale contratto può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione sia nel caso in cui l’affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, sia in quello in cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841), che, nel caso di specie, è intervenuto a distanza di pochi mesi (dieci). 2.5.3. Invero, la Corte di appello ha valorizzato un pregnante indice di fraudolenza, costituito dalla circostanza che la cessionaria Sant’GO s.r.l. era stata costituita dalla madre di ZI DA SC e dalla moglie di NO IL quarantacinque giorni prima della stipula del contratto. In tal modo, l’operazione, sostanzialmente analoga a quella rubricata sub A), ha privato la Piazza Grande Group s.r.l. dell’ultima attività commerciale operativa che le avrebbe consentito il perseguimento dell’oggetto sociale e il pagamento dei debiti che la cedente, invece, manteneva a suo carico. È stato anche indicato dai giudici di merito lo scopo perseguito con l’operazione, ovvero quello di garantire che la Sant’GO s.r.l. godesse dell’immobile già locato dalla Piazza Grande Group s.r.l., pagare i canoni ed evitare lo sfratto, così da potere operare in bonis sul mercato. 11 2.6. Infondatamente, poi, la difesa ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito all’istanza di riqualificazione dei fatti in mere ipotesi di bancarotta preferenziale, perché la sentenza impugnata ha, invece, implicitamente, escluso detta riqualificazione, laddove ha, per converso, con ampia argomentazione, affermato la natura distrattiva delle operazioni. 2.6.1. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e “scalare”, fronteggiante quello della motivazione “esplicita”, ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda. Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione;
semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l’inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2.6.2. Il ricorso, da parte del giudice, alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, laddove essa impone che la sentenza contenga «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» su cui è fondata (art. 544, primo comma, e 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.). La stessa previsione della regola della redazione della sentenza “subito” dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità. La motivazione implicita, d’altronde, è compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte EDU, Quarta Sezione, 24/07/2015, AN ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l’altro essendo stato oggetto di motivazione implicita). La giurisprudenza della CEDU ha puntualizzato che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una risposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C. eur. Dir. Uomo, 19 aprile 1994, AN de UR c. Olanda), né è necessario motivare dettagliatamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati (C. eur. Dir. Uomo, 9 marzo 1999, SA Immeuble Groupe ER c. Francia;
C. eur. Dir. Uomo, 10 dicembre 2002, ric. n. 50321/99, Latournerie c. Francia;
C. eur. Dir. Uomo, 28 gennaio 2003, ric. n. 34763/02, Burg c. Francia), come, esemplificativamente, in relazione ad aspetti oggetto di giurisprudenza consolidata e pacifica. Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente dare una risposta sì specifica ed esplicita, ma comunque globale (C. eur. Dir. Uomo, 9 dicembre 1994, -T e RO AL c. Spagna;
C. eur. Dir. Uomo, 19 febbraio 1998, Higgings c. Francia). 12 2.7. Non ha pregio la doglianza afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha del tutto ragionevolmente valorizzato negativamente la reiterata attuazione di schemi fraudolenti mediante la creazione ad hoc di apposite società. 2.7.1. Non può attribuirsi rilievo alla dedotta resipiscenza, in merito alla quale la valutazione della Corte territoriale viene contrastata sulla base di un atto sopravvenuto all’impugnazione, ovvero la revoca della costituzione di parte civile della curatela ER s.r.l. (partecipata alla stessa Corte il giorno dell’udienza). A prescindere dalla tardiva allegazione, che non consente la considerazione dell’atto ai fini della valutazione del motivo d’appello, in ogni caso la revoca della costituzione richiama un accordo transattivo intervenuto, che, però, non risulta allegato, né ne viene indicato il contenuto. 2.7.2. La motivazione della Corte di appello è, dunque, coerente con costante orientamento di questa Corte, a tenore del quale, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419; conf. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi il giudice limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole ovvero all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02). 2.8. Il motivo aggiunto, con cui la motivazione della sentenza impugnata è censurata per l’omesso scrutinio del tema della bancarotta riparata, è inammissibile perché formulato dalla difesa solo in sede di motivi aggiunti. Tanto perché i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22/01/2004, Sbragi, Rv. 228525). In ogni caso, la Corte di appello ha replicato alla deduzione dell’appellante, osservando come manchi la prova dell’utilizzo dei versamenti effettuati in favore della società per finalità coerenti con l’oggetto sociale, cosicché l’imputato avrebbe dovuto rispondere anche della distrazione di tali importi che, pur versati, non sono stati trovati. 13 2.9. Discende dalle osservazioni svolte l’infondatezza del ricorso di RN, che deve, dunque, essere rigettato. 3. Ricorsi proposti nell’interesse di SC e IL. 3.1. Il primo motivo, con il quale si sostiene che la bancarotta legata alla distrazione della cassa della ER sarebbe stata riparata attraverso i versamenti operati dai soci tra giugno e luglio del 2013 per 85.000 euro, è manifestamente infondato. Difettano totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta “riparata”, in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta “riparata” determina l’insussistenza dell’elemento materiale del reato e si configura allorché la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
è, quindi, onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). Tale onere dimostrativo non risulta adempiuto dal ricorrente, e la Corte di appello ha segnalato come “della destinazione di tali somme a fini societari non vi è traccia e le stesse non sono state rinvenute nelle casse societarie” (pg. 8). In ogni caso, si osserva che la distrazione della cassa è, necessariamente, databile in epoca prossima al fallimento e, quindi, a epoca di molto successiva alla data in cui sarebbero avvenuti i versamenti. 3.2. Il secondo motivo è incentrato sulla cessione del ramo d’azienda (supermercato di piazza Salandra) di ER s.r.l. a Piazza Grande s.r.l., dolendosi i ricorrenti che sia stata considerata distrattiva una cessione che sarebbe stata attuata per salvare quel ramo di azienda. Il tema è stato già scrutinato trattando il ricorso RN, quando si sono evidenziati gli indici di fraudolenza ricostruiti dalla Corte di appello, la quale, in sintesi, ha affermato che, nel momento di maggiore crisi di impresa, sia stato ceduto il ramo d’azienda produttivo in favore di altra società, costituita pochi giorni prima e che annoverava come soci gli stessi della ER s.r.l., senza accollo dei consistenti debiti societari, rimasti a carico della cedente ER s.r.l., valorizzando anche la testimonianza dei dipendenti di entrambe le società. 3.3. Non coglie nel segno il terzo motivo, relativo alla circostanza aggravante del danno. È vero che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello, nel respingere il motivo, ha fatto riferimento all’ingente passivo fallimentare riferito a entrambe le società (oltre 14 settecentomila euro per la ER e quasi duecentomila euro per la Piazza Grande), ma, come si è già premesso all’inizio della presente disamina, vengono in rilievo due conformi sentenze di merito, che, esaminate congiuntamente, rivelano come quella di primo grado abbia dato conto della consistenza delle operazioni distrattive dei rami d’azienda delle due società interessate, che lasciavano la ceduta priva di ogni sostanza economica. La motivazione è, dunque, coerente con l’orientamento giurisprudenziale che afferma che l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rv. 286675; Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822). 3.4. Il quarto motivo è inammissibilmente versato in fatto. 3.4.1. La difesa deduce, con riguardo alla distrazione di cui al capo B), che la locazione stipulata con la società Sant’GO s.r.l. fosse finalizzata a evitare lo sfratto dai locali aziendali, incentrandosi la ricostruzione difensiva sulla natura truffaldina dell’operazione posta in essere dalla parte originaria del contratto di affitto, la società Bea s.r.l., e, comunque, sulla natura non distrattiva della locazione, in quanto l’affitto consentiva di decurtare i debiti della società e di mantenere, al contempo, l’avviamento dell’esercizio commerciale. Si tratta – si sostiene – di un’operazione tutt’altro che truffaldina. 3.4.2. Si tratta di doglianza mirante a una alternativa ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità, in quanto chiede alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.4.3. In ogni caso, le problematiche relative alla locazione descritte nel ricorso non possono escludere la distrazione. Anzi, la ricostruzione proposta dalla difesa implicitamente conferma che le operazioni vennero effettuate in un momento di palese crisi aziendale, che non poteva che aggravarsi con la formale dismissione degli asset produttivi, che, nei termini in cui è stata operata, in favore di società riconducibili agli stessi soci, si rivelava pregiudizievole per i soli creditori. 3.5. Non ha pregio il quinto motivo, riguardante la distrazione della cassa della Piazza Grande Group s.r.l., per cui si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore fallimentare. 3.5.1. Ebbene, come gli stessi ricorrenti riconoscono, l’ammanco di cassa della Piazza Grande Group s.r.l., oggetto di contestazione, risulta dalla relazione del curatore fallimentare, all’evidenza presente negli atti. 15 3.5.2. Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono pienamente utilizzabili in quanto non sono considerate atti del procedimento penale, ma documenti formati fuori da esso. 3.5.2.1. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272664 ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (in motivazione, questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale, qualunque ne sia il contenuto, e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale). 3.5.2.2. La successiva pronuncia, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342-01, ha ribadito — con specifico riferimento al diritto di non contribuire, con le proprie dichiarazioni, alla propria incriminazione, come affermato dalla Corte EDU e invocato dal ricorrente — che il principio desumibile da Corte EDU, 17 dicembre 1996, RS c. Regno Unito, e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito, secondo cui il diritto inglese viola l’art. 6 CEDU nella misura in cui consente l’utilizzo, contro il fallito, delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute mediante l’esercizio di poteri obbligatori, non può essere trasposto nel diritto interno in ragione della diversa configurazione dei poteri attribuiti al curatore dalla legge fallimentare italiana;
ne discende che non è precluso l’utilizzo processuale delle dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (profilo, peraltro, ulteriormente esaminato da Sez. 5, n. 11459 del 28/10/2022, dep. 2023, non mass.). 3.5.2.3. Nel medesimo solco si inserisce Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589‑02, che ha anch’essa affrontato, funditus, il tema, giungendo alla conclusione che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 CDFUE, nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione;
ciò in quanto il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (conf. Sez. 5, n. 809 del 05/12/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 5, n. 10571 del 10/02/2025, n.m.). 3.5.2.4. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono, dunque, pienamente utilizzabili in quanto non sono considerate atti del procedimento penale, ma documenti formati fuori da 16 esso. Non può, quindi, dubitarsi dell’utilizzabilità della dichiarazione resa da IL al curatore circa l’addebitabilità dell’ammanco a RN. Inoltre, poiché le relazioni del curatore costituiscono prova documentale, quale che sia il loro contenuto, ed esse sono legittimamente inserite nel fascicolo processuale (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, in motivazione), se ne può legittimamente tenere conto ai fini di prova, in assenza di allegazioni documentali di segno contrario. 3.5.3. Quanto alla deduzione incentrata sulla denuncia di inattendibilità della contabilità, essa risulta genericamente formulata, in quanto richiama risultanze istruttorie non allegate e senza confronto con la stessa dichiarazione resa da IL al curatore, che si è appena ricordata. 3.6. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche – che ha privilegiato, come detto sopra, il dato negativo della reiterata messa in essere di uno schema fraudolento attraverso la creazione ad hoc di apposite società rispetto alle deduzioni riferite agli esborsi personali e alla prestazione di garanzie – non è censurabile in questa sede, come si è già osservato sopra nell’esaminare l’analogo motivo formulato nell’interesse di RN. 3.7. In conclusione, anche i ricorsi di SC e IL sono infondati e devono essere rigettati. 4. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore MA TE EL Il Presidente AZ SA NN CO
udita la relazione svolta dal Consigliere MA TE BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NZ PARASPORO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato GI VILLARI, difensore di fiducia di RO ON NA, che si riporta ai motivi di ricorso, compresi i motivi aggiunti, ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
udito l'avvocato Giacomo Angelo RO VENTURA, difensore di fiducia degli imputati ZI DA SC e NO LO, che si riporta alla memoria e ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, che ha dichiarato ZI DA SC, NO IL e RO ON RN colpevoli, in concorso tra loro, esclusa la circostanza aggravante del Penale Sent. Sez. 5 Num. 10267 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/12/2025 2 danno rilevante di cui all’art. 219 L.F., dei reati a loro ascritti ai capi A) e B), aventi riferimento a più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione relativi a due diverse società: la ER s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 1° agosto 2014, e la Piazza Grande Group s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 13 ottobre 2015. Ritenuta la continuazione, la Corte territoriale li ha condannati alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie e quelle civili. Ai tre ricorrenti sono imputate le seguenti condotte distrattive: - la distrazione della cassa della ER s.r.l. per l’importo di euro 50.749,95; - la distrazione del ramo d’azienda della ER s.r.l., costituito dall’esercizio di un supermercato sito in Gela, piazza Salandra n. 19, mediante cessione fittizia in data 2 luglio 2012 alla società Piazza Grande Group s.r.l., della quale i ricorrenti erano soci, unitamente a GI IL, figlio dell’imputato NO IL;
- la successiva distrazione del ramo d’azienda della Piazza Grande Group s.r.l., costituito dall’esercizio di un altro supermercato sito in Gela, via Palazzi nn. 195/197, mediante cessione fittizia in data 3 luglio 2014 alla TA ZI s.r.l., società riconducibile a RO ON RN per il tramite della moglie, NZ MA RA GA, legale rappresentante e titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale;
- l’ulteriore distrazione, da parte della Piazza Grande Group s.r.l., del ramo d’azienda costituito dal primo supermercato (sito in piazza Salandra), mediante fittizia cessione in affitto, con promessa di acquisto alla scadenza, effettuata il 16 dicembre 2014 in favore della Sant’GO s.r.l., società riconducibile agli imputati IL e SC rispettivamente per il tramite della moglie del primo e della madre del secondo;
- la distrazione del valore di cassa della Piazza Grande Group s.r.l. per l’importo di euro 253.831,39. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia, formulando i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di RO ON RN, per il tramite dell’avvocato GI Villari, è affidato a sei motivi. 3.1. Con il primo il ricorrente deduce che la sentenza d’appello costituirebbe nel suo complesso la pedissequa riproduzione, mediante il copia – incolla, di quella di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo, riferito ai fatti compendiati nel capo A), i ricorrenti deducono il travisamento della prova in relazione alla congruità del corrispettivo della prima cessione del ramo d’azienda costituito dal supermercato di piazza Salandra, effettuata dalla ER s.r.l. in favore della Piazza Grande Group s.r.l.. 3 In particolare, essi censurano il passaggio motivazionale della sentenza impugnata – adottato in risposta a una specifica doglianza proposta in appello – nel quale la Corte territoriale avrebbe affermato, in contrasto con il contenuto della dichiarazione resa dalla consulenza tecnica della difesa e, dunque, travisandola, che il consulente avesse espresso un giudizio sulla congruità del prezzo della cessione rispetto ai valori di mercato, nonché che il corrispettivo pattuito fosse inferiore a tali valori. 3.2.1. Travisamento della prova è, inoltre, ravvisato nelle dichiarazioni del teste Minardi, in relazione alla somma dovuta dalla Piazza Grande Group s.r.l. a saldo dell’acquisto del ramo di azienda della ER s.r.l., che la consulenza tecnica della difesa quantifica in euro 21.000, in luogo dell’importo di euro 15.000 indicato dal curatore fallimentare. 3.2.2. Anche con riferimento alla distrazione del valore di cassa della ER s.r.l., pari a oltre euro 50.000, è dedotto un travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese da testi della difesa. In particolare, la censura attiene alla ricostruzione degli acconti in contanti corrisposti ai dipendenti ovvero al mancato pagamento, da parte degli stessi, di merci acquistate presso il supermercato, con annotazione dei relativi importi su appunti informali (“pizzini”) e successivo scomputo dalle retribuzioni. 3.3. Con il terzo motivo, che ha riguardo ai fatti compendiati nel capo B), i ricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe posto a fondamento delle proprie valutazioni, relativamente alla distrazione della cassa contanti della Piazza Grande Group s.r.l., per oltre duecentocinquantamila euro, atti non presenti nel fascicolo del dibattimento;
in particolare, si fa riferimento alla relazione del curatore fallimentare, alle dichiarazioni dibattimentali del medesimo, mai rese nel giudizio di merito, e al bilancio al 31/12/2014. 3.4. Con il quarto motivo sono denunciati vizi di motivazione in merito alla ravvisata sussistenza della bancarotta distrattiva, pur in mancanza della lesione delle aspettative del ceto creditorio. In particolare, si assume che la valenza distrattiva della cessione d’azienda di cui al capo A) sarebbe stata affermata senza valutare, ovvero immotivatamente svalutando, elementi significativi dell’assenza di pregiudizio per i creditori (pagamento dei canoni e non fittizietà dell’operazione, nonché idonee garanzie prestate da parte dei soci mediante conferimento in conto capitale di euro 85.000 e avallo, a garanzia del maggiore creditore, di debiti della ER s.r.l. per oltre euro 500.000,00), fondando la Corte di appello il proprio convincimento su indici di fraudolenza costituiti dalla cessione in favore di un’azienda con la medesima composizione soggettiva, costituita poco prima della cessione, evenienza che, di per sé, sarebbe insufficiente sotto il profilo probatorio a fondare la natura distrattiva dell’operazione. Si sostiene, invece, che, in ragione dei conferimenti e delle garanzie, le aspettative dei creditori non erano rimaste frustrate, atteso che l’asse fallimentare rimaneva costituito, piuttosto che dal ramo di azienda, dal tantundem. 4 3.5. Il quinto motivo denuncia che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie distrattiva di cui al capo B) – con riferimento all’operazione di distrazione del ramo di azienda costituito dal supermercato di via Palazzi, in Gela, mediante la cessione da parte della Piazza Grande Group s.r.l. alla TA ZI s.r.l. – in assenza dei presupposti di legge o, comunque, in mancanza della prova della loro sussistenza, fornendo una motivazione illogica, anche per avere omesso la riqualificazione in bancarotta preferenziale, atteso che la stessa Corte di appello ha dato atto che l’operazione di cui al capo B) ha determinato una violazione della par condicio creditorum, laddove afferma che «con tale operazione gli odierni imputati (…) hanno preferito alcuni creditori», senza in alcun punto dare atto, per converso, della destinazione del patrimonio sociale a soddisfare interessi diversi da quelli della società. 3.5.1. Si lamenta altresì che la Corte di appello, come il primo giudice, avrebbe erroneamente deprezzato l’importo del debito accollato dalla acquirente TA ZI s.r.l., e non avrebbe considerato il profilo della congruità o meno del prezzo pattuito. 3.5.2. Analoghi vizi sono denunciati in merito alla distrazione operata mediante l’affitto del ramo di azienda del supermercato di piazza Salandra alla Sant’GO s.r.l., che non ha comportato il trasferimento della proprietà ma che, tuttavia, la Corte di appello interpreta come atto distrattivo, nonostante plurimi elementi, indicati con l’atto di appello, che ne smentivano tale natura, e che risultano del tutto ignorati dalla sentenza impugnata. 3.6. Il sesto motivo lamenta l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte di appello omesso di considerare elementi favorevoli all’imputato, quali la sua incensuratezza e il complessivo comportamento processuale, culminato nella revoca della costituzione di parte civile del fallimento in conseguenza dell’accordo transattivo, con tacitazione di ogni pretesa. 4. Il difensore di RO ON RN ha depositato motivi aggiunti in data 17/11/2025. Tenuto conto di quanto dedotto ai motivi I e II del ricorso principale con riferimento al vizio di motivazione della sentenza impugnata, si deduce che la Corte di appello ha omesso di considerare anche gli effetti delle condotte riparative poste in essere dagli imputati, idonee a neutralizzare qualsiasi potenziale danno derivante dalle operazioni contestate. Si invoca, pertanto, la c.d. bancarotta riparata. 5. I ricorsi di ZI DA SC e NO IL sono affidati al medesimo difensore, avvocato Giacomo Ventura, che, con separati atti, svolge i medesimi sei motivi, di seguito enunciati cumulativamente. 5.1. Con il primo motivo si denuncia, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione fornita in merito al giudizio di attendibilità delle scritture contabili. Si sostiene, quindi, che la bancarotta legata alla distrazione della cassa della ER s.r.l. sarebbe stata riparata attraverso i versamenti operati dai soci tra giugno e luglio 2013 per euro 85.000. 5 5.2. Il secondo motivo, relativo alla cessione fittizia del ramo di azienda della ER s.r.l., costituito dal supermercato di piazza Salandra, in Gela, per euro 169.617,26 (capo A), denuncia vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha considerato distrattiva una cessione che sarebbe stata attuata per salvare quel ramo di azienda, in presenza di una crisi, salvaguardando anche gli interessi dei creditori, ripagati con il ricavato della cessione, effettuata a prezzo ritenuto congruo. 5.3. Il terzo motivo, relativo all’aggravante del danno di cui al capo A), denuncia che la Corte di appello l’avrebbe erroneamente ravvisata in ragione del passivo fallimentare, mentre esso dovrebbe essere individuato esclusivamente nella diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta. 5.4. Con il quarto motivo, relativo alla cessione del punto vendita di via Palazzi in favore della TA ZI s.r.l., di cui al capo B), per il complessivo importo di euro 113.038,00, si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che, in seguito alla cessione, i debiti erano rimasti in capo alla cedente, mentre, invece, nel contratto di compravendita è espressamente previsto l’accollo di euro 112.538,00 in capo alla cessionaria, residuando la somma di euro 500.000 corrisposta all’atto della vendita. Si sostiene, in sintesi, che la locazione fosse finalizzata a evitare lo sfratto dai locali aziendali, incentrandosi la ricostruzione difensiva sulla natura truffaldina dell’operazione posta in essere dalla parte originaria del contratto di affitto, Bea s.r.l., e, comunque, sulla natura non distrattiva della locazione, in quanto l’affitto consentiva di decurtare i debiti della società e di mantenere, al contempo, l’avviamento dell’esercizio commerciale. Si tratterebbe – secondo la prospettazione difensiva – di un’operazione limpida, priva di dolo, ancorché sfortunata. 5.5. Con il quinto motivo, relativo alla distrazione del valore della cassa della Piazza Grande Group s.r.l. (capo B), risultante dal bilancio al 31/12/2014, per l’importo di euro 253.831,39, si eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore NO IL al curatore fallimentare. Si deduce che manca in atti il bilancio dal quale risulterebbe l’ammanco cui fa riferimento la relazione del curatore fallimentare, priva di fede privilegiata. Si ribadisce che, come per ER, la contabilità era tenuta disordinatamente per mancata contabilizzazione dei pagamenti in contanti di piccole forniture e degli stipendi dei dipendenti, come risulta dalle testimonianze di fornitori e dipendenti. 5.6. Con il sesto motivo ci si duole dell’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare elementi favorevoli, quali gli esborsi dei soci in favore della ER s.r.l., le fideiussioni personali a garanzia della scopertura bancaria e la revoca della costituzione di parte civile. 6 6. Con memoria del 26/11/2025, il difensore di SC e IL ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento dei ricorsi. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, risultando in larga parte reiterativi di doglianze già dedotte con gli atti di appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello, nonché, in precedenza, dal Tribunale. Tali censure sono state, pertanto, inammissibilmente riproposte in questa sede di legittimità, nella quale non è consentito procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Sotto tali profili, le doglianze si risolvono, in realtà, in censure inammissibili, in quanto, più che specifiche – come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. – risultano meramente apparenti, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Ricorso proposto nell’interesse di RN. 2.1. Il primo motivo è generico, nella misura in cui deduce l’utilizzo, da parte della Corte di appello, della tecnica compilativa del c.d. copia-incolla, senza tuttavia specificare con riferimento a quale doglianza difensiva la sentenza impugnata avrebbe omesso il necessario confronto con le censure proposte, che sarebbero, pertanto, rimaste prive di risposta, tanto più che le doglianze formulate con l’impugnazione risultavano già sostanzialmente affrontate dal primo giudice. In effetti, per come articolato, il motivo mira a sostenere la necessaria originalità del costrutto argomentativo che sorregge la decisione del giudice di appello, laddove, invece, non solo non gli è richiesto di utilizzare argomenti inediti, ma neppure gli è preclusa la riproposizione di passaggi della sentenza di primo grado. Ciò che è richiesto al giudice di seconda istanza è, piuttosto, l’esame delle doglianze effettivamente dedotte, le quali, a loro volta, devono essere specifiche, ponendosi nell’ottica ermeneutica secondo cui la pronuncia giurisdizionale deve costituire un “tutto” coerente e organico. In tale prospettiva, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto della motivazione deve essere posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione 7 risultare anche da parti diverse del provvedimento, cui sia stato fatto richiamo, anche implicito (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Rv. 28477502). Nel caso di specie, la difesa si è limitata a formulare una critica generica all’utilizzo della tecnica del copia-incolla da parte della sentenza impugnata, senza evidenziare specifiche criticità della motivazione idonee a risolversi in una reale mancanza o apparenza dell’apparato argomentativo. La tecnica del “copia-incolla” è, infatti, di per sé, insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa, tale potendo ravvisarsi solo laddove la motivazione della sentenza di appello tradisca la sua precipua fisionomia di revisio prioris instantiae, pur nel circoscritto ambito del devolutum (Sez. 5, n. 8343 del 24/10/2012, dep. 2013, Rv. 254651), e non già quando essa sviluppi una motivazione complessivamente congrua rispetto alle esigenze di giustificazione proprie di una decisione di secondo grado. 2.2. Non colgono nel segno le deduzioni veicolate con il secondo motivo, con le quali si sostiene, in sostanza, che i giudici di merito sarebbero incorsi in travisamenti della prova. 2.2.1. In linea generale, il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, a pena d’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente considerati nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività; deve, invece, a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Rv. n. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. n. 249035): (a) identificare specificamente l’atto processuale su cui la doglianza si fonda;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente incide e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). L’inosservanza di tali oneri comporta la genericità del motivo e la conseguente inammissibilità del ricorso. 2.2.2. D’altronde, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancata rispondenza delle considerazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per giustificare il suo convincimento alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso solo quando integri il «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in 8 maniera specifica e inequivoca le prove che si assumono travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura senza alcuna attività di ricerca da parte della Corte, e non se ne faccia una individuazione monca o un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. n. 253099). 2.2.3. Deve anche ricordarsi che, in presenza — come nel caso di specie — di una “doppia conforme”, in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicché la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la giurisprudenza di questa Corte ne ha chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità e ha indicato le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum — discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967), ovvero dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. In caso di doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione, con il ricorso per cassazione, di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello: regola derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado. E, comunque, deve escludersi che, in presenza di un travisamento probatorio denunciato al giudice di appello, la c.d. doppia conforme comporti limitazioni di sorta nella deduzione del medesimo vizio motivazionale in cui sia incorsa anche la sentenza di appello: in altri termini, il dato probatorio oggetto di travisamento da parte di entrambe le — conformi — sentenze di merito può essere denunciato, nei termini sopra richiamati, attraverso il motivo di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.. 2.2.4. Fatte tali premesse, si osserva, con riferimento al tema della congruità del corrispettivo della prima cessione d’azienda (ramo di azienda della ER s.r.l.), che, nel passo motivazionale richiamato dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata, nel rispondere a una censura dell’appellante, non contiene alcuna affermazione contrastante con la dichiarazione della consulenza tecnica della difesa, la quale, effettivamente (cfr. stralcio di deposizione riportato nel ricorso), non aveva espresso alcun giudizio in merito alla congruità del prezzo 9 della cessione rispetto ai valori di mercato;
né si rinviene l’ulteriore travisamento denunciato, ovvero che nella sentenza impugnata si affermerebbe che il corrispettivo fosse inferiore a tale valore, posto che la stima non è mai stata effettuata, non essendo stato determinato il valore di mercato del ramo ceduto. 2.2.5. Piuttosto, la Corte di appello ha ravvisato la valenza distrattiva dell’operazione di cessione sulla base di una serie di elementi: la realizzazione dell’operazione nel momento di maggiore crisi dell’impresa; la costituzione della società cessionaria quindici giorni prima della cessione;
l’avere escluso dalla cessione i debiti;
le dichiarazioni dei dipendenti, che per entrambe le società ricevevano direttive da ciascuno degli imputati;
il solo parziale pagamento del previsto corrispettivo, rimasto nelle mani delle stesse persone fisiche, ossia gli imputati. 2.2.6. Quanto a tale ultimo profilo, ossia al dato del solo parziale pagamento del corrispettivo della cessione, è evidente come risulti sostanzialmente priva di rilievo, nell’ottica complessiva della motivazione, la quantificazione del residuo importo in euro 21.950, come dichiarato dal teste Minardi, piuttosto che in euro 15.000, come sostiene il ricorso. 2.2.7. Il travisamento relativo al valore di cassa della ER s.r.l., pari a oltre cinquantamila euro, è stato già oggetto di censura dinanzi alla Corte di appello, che lo ha adeguatamente scrutinato e, in linea con la sentenza di primo grado, ha ritenuto non probanti le dichiarazioni — qualificate come generiche — rese dai testi della difesa in merito agli acconti in contanti corrisposti ai dipendenti o al mancato pagamento, da parte loro, di merci acquistate al supermercato, con annotazione degli importi in “pizzini” e successivo scomputo dalle retribuzioni. In specie, la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni in commento, pur attestando la destinazione di somme in contanti da parte della ER s.r.l., nondimeno — per l’imprecisione degli importi, per difetto di specifica contestualizzazione, nonché per la confusione ingenerata dalla circostanza che i dipendenti avessero lavorato sia per la ER che per la Piazza Grande Group — non fossero idonee a «giustificare il consistente ammanco». D’altronde, come si desume dallo stesso ricorso e dalle dichiarazioni del curatore riportate, i giustificativi contabili prodotti all’organo della procedura dall’amministratore furono considerati finalizzati ad “abbassare” l’importo della cassa. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La presenza in atti della relazione, ex art. 33 legge fall., del curatore fallimentare della Piazza Grande Group s.r.l. è affermata dalla sentenza impugnata a pg. 6 e da quella di primo grado (pg. 17); d’altronde, entrambe le sentenze di merito riportano le dichiarazioni rese al curatore (evidentemente risultanti dalla relazione ex art. 33 legge fall.) dall’imputato IL in ordine all’ammanco. Anche dai ricorsi dei coimputati, inoltre, si desume la presenza in atti della relazione fallimentare, mentre alcun rilievo può riconoscersi all’elencazione di atti acquisiti presente nella sentenza di primo grado. 2.3.1. Analoghe osservazioni possono formularsi con riguardo al bilancio al 31/12/2014 della società fallita, atteso che entrambe le sentenze di merito vi fanno riferimento, cosicché è 10 legittimo desumerne la presenza in atti;
e, comunque, il dato contabile indicato dal curatore – non contrastato da allegazioni documentali di sorta – è certamente utilizzabile. 2.4. Non è fondato il quarto motivo, avente riguardo alla natura distrattiva della cessione di azienda relativa al supermercato sito in Gela, in piazza Salandra, ceduto dalla ER s.r.l. a Piazza Grande Group s.r.l., per euro 169.617,26, in ordine alla quale la Corte di appello, come si è già detto (par. 2.2.5), ha motivato circa la valenza distrattiva dell’operazione sulla base dei plurimi indici di fraudolenza sopra evidenziati. La Corte di appello ha anche osservato come l’antieconomicità dell’operazione sia stata riconosciuta dagli imputati, allorché hanno dedotto di averla realizzata per salvare l’unico bene produttivo, ammettendo in tal modo di avere agito in violazione delle ragioni creditorie e del principio della par condicio creditorum, che costituiscono la ratio dell’incriminazione della fattispecie penale addebitata. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello non presenta i denunciati vizi di ordine logico-giuridico. 2.5. Per analoghe ragioni non è fondato il quinto motivo. 2.5.1. È, infatti, identica alla prima l’operazione di cessione del ramo di azienda della Piazza Grande Group s.r.l., costituito dall’esercizio commerciale sito in via Palazzi di Gela, in favore della TA ZI s.r.l., contestata al capo b), realizzata con un utile per la cedente di euro 500, al di là dell’accollo dei debiti da locazione. 2.5.2. Quanto al contratto di affitto d’azienda intercorso tra la TA ZI s.r.l. e la Sant’GO s.r.l., pure rubricato sub b), le deduzioni difensive, sostanzialmente rivalutative laddove aggrediscono la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ne ha ravvisato la valenza distrattiva, obliterano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale contratto può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione sia nel caso in cui l’affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, sia in quello in cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841), che, nel caso di specie, è intervenuto a distanza di pochi mesi (dieci). 2.5.3. Invero, la Corte di appello ha valorizzato un pregnante indice di fraudolenza, costituito dalla circostanza che la cessionaria Sant’GO s.r.l. era stata costituita dalla madre di ZI DA SC e dalla moglie di NO IL quarantacinque giorni prima della stipula del contratto. In tal modo, l’operazione, sostanzialmente analoga a quella rubricata sub A), ha privato la Piazza Grande Group s.r.l. dell’ultima attività commerciale operativa che le avrebbe consentito il perseguimento dell’oggetto sociale e il pagamento dei debiti che la cedente, invece, manteneva a suo carico. È stato anche indicato dai giudici di merito lo scopo perseguito con l’operazione, ovvero quello di garantire che la Sant’GO s.r.l. godesse dell’immobile già locato dalla Piazza Grande Group s.r.l., pagare i canoni ed evitare lo sfratto, così da potere operare in bonis sul mercato. 11 2.6. Infondatamente, poi, la difesa ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito all’istanza di riqualificazione dei fatti in mere ipotesi di bancarotta preferenziale, perché la sentenza impugnata ha, invece, implicitamente, escluso detta riqualificazione, laddove ha, per converso, con ampia argomentazione, affermato la natura distrattiva delle operazioni. 2.6.1. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e “scalare”, fronteggiante quello della motivazione “esplicita”, ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda. Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione;
semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l’inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2.6.2. Il ricorso, da parte del giudice, alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, laddove essa impone che la sentenza contenga «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» su cui è fondata (art. 544, primo comma, e 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.). La stessa previsione della regola della redazione della sentenza “subito” dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità. La motivazione implicita, d’altronde, è compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte EDU, Quarta Sezione, 24/07/2015, AN ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l’altro essendo stato oggetto di motivazione implicita). La giurisprudenza della CEDU ha puntualizzato che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una risposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C. eur. Dir. Uomo, 19 aprile 1994, AN de UR c. Olanda), né è necessario motivare dettagliatamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati (C. eur. Dir. Uomo, 9 marzo 1999, SA Immeuble Groupe ER c. Francia;
C. eur. Dir. Uomo, 10 dicembre 2002, ric. n. 50321/99, Latournerie c. Francia;
C. eur. Dir. Uomo, 28 gennaio 2003, ric. n. 34763/02, Burg c. Francia), come, esemplificativamente, in relazione ad aspetti oggetto di giurisprudenza consolidata e pacifica. Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente dare una risposta sì specifica ed esplicita, ma comunque globale (C. eur. Dir. Uomo, 9 dicembre 1994, -T e RO AL c. Spagna;
C. eur. Dir. Uomo, 19 febbraio 1998, Higgings c. Francia). 12 2.7. Non ha pregio la doglianza afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha del tutto ragionevolmente valorizzato negativamente la reiterata attuazione di schemi fraudolenti mediante la creazione ad hoc di apposite società. 2.7.1. Non può attribuirsi rilievo alla dedotta resipiscenza, in merito alla quale la valutazione della Corte territoriale viene contrastata sulla base di un atto sopravvenuto all’impugnazione, ovvero la revoca della costituzione di parte civile della curatela ER s.r.l. (partecipata alla stessa Corte il giorno dell’udienza). A prescindere dalla tardiva allegazione, che non consente la considerazione dell’atto ai fini della valutazione del motivo d’appello, in ogni caso la revoca della costituzione richiama un accordo transattivo intervenuto, che, però, non risulta allegato, né ne viene indicato il contenuto. 2.7.2. La motivazione della Corte di appello è, dunque, coerente con costante orientamento di questa Corte, a tenore del quale, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419; conf. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi il giudice limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole ovvero all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02). 2.8. Il motivo aggiunto, con cui la motivazione della sentenza impugnata è censurata per l’omesso scrutinio del tema della bancarotta riparata, è inammissibile perché formulato dalla difesa solo in sede di motivi aggiunti. Tanto perché i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22/01/2004, Sbragi, Rv. 228525). In ogni caso, la Corte di appello ha replicato alla deduzione dell’appellante, osservando come manchi la prova dell’utilizzo dei versamenti effettuati in favore della società per finalità coerenti con l’oggetto sociale, cosicché l’imputato avrebbe dovuto rispondere anche della distrazione di tali importi che, pur versati, non sono stati trovati. 13 2.9. Discende dalle osservazioni svolte l’infondatezza del ricorso di RN, che deve, dunque, essere rigettato. 3. Ricorsi proposti nell’interesse di SC e IL. 3.1. Il primo motivo, con il quale si sostiene che la bancarotta legata alla distrazione della cassa della ER sarebbe stata riparata attraverso i versamenti operati dai soci tra giugno e luglio del 2013 per 85.000 euro, è manifestamente infondato. Difettano totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta “riparata”, in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta “riparata” determina l’insussistenza dell’elemento materiale del reato e si configura allorché la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
è, quindi, onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). Tale onere dimostrativo non risulta adempiuto dal ricorrente, e la Corte di appello ha segnalato come “della destinazione di tali somme a fini societari non vi è traccia e le stesse non sono state rinvenute nelle casse societarie” (pg. 8). In ogni caso, si osserva che la distrazione della cassa è, necessariamente, databile in epoca prossima al fallimento e, quindi, a epoca di molto successiva alla data in cui sarebbero avvenuti i versamenti. 3.2. Il secondo motivo è incentrato sulla cessione del ramo d’azienda (supermercato di piazza Salandra) di ER s.r.l. a Piazza Grande s.r.l., dolendosi i ricorrenti che sia stata considerata distrattiva una cessione che sarebbe stata attuata per salvare quel ramo di azienda. Il tema è stato già scrutinato trattando il ricorso RN, quando si sono evidenziati gli indici di fraudolenza ricostruiti dalla Corte di appello, la quale, in sintesi, ha affermato che, nel momento di maggiore crisi di impresa, sia stato ceduto il ramo d’azienda produttivo in favore di altra società, costituita pochi giorni prima e che annoverava come soci gli stessi della ER s.r.l., senza accollo dei consistenti debiti societari, rimasti a carico della cedente ER s.r.l., valorizzando anche la testimonianza dei dipendenti di entrambe le società. 3.3. Non coglie nel segno il terzo motivo, relativo alla circostanza aggravante del danno. È vero che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello, nel respingere il motivo, ha fatto riferimento all’ingente passivo fallimentare riferito a entrambe le società (oltre 14 settecentomila euro per la ER e quasi duecentomila euro per la Piazza Grande), ma, come si è già premesso all’inizio della presente disamina, vengono in rilievo due conformi sentenze di merito, che, esaminate congiuntamente, rivelano come quella di primo grado abbia dato conto della consistenza delle operazioni distrattive dei rami d’azienda delle due società interessate, che lasciavano la ceduta priva di ogni sostanza economica. La motivazione è, dunque, coerente con l’orientamento giurisprudenziale che afferma che l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rv. 286675; Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822). 3.4. Il quarto motivo è inammissibilmente versato in fatto. 3.4.1. La difesa deduce, con riguardo alla distrazione di cui al capo B), che la locazione stipulata con la società Sant’GO s.r.l. fosse finalizzata a evitare lo sfratto dai locali aziendali, incentrandosi la ricostruzione difensiva sulla natura truffaldina dell’operazione posta in essere dalla parte originaria del contratto di affitto, la società Bea s.r.l., e, comunque, sulla natura non distrattiva della locazione, in quanto l’affitto consentiva di decurtare i debiti della società e di mantenere, al contempo, l’avviamento dell’esercizio commerciale. Si tratta – si sostiene – di un’operazione tutt’altro che truffaldina. 3.4.2. Si tratta di doglianza mirante a una alternativa ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità, in quanto chiede alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.4.3. In ogni caso, le problematiche relative alla locazione descritte nel ricorso non possono escludere la distrazione. Anzi, la ricostruzione proposta dalla difesa implicitamente conferma che le operazioni vennero effettuate in un momento di palese crisi aziendale, che non poteva che aggravarsi con la formale dismissione degli asset produttivi, che, nei termini in cui è stata operata, in favore di società riconducibili agli stessi soci, si rivelava pregiudizievole per i soli creditori. 3.5. Non ha pregio il quinto motivo, riguardante la distrazione della cassa della Piazza Grande Group s.r.l., per cui si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore fallimentare. 3.5.1. Ebbene, come gli stessi ricorrenti riconoscono, l’ammanco di cassa della Piazza Grande Group s.r.l., oggetto di contestazione, risulta dalla relazione del curatore fallimentare, all’evidenza presente negli atti. 15 3.5.2. Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono pienamente utilizzabili in quanto non sono considerate atti del procedimento penale, ma documenti formati fuori da esso. 3.5.2.1. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272664 ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (in motivazione, questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale, qualunque ne sia il contenuto, e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale). 3.5.2.2. La successiva pronuncia, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342-01, ha ribadito — con specifico riferimento al diritto di non contribuire, con le proprie dichiarazioni, alla propria incriminazione, come affermato dalla Corte EDU e invocato dal ricorrente — che il principio desumibile da Corte EDU, 17 dicembre 1996, RS c. Regno Unito, e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito, secondo cui il diritto inglese viola l’art. 6 CEDU nella misura in cui consente l’utilizzo, contro il fallito, delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute mediante l’esercizio di poteri obbligatori, non può essere trasposto nel diritto interno in ragione della diversa configurazione dei poteri attribuiti al curatore dalla legge fallimentare italiana;
ne discende che non è precluso l’utilizzo processuale delle dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (profilo, peraltro, ulteriormente esaminato da Sez. 5, n. 11459 del 28/10/2022, dep. 2023, non mass.). 3.5.2.3. Nel medesimo solco si inserisce Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589‑02, che ha anch’essa affrontato, funditus, il tema, giungendo alla conclusione che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 CDFUE, nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione;
ciò in quanto il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (conf. Sez. 5, n. 809 del 05/12/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 5, n. 10571 del 10/02/2025, n.m.). 3.5.2.4. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono, dunque, pienamente utilizzabili in quanto non sono considerate atti del procedimento penale, ma documenti formati fuori da 16 esso. Non può, quindi, dubitarsi dell’utilizzabilità della dichiarazione resa da IL al curatore circa l’addebitabilità dell’ammanco a RN. Inoltre, poiché le relazioni del curatore costituiscono prova documentale, quale che sia il loro contenuto, ed esse sono legittimamente inserite nel fascicolo processuale (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, in motivazione), se ne può legittimamente tenere conto ai fini di prova, in assenza di allegazioni documentali di segno contrario. 3.5.3. Quanto alla deduzione incentrata sulla denuncia di inattendibilità della contabilità, essa risulta genericamente formulata, in quanto richiama risultanze istruttorie non allegate e senza confronto con la stessa dichiarazione resa da IL al curatore, che si è appena ricordata. 3.6. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche – che ha privilegiato, come detto sopra, il dato negativo della reiterata messa in essere di uno schema fraudolento attraverso la creazione ad hoc di apposite società rispetto alle deduzioni riferite agli esborsi personali e alla prestazione di garanzie – non è censurabile in questa sede, come si è già osservato sopra nell’esaminare l’analogo motivo formulato nell’interesse di RN. 3.7. In conclusione, anche i ricorsi di SC e IL sono infondati e devono essere rigettati. 4. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore MA TE EL Il Presidente AZ SA NN CO