Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
È illegittima la motivazione del giudice di appello che si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del 'copia-incollà - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri pressoché interamente le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum"; d'altro canto, detto inusuale sistema motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello.
Commentario • 1
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Le Sezioni Unite si pronunciano al fine di decidere la contrastata questione di particolare importanza inerente al diritto alla detrazione d'imposta delle spese di ristrutturazione di immobili non di proprietà, bensì soltanto detenuti dal soggetto passivo d'imposta a titolo di locazione, peraltro in una concreta fattispecie connotata dalla circostanza che la contribuente ha detratto l'IVA senza aver mai esercitato attività d'impresa e poi venduto il complesso turistico, appena dopo aver incorporato la controllante estera, ad una terza Società la cui compagine sociale è per l'essenziale la stessa delle altre. La società contribuente propone ricorso avverso tre avvisi di accertamento anni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2012, n. 8343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8343 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/10/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO P. A. - rel. Consigliere - N. 2527
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 15251/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. , nata a (omesso) ;
I.F. , nata a (omesso) ;
A.M. , nata a (omesso) ;
E.K. , nata a (omesso) ;
A.A.A. , nata a (omesso) ;
F.G. , nata a (omesso) ;
J.G. , nata in (omesso) ;
E.T.G. , nato in (omesso) ;
O.E. , nata a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Ancona di 29/06/2011;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
letta la dichiarazione dell'11/07/2012, resa con mod. IP1 dalla detenuta J.G. e la successiva comunicazione a questa Corte;
letta la memoria depositata il 18/10/2012 dall'avv. Giorgio De Seriis, nell'interesse di I.F. , che ha allegato documentazione già prodotta in sede di appello;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di J.G. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentiti, altresì:
l'avv. Vittorio D'Angelo, che, nell'interesse di A.A. , ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Cosimo Borsci, che, nell'interesse di A.A. e di E.T.G. , si è riportato ai motivi del ricorso e si è
associato alle richieste dell'avv. D'Angelo;
l'avv. Stefano Mengucci, che, nell'interesse di E.K. , e come sostituto processuale dell'avv. Gnocchini, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'avv. Giorgio De Seriis, che, nell'interesse di I.F. e di A.M. , si è riportato ai motivi del ricorso e alle memorie in atti, condividendo, inoltre, le richieste del P.G. e dei colleghi difensori.
RITENUTO IN FATTO
1. In esito a complessa attività di indagine, svoltasi anche in ambito transnazionale, con la collaborazione di autorità di polizia straniere, al fine di contrastare un articolato traffico di donne nigeriane, fatte emigrare clandestinamente e ridotte in schiavitù anche con l'imposizione di pratiche esoteriche (rito voodoo), per indurle alla prostituzione, A.A. , I.F. , A.M.
, E.K. , A.A. , F.G. , J.G. , E.T.G.
, O.E. erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Ancona, di una pluralità di reati, come di seguito specificati.
2. Sintetizzando, quanto più possibile e soltanto per ciò che possa interessare il presente giudizio, l'ampia gamma di contestazioni, può osservarsi in limine che sono state configurate tre distinte associazioni delittuose dedite al traffico anzidetto. Gli altri addebiti vanno dalla riduzione schiavitù e tratta di persona allo sfruttamento della prostituzione ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre ad accessorie contestazioni come il procurato aborto, la sostituzione di persona e la falsificazione di documenti d'identità.
3. Di seguito viene tratteggiato un prospetto sinottico degli addebiti, al fine di individuare per ciascun imputato le iniziali contestazioni ed i ritenuti profili di colpevolezza, nelle successive fasi della vicenda processuale.
3.1. A.A. .
H) art. 416 cod. pen., commi 1, 2, 3, 5 e 6 alla L. 16 marzo 2006 n.146, art. 3;
I) art. 81 cpv., artt. 110, 600, 601, art. 602 c.p., comma 1 e 2 in relazione alla L. 20 febbraio 1958 nr. 5, artt. 3 n, 4, 5, 6, 7, nonché 11) 12) 13) (con specifico riferimento alle persone oggetto di attività delittuosa, rispettivamente O.P. , una donna di nome F. , non identificata, una donna di nome E. , non identificata);
J) art. 61, n. 2, art. 81 cpv., art. 110 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis), 8 ter) e successive modifiche,
nonché J1) J2) 33) 34) 35) 36) (con specifico riferimento alle persone oggetto di attività delittuosa, rispettivamente O.P. , una donna di nome F. , non identificata, una donna di nome DN, non identificata, S.F. . O.S.E. , S.K.
detta O. e tale J. , non identificata.
3.2 I.F. detta m. o M.K. O) art. 81 cpv., art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nr. 8. 3.3 A.M. detta B. BB) art. 81 cpv., art. 110 c.p., L. n.75 del 1958, art. 3, nr. 8 BB1) BB2) BB3) BB4) (con specifico riferimento a determinati episodi di riscossione di somma da parte dell'imputata per conto di altri).
3.4 E.K. ;
A) art. 416 cod. pen., commi 1, 2, 3, 5 e 6, in relazione alla L. 16 marzo 2006 nr. 146, art. 3; B) ai sensi dell'art. 81 cpv., artt. 110,
600, 601 cod. pen., comma 1 e 2. in relazione agli artt. 600 bis c.p., art. 3, nr.4, 5, 6, 7, 8 della L. 20 febbraio 1958, nr. 75,
nonché B1) B2) B3) B4) B5) (con specifico riferimento alle persone oggetto dell'attività delittuosa, segnatamente la minorenne U.J. ; la minorenne A.O.B. , O.C.T.
, una ragazza nigeriana di nome S. , persona non identificata;
C) ai sensi dell'art. 61, nr.2, art. 81 cpv., art. 110 c.p., D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis), 3 ter) e successive modifiche, per avere - in concorso con altre persone - procurato l'ingresso nel territorio dello Stato delle seguenti persone non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, nominativamente indicate ai capi C1) C2) C3) C4) C5) C6), precisamente U.J. , A.O.B. , un ragazzo nigeriano di nome D. ;
D) ai sensi dell'art. 81 cpv., artt. 110, 600 cod. pen. per avere ridotto o mantenuto in schiavitù al fine di costringerle all'attività di prostituzione le persone nominativamente indicate ai capi D1) D2) e precisamente la minorenne U.J. e la minorenne O.B. yy) ai sensi dell'art. 81 cpv., art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nr. 8, per avere, in concorso con altri, favorito ed agevolato la prostituzione di I.S. .
3.5 A.A.A. ;
I) art. 81 cpv., artt. 110, 600, 601, art. 602 c.p., comma 1 e 2, in relazione alla L. 20 febbraio 1958, nr.75, per avere - in concorso con altri e mediante riduzione o mantenimento in schiavitù, con uso di coazione fisica e morale - commesso tratta o alienazione di persone, poi costrette a prostituirsi, nonché 2), con specifico riferimento alla tratta di O.P. ; J) art. 61, n. 2, art. 81 cpv., art. 110 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1,
3, 3 bis), 8 ter) e successive modifiche per avere, in concorso con altri, procurato l'ingresso nel territorio dello Stato o comunque nel territorio comunitario di persone non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, nonché J1) con specifico riferimento alla persona di O.P. ;
zz) ai sensi degli artt. 494 e 495 c.p. perché, in occasione di un controllo di polizia si attribuiva la falsa identità di I.S.A.A. , esibendo la carta d'identità nr. (omesso) rilasciata a quest'ultima in data 31.01.2006 dal Comune di Porto Recanati (MC) e su cui provvedeva ad apporre la propria effigie fotografica.
3.6 F.G. detta S. .
H) art. 416 cod. pen., commi 1, 2, 3, 5 e 6, in relazione alla L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3;
J) art. 61, n. 2, 81 cpv., art. 110 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 12 del, commi 1, 3, 3 bis), 8 ter) e successive modifiche nonché J4) J5) alle persone oggetto di attività delittuosa, rispettivamente S.F. e O.S.E. ;
3.7 J.G. detta P. );
E) art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 5 e 6, in relazione alla L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3, con il ruolo di responsabile della gestione degli aspetti logistici per l'ospitalità delle ragazze da avviare alla prostituzione F) art. 81 cpv., artt. 110, 600, art. 601 c.p., comma 1 e 2 in relazione, alla L. 20 febbraio 1958 nr.75, art. 3, nr.
4, 5, 6, 7, 8, per aver commesso - in concorso con altri e mediante riduzione o mantenimento in schiavitù - tratta delle persone nominativamente indicate, per poi costringerle a prestazioni lavorative o sessuali o comunque a prestazioni che ne comportavano allo sfruttamento;
nonché F2), F3) con specifico riferimento alle persone oggetto di attività delittuosa, rispettivamente B.K. detta I. e L.J. detta D. ;
G) art. 61 n. 2, art. 81 cpv., art. 110 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 12, commi 1, 3, 3 bis), 3 ter) e successive modifiche per avere - in concorso con altri - procurato l'ingresso nel territorio dello Stato o comunque nel territorio comunitario di determinate persone;
nonché G1), G2) e G3) con specifico riferimento alle donne oggetto di attività delittuosa, rispettivamente A.P. , detta E. ; B.K. , detta I. e L.J. detta D. .
3.8 E.T.G. , I.F. ;
H) art. 416 cod. pen., commi 1, 2, 3, 5 e 6 in relazione alla L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3, al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 3 nr. 4, 5, 6, 7 ed 8 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 600, 601 e 602 c.p. ovvero al fine di consentire l'illegale ingresso nel territorio italiano o di altri stati Europei di donne di nazionalità nigeriana da avviare alla prostituzione ed al loro sistematico sfruttamento, con lo specifico ruolo di incaricato del supporto logistico e, ancor prima, del prelevamento delle donne nigeriane al momento del loro arrivo nel territorio dello Stato;
I) art. 81 cpv., 110, 600, 601, art. 602 c.p., comma 1 e 2 in relazione al L. 20 febbraio 1958, nr. 75, artt. 3 n. 4, 5, 6, 7, - 8, per avere commesso - in e;
oncorso con altri e mediante riduzione o mantenimento in schiavitù - tratta o alienazione di persone nei confronti delle persone nominativamente indicate, poi costrette a prestazioni lavorative o sessuali o comunque a prestazioni che ne comportavano lo sfruttamento J) artt. 61 n. 2, 81 cpv., art. 110 c.p., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis),
8 ter) e successive modifiche, per avere procurato - in concorso con altri - l'ingresso nel territorio dello Stato o comunque nel territorio comunitario di persone non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, nonché J2) J4) J5) con specifico riferimento alle donne oggetto di attività delittuosa, rispettivamente una ragazza nigeriana di nome F. , persona non identificata;
S.F. ed O.S.E. .
3.9 O.E. detta M.O. ;
CC) ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 600, art. 601 cod. pen., comma 1 e 2 in relazione alla L. 20 febbraio 1958, nr.75 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, 3, 3 bis) e 3 ter) per avere - in concorso con altri e con lo specifico ruolo di madame, ossia di reclutatrice della persona offesa da indirizzare all'esercizio della prostituzione e dunque come interessala alle fasi della tratta nonché beneliciaria finale dei proventi del meretricio, mediante riduzione o mantenimento in schiavitù - procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di I.J. ;
DD) ai sensi dell'art. 61, nr. 2, art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, 3, 3 bis), 3 ter) e successive modifiche, per avere - in concorso con altri - procurato l'ingresso nel territorio dello Stato o comunque nel territorio comunitario di I.J. , persona non in regola con il permesso di soggiorno.
FF) ai sensi dell'art. 61, nr. 2, art. 110 cod. pen., L. nr. 194 del 1978, art. 19, comma 3 e 4, per avere - in concorso con altri -
procurato l'interruzione della gravidanza di I.J. , a cui veniva imposta la sottoposizione a pratiche di aborto clandestino consistite nella volontaria rottura del sacco amniotico eseguita attraverso attività chirurgiche. Il fatto veniva seguito dagli operanti attraverso le attività di natura tecnica e dinamica, che consentivano l'immediato soccorso della I. ed il successivo ricovero di costei presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.
4. Con sentenza del 19/07/2010 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, pronunciando con le forme del rito abbreviato, così provvedeva:
- assolveva O.E. (3.9) dal reato di cui al capo FF) della rubrica perché il fatto non costituisce reato;
dichiarava, invece, la stessa imputata responsabile del reato subdola CC) della rubrica, in esso assorbito il reato a lei contestato al capo DD), e - con la diminuente del rito - la condannava alla pena di anni venti di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
- dichiarava E.K. (3.4) responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di schiavi nonché tratta di schiavi come a lei ascritti ai capi a), b) e) d) e relative sottonumerazioni, in emigrazione come contestate nei medesimi capi ed al capo YY;
e - con la diminuente del rito - la condannava alla pena di anni ventidue di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
- dichiarava A.M. (3.3) responsabile del reato a lei ascritto e concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto la contestata aggravante in fatto della pluralità di persone sfruttate e - con la diminuente di rito - la condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione Euro 400 di inulta, pena convertita ai sensi della L. Fall., art. 16, n. 1 TU legge emigrazione nella espulsione per la durata di anni cinque, oltre consequenziali statuizioni;
- dichiarava I.F. (3.2) responsabile del reato a lei ascritto e concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante - contestata in fatto - della pluralità di persone sfruttate e, con la diminuente del rito, la condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa, pena convertita ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, n. 1 nella espulsione per la durata di anni cinque, oltre consequenziali statuizioni;
- dichiarava A.A. (3.1), F.G. (3.6), E.T.G.
(3.8), A.A.A. (3.5) responsabili di tutti i reati loro ascritti, assorbite le contestazioni sulle violazioni alle norme sulla emigrazione nella condotta di tratta, e - con la diminuente del rito - condannava ciascuno degli imputati alla pena di anni ventidue di reclusione, aumentata di giorni dieci per la sola A.A.A. per la continuazione con il reato a lei contestato sub ZZ); oltre consequenziali statuizioni.
- dichiarava J.G. (3.7) responsabile dei reati a lei ascritti, ritenuta assorbita l'ipotesi di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, e le violazioni alla legge sull'emigrazione, nonché del sequestro di persona nella tratta e riduzione in schiavitù, e - con la diminuente di rito - la condannava alla pena di anni ventidue di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
5. Pronunciando sui gravami proposti dai difensori, la Corte di assise di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la pronuncia impugnata, così statuendo:
- dichiarava nulla, si sensi degli artt. 521 e 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna emesse a carico di F.G. (3.6) per i reati ex artt. 600 e 601 cod. pen., siccome non contestati, disponendo rimettersi gli atti al
P.M. limitatamente a tali reati per l'ulteriore corso dell'azione penale;
concesse le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena per la stessa imputata - relativamente ai reati residui oggetto di contestazione nell'ottica dell'art. 416 cod. pen., della L. n. 286 del 1998 e L. n. 75 del 1958 - in anni due e mesi quattro di reclusione;
- concesse ad A.A. () 3.1 ed E.K. (3.4) le circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena per ciascuna delle imputate in anni sette e mesi quattro di reclusione;
- concesse a J.G. (3.7) e ad E.T.G. (3.8)
le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena per ciascuno di tali imputati in anni cinque e mesi due di reclusione;
- concesse a O.E. (3.9) e ad A.A.A. (3.5) le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena per la prima in anni quattro e mesi sei di reclusione e, per l'altra, in anni quattro, mesi quattro e giorni dieci di reclusione:
- concesse a A.M. (3.3) e ad I.F. (3.2) le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena per ciascuna di esse nella misura di anni uno di reclusione, revocando per la sola A. l'irrogata misura sostitutiva della espulsione dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 16; disponeva l'immediata scarcerazione di F.G.
se non detenuta per altra causa;
confermava nel resto.
6. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore di A.A. , avv. Cosimo Borsci, il difensore di I.F. , avv. Giorgio De
Seriis, il difensore di A.M. , lo stesso avv. Giorgio De Seriis, il difensore di E.K. , avv. Stefano Mengucci, il difensore di A.A.A. , l'avv. Lorenzo Gnocchini, il difensore di F.G. , avv. Stefano Mengucci, J.G. , il difensore di E.T.G. , avv. Nicola Caricatene ed O.E.
hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in favore di A.A. denuncia, con il primo motivo, mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. e). Lamenta, al riguardo,
che il giudice a quo si sia limitato, pur nell'apparente complessità dell'impianto argomentativo, a riprodurre le motivazioni dell'ordinanza di custodia cautelare, già recepite dalla sentenza di primo grado, riservando alla posizione della ricorrente solo poche pagine.
Si duole, in particolare, che non sia stata data adeguata risposta ai rilievi difensivi, racchiusi nei motivi di appello, che, richiamando la difesa sostanziale dell'imputata, resa in sede di interrogatorio, avevano contestato che i movimenti di danaro - ammontanti peraltro a poche migliaia di Euro - fossero intesi a favorire l'immigrazione clandestina, essendo invece somme che i familiari della stessa istante inviavano dalla Nigeria per l'ottenimento dei visti necessari all'emigrazione, come da allegata tabella.
Il secondo motivo deduce insufficienza o contraddittorietà di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo, pur in mancanza degli elementi costitutivi. Nega, in particolare, che fosse mai esistito un sodalizio volto a favorire, verso pagamento di danaro, l'ingresso clandestino di nigeriane, che avrebbero dovuto, poi, con il meretricio, estinguere il debito contratto, sotto minaccia di ritorsioni in qualsiasi forma. Si era, invece, trattato di mere rimesse di danaro da parte di chi, familiare o amico che fosse, intendeva trasferirsi in Italia e, all'uopo, chiedeva un aiuto con l'intesa che le dette somme fossero poi girate a chi avesse potuto rimuovere difficoltà burocratiche all'ottenimento dei necessari visti, in cambio di danaro, che, per l'appunto, la ricorrente si limitava a rimettere, talora anche anticipandolo e senza mai averlo in restituzione, tranne che in qualche rara occasione. In processo non esisteva prova alcuna di atti di intimidazione da parte sua ne' risultava alcuna attività di falsificazione.
Nel contestare, poi, la ritenuta sussistenza del reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 cod. pen., segnala che nessuna delle tre persone, oggetto della presunta tratta era stata escussa, essendosi tutte dileguate. In realtà, non era stato commesso alcun atto di assoggettamento o di riduzione in schiavitù. Contesta, inoltre, la valutazione delle risultanze di causa e, segnatamente, delle captate intercettazioni, alle quali era stato indebitamente attribuita rilevanza probatoria.
1.1 Il primo motivo di ricorso in favore di I.F.
denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento alla confermata applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione dallo Stato, pur in mancanza dei necessari presupposti. Ed infatti, a parte la concedibilità, nel caso di specie, della sospensione condizionale della pena, la ricorrente era munita di regolare permesso di soggiorno e non ricorreva alcuna delle condizioni in presenza delle quali, pur a fronte di tale permesso, poteva essere disposta l'espulsione. Inoltre, la misura sostitutiva in questione non avrebbe potuto essere applicata in presenza di reati gravi o di violazione della legge sull'immigrazione, come nel caso di specie;
peraltro, la stessa ricorrente era percettrice di reddito di lavoro dipendente come operaia, era munita di regolare carta di soggiorno ed era perfettamente integrata nel tessuto sociale, con il proprio nucleo familiare composto da una figlia minore d'età. Il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione e mancata valutazione di elementi decisivi ai fini della decisione. Denuncia, in proposito, la contraddizione tra l'assunto motivazionale in ordine alla pretesa inclinazione a commettere reati nel settore dello sfruttamento della prostituzione e la riconosciuta tenuità del fatto in contestazione anche in ragione del ruolo assolutamente marginale alla stessa attribuito. A sostegno della ritenuta incongruità dell'apparato motivazionale segnala, poi, l'evidente errore nel quale era incorso il giudice a quo nell'indicare l'imputata con lo pseudonimo M. e M.M. , ove invece così era chiamata altra imputata. Si duole, in fine, che i giudici di merito siano pervenuti all'affermazione di colpevolezza a suo carico pur in mancanza di idonee prove di colpevolezza, specie con riferimento alle acquisite captazioni telefoniche, alcune delle quali intercorse, peraltro, tra terze persone.
1.2 Il ricorso in favore di A.M. denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 606 cod. pen., lett. e) per mancanza o contraddittorietà di motivazione nonché mancata valutazione di elementi decisivi per la decisione. Lamenta, in particolare, che il giudizio di colpevolezza si sia fondato, esclusivamente, sul preteso rapporto di cooperazione con tale M.G. , benché da nessun atto processuale emergesse la prova di un tale rapporto. In ragione di tale ipotizzata collaborazione, all'imputata era stata addebitata la consegna di somme di danaro a tale G. detta M.M. , in qualità di addetta alla riscossione, per l'utilizzo del cd. joint, ossia il luogo della prostituzione. In realtà, le somme di danaro consegnate a quest'ultima non traevano origine da attività illecita di intermediazione, ma rappresentavano la prova della soggezione dell'imputata alla stessa G. , che rivendicava il cd. joint, dunque il diritto all'utilizzo del luogo anzidetto. In tale senso, dovevano essere lette le dichiarazioni di I.J. , che corroboravano la difesa dell'imputata che aveva recisa, mente negato ogni attività di intermediazione, escludendo che la stessa A. avesse mai riscosso danaro per conto della G. , come da prospettazione accusatoria.
1.3 - Il ricorso in favore di E.R. denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 78 c.p. sostiene, al riguardo, che il primo giudice, nell'irrogare all'imputata la pena di anni ventitrè avrebbe violato la norma anzidetta, che, prevede il limite massimo di anni venti. Erroneamente il giudice di appello, nel rispondere all'eccezione difensiva espressa nell'atto di gravame, aveva ritenuto che la violazione integrasse error in iudicando emendabile in sede decisionale con nuova quantificazione della pena e non costituisse, invece, ragione di nullità dell'intera pronuncia di primo grado, che, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare.
1.4. Il ricorso in favore di A.A.A. deduce, con il primo motivo, inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. c) riproponendo le eccezioni di rito già sollevate in sede di appello. La prima riguarda l'eccepita incompetenza territoriale, posto che il solo elemento a carico dell'imputata, in merito all'ingresso in Italia di O.P. , era rappresentato da una conversazione telefonica intercorsa con la sorella A.A. , senza però che fosse stato accertato da dove quest'ultima chiamasse;
e che, quanto al reato di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen., lo stesso risultava commesso in Porto Recanati, dunque in area territoriale la cui competenza spettava al Tribunale di Macerata-sezione distaccata di Civitanova Marche.
La seconda questione riguardava la mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputata dei decreto dispositivo dell'udienza preliminare, notificatole in lingua italiana, mentre tutti i precedenti atti erano stati comunicati in inglese. Il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sul riflesso che la sentenza impugnata aveva perpetuato l'errore nel quale era incorso il primo giudice, nel confondere la posizione delle due sorelle A. , nonostante che alla stessa ricorrente non fosse stato mai ascritto il delitto associativo e nessuna somma di danaro fosse stata mai da lei gestita. Di un solo episodio, quello relativo all'ingresso della connazionale O. , ella era chiamata a rispondere, a cagione di un mero atteggiamento di disponibilità dovuto ai rapporti esistenti con alcuni coimputati, segnatamente con la sorella A. e con C.D. , suo fidanzato, dal quale aveva avuto una bambina. Quest'ultimo, peraltro, era cugino o, comunque, parente del coimputato E.E.L. , che si era occupato dell'ingresso in Italia dell'O. . Quanto poi all'attività svolta dalla stessa donna od alla sua riduzione in schiavitù, nessun elemento a suo carico era emerso, non risultando anzi alcun tipo di contatto con costei. La colpevolezza di essa imputata era stata affermata solo attribuendo un significato equivoco alle intercettazioni in atti. Ad ogni modo, erroneamente era stata negata l'applicazione dell'art. 114 cod. pen., stante la scarsa rilevanza del suo preteso apporto collaborativo.
Il terzo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), sul rilievo dell'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti all'imputata, che non aveva mai avuto rapporti di sorta con la persona offesa e che, quanto al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, la ragazza anzidetta era giunta in Italia attraverso la frontiera francese, munita di passaporto e di visto;
e che, comunque, nessun vantaggio patrimoniale, neppure indiretto, era stato conseguito da essa ricorrente. Insussistente era anche il reato di cui all'art. 495 cod. pen. potendosi al più trattare di mero tentativo di sostituzione di persona e che, comunque, l'attribuzione di false generalità non era stata riprodotta in alcun atto pubblico ne' era stato provato che l'imputata avesse consapevolezza di tale eventualità. Immotivata, inoltre, era l'irrogazione della sanzione dell'espulsione, tenuto peraltro conto della forte riduzione di pena concessa all'imputata, che, d'altronde, era incensurata, in possesso di regolari permessi di soggiorno e madre di una bambina in tenera età. Di talché, si imponeva la revoca della misura anzidetta.
1.5. Il ricorso in favore di F.G. lamenta vizio di legittimità identico a quello dedotto in favore di E.K. in riferimento all'art. 78 cod. pen.. Deduce, in proposito, che il giudice a quo nel rilevare il solo vizio di correlazione tra accusa e sentenza, in ragione della mancata contestazione dei reati di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen., non previsti nel capo d'imputazione, non aveva però considerato che tale vizio non era sanabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 521 e 604 del codice di rito. Ed infatti, la nullità parziale della sentenza poteva essere dichiarata solo nei casi previsti dall'art. 522 cod. proc. pen. ossia di nullità per difetto di contestazione e non già per mancata correlazione tra imputazione e sentenza. Conseguentemente il giudice a quo avrebbe dovuto annullare tutta la sentenza emessa contro l'imputata e non soltanto una parte di essa.
In via principale, chiedeva, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 78 cod. pen. con rinvio al giudice di merito per le consequenziali statuizioni. In linea gradata, chiedeva l'annullamento della stessa sentenza in quanto emessa in violazione della legge penale, con conseguente rimessione degli atti al PM di primo grado per nuovo esercizio dell'azione penale.
1.6. Il ricorso proposto da J.G. denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, tenuto conto che nessun rapporto aveva mai intrattenuto con le ragazze entrate in Italia e che il ribadito giudizio di colpevolezza era affidato ad erronea o distorta lettura delle risultanze delle disposte intercettazioni telefoniche il secondo motivo lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale, per mancata esclusione della fattispecie di associazione per delinquere, per mancanza dei relativi presupposti costitutivi, tenuto peraltro conto che nessun rapporto esisteva con la coimputata N. , che, del resto, non aveva mai accettato di condividere con alcuno i proventi della sua attività. Il terzo motivo denuncia mancata esclusione dell'ipotesi di reato transnazionale, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, tenuto peraltro conto che non era stata ravvisata, in concreto, l'esistenza di alcun gruppo strutturato, così come richiesto dalle convenzioni internazionali e che si era trattato, nel caso di specie, di mera, estemporanea, collaborazione con l'anzidetta N. e con tale No. , limitatamente al solo ingresso in Italia di una persona, tale I. ;
fatto che, comunque, non avrebbe potuto essere contestato all'imputata, che non aveva tratto alcun vantaggio economico, ne' diretto ne' indiretto, dall'anzidetta operazione. Il quarto motivo denuncia mancata esclusione dei reati di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen., non sussistendo prova alcuna degli elementi costitutivi delle contestate fattispecie del reato, specie con riferimento alla pretesa riduzione in schiavitù di L.J. .
1.7. Il ricorso in favore di E.T.G. , denuncia -con l'unico motivo - difetto di motivazione, posto che il giudice di appello si sarebbe limitato a riproporre la motivazione di primo grado, che era solo copia-incolla dell'ordinanza custodiale, senza dar conto delle eccezioni difensive. Al riguardo, era significativa la parte di motivazione relativa al reato di cui al capo J2, in ordine al quale era stata sollevata questione di difetto di giurisdizione, in quanto la pretesa tratta riguardava ragazza transitata in Grecia e mai pervenuta in Italia, sicché il preteso reato sarebbe stato commesso all'estero. Eppure sul punto nessuna motivazione era stata resa dal giudice di appello, Il difetto motivazionale riguardava anche il reato di riduzione in schiavitù, di cui non risultavano provati gli elementi costitutivi. Difetto di motivazione esisteva anche in ordine ai capi J4) e J5), relativi al favoreggiamento all'ingresso illegale di tali S.F. e O.S.E. , tenuto conto che i giudici di appello si erano richiamati alle motivazioni dell'ordinanza cautelare, senza tener conto che il GIP aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali reati, con pronuncia confermata dal Tribunale del riesame come il giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. Sicché, nella sentenza impugnata non esisteva alcuna argomentazione indicativa delle ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto essere considerato colpevole dei reati di cui ai capi anzidetto Peraltro, il giudice di appello non aveva dato risposta alcuna alle considerazioni difensive espresse nell'atto di gravame. Nessuna valida motivazione era stata, poi, resa in riferimento al reato associativo, di cui non risultavano affatto provati i presupposti costitutivi.
Un difetto di motivazione riguardava anche il regime sanzionatorio, non avendo il giudice di appello dato conto dei motivi per i quali aveva disatteso la censura relativa alla misura degli aumenti per la continuazione. Ed infatti, non solo non aveva motivato in relazione alla determinazione del quantum di aumento, ma aveva applicato all'imputato un aumento maggiore di quello stabilito per altri imputati, come A.A. e N.G. , ai quali era stato ascritto un numero maggiore di reati satelliti, riuniti in continuazione.
1.8 Il ricorso proposto da O.E. denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto rinvio recettizio alle motivazioni non della sentenza impugnata, ma dell'ordinanza genetica della custodia cautelare, ritenendo valido l'apparato giustificativo dei gravi indizi. Tale tecnica motivazionale non aveva consentito di ovviare ai gravi errori nei quali era incorso il primo giudice, ma appariva anche erronea nella parte in cui, nella determinazione della pena da irrogare in continuazione, aveva tenuto conto tra i reati satelliti anche del reato di procurato aborto clandestino, senza considerare che da quel reato (peraltro insussistente perché in realtà I.J.J. aveva, poi, dato alla luce un bambino) l'imputata era stata assolta ed il PM non aveva interposto appello.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 601 cod. pen. e D.Lgs. n. 286 del 1986, art.12. Anche sul punto la sentenza impugnata si espone a censura in quanto il giudice di appello aveva ritenuto erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato assorbito nel reato di tratta quello di procurato ingresso clandestino nel territorio italiano, considerato che l'art. 12 del menzionato decreto legislativo contiene la clausola di riserva: se il fatto non costituisce un più grave reato.
Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen., in assenza dei presupposti costitutivi delle menzionate fattispecie delittuose. Al riguardo, impropriamente, erano state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, senza considerare gli elementi di segno contrario emersi in processo. Il giudice a quo aveva del tutto disatteso le obiezioni difensive, limitandosi ad affermare genericamente che la persona offesa era attendibile, in quanto le sue dichiarazioni erano supportate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche. Non aveva, così, considerato che l'imputata non avrebbe potuto, in alcun modo, essere coinvolta nella tratta della I. , alla stregua delle significative circostanze di fatto evidenziate dalla difesa.
3. All'esame delle anzidette ragioni di censura è, certamente, pregiudiziale il rilievo che, con la dichiarazione indicata in epigrafe, J.G. ha rinunciato al ricorso.
Siccome ritualmente effettuata, l'intervenuta rinuncia comporta inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen.
4. Nella griglia degli altri motivi di ricorso rilievo - ancora una volta -pregiudiziale assume quello riguardante il profilo della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione. Si fa riferimento, in particolare, alla ragione di doglianza costituente oggetto del secondo motivo del ricorso proposto in favore di O.E. , la cui valenza - siccome afferente a quaestio iuris d'ordine generale, relativa a corretto nomen iuris delle fattispecie - ha ovviamente carattere estensivo. Si tratta dell'assorbimento del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1986, art. 12, in quello previsto dall'art. 601 cod. pen., che - ritenuto dal primo giudice - è stato invece considerato erroneo dalla Corte territoriale in ragione di diversa obiettività giuridica. L'affermazione è certamente erronea alla luce di indiscusso insegnamento di questo Giudice di legittimità, secondo cui il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito. (Sez. 5, n. 20740 del 25/03/2010, Rv. 247658). Il rilevato errore di diritto ha certamente effetto invalidante della pronuncia impugnata, con ovvio riferimento alle posizioni dei ricorrenti all'uopo direttamente interessati, ossia A.A. , E.K. , A.A.A. , J.G. , E.T.G.
ed O.E. . Peraltro, è evidente la diretta incidenza della corretta qualificazione giuridica sul processo di determinazione della pena, anche se la sentenza impugnata non ne ha tratto le dovute conseguenze sul versante sanzionatolo in ragione dell'assorbente scelta di fondo in favore di un radicale ridimensionamento delle pene erogate in primo grado, anche per effetto delle riconosciute attenuanti generiche.
4.1. Effetto invalidante produce, altresì, il dedotto difetto motivazionale, che, sia pure sotto diverse sfaccettature, costituisce leitmotiv di tutte le impugnazioni. Si fa, in particolare, riferimento alla precipua ragione di doglianza - oggetto specifico dei ricorsi proposti da A.A. , E.T.G. ed
O.E. , ma di evidente valenza estensiva a beneficio di ogni altro ricorso - riguardante la singolare metodologia motivazionale adottata dalla giudice a quo.
Ed invero, la struttura motivazionale del provvedimento impugnato si fonda, incredibilmente, sulla pedissequa riproduzione - platealmente agevolata dall'impiego delle ben note applicazioni informatiche del cd. copia-incolla - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e di intere trascrizioni di intercettazioni telefoniche (sovente di non specificata rilevanza e pertinenze), in un insieme magmatico e caotico, di assai disagevole lettura.
La singolarità di siffatta tecnica redazionale, che trascura quasi per intero le motivazioni della sentenza di primo grado, che, invece, avrebbero dovuto costituire oggetto di attenzione critica in rapporto al devolutum dei motivi di gravame, è enfatizzata da inusuali apprezzamenti personali al magistrato che aveva assolto alle funzioni di giudice delle indagini preliminari. Di talché, la pronunzia impugnata si risolve in abnorme contemplano dell'attività di indagine preliminare, tradendo, così, la sua precipua, tendenziale, fisionomia di revisio prioris istantiae, pur se nella circoscritto ambito del devolutum.
Tale inusuale sistema motivazionale è del tutto abnorme, non essendo neppure riconducibile al paradigma della motivazione per relationem. Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria - del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice e ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento - di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera ed altri, Rv. 216664). Alla stregua di tale principio di diritto è di tutta evidenza, infatti, che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare - proprio in ragione della sua peculiarità, connessa alla mera delibazione di gravi indizi di colpevolezza, e della sua naturale destinazione a risolversi nell'ambito del subprocedimento incidentale de libertate - potrebbe ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello.
L'acritico richiamo alle particolari coordinate ed all'impianto argomentativo del titolo custodiale ha fatto sì, peraltro, che il giudice di appello disattendesse, ingiustificatamente, pertinenti deduzioni difensive, espressamente dedotte negli atti di gravame. Basti considerare, tra le altre: il difetto di giurisdizione eccepito da E.T.G. , con riferimento al reato di cui al capo
J2; l'eccezione difensiva proposta in favore di O.E. , che si era lamentata del fatto che, tra i reati satelliti considerati per l'aumento della continuazione, fosse stato menzionato anche il reato di procurato aborto clandestino, di cui al capo FF), sebbene di tale imputazione la stessa ricorrente fosse stata assolta con formula ampiamente liberatoria;
l'eccezione proposta in favore di A.A.A. , in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. o, ancora, la questione dedotta in favore di E.T.G.
, che lamentava l'immotivata statuizione di condanna con riferimento ai capi J4) e J5) nonostante che le relative ipotesi di reato fossero state escluse dal giudice delle indagini preliminari.
5. Il rilevato difetto di motivazione è tale, per obiettiva entità, da inficiare l'intero tessuto motivazionale della sentenza impugnata e da comportarne, pertanto, l'invalidità, che va, dunque, dichiarata nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso della J. deve essere, invece, dichiarato inammissibile, con le consequenziali estradizioni dettate in dispositivo.
Ogni altra questione sollevata dai ricorrenti deve intendersi assorbita e va, dunque, eventualmente riproposta alla cognizione del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Perugia.
Dichiara inammissibile il ricorso di J.G. che condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013