Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Integra il vizio di mancanza della motivazione, la omessa valutazione nella sentenza impugnata delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa. (Fattispecie in materia di estorsione in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata nella quale non erano stati valutati i contenuti delle intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia indicate dall'imputato nell'atto di appello per inificiare la attendibilità della persona offesa).
Commentari • 3
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Volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti rientrano in casi di "inferiorità psichica o fisica": la mancanza totale del consenso e l'impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di violenza sessuale quando l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso. L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, …
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La massima Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale il V. era stato condannato per i reati di circonvenzione di incapace, sostituzione di persona e truffa. 2.Contro tale sentenza ricorreva il …
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Se ci sono possibilità alternativa allo scontro (come ad esempio la fuga), o di difendersi "a mani nude" senza utilizzare alcuno strumento offensivo, non c'è legittima difesa. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2018, n. 15460 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di M.C. veniva esercitata l'azione penale per il reato di omicidio per avere cagionato la morte di L.A., attingendolo con una coltellata al cuore. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 01/12/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riqualificava il fatto quale omicidio preterintenzionale e, con le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2015, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI IA - Presidente - del 29/01/2015
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 204
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 45399/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI CA N. IL 03/03/1959;
avverso la sentenza n. 16368/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Aufiero Gaetano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli condannava il IA per tre estorsioni aggravate dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 4.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva due motivi di ricorso:
2.1. vizio di motivazione. Si censurava la motivazione relativa alla valutazione di attendibilità del TI, persona offesa, che non teneva conto di quanto segnalato con l'atto di appello, ovvero del fatto che l'imputato aveva consegnato al TI assegni per un ammontare di 20.000 Euro senza che questi ne avesse mai contestato la regolarità, nonché il contenuto della intercettazione ambientale captata nella stazione dei CC di Palma Campania in cui il TI negava di essere stato vittima di estorsione;
ci si doleva inoltre del fatto che non venivano inoltre considerate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IB che affermava l'estraneità dell'imputato ai fatti contestati.
Infine si contestava il ricorso alla motivazione per relationem:
nella prospettiva difensiva la Corte territoriale ripeteva le valutazioni del tribunale senza approfondire e confutare le argomentazioni difesnsive.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si censurava la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione dell'esistenza del contesto criminale presupposto per la contestazione dell'aggravante. Nella prospettiva difensiva per la sussistenza dell'aggravante occorreva non solo che la vittima percepisse la sopraffazione come generata dalla forza di intimidazione riconducibile al sodalizio mafioso, ma anche l'emersione di fatti oggettivi espressivi del metodo mafioso. Nel caso di specie difetterebbero gli elementi idonei ad identificare l'associazione dato che era assente sia l'elemento della minaccia che quello della suggestione da parte della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
1.1.Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità il secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Cass. sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Cass. sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Nè può ritenersi precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Cass. sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994 Rv. 201268).
1.2. Nel caso di specie con l'atto di appello l'imputato evidenziava che l'offeso deteneva assegni provenienti dall'imputato per circa 20.000 Euro, che alcuni contenuti della intercettazione ambientale della conversazione tra il TI andavano considerati come elementi a discarico e che non erano state valutate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IB, il quale riferiva di non essere a conoscenza di attività criminosa posta in essere dall'imputato a far dalla data della scarcerazione risalente al 2005/2006.
Si tratta di allegazioni in astratto idonee ad incidere sulla attendibilità della persona offesa che rappresenta la prova decisivo a carico dell'imputato. Nel caso degli assegni, l'elemento proposto dalla difesa si riferisce ai rapporti patrimoniali tra l'imputato ed il testimone, rilevante ai fini della comprensione delle relazione tra l'imputato e l'offeso e, in ultimo, ai fini della valutazione della credibilità dei contenuti accusatori;
nel caso della intercettazione ambientale, i contenuti emersi, nella misura in cui vengono proposti come indici di inattendibilità del TI, in quanto contrario ai contenuti formalizzati nel corso delle testimonianze giudiziali, meritano una adeguata analisi da parte della Corte territoriale;
infine: anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IB, ritenute decisive dalla difesa in quanto in contrasto con le dichiarazioni accusatorie del TI, dovevano essere prese in considerazione e valutate dalla Corte di merito, poiché in astratto idonee a destabilizzare il quadro accusatorio.
In sintesi: la omessa valutazione delle allegazioni difensive, nella misura in cui queste ultime si presentano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto.
1.3.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
1.4. Gli altri motivi si ritengono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015