Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49642
CASS
Sentenza 2 ottobre 2009

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In tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.

Integra il concorso dell'"extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della società fallenda nella costituzione di una società di cui assuma l'amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49642
    Data del deposito : 2 ottobre 2009

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