Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Integra il concorso dell'"extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della società fallenda nella costituzione di una società di cui assuma l'amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49642 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
49 64 2/ 09
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 1728 GIULIANA FERRUA Dott.
Dott. PIETRO DUBOLINO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 16294/2009 Dott. VITO SCALERA
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) RI NZ PP N. IL 19/03/1962
avverso la sentenza n. 1161/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 01/12/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Adraugas MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'in silità Udit i difensor Avv. De fiecare in sort. al. Meselso Schiavon Udito, per la parte civile, l'Avv
Propone ricorso per cassazione ER NC G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 1 dicembre 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 6 aprile 2006) che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso.
All'ER era stata mossa l'accusa di avere concorso con l'amministratore della srl
CE (dichiarata fallita il 27 ottobre 1999) nel sottoscrivere un contratto di locazione di un immobile appartenente alla società fallenda, contratto in virtù del quale si era impegnato a corrispondere canoni sensibilmente inferiori a quelli di mercato, così cagionando un depauperamento del patrimonio societario, con corrispondente grave danno per la massa dei creditori.
Deduce
1) la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla configurabilità del concorso di esso ricorrente quale extraneus rispetto al reato proprio. In particolare costituiva un ragionamento arbitrario quello di ritenere che dall'ammontare del canone di locazione pattuito tra le parti potesse inferirsi la consapevolezza, in capo al ricorrente, di una eventuale intenzione frodatoria del responsabile della società titolare dell'immobile locato.
2) il vizio di motivazione sulla determinazione del danno patrimoniale cagionato, ritenuto tale da integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1
1. fall nonostante che non possa costituire valido parametro, per la costante giurisprudenza, il pregiudizio sofferto da ciascun creditore insinuato nel fallimento;
3)-4) Il vizio di motivazione sulle prove della responsabilità. I giudici avrebbero reso una motivazione apparente, non inclusiva della disamina dei motivi di appello. 5) la erronea indicazione della circostanza aggravante, di cui si chiede la rettifica.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che sia nel primo motivo che nei motivi sub 3 e 4 la parte ricorrente lamenta vizi di motivazione che sono sotto vari profili inammissibili. Il primo motivo, apparentemente incentrato su un difetto nella logicità del ragionamento seguito dai giudici del merito, in realtà si rivela manifestamente infondato o comunque teso ad accreditare una diversa ricostruzione nel merito. L'esame della motivazione rende evidente che la Corte non si è fermata alla deduzione logica di cui si lamenta la difesa ma, sulla base di una serie nutrita di particolari di fatto, ha ricostruito la fattispecie concreta in termini assolutamente logici e convincenti e tali da integrare la ipotesi in contestazione anche sotto il profilo psicologico. I giudici hanno cioè preso le mosse dal principio, risalente ma ripreso dalla giurisprudenza più recente, secondo cui anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Rv. 209947). Hanno poi dato attuazione all'ulteriore principio secondo cui integra il concorso dell'extraneus' nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della società (o, come nel caso di specie, l'amministratore di altra società) che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore e degli amministratori della società, concorra all'attività distrattiva posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda)
✓ rivi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i contraenti a scapito dei creditori.( Rv. 239480). Deve infine ritenersi di fatto rispettato anche il principio, elaborato dalla giurisprudenza più recente, per cui al fine della configurabilità del concorso dell""extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.)
è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma - versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito in ordine allo stato di
-
decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica v olontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore. (Rv. 235766). E' indubbio infatti che la fattispecie in contestazione sia un delitto connotato da dolo non specifico.
Occorre notare, invero, che la fattispecie ricostruita dal giudice del merito è quella di una condotta, addebitata al ricorrente, caratterizzata dall'avere manifestamente agevolato il titolare della società fallenda, mediante a) la costituzione di una persona giuridica nelle imminenze della stipula del contrato di locazione;
b) la tipula di un contratto connotato da evidente squilibrio nelle prestazioni corrispettive dato che attribuiva la locazione alla società dell'ER in cambio di un canone stimato nella misura di un sesto di quello di mercato;
c) la attribuzione di effetti giuridici ma non anche di fatto al contratto in questione, dato che l'immobile era rimasto nella disponibilità materiale della famiglia Corvesce, con la ulteriore conseguenza che è stato realizzato lo scopo di trasferire, questa volta con effetti giuridici, in previsione del fallimento, ad altro soggetto, la disponibilità di beni che invece erano destinati alla immediata soddisfazione degli interessi dei creditori.
Risulta in conclusione non solo manifestamente infondata la doglianza della difesa sulla completezza e logicità della motivazione ma anche inammissibile ogni ulteriore doglianza riguardo alla assunta assenza di motivazione su motivi di appello nemmeno specificati.
Il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente, in lieve distonia rispetto a quella, risalente, citata nel ricorso, osserva che l'entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio offerto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione all'importo globale del passivo. Rv. 211637. Conf. Rv. 217403. La Corte distrettuale ha mostrato di volersi attenere a siffatto criterio quantificando il danno in 600 milioni di lire, quale differenza tra il canone di mercato del tempo
(720 milioni di lire per anno) e quello pattuito (120 milioni di lire per anno).
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Sul puto, assente qualsivoglia contestazione del ricorrente sulla concretezza del danno cagionato, deve rilevarsi come le sue censure siano limitate a contestare la esattezza del la s tima, I addove s ul p unto il giudice di m erito ha congruamente motivato richiamandosi ai dati offerti sul punto dal consulente tecnico del PM.
Riguardo infine alla erronea indicazione del comma 2 dell'art. 219 I. fall. in luogo del comma 1, questa Corte può procedere, ex art. 619 comma 1 cp alla relativa rettifica nei sensi di cui al dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e rettifica il capo di imputazione di cui alla intestazione delle
_entenze di primo e secondo grado nel senso che in luogo di "artt. 110cp, 223, 219 2° comma I. fall." deve leggersi "artt. 110 cp, 223, 219 1° comma I. fall." Roma 2 ottobre 2009
Marie Verobell Il Presidente il Cons.est.
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Depositata in Cancelleria
Roma, li 2.8.DIC. 2009
1. CELLIERE
Carmela Lanzuise T
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