Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 19756
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli articoli 366, comma primo, n. 3), e 371, comma terzo, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, da indicarsi separatamente dai motivi di ricorso, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi.

Il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 cod. proc. civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.(Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale il giudice di appello aveva dato atto di cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e, coerentemente, perciò aveva rifiutato, con insindacabile discrezionalità, di valersi della facoltà di nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scorta dell'impostazione difensiva adottata dai difensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che i documenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti).

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  • 1Libera manifestazione del pensiero, diritto di critica, diritto di satira, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 19756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19756
Data del deposito : 11 ottobre 2005

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