Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 2
Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli articoli 366, comma primo, n. 3), e 371, comma terzo, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, da indicarsi separatamente dai motivi di ricorso, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi.
Il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 cod. proc. civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.(Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale il giudice di appello aveva dato atto di cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e, coerentemente, perciò aveva rifiutato, con insindacabile discrezionalità, di valersi della facoltà di nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scorta dell'impostazione difensiva adottata dai difensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che i documenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti).
Commentario • 1
- 1. Libera manifestazione del pensiero, diritto di critica, diritto di satira, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 19756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19756 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIBOR SRL in persona degli Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, RL GI e IL BA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FIORILLO, difesa dall'avvocato PISCITELLI Gaetano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL. CIMI SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 12708/02 proposto da:
FALLIMENTO CIMI SRL, in persona del curatore, GIUSEPPE CASTELLANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE GAGLIARDO, difeso dall'avvocato DI RIENZO Giuseppe, con procura speciale del Dott. Notaio PAOLO GUIDA in Napoli 21 aprile 2004, Rep. 14394.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
SIBOR SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2512/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 10 maggio 2001, depositata il 19/09/01; RG. 1853/99.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/05/05 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della s.r.l. C.I.M.I. conveniva davanti al Tribunale di Napoli la s.r.l. SIBOR, per sentirla condannare al pagamento di lire 342.000.000, oltre agli accessori, sull'assunto di essere la fallita creditrice di tale somma in virtù di una cessione di credito effettuata in suo favore dalla White Water West Industries s.a. La cessione, notificata alla debitrice ceduta il 10 maggio 1991, era fondata su fatture e bolle di consegna rilasciate a seguito di una fornitura di materiali effettuata alla SIBOR da aprile a giugno 1990.
La convenuta replicava che il fallimento non era attivamente legittimato, avendo la C.I.M.I. ceduto il credito alla s.r.l. ESSECIA;
che la cessione posta a base della domanda era nulla, avendo la cedente, con lettera 2 gennaio 1991, comunicato che la C.I.M.I. non poteva vantare alcun credito a causa di difetti dei materiali forniti e del relativo montaggio, fatti valere da essa SIBOR in un giudizio pendente a Roma contro la White Water, la quale ultima pertanto risultava debitrice della SIBOR per un importo assai maggiore di quello richiesto.
Dopo svariate produzioni documentali e deduzioni istruttorie, il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 1998, condannava la convenuta al pagamento di lire 342.000.000, oltre agli accessori legali dal giugno 1990 al soddisfo.
Con sentenza del 19 settembre 1991, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della società SIBOR, l'ha condannata a pagare la minor somma di lire 162.808.539, oltre agli interessi legali da giugno 1990 al pagamento.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre, con due motivi, la società SIBOR.
Resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, sostenuto da un motivo, il fallimento della società C.I.M.I.. Le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
dell'art. 113 c.p.c., in relazione agli artt. 1260, 1262 e 1264 c.c.; dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c; dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c.; degli artt. 1353 e segg. c.c.; degli artt. 1362 e segg. c.c.; erronea o omessa o contraddittoria valutazione della documentazione e delle presunzioni con omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Deduce anzitutto la nullità della cessione del credito, per l'assenza di due elementi essenziali, costituiti dall'individuazione del credito ceduto e dalla data dell'atto. Rileva che tra le parti intercorrevano numerosissimi rapporti di credito e debito, ciò che rende indeterminato e indeterminabile, e quindi, in definitiva, non identificabile, il credito oggetto della pretesa cessione. Soggiunge che l'altra cessione del 27 ottobre 1990, mai ad essa SIBOR notificata, non ha validità ne' sostanziale ne' processuale, ma contribuisce a provare l'inesistenza del credito, di cui era perfettamente a conoscenza anche l'apparente cessionaria C.I.M.I.. Non è vero quindi, a giudizio della ricorrente, che la curatela abbia documentalmente provato il proprio credito come derivato dalla fornitura dell'attrezzatura necessaria per l'installazione di un parco acquatico, perché di questo credito nella cessione non è traccia ne' alcun utile riferimento può trarsi dall'altro preteso atto di cessione, datato 27 ottobre 1990, mai notificato alla SIBOR. Contrariamente a quanto assume la sentenza, la SIBOR ha sempre eccepito l'inesistenza del credito ceduto, avendo pagato sempre le forniture in anticipo, secondo la prassi del commercio internazionale.
La Corte doveva tener conto della lettera 2 gennaio 1991, nella quale la White Water W.I. dava atto che la C.I.M.I. non vantava nessun credito verso la SIBOR, lettera questa che revocava la pretesa cessione di credito del 27 ottobre 1990, prima che fosse notificata al debitore ceduto.
Va tenuto ancora presente, secondo la ricorrente, che la C.I.M.I. aveva ceduto il credito "de quo" alla s.r.l. ESSECIA, come risulta dalla notifica del 25 novembre 1991.
Ed infine la Corte non poteva determinare il credito in lire 342.000.000 (importo ceduto), senza tener conto delle somme di cui era creditrice la SIBOR per vari inadempimenti imputabili alla White Water W.I. e per spese sostenute per l'eliminazione di carenze e vizi degli impianti forniti dalla società spagnola. Non sono state accreditate nemmeno somme riconosciute dovute alla SIBOR come il rimborso delle spese di spedizione e trasporto, per contratto a carico della società spagnola (lire 269.476.445).
Deduce infine la ricorrente che ammissibile era la prova testimoniale sui vizi delle attrezzature e sugli interventi per la loro eliminazione.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 121, 122 e 123 c.p.c., erronea o carente individuazione della documentazione ed erronea decisione su documenti scritti in lingua spagnola nonché omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)i si duole che la decisione sia stata assunta sulla base di una documentazione in lingua straniera, senza procedere alla nomina di un traduttore, in violazione del diritto di difesa della parte convenuta.
Il secondo motivo, logicamente prioritario, è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto superflua la nomina di un traduttore dei documenti redatti in lingua spagnola, non solo assumendone la "facile comprensibilità" per le parti e per il giudice, ma non mancando di rilevare, altresì, come la stessa appellante debba averne ben percepito il preciso tenore, "non comprendendosi, altrimenti, come abbia potuto intrattenere i propri rapporti con l'interlocutrice spagnola che li ha redatti e glieli ha inviati".
Posto che il principio della obbligatorietà della lingua italiana (art. 122 c.p.c.) si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, non l'obbligo di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di tale facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. 19 maggio 1990 n. 4537). Nella fattispecie, il giudice di appello si è detto in grado di cogliere agevolmente il significato dei documenti in questione e coerentemente perciò ha rifiutato, con insindacabile discrezionalità, di valersi della facoltà di nominare un traduttore.
Del resto, che i documenti siano stati bene (o sufficientemente) capiti tanto dal giudice quanto dalle parti è confermato dal fatto che la ricorrente si limita a riaffermare, in linea di principio, "ai fini di una corretta decisione della controversia" e del pieno esercizio del diritto di difesa, la necessità di una traduzione in lingua italiana;
ma, da un lato, non deduce che, sul significato di questo o di quello specifico documento, sia sorta contestazione tra le parti, e, dall'altro, non precisa, in concreto, quale specifico documento abbia male interpretato o addirittura travisato il giudice di appello, tanto da alterarne in modo decisivo il contenuto e da incorrere, solo per questo, in errori di giudizio o di calcolo. In definitiva, la censura in esame, oltre che risolversi in un'inammissibile critica all'esercizio, adeguatamente motivato, di un potere discrezionale, pecca persino, sotto un diverso aspetto, di genericità.
Anche tutte le articolate censure del primo motivo sono destituite di fondamento.
Ad avviso del giudice del gravame, deve escludersi che i rapporti tra l'appellante e la cedente fossero "numerosissimi", perché "dagli atti (...) non emerge (nè è stato asserito) nessun altro rapporto oltre quello (unico) sorto dal contratto per la fornitura e installazione di prodotti per parchi acquatici (...) stipulato il 3 gennaio 1990 ed alla cui esecuzione si riferiscono tutti i documenti esibiti dalle parti". Questo rilievo, aggiunge la sentenza, "consente (...) di escludere qualsiasi indeterminatezza dell'oggetto del credito ceduto, perché questo è dato (...) unicamente dal credito della fornitrice "W.W.W. s.a. nascente dall'esecuzione di quel contratto". Ne deriva che "l'oggetto della cessione di credito (...) è perfettamente (...) identificabile e tanto elimina qualsiasi nullità (art. 1418 2^ comma c.c., in rei. all'art. 1325 n. 3 stesso codice) per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della cessione operata dalla "W.W.W. s.a. in favore della C.I.M.I. s.r.l." (pag. 23 e 24).
Passa quindi la sentenza a spiegare come "nessun vizio dell'atto di cessione notificato alla SIBOR s.r.l. il 10 maggio 1991" discenda dall'essere tale atto "privo di data, non essendo tale elemento un requisito (ai sensi dell'art. 1325 cit.) del contratto ed essendo rilevante per il debitore ceduto, in base al disposto dell'art, 1264 c.c. unicamente la data della notifica (...) o dell'accettazione della cessione (...), perché solo da tale data, secondo la norma, la cessione di credito ha effetto" nei suoi confronti (pag. 25). Non manca la sentenza di sottolineare come "la cessione di credito sulla quale la curatela fonda il suo diritto" sia quella "contenuta nell'atto (...) notificato alla SIBOR s.r.l. il io maggio 1991" (pag. 15); e come, pertanto, "unica sia la fonte negoziale del credito preteso", con la conseguente irrilevanza anche "del documento datato 23 ottobre 1990" (pag. 14), le cui pattuizioni sono superate da quelle, "prive di qualsivoglia clausola condizionante", della cessione notificata il 10 maggio 1991 alla SIBOR (pag. 17, 18). Nemmeno trascura la Corte di prendere in esame la lettera del 2 gennaio 1991 (pag. 8, 14, 24), dalla quale anzi ricava "conferma che l'oggetto della cessione" possa "identificarsi soltanto nel credito nato in [...] "W.W.W. s.a. dalla fornitura" dei ricordati prodotti acquatici, e che interpreta quale inammissibile revoca unilaterale della cessione fatta dalla "W.W.W. s.a. a favore della C.I.M.I. il 27 ottobre 1990 ma non notificata alla SIBOR (pag. 7, 16, 17, 24): documento, come già detto, ritenuto irrilevante perché superato dalla seconda cessione notificata il 10 maggio 1991. A proposito poi della cessione del credito in esame dalla C.I.M.I. alla s.r.l. ESSECIA, conclusa con atto datato 22 novembre 1991 e notificata il 25 novembre 1991 (pag. 9, 15, 16), rileva la Corte che la stessa è rimasta inefficace a causa del mancato avveramento della condizione espressamente ivi pattuita, ovvero per la mancata accettazione della debitrice ceduta SIBOR, la quale ancora nel presente giudizio ha disconosciuto la stessa esistenza del credito ceduto: "tanto esclude qualsiasi perdita, da parte della s.r.l. C.I.M.I., della titolarità del credito ad essa ceduto dalla "W.W.W. s.a. ed importa quindi la piena ed esclusiva legittimazione attiva della stessa C.I.M.I. s.r.l. a far valere in giudizio il credito qui azionato".
Nel passare al "quantum debeatur", la Corte osserva che, in base alle risultanze documentali, la W.W.W. s.a., in esecuzione del contratto del 3 gennaio 1990, ha fornito materiali per parchi acquatici, consulenza e mano d'opera per 102.969.535 "pesetas"; che la SIBOR ha fatto versamenti per 88.832.186 "pesetas"; che nessun altro credito può essere riconosciuto a favore della SIBOR;
che infatti questa ha corrisposto agli spedizionieri lire 270.664.220 per i diritti doganali versati dagli stessi in nome e per conto della SIBOR, i quali restano a carico del destinatario e non possono essergli rimborsati dal venditore, in quanto la clausola C.I.F. comprende nel prezzo il costo della mercè, le spese di trasporto e l'assicurazione relativa, ma non le imposte dovute dal destinatario nel paese di destinazione.
Soggiunge ancora la sentenza che nulla può essere riconosciuto a credito della SIBOR neppure a titolo di danni per assunti vizi dell'impianto fornitole dalla W.W.W., "non essendo stata data in proposito nessuna prova" ed infatti correttamente il Tribunale ha giudicato inammissibile la prova testimoniale, perché implicante valutazioni vietate ai testimoni;
prova, sottolinea la Corte, anche "frustranea", per la sua formulazione estremamente generica e perché dal suo espletamento non potrebbe mai trarsi la dimostrazione dell'ammontare della spesa per l'eliminazione dei vizi e carenze. In conclusione, a fronte della complessiva fornitura di beni e servizi per 102.969.535 "pesetas" da parte della W.W.W., la SIBOR ha pagato solo 88.832.186 "pesetas", con un debito residuo di 14.137.349 "pesetas", corrispondenti a lire 162, 808.539: tale somma costituisce l'ammontare effettivo del credito vantato dalla W.W.W. s.a. nei confronti della s.r.l. SIBOR e che la stessa W.W.W. s.a. quindi poteva cedere e ha ceduto alla s.r.l. C.I.M.I..
' Di qui, per l'appunto, la condanna della SIBOR a pagare alla curatela della società cessionaria lire 162.808.539. Ebbene, al cospetto di questa motivazione, adeguata e congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici e dunque insindacabile in questa sede (anche in relazione alla negata prova testimoniale, la cui inammissibilità del resto balza evidente anche dalla lettura dei capitoli, riprodotti alle pag. 8 e 9 del ricorso), la ricorrente solleva una serie di critiche di puro fatto, opponendo al convincimento compiutamente e correttamente espresso dal giudice di merito il proprio diverso apprezzamento non soltanto sull'"an" ma altresì sul "quantum debeatur" (è chiaro, a quest'ultimo riguardo, che il giudice "a quo", riferendo la maggior somma di lire 270.664.220 ai diritti doganali, ha ritenuto per ciò stesso non provato l'asserito versamento di lire 269.476.445 per spese di spedizione e trasporto).
Sotto la parvenza dunque di denunciare inesistenti violazioni di legge o vizi di motivazione, la ricorrente postula in effetti una diversa lettura delle risultanze documentali nel senso, da essa auspicato, dell'inesistenza del credito ceduto o comunque dell'esistenza, all'opposto, di controcrediti puntualmente negati dal giudice del gravame;
così inammissibilmente introducendo, nella presente fase di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa.
È inammissibile il ricorso incidentale, col quale la curatela lamenta l'indebita riduzione del credito, laddove, dovendosi sommare all'importo di 102.969.535 "pesetas" altre 14.490.000 "pesetas" per "ingegneria" e "generatore onde artificiali", il credito residuo ascendeva a "pesetas" 29.844.833, equivalenti a lire 342.000.000, come stabilito dal Tribunale;
nonché l'ingiusta compensazione, per la metà, delle spese di ambo i gradi.
Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371 3 comma c.p.c., deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, da indicarsi separatamente dai motivi di ricorso, in modo che non sia necessario attingere ad altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi (Cass. 16 settembre 2000 n. 12256 e 5 ottobre 1998 n. 9862). Nella fattispecie, una tale autonoma esposizione manca del tutto, riscontrandosi, prima del motivo di ricorso incidentale, la sola confutazione dei motivi dell'avversa impugnazione. La soccombenza reciproca è giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005