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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4932/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
15/10/2024 iscritto al N. RG 4932/2024, trattenuta in decisione in data 12/12/2024
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CALVELLI CodiceFiscale_1
FRANCESCO;
e nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CALVELLI C.F._2
FRANCESCO ;
ricorrenti
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 12/12/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO (CS) in data
09/07/1988, deducendo che l'intestato Tribunale disponeva la separazione dei coniugi con sentenza n.1026/2024 del 08/05/2024 e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 12/12/2024 da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4932/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO (CS) il
09/07/1988 tra e alle condizioni dagli Parte_1 CP_1
stessi concordate nell'ordinanza del 12/12/2024 dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22/01/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone