Ordinanza cautelare 15 dicembre 2011
Sentenza 19 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 19/03/2013, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2011, proposto da IA IN, ER LE, RL RO, UC NG, IZ UR, IN TO, LD CO, LL LU, IA FF, US OR, Vino CO ON, DI AR, GR RI, GR AR RE, AN ON, Di IO AR, GR IE, Di RA RI, LI OM, rappresentati e difesi dagli avv.ti ON Corvasce e Sofia Pasquino, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lancieri in Bari, via Cardassi, 58;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Provinciale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- delle note prot. 2930/1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - Uff. II U.O. III del 10.8.2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché, ad oggi, non conosciuto dai ricorrenti;
con ogni consequenziale statuizione in ordine all’avviamento ad assunzione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Provinciale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. CO Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in via preliminare che la fattispecie oggetto del ricorso in esame è analoga - in punto di fatto e di diritto - a quella recentemente decisa da Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2785;
Ritenuto che non sussistono nel caso di specie elementi idonei per discostarsi dal precedente conforme di cui alla menzionata decisione del Consiglio di Stato; che, infatti, la normativa invocata dai ricorrenti non si applica nei loro confronti, risultando essi stabilizzati con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese di pulizie, sin dal 1° luglio 2001; che gli stessi hanno acquisito uno specifico status , in sede di applicazione del decreto interministeriale, emanato di concerto tra il Ministero del lavoro ed il Ministero del tesoro, del 20 aprile 2001, n. 65, conformativo delle sfere giuridiche e rimasto inoppugnato, il quale ha delimitato l’ambito oggettivo e soggettivo dei benefici spettanti al personale in precedenza impiegato (cfr. Cons. Stato n. 2785/2012);
Rilevato, altresì, che secondo Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 917 “… il possesso dei requisiti speciali richiesti dall’Amministrazione, soprattutto se relativi a situazioni soggettive legittimanti le riserve obbligatorie per legge, debbono essere posseduti fino alla nomina e non soltanto alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego. …”; che “In tema di assunzione nel pubblico impiego di soggetti appartenenti a categorie protette, il titolo che dà diritto alla riserva deve essere posseduto non solo al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ma anche successivamente, fino all’approvazione della graduatoria e alla conseguente nomina in ruolo.” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5878);
Considerato che, seppure gli interessati alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui alla ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000 risultavano essere in possesso dei requisiti necessari per fruire della riserva del 30% dei posti ( i.e. essere lavoratori LSU non stabilizzati), hanno tuttavia perso nelle more della stessa procedura concorsuale detto requisito (in forza del D.M. 20 aprile 2001, n. 65 di stabilizzazione, peraltro antecedente rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria risalente al 7 agosto 2001);
Ritenuto, pertanto, stante la manifesta infondatezza del ricorso alla luce del principio di diritto affermato con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2785/2012, di adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente FF
CO Cocomile, Primo Referendario, Estensore
ROlba Giansante, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO