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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 25/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2023 promossa da:
BI OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NETTO MARIKA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NETTO MARIKA
ATTORE contro
LO TO MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI, 3 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa – contrariis reiectis – così giudicare:
NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa del 01.04.2021 si è verificato per fatto e colpa esclusivi del cane TT LA di proprietà del sig. OL ER AD e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo, liquidandoli nella somma complessiva di € 6.083,75, come da risultanze della CTU espletata (IP 3% - 38 anni: € 4.790,00 + ITP 5 g. al 75% € 431,25 + ITP 10 g. al 50% € 575,00 + ITP 10 g. al 25% € 287,50), oltre alla personalizzazione del danno da determinarsi in via equitativa o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta provata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal giorno del sinistro sino al saldo;
pagina 1 di 8 condannare parte convenuta a rimborsare i costi sostenuti dall'attore per l'espletata CTU, inclusi i costi del CTP. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. nonché di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova di controparte.
per la convenuta: Per il Signor MA LO TO l'Avv. Marco Bianchi, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate e/o non riproposte in sede di gravame, su nuove e/o modificate istanze istruttorie e su nuove produzioni documentali e precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto ovvero, nella denegata ipotesi venga accertata una responsabilità del convenuto in relazione alla condotta del proprio cane, condannare la ALLIANZ
VIVA S.P.A. (C.F. 09197520159) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a MILANO in PIAZZA TRE TORRI n. 3 – in ragione del contratto assicurativo in essere - a tenere indenne e manlevare il signor LO TO MA, dall'eventuale condanna al pagamento della somma che sarà accertata come dovuta.
Con vittoria di spese e compenso professionale
per la terza chiamata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e dando atto che la terza chiamata NZ VA SP si oppone a qualunque istanza o domanda nuova: In via principale nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande promosse da AR FA nei confronti di AD OL
ER mediante il presente giudizio. Di conseguenza rigettare in toto dette domande.
Quanto alla domanda di manleva:
In principalità, statuire di non dover provvedere al riguardo, in considerazione del rigetto delle domande dell'attore nei confronti del convenuto. In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto AD OL ER, limitare e contenere tale manleva entro la stretta applicazione delle pattuizioni intercorrenti tra AD OL ER ed NZ VA SP di cui alla polizza di assicurazione n. 8001195065-07 e di cui al fascicolo “AB718” contenente le condizioni contrattuali applicate a tale polizza.
Con vittoria delle spese e delle spettanze professionali di causa, nonché del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. OL evocava in giudizio il Sig. MA per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'aggressione subita dall'attore da parte del cane
TT LA di proprietà del convenuto avvenuta in data 01.04.21 in Gallarate, presso l'area parco di via Dante Alighieri.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. AM, il quale, nel merito, non contestava la data e il luogo indicati dall'attore come pure il fatto che quest'ultimo si fosse frapposto tra il cane dell'attore ed il TT LA del convenuto, il quale aveva improvvisamente assunto un atteggiamento ostile con abbaiamento e ringhia.
Esponeva che in seguito a questa fase concitata, l'attore lamentava di avere subito un morso dal TT
LA, che si sincerava delle condizioni del OL e che denunciava tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, la quale, effettuati gli accertamenti del caso, rifiutava il risarcimento adducendo che “le lesioni riscontrate non risultano in nesso causale con la dinamica denunciata” (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa (ALLIANZ), quest'ultima si costituiva rilevando che gravava in capo all'attore la dimostrazione di presupposti giustificativi della richiesta risarcitoria ed in particolare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale asseritamente aggressore e il danno lamentato.
Sosteneva inoltre che, considerati i rilievi eseguiti al pronto soccorso, le menomazioni lamentate dall'attore non erano riconducibili sotto il profilo causale al preteso evento dannoso.
Infine, eccepiva la totale infondatezza della quantificazione risarcitoria pecuniaria operata dall'attore in ordine alla lamentata sussistenza e misura dell'inabilità temporanea e del danno biologico permanente.
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
An debeatur
A norma dell'art. 2052 cc “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“. pagina 3 di 8 Come chiarito dalla Suprema Corte, “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto“ (Cass. sez. III, sent. n. 17091 del 28/7/2014, nello stesso senso Cass.
Sez. 3, Sent. n. 10402 del 20/05/2016).
Nel caso di specie la dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo sufficientemente chiaro né
d'altronde il convenuto ha negato le circostanze SPzio temporali in cui si colloca l'evento ed li fatto che il proprio cane abbia morso l'attore, pur ritenendo che ciò sia addebitabile a circostanze fortuite
(“Non quindi una corsa del cane verso l'attore per morderlo o ferirlo (come riferito dalla difesa avversaria) ma unicamente un morso inferto fortuitamente e di lieve entità. Caso fortuito che dovrebbe esimere da ogni responsabilità il convenuto” (conclusionale di parte convenuta).
Ritiene lo scrivente che, alla luce delle acquisizioni istruttorie, il caso fortuito debba essere escluso.
La teste NE IL, compagna del convenuto che al momento del fatto aveva la custodia del cane in questione, ha riferito quanto segue: “Io stavo lanciando il bastone ai cani perché lo riportassero. Chi lo prendeva lo riportava ADR succedeva che il cane dell'attore prendeva il bastone che avevo lanciato ed il mio cane si ingelosiva e quindi abbaiava. ADR i due cani iniziavano ad azzuffarsi ma non violentemente e siamo intervenuti entrambi per dividerli, ciascuno tirando il proprio cane. ADR io tiravo il mio dalle zampe. ADR in quel frangente l'attore si ritrovava con la gamba in mezzo ai due cani che tra di loro cercavano di morsicarsi abbaiando. In questo contesto l'attore si prendeva una dentata dal mio cane, il tutto è avvenuto in pochissimo tempo. Dopo questa pizzicata ho visto che gli usciva un po' di sangue dal polpaccio, non ricordo se fosse la gamba destra o sinistra“.
Da tale deposizione si evince inequivocabilmente che l'attore è stato morso al polpaccio dal TT
LA mentre ciascuno cercava di dividere dall'altro il proprio cane.
La lesione è conseguente dunque all'azione del TT LA né può essere ascritto a colpa dell'attore il fatto che questi abbia cercato di dividere il proprio cane dall'altro, essendo la stessa condotta che stava ponendo in essere la teste - giustificata dalla situazione e finalizzata ad evitare che i cani si procurassero dei danni propri - e d'altronde, essendo intervenuta anche la teste NE, era possibile che anche quest'ultima potesse patire un danno.
pagina 4 di 8 Quanto alla tesi del fortuito, essa non trova riscontro nella dinamica descritta anche in ragione della considerazione che segue, che tiene conto anche di un profilo colposo in cui è incorsa la teste
NE quale custode del cane.
Nella valutazione del sinistro, infatti, occorre valutare la dinamica complessiva degli eventi.
L'antefatto dal quale origina l'episodio è stata l'attività ludica proposta ai due cani dalla teste attraverso il lancio del bastone con finalità di riporto.
Di per sé questa attività potrebbe apparire innocua, ma in verità essa presuppone una conoscenza dell'indole e dell'istintività del proprio cane (ed invero anche dell'altro) perché pone i due cani in competizione ed implica un coinvolgimento della relazione di ciascuno di essi con la figura di riferimento (nel caso di specie, per il TT LA, la Sig.ra NE) posto che ciascun cane cerca istintivamente di soddisfare la richiesta che gli viene fatta e pertanto può vedere nell'altro contendente un ostacolo al compimento della prestazione che è chiamato ad assolvere.
Il fatto che l'iniziativa sia stata fatta dalla Sig.ra NE fa presumere che questa attività fosse già stata proposta al proprio cane, che dunque era abituato ad assolvere al proprio compito in autonomia riportando il bastone alla prima, senza alcun intralcio (non risulta infatti che avesse già sperimentato il coinvolgimento nel gioco del cane dell'attore, con il quale in precedenza non c'erano stati problemi:
“ADR Già altre volte avevamo liberato i cani nel parchetto, erano sempre stati tranquilli”).
Ciò premesso è evidente che nel caso di specie vi siano state delle errate valutazioni di carattere preliminare da parte della Sig.ra NE posto che, come i fatti hanno dimostrato, il setter irlandese che custodiva non era preparato ad affrontare l'attività del riporto gareggiando con un altro cane che per caratteristiche fisiche (la teste ha descritto il cane dell'attore come “un pittbull o un amstaf, comunque un molosso”) poteva effettivamente prevalere (come è successo) con quanto ne è conseguito.
Quantum debeatur
Come risulta dal verbale del PS nonché dalla documentazione fotografica (rispettivamente docc. 2 e 1 di parte attrice) l'attore riportava una “ferita LC a livello della gamba sinistra" ove era stato morso dal cane di parte convenuta ("trauma da morso di cane alla gamba sinistra").
I sanitari prescrivevano di “medicare a giorni alterni con betadine soluzione e coprire con cerotto medicato” ed il sig. OL veniva dimesso con prognosi di giorni 5 (doc. 2).
pagina 5 di 8 Il CTU ha riscontrato che “tali lesioni sono pienamente compatibili con le modalità dinamiche prospettate in atti (aggressione da parte di un cane nel tentativo di difendere il proprio cane)” valutando quale conseguenza “un periodo di “malattia traumatica” della complessiva durata di circa
25 giorni in relazione alla necessità di terapia antibiotica iniziale, medicazioni a giorni alterni della ferita e completamento dei processi di cicatrizzazione” che ha determinato una ITP così articolata:
Inabilità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 5 (cinque).
Inabilità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 10 (dieci).
Inabilità temporanea biologica parziale al 25%: giorni 10 (dieci).
Ha inoltre riscontrato “reliquati cicatriziali di modica evidenza estetica e di minimo impatto funzionale, tali da giustificare il riconoscimento di un “danno biologico permanente” quantificabile, sulla base delle indicazioni formulate dalla Tabella delle Menomazioni di cui al Decreto Ministeriale 03-07-
2003, nella misura del 3% (tre per cento) con riferimento all'integrità somatopsichica del soggetto“.
Con riferimento alla sofferenza interiore correlata il CTU si è espresso valutandola come “lievissima” se non “assente” (per la temporanea) in ragione della “modestia dei disagi temporaneamente patiti“ e
“dei minimi riflessi dinamico-relazionali dei suddetti postumi“.
Alla luce di tali conclusioni, che si condividono, non sussistono gli elementi per una personalizzazione del danno pur a fronte delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste NG, frequentatore della medesima palestra dell'attore, il quale ha riferito di un prolungato periodo di assenza di quest'ultimo dalla palestra in seguito al sinistro, palestra nella quale in precedenza si recava frequentemente.
Invero, alla luce dell'entità delle lesioni, tale assenza non può ascriversi, nei termini esposti, alle conseguenze dell'infortunio né giustificherebbe un appesantimento dei punti base con riferimento ai danni permanenti.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale patito dall'attore si determina avuto riguardo alla componente dinamico-relazionale non essendo stata fornita prova, nemmeno presuntiva, di ulteriori voci di danno e
“non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico”, vd per tutte Cass. Sez.3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016.
“In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno pagina 6 di 8 biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale“ (Cass. sez. III, ord. n.
6444 del 3/3/2023).
Applicando in via orientativa le tabelle milanesi, vagliate positivamente dalla giurisprudenza anche di legittimità, tale danno si quantifica nella misura di euro 4.801,00, di cui euro 945,00 riferiti alla componente temporanea
Tale importo, trattandosi di obbligazione di valore, va devalutato alla data del sinistro e maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a partire da tale data sino alla pronuncia della sentenza.
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo
Domanda di manleva
L'attore ha chiamato in giudizio ALLIANZ in considerazione del rapporto assicurativo contratto con quest'ultima per i danni che questi è chiamato a risarcire a titolo di responsabilità civile, come da polizza allegata.
Pertanto la terza chiamata va condannata a tenere indenne il convenuto per quanto dovuto all'attore, nei termini di polizza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza per qui quelle sostenute da parte attrice vanno poste a carico di parte convenuta, che con la propria condotta ha necessitato l'azione giudiziaria, avuto riguardo al valore della controversia.
Quelle sostenute dal convenuto vengono poste a carico della terza chiamata.
Il tutto come liquidato nella parte dispositiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a rifondere all'attore i danni patiti per il sinistro in oggetto quantificati in euro 4.801,00 oltre accessori come specificato nella parte pagina 7 di 8 motiva;
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazioni documentate e spese di CTU nella misura sostenuta;
3) Condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge e spese di CTU nella misura sostenuta;
4) Condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto dalle somme dovute all'attore in base ai capi precedenti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2023 promossa da:
BI OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NETTO MARIKA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NETTO MARIKA
ATTORE contro
LO TO MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI, 3 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa – contrariis reiectis – così giudicare:
NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa del 01.04.2021 si è verificato per fatto e colpa esclusivi del cane TT LA di proprietà del sig. OL ER AD e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo, liquidandoli nella somma complessiva di € 6.083,75, come da risultanze della CTU espletata (IP 3% - 38 anni: € 4.790,00 + ITP 5 g. al 75% € 431,25 + ITP 10 g. al 50% € 575,00 + ITP 10 g. al 25% € 287,50), oltre alla personalizzazione del danno da determinarsi in via equitativa o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta provata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal giorno del sinistro sino al saldo;
pagina 1 di 8 condannare parte convenuta a rimborsare i costi sostenuti dall'attore per l'espletata CTU, inclusi i costi del CTP. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. nonché di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova di controparte.
per la convenuta: Per il Signor MA LO TO l'Avv. Marco Bianchi, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate e/o non riproposte in sede di gravame, su nuove e/o modificate istanze istruttorie e su nuove produzioni documentali e precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto ovvero, nella denegata ipotesi venga accertata una responsabilità del convenuto in relazione alla condotta del proprio cane, condannare la ALLIANZ
VIVA S.P.A. (C.F. 09197520159) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a MILANO in PIAZZA TRE TORRI n. 3 – in ragione del contratto assicurativo in essere - a tenere indenne e manlevare il signor LO TO MA, dall'eventuale condanna al pagamento della somma che sarà accertata come dovuta.
Con vittoria di spese e compenso professionale
per la terza chiamata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e dando atto che la terza chiamata NZ VA SP si oppone a qualunque istanza o domanda nuova: In via principale nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande promosse da AR FA nei confronti di AD OL
ER mediante il presente giudizio. Di conseguenza rigettare in toto dette domande.
Quanto alla domanda di manleva:
In principalità, statuire di non dover provvedere al riguardo, in considerazione del rigetto delle domande dell'attore nei confronti del convenuto. In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto AD OL ER, limitare e contenere tale manleva entro la stretta applicazione delle pattuizioni intercorrenti tra AD OL ER ed NZ VA SP di cui alla polizza di assicurazione n. 8001195065-07 e di cui al fascicolo “AB718” contenente le condizioni contrattuali applicate a tale polizza.
Con vittoria delle spese e delle spettanze professionali di causa, nonché del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. OL evocava in giudizio il Sig. MA per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'aggressione subita dall'attore da parte del cane
TT LA di proprietà del convenuto avvenuta in data 01.04.21 in Gallarate, presso l'area parco di via Dante Alighieri.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. AM, il quale, nel merito, non contestava la data e il luogo indicati dall'attore come pure il fatto che quest'ultimo si fosse frapposto tra il cane dell'attore ed il TT LA del convenuto, il quale aveva improvvisamente assunto un atteggiamento ostile con abbaiamento e ringhia.
Esponeva che in seguito a questa fase concitata, l'attore lamentava di avere subito un morso dal TT
LA, che si sincerava delle condizioni del OL e che denunciava tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, la quale, effettuati gli accertamenti del caso, rifiutava il risarcimento adducendo che “le lesioni riscontrate non risultano in nesso causale con la dinamica denunciata” (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa (ALLIANZ), quest'ultima si costituiva rilevando che gravava in capo all'attore la dimostrazione di presupposti giustificativi della richiesta risarcitoria ed in particolare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale asseritamente aggressore e il danno lamentato.
Sosteneva inoltre che, considerati i rilievi eseguiti al pronto soccorso, le menomazioni lamentate dall'attore non erano riconducibili sotto il profilo causale al preteso evento dannoso.
Infine, eccepiva la totale infondatezza della quantificazione risarcitoria pecuniaria operata dall'attore in ordine alla lamentata sussistenza e misura dell'inabilità temporanea e del danno biologico permanente.
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
An debeatur
A norma dell'art. 2052 cc “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“. pagina 3 di 8 Come chiarito dalla Suprema Corte, “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto“ (Cass. sez. III, sent. n. 17091 del 28/7/2014, nello stesso senso Cass.
Sez. 3, Sent. n. 10402 del 20/05/2016).
Nel caso di specie la dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo sufficientemente chiaro né
d'altronde il convenuto ha negato le circostanze SPzio temporali in cui si colloca l'evento ed li fatto che il proprio cane abbia morso l'attore, pur ritenendo che ciò sia addebitabile a circostanze fortuite
(“Non quindi una corsa del cane verso l'attore per morderlo o ferirlo (come riferito dalla difesa avversaria) ma unicamente un morso inferto fortuitamente e di lieve entità. Caso fortuito che dovrebbe esimere da ogni responsabilità il convenuto” (conclusionale di parte convenuta).
Ritiene lo scrivente che, alla luce delle acquisizioni istruttorie, il caso fortuito debba essere escluso.
La teste NE IL, compagna del convenuto che al momento del fatto aveva la custodia del cane in questione, ha riferito quanto segue: “Io stavo lanciando il bastone ai cani perché lo riportassero. Chi lo prendeva lo riportava ADR succedeva che il cane dell'attore prendeva il bastone che avevo lanciato ed il mio cane si ingelosiva e quindi abbaiava. ADR i due cani iniziavano ad azzuffarsi ma non violentemente e siamo intervenuti entrambi per dividerli, ciascuno tirando il proprio cane. ADR io tiravo il mio dalle zampe. ADR in quel frangente l'attore si ritrovava con la gamba in mezzo ai due cani che tra di loro cercavano di morsicarsi abbaiando. In questo contesto l'attore si prendeva una dentata dal mio cane, il tutto è avvenuto in pochissimo tempo. Dopo questa pizzicata ho visto che gli usciva un po' di sangue dal polpaccio, non ricordo se fosse la gamba destra o sinistra“.
Da tale deposizione si evince inequivocabilmente che l'attore è stato morso al polpaccio dal TT
LA mentre ciascuno cercava di dividere dall'altro il proprio cane.
La lesione è conseguente dunque all'azione del TT LA né può essere ascritto a colpa dell'attore il fatto che questi abbia cercato di dividere il proprio cane dall'altro, essendo la stessa condotta che stava ponendo in essere la teste - giustificata dalla situazione e finalizzata ad evitare che i cani si procurassero dei danni propri - e d'altronde, essendo intervenuta anche la teste NE, era possibile che anche quest'ultima potesse patire un danno.
pagina 4 di 8 Quanto alla tesi del fortuito, essa non trova riscontro nella dinamica descritta anche in ragione della considerazione che segue, che tiene conto anche di un profilo colposo in cui è incorsa la teste
NE quale custode del cane.
Nella valutazione del sinistro, infatti, occorre valutare la dinamica complessiva degli eventi.
L'antefatto dal quale origina l'episodio è stata l'attività ludica proposta ai due cani dalla teste attraverso il lancio del bastone con finalità di riporto.
Di per sé questa attività potrebbe apparire innocua, ma in verità essa presuppone una conoscenza dell'indole e dell'istintività del proprio cane (ed invero anche dell'altro) perché pone i due cani in competizione ed implica un coinvolgimento della relazione di ciascuno di essi con la figura di riferimento (nel caso di specie, per il TT LA, la Sig.ra NE) posto che ciascun cane cerca istintivamente di soddisfare la richiesta che gli viene fatta e pertanto può vedere nell'altro contendente un ostacolo al compimento della prestazione che è chiamato ad assolvere.
Il fatto che l'iniziativa sia stata fatta dalla Sig.ra NE fa presumere che questa attività fosse già stata proposta al proprio cane, che dunque era abituato ad assolvere al proprio compito in autonomia riportando il bastone alla prima, senza alcun intralcio (non risulta infatti che avesse già sperimentato il coinvolgimento nel gioco del cane dell'attore, con il quale in precedenza non c'erano stati problemi:
“ADR Già altre volte avevamo liberato i cani nel parchetto, erano sempre stati tranquilli”).
Ciò premesso è evidente che nel caso di specie vi siano state delle errate valutazioni di carattere preliminare da parte della Sig.ra NE posto che, come i fatti hanno dimostrato, il setter irlandese che custodiva non era preparato ad affrontare l'attività del riporto gareggiando con un altro cane che per caratteristiche fisiche (la teste ha descritto il cane dell'attore come “un pittbull o un amstaf, comunque un molosso”) poteva effettivamente prevalere (come è successo) con quanto ne è conseguito.
Quantum debeatur
Come risulta dal verbale del PS nonché dalla documentazione fotografica (rispettivamente docc. 2 e 1 di parte attrice) l'attore riportava una “ferita LC a livello della gamba sinistra" ove era stato morso dal cane di parte convenuta ("trauma da morso di cane alla gamba sinistra").
I sanitari prescrivevano di “medicare a giorni alterni con betadine soluzione e coprire con cerotto medicato” ed il sig. OL veniva dimesso con prognosi di giorni 5 (doc. 2).
pagina 5 di 8 Il CTU ha riscontrato che “tali lesioni sono pienamente compatibili con le modalità dinamiche prospettate in atti (aggressione da parte di un cane nel tentativo di difendere il proprio cane)” valutando quale conseguenza “un periodo di “malattia traumatica” della complessiva durata di circa
25 giorni in relazione alla necessità di terapia antibiotica iniziale, medicazioni a giorni alterni della ferita e completamento dei processi di cicatrizzazione” che ha determinato una ITP così articolata:
Inabilità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 5 (cinque).
Inabilità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 10 (dieci).
Inabilità temporanea biologica parziale al 25%: giorni 10 (dieci).
Ha inoltre riscontrato “reliquati cicatriziali di modica evidenza estetica e di minimo impatto funzionale, tali da giustificare il riconoscimento di un “danno biologico permanente” quantificabile, sulla base delle indicazioni formulate dalla Tabella delle Menomazioni di cui al Decreto Ministeriale 03-07-
2003, nella misura del 3% (tre per cento) con riferimento all'integrità somatopsichica del soggetto“.
Con riferimento alla sofferenza interiore correlata il CTU si è espresso valutandola come “lievissima” se non “assente” (per la temporanea) in ragione della “modestia dei disagi temporaneamente patiti“ e
“dei minimi riflessi dinamico-relazionali dei suddetti postumi“.
Alla luce di tali conclusioni, che si condividono, non sussistono gli elementi per una personalizzazione del danno pur a fronte delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste NG, frequentatore della medesima palestra dell'attore, il quale ha riferito di un prolungato periodo di assenza di quest'ultimo dalla palestra in seguito al sinistro, palestra nella quale in precedenza si recava frequentemente.
Invero, alla luce dell'entità delle lesioni, tale assenza non può ascriversi, nei termini esposti, alle conseguenze dell'infortunio né giustificherebbe un appesantimento dei punti base con riferimento ai danni permanenti.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale patito dall'attore si determina avuto riguardo alla componente dinamico-relazionale non essendo stata fornita prova, nemmeno presuntiva, di ulteriori voci di danno e
“non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico”, vd per tutte Cass. Sez.3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016.
“In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno pagina 6 di 8 biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale“ (Cass. sez. III, ord. n.
6444 del 3/3/2023).
Applicando in via orientativa le tabelle milanesi, vagliate positivamente dalla giurisprudenza anche di legittimità, tale danno si quantifica nella misura di euro 4.801,00, di cui euro 945,00 riferiti alla componente temporanea
Tale importo, trattandosi di obbligazione di valore, va devalutato alla data del sinistro e maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a partire da tale data sino alla pronuncia della sentenza.
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo
Domanda di manleva
L'attore ha chiamato in giudizio ALLIANZ in considerazione del rapporto assicurativo contratto con quest'ultima per i danni che questi è chiamato a risarcire a titolo di responsabilità civile, come da polizza allegata.
Pertanto la terza chiamata va condannata a tenere indenne il convenuto per quanto dovuto all'attore, nei termini di polizza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza per qui quelle sostenute da parte attrice vanno poste a carico di parte convenuta, che con la propria condotta ha necessitato l'azione giudiziaria, avuto riguardo al valore della controversia.
Quelle sostenute dal convenuto vengono poste a carico della terza chiamata.
Il tutto come liquidato nella parte dispositiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a rifondere all'attore i danni patiti per il sinistro in oggetto quantificati in euro 4.801,00 oltre accessori come specificato nella parte pagina 7 di 8 motiva;
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazioni documentate e spese di CTU nella misura sostenuta;
3) Condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge e spese di CTU nella misura sostenuta;
4) Condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto dalle somme dovute all'attore in base ai capi precedenti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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