Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9793/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9793 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
vertente
TRA
P. IVA: , con sede in Cuneo alla Via Parte_1 P.IVA_1
Silvio Pellico n. 1, in persona dell'Amministratore unico, Sig. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via E. Nicolardi n. 5,
[...] presso lo studio dell'avv. Antonio Valentino che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
Controparte_1
C.F. e P. IVA: , in persona
[...] P.IVA_2 dell'amministratore unico Dr. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Pasquale Fedele, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e
risposta, elettivamente domicilia in Napoli, alla Via. S Antonio a
Capodimonte n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parente;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la , per Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'On.le Tribunale adito così provvedere:
1. Accogliere la presente domanda e, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società convenuta nella fattispecie in esame, per l'effetto condannare la medesima, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della società istante dell'importo di € 22.950,00, come da fattura n. 12 del 27/11/2018, comprensivo di oneri fiscali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'istante, il tutto da quantificarsi entro il limite di € 26.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
2. Condannare altresì la società convenuta alla rifusione di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che:
- in data 04-09-2017, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., conferiva alla
[...] società regolare mandato di prestazione d'opera finalizzata Parte_1 alla richiesta di un mutuo/finanziamento, affinché quest'ultima svolgesse le attività necessarie al fine di richiedere un finanziamento a favore della mandante, per un importo pari ad € 750.000,00;
- 2 -
- il predetto contratto di mandato prevedeva che le prestazioni connesse eseguite dalla mandataria venissero remunerate dalla società mandante mediante la corresponsione di un compenso, calcolato nella misura del tre per cento sull'importo della delibera del mutuo/finanziamento e, quindi, con il pagamento dell'importo di €
22.500,00, oltre oneri fiscali;
- a fronte della precisa e puntuale evasione degli obblighi contrattuali assunti, e pertanto a conclusione della stipula tra la mandante e la del contratto di finanziamento chirografario a Controparte_3
medio termine, avvenuta in data 02-08-2018, la società istante emetteva fattura n. 12 del 27-11-2018 dell'importo totale di €
22.950,00, comprensivo di oneri ed accessori di legge;
- la società Farmacia al Policlinico S.a.s. di Pasquale IN & C., nonostante i reiterati solleciti inoltrati dall'attrice, non provvedeva a corrispondere l'importo di cui alla mentovata fattura.
- l'istante, pertanto, provvedeva ad inviare alla convenuta regolare invito alla stipulazione di una Convenzione di Negoziazione Assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale, instava per il rigetto delle domande, deducendo l'infondatezza delle stesse e la qualità di litigante temerario della con la Parte_3
conseguenza del diritto al risarcimento della parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per testi ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo un rinvio disposto per esigenze di ruolo la causa all'udienza del 13-03-2025 veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata e, per tale motivo, va disattesa.
Parte attrice ha esperito l'azione di esatto adempimento del contratto di mandato deducendo l'inadempimento della convenuta consistente nel mancato pagamento dell'importo di € 22.950,00, che, con la stipula del
- 3 -
contratto di mandato, si era obbligata a corrispondere nella misura del tre per cento sull'importo della delibera del mutuo.
La convenuta, di contro, sebbene non abbia contestato di aver riscosso il corrispettivo del finanziamento, ha, tuttavia contestato l'attività svolta dalla
In particolare ha dedotto che l'istante non avrebbe Parte_3
svolto alcuna attività in evasione degli obblighi contrattuali assunti, né avrebbe svolto attività di consulenza e assistenza durante il corso della pratica, o provveduto alla redazione della domanda, all'inoltro stessa, o curato i conseguenti rapporti con l'Istituto di credito prescelto, né tantomeno condotto le trattative svolte per la stipula del contratto di finanziamento chirografario con la CP_3
La convenuta sul punto ha evidenziato che il Sig. funzionario Parte_4
della con lettera del 18-11-2019 su richiesta del Dr. CP_3 CP_1
Amministratore della Farmacia al policlinico avrebbe confermando
[...]
che vi era stata mediazione da parte della società e Parte_5
di non aver mai sentito parlare della società . Parte_1
Nell'ambito del II termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la convenuta ha prodotto, altresì. la visura C.C.I.A.A. di Cuneo da cui emerge che Parte_1
non può esercitare l'attività di intermediazione finanziaria perché
[...] espressamente esclusa dall'oggetto sociale. Quindi, nell'evidenziare che l'attività di mediatore creditizio è riservata ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ha eccepito la nullità del contratto di mediazione finanziaria del 04-09-2017, per non aver l'istante provato l'iscrizione al predetto albo.
Per risolvere la controversia è necessario individuare e qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti e le loro reciproche volontà come espresse nel contratto del 04-09-2017 ad oggetto “conferimento di mandato di prestazione d'opera finalizzata alla richiesta di un mutuo/finanziamento/affidamento al ”, CP_1 Controparte_2
- 4 -
Orbene, da tale contratto emerge che la Farmacia convenuta ha conferito alla società “mandato di prestazione d'opera a compiere le attività Parte_1 necessarie per la richiesta del finanziamento (…) per un importo pari ad euro
750.000,00”.
Ancora, emerge che il mandato è stato conferito alle seguenti condizioni:
“ art. 1) la mandataria fornirà al mandante la consulenza ed assistenza durante il corso della pratica, provvederà alla redazione e compilazione delle domande. Rimane altresì a carico della mandataria l'inoltro della domanda e la cura dei conseguenti rapporti con l'Istituto di Credito prescelto. La mandataria è autorizzata ad avvalersi, per tutte le operazioni necessarie sotto la propria responsabilità, di altre società.
Art. 2) resta invece esclusivo obbligo del mandante la produzione di qualsiasi documento o certificazione che dovesse essere richiesta dalla legge o in ogni caso dal suddetto Istituto a corredo della domanda, nel corso dell'Istruttoria.
(…).
Art. 3) le prestazioni, connesse al presente mandato, saranno remunerate dal mandante mediante la corresponsione di un compenso, nella misura del 3% sull'importo della delibera del mutuo.
Il compenso di cui al presente mandato Vi sarà corrisposto nel seguente modo:
- Quanto al saldo del compenso all'atto dell'erogazione del summenzionato finanziamento.
Il diritto al compenso sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento. Laddove non si addivenisse all'accettazione dell'anzidetta delibera, nulla Vi sarà dovuto nemmeno a titolo di rimborso spese sostenute.
(…)”.
Altresì, sono state conferite alla mandataria formalmente le più ampie facoltà di rappresentare il mandante, anche a mezzo di suoi incaricati, presso gli Enti
- 5 -
ed Istituti interessati all'iter della domanda, per tutto quanto dovesse occorrere relativamente all'espletamento del mandato stesso.
La volontà dei contraenti, quale emerge dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali, pertanto, era quella di affidare all'attrice l'incarico per richiedere un finanziamento per l'importo di euro 750.000,00 con specifico compito di svolgimento dell'istruttoria della pratica (redazione e compilazione della domanda nonché la cura dei conseguenti rapporti con l'Istituto di Credito), avvalendosi, per tutte le operazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, della collaborazione di altre società.
Appare evidente che la sia stata incaricata a svolgere tutta Parte_3
l'attività materiale propedeutica alla concessione del finanziamento, laddove un mandato di prestazione d'opera finalizzata alla consulenza ed assistenza, avrebbe richiesto una specificazione delle attività giuridiche da espletare.
Il diritto al compenso, poi, è ancorato alla conclusione dell'affare, con la conseguenza che, in caso di mancata conclusione, nessun compenso avrebbe dovuto essere corrisposto per l'attività svolta.
Sulla base della interpretazione del contratto che precede, si osserva che lo stesso non può qualificarsi come un mero mandato, bensì come un contratto di mediazione atipica ( unilaterale).
Come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.” (vedi Cass. S. U. n.
19161/2017 ).
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra mandato e mediazione atipica unilaterale, sottolineando che nel mandato:
l'oggetto consiste in un'attività di contenuto giuridico e non materiale;
il
- 6 -
mandatario assume un vero e proprio obbligo di svolgere l'incarico; nel caso di mancato svolgimento dell'incarico, si configura un inadempimento;
infine, il compenso matura indipendentemente dalla conclusione dell'affare ( cfr.
Cass. n.482/2019).
All'evidenza, dall'esame del contenuto delle pattuizioni sopra esaminate, dette caratteristiche nella specie non ricorrono, contrariamente al nomen iuris utilizzato dalle parti.
D'altro canto, le prove documentali e testimoniali acquisite al processo, non smentiscono la qualificazione del contratto come mediazione unilaterale atipica.
Invero, in primo luogo, si osserva che la società non ha prodotto Parte_1
alcuna documentazione scritta ( atti o corrispondenza tra le parti) a supporto dello svolgimento dell'incarico di consulenza e assistenza finanziaria, documentazione la cui esistenza sarebbe stato ragionevole attendersi in relazione alla natura dell'incarico asserita.
Quanto alla prova testimoniale, dirimente appare la dichiarazione resa dal teste di parte attrice sig.ra , all'epoca dei fatti dipendente Testimone_1
della Credit Land Solution s.r.l., la quale ha dichiarato di aver personalmente curato una prima istruttoria della pratica, finalizzata alla completezza della documentazione per poi sottoporre la richiesta di finanziamento alla vera istruttoria con la CP_3
In particolare ha riferito testualmente quanto segue: “furono conferiti due distinti mandati di prestazione d'opera e, tanto posso confermare in quanto ho visto visivamente i rispettivi atti di conferimento incarico atteso che quale addetta al recupero ed integrazione documentazione ero tenuta a verificare che ci fosse la protezione della privacy. Inoltre tengo a precisare che
ebbe a rivolgersi a Credit Land Solution s.r.l. perché era a Parte_1
conoscenza della nostra collaborazione con e quindi ci sottopose CP_3
la pratica per verificare se ci fossero i presupposti per ottenere il finanziamento”.
- 7 -
Il teste sig. , invece, all'epoca dei fatti consigliere di Testimone_2 amministrazione della , ha confermato che l'attività Parte_6
di mediazione per la pratica di finanziamento della in favore CP_3
della Farmacia al Policlinico s.a.s. del dott. Anglino Pasquale & C. è stata effettuata dalla società (mediatore creditizio iscritto Parte_6 al relativo albo al momento della mediazione stessa) con l'intervento del sig.
”, precisando che la aveva Testimone_2 Parte_6
una convenzione ai sensi del TU Legge bancaria con la per cui la CP_3 società avrebbe percepito il compenso per l'attività di intermediazione dalla banca.
Dai rilievi che precedono emerge che la società al fine di Parte_1 conseguire il finanziamento si è avvalsa dell'attività di intermediazione della
Credit Land Solution s.r.l., quindi, pur volendo considerare siffatta opzione come una possibile forma di collaborazione, in virtù delle previsioni contrattuali di cui al conferimento dell'incarico, sta di fatto che le operazioni svolte da entrambe le società rientrano tutte nell'alveo della mediazione negoziale cosiddetta “atipica”.
Né appare condivisibile il rilevo svolto dall'attrice secondo cui “la Parte_1 non veniva investita dell'incarico di mediatore creditizio (compito spettante, nel caso di specie, alla ), bensì svolgeva la sua Parte_6
attività di consulenza ed assistenza in favore della Controparte_1
”.
[...]
Ed invero, secondo la Cassazione “.. non contrasta con la natura giuridica della mediazione né con la funzione di imparziale intermediario fra i contraenti, la circostanza che il mediatore si faccia, come nuncius, portatore della proposta dell'uno all'altro: anzi, quest'attività di riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza
e adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi, è tipica della mediazione;
ed è indifferente che l'iniziativa dell'affare parta dallo stesso mediatore o da una delle parti, e che, nell'un caso e nell'altro, sia il
- 8 -
mediatore a sollecitare la proposta, o a ricevere l'incarico di riferirla, o a mettere in contatto i possibili contraenti prima che alcuna proposta concreta sia stata formulata .. A sua volta la mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché essa dà diritto al compenso
(id est, alla provvigione), giusta il disposto dell'art. 1755 c.c., solo se "l'affare si è concluso", mentre il mandato è semplice attività (negoziale o prenegoziale) nell'interesse del mandante (cfr. Cass. n. 5952/05). La differenza che ne deriva è che mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto ed ha diritto a ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti ed ha diritto alla provvigione solo se provoca la conclusione dell'affare .. La distinzione concettuale tra mandato e mediazione non esclude l'oggettiva prossimità pratica delle due situazioni per la confluenza su di un medesimo piano di due rapporti,
l'uno interno e l'altro esterno .... La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie).
Invero, il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatorio senza per questo escluderlo. La circostanza che la mediazione sia stata innescata non da un'iniziativa ingerente ma dall'incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per sé. L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con
- 9 -
una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto
l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione "terza" che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse” (cfr. Cass. Civ. sez. trib.,
14/11/2018, n.29287).
Nella specie, a conforto della natura di mediazione creditizia dell'attività svolta dalla società depone, oltra alla tipologia della Parte_1
prestazione resa, quale emergente dalle risultanze istruttorie dinanzi esaminate, il rilievo per cui il pagamento della provvigione, come tipicamente accade per il mediatore, era subordinato all'erogazione del finanziamento.
In conclusione, provata la riconducibilità dell'attività svolta dalla società
a quella del mediatore creditizio, occorre accertare se sussista Parte_1 la prova dell'iscrizione dello stesso nell'apposita sezione dell'albo previsto in origine dalla legge n. 39 del 1989 e, poi, dell'albo speciale istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Al riguardo, merita rimarcare che, secondo la giurisprudenza della S.C., se, da un lato, il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa, tuttavia, dall'altro lato, l'onere della prova dell'iscrizione medesima può ben essere assolto per presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, e fermi restando, in capo al giudice di merito, sia l'apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi sul punto (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la società convenuta ha espressamente eccepito la mancata iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in
- 10 -
mediazione da parte della società istante, mentre quest'ultima nel ribadire di aver svolto attività di prestazione d'opera (consulenza professionale) al servizio della mandante ha ritenuto insussistente Controparte_1
l'eccepito limite dell'esclusività dell'incarico affidatole afferente alla sola figura del mediatore creditizio.
Orbene, nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2 agosto 2017 si è chiarito che il sistema previsto dalla legge n. 39 del 1989 è stato modificato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica
"Attività di intermediazione commerciale e di affari", ha previsto, al comma
1, la soppressione del ruolo di cui all'articolo 2 della legge n. 39 del 1989
(comma 1); ha disposto che le attività disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2); ha ulteriormente stabilito che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifichi il possesso dei requisiti e iscriva i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3); ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge n. 39 del 1989 (comma 4); ha disposto che le iscrizioni da esso previste per i soggetti diversi dalle imprese, siano effettuate in una apposita sezione del REA e abbiano effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale (comma 5); ha infine stabilito che, ad ogni effetto di legge, i
- 11 -
richiami al ruolo contenuti nella legge n. 39 del 1989 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il d.lgs. n. 59 del 2010 non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo. Si è infatti affermato che l'art. 73 citato ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass.
n. 762 del 2014; Cass. n. 10125 del 2011, Cass. n. 16147 del 2010).
Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. n. 762 del 2014; Cass. n. 10125 del 2011,
Cass. n. 16147 del 2010).
Le Sezioni unite con la pronuncia più volte citata hanno, infine, evidenziato che le ragioni che sottostanno alla previsione dell'obbligo di iscrizione del
- 12 -
mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione, debbono trovare applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica, e dunque pure in quella di procacciatore di affari, valorizzando il nucleo essenziale delle prestazioni, consistente nella intermediazione. In questa prospettiva, si pone in risalto il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha avuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti (art. 1756 c.
c.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso col suo intervento (art. 1761 c. c.). Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca cioè l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro
(funzionale) della mediazione, (Cass. 08.07.2010, n. 16147 Rv. 613825-01, e
613826-01). Infatti, l'art. 2 comma 4 della l. n. 39 del 1989 stabilisce che l'iscrizione a ruolo dev'essere richiesta anche se l'attività in questione venga svolta in modo occasionale o discontinuo da coloro che la prestano, su mandato oneroso, per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende.
Poiché nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra l'incarico conferito a un soggetto o a un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l'obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione.
Con sentenza n. 482 del 10-01-2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata con specifico riferimento alla “mediazione creditizia”, delineando il quadro delle disposizioni attualmente in vigore che di seguito viene riportato.
Ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 16, comma 1, “l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi”.
- 13 -
Ai sensi del D.P.R. n. 287 del 2000, art. 2, comma 1, “è mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ai sensi del D.P.R. n. 287 del 2000, art. 2, comma 2, prima parte, “i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1995, art. 128 sexies, comma 1, “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo 5 con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1995, art. 128 sexies, comma 4, “il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza”.
Non da ultimo va evidenziato che sebbene la convenuta abbia sollevato la questione della mancata iscrizione della società nell'albo dei Parte_1 mediatori finanziari anziché nell'atto di citazione ma solo nell'ambito del II termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, quindi, tardivamente, si osserva che la questione dell'iscrizione del mediatore al relativo albo non configura eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato, poiché riguarda uno dei presupposti affinché sorga, in capo al mediatore, il diritto alla provvigione. Ne segue che debba farsi applicazione, nella specie, del principio secondo cui “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica
e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato
- 14 -
ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”
(cfr. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013; Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del
15/05/2019; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del
30/06/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 17216 del 18/08/2020; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021).
Ancora di recente si è ribadito che “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 34053 del
05/12/2023” Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”).
Alla luce di quanto finora osservato la domanda va disattesa.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- 15 -
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
- 16 -