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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Francesca Marchiori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa iscritta al n. di rg. 1978/2024 promossa con ricorso da dott. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'a ricorrente contro dott.ssa (c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Silvia Controparte_1 C.F._2 Scattoli
Resistente
Oggetto: Rilascio e restituzione di un locale per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1102 c.c.
Conclusioni: per parte ricorrente: “Accertato e dichiarato che la sig.ra occupa in via esclusiva Controparte_1 la menzionata porzione comune dell'immobile (da sempre adibita e destinata ad ambulatorio medico) in violazione dell'art. 1102 c.c., condannare la convenuta a restituire e rilasciare detti locali al libero, pari godimento del dott. Pt_1 attraverso la consegna delle chiavi e la rimozione di qualsivoglia impedimento all'accesso. Riservata ogni rituale domanda risarcitoria, da esperirsi in diversa, separata sede. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie oltre IVA e CPA, oltre alle spese e compensi per la procedura di mediazione.” per parte resistente: in via pregiudiziale/preliminare: per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione 27.09.2024 – paragrafo 1), dichiarare, anche d'ufficio, improcedibile/improponibile la domanda svolta da parte ricorrente e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo;
- nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione 27.09.2024 e successivi scritti difensivi, rigettarsi ogni avversa istanza non sussistendo i presupposti fattuali, giuridici e procedurali per l'accoglimento delle stesse;
- in ogni caso: spese e compensi, oltre accessori di legge, della presente integralmente rifusi e/o anche parzialmente compensati in ragione della natura della controversia/infondatezza/temerarietà -totale e/o parziale- delle domande svolte in ricorso introduttivo per i motivi tutti, preliminari e di rito, esposti narrativa della comparsa 27.09.2024 e successivi scritti difensivi.
Previo rigetto di eventuale analoga istanza svolta da controparte, condannare il ricorrente al pagamento in favore della resistente di una somma ulteriore ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in quanto l'azione svolta risulta, oltre che infondata sotto il profilo rituale e sostanziale, temerariamente coltivata per le motivazioni esposte nel presente e nei precedenti scritti difensivi.
In via istruttoria: ritenendo il presente procedimento meramente documentale e pertanto maturo per la decisione, ci si rimette al tribunale adito in ordine ad eventuali approfondimenti istruttori da acquisirsi ai fini della decisione.
Si richiamano, in ogni caso, tutti i documenti prodotti, insistendo, per le ragioni esposte in udienza ed in narrativa del presente atto, per la loro ammissione.
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione e produzione alle prossime cadenze processuali, anche all'esito del deposito delle note conclusive di controparte.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22.04.2024, il dottor Parte_1 conveniva in giudizio l'ex coniuge per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato e dichiarato che la sig.ra pa in via esclusiva la menzionata porzione comune Controparte_1 dell'immobile (da sempre adibita e destinata ad ambulatorio medico) in violazione dell'art. 1102 c.c., condannare la convenuta a restituire e rilasciare detti locali al libero, pari godimento del dott. attraverso la consegna delle chiavi e Pt_1 la rimozione di qualsivoglia impedimento all'accesso. Riservata ogni rituale domanda risarcitoria, da esperirsi in diversa, separata sede. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie oltre IVA e CPA, oltre alle spese e compensi per la procedura di mediazione”. Allegava il ricorrente che: i) nell'anno 1998 i coniugi, entrambi medici e da tempo divorziati, hanno deciso di acquistare, pro quota al 50%, la loro nuova abitazione familiare sita a Padova Piazza De Gasperi 33 e hanno posto alla società venditrice SEP S.r.l. la "condizione" che la stessa, proprietaria di due appartamenti adiacenti/contigui, all'epoca di analoga metratura (contraddistinti rispettivamente al sub. 65 ed al sub 52 del mappale 1105), procedesse previamente alla fusione delle due predette unità immobiliari, incombente cui Sep. S.r.l. procedeva di talchè l'intero cespite "unificato" assumeva il nuovo numero di mappale 179, pur mantenendo due accessi/ingressi separati (l'uno dalla scala condominiale D;
l'altro dalla scala condominiale C); ii) l'intento dei coniugi era quello di suddividere detto immobile in due parti: la più grande da adibire e destinare ad abitazione "vera e propria" della numerosa famiglia, la più piccola ad ambulatorio medico di entrambi;
iii) per ragioni di comodità personale, le parti hanno concordemente ritenuto di aprire una porta "intercomunicante" tra le due unità che hanno sempre ed esclusivamente avuto autonoma e separata destinazione e diverso effettivo uso;
iii) tale situazione trovava riscontro: a)in tre provvedimenti giudiziali succedutisi nel tempo, e segnatamente nel verbale di separazione consensuale 9/1/2014, omologato dal Tribunale di Padova in data 12/3/2014, all'art. 7; nella sentenza di divorzio congiunto del Tribunale di Padova N. 1800/2019, all'art. 5 e nel Decreto del Tribunale di Padova in Camera di Consiglio N. 2248/2020 R.V.G., emesso in data 24/11 - 27/11/2020; b) nelle fatture emesse dal Dott. in favore della Dott.ssa per il periodo giugno-ottobre 2019 per il Pt_1 CP_1 versamento dell'indennità di occupazione della porzione di immobile comune destinato ad ambulatorio medico;
c) dalle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo, e successivamente di mediazione, promosse all'epoca dal dott. nei confronti del , in merito alla doverosa ripartizione, Pt_1 CP_2 in misura distinta e diversa, neri condominia ettivamente alla parte abitativa ed a quella deputata ad ambulatorio medico;
iv) nel corso degli anni le due stanze con bagno della casa coniugale con ingresso sul vano scala comune C erano state destinate ad ambulatorio medico della dott.ssa e all'inizio dell'anno 2020 la resistente aveva trasferito la propria attività professionale CP_1 in altra fronte di tale nuova determinazione sul piano lavorativo, aveva invano interpellato la resistente di reperire una soluzione condivisa circa il futuro uso comune e paritetico dell'ambulatorio; vi) la dott.ssa quindi, a far tempo dal 2020 possiede in modo esclusivo l'ambulatorio medico, e CP_1
ciò in violazione dell'art. 1102 c.c. che stabilisce che l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è legittimo, purché egli non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, sicché il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni si configura come fatto illecito. In ragione di quanto sopra il ricorrente, quale comproprietario al 50%, chiedeva di accertare che l'uso esclusivo della zona adibita ad ambulatorio dell'appartamento di Piazza De Gasperi n.33 da parte della resistente doveva ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 1102 c.c. e di conseguenza chiedeva la condanna della resistente al rilascio e alla restituzione dei predetti locali liberi da persone e cose, e al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi così da consentirne anche al ricorrente di farne parimenti uso. La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di data 27.09.2024 contestando la Controparte_1 domanda avversaria e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale/preliminare: per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 1), dichiarare, anche d'ufficio, improcedibile/improponibile la domanda svolta da parte ricorrente e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso introduttivo;
Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, rigettarsi ogni avversa istanza, non sussistendo i presupposti, fattuali, giuridici e procedurali, per l'accoglimento delle stesse. In ogni caso: spese e compensi, oltre accessori di legge, della presente integralmente rifusi e/o anche parzialmente compensati in ragione della natura della controversia/infondatezza/temerarietà -totale e/o parziale- delle domande svolte in ricorso introduttivo per i motivi tutti, preliminari e di rito, esposti in narrativa. Previo rigetto di eventuale analoga istanza svolta da controparte, condannare il ricorrente al pagamento in favore della resistente di una somma ulteriore, ai sensi dell'art.96 c.p.c., in quanto l'azione svolta risulta oltre che infondata sotto il profilo rituale e sostanziale, temerariamente coltivata, sempre per le motivazioni sopra esposte.”
Esponeva che: i) nell'anno 2014, il Tribunale di Padova omologava la separazione delle odierne parti alle condizioni di cui al decreto n. cronol. 3379/2014 disponendo, tra l'altro, al punto 5), quanto segue:
“assegnare la casa coniugale di Piazza De Gasperi n. 33 (PD) (intestata ad entrambi i coniugi in ragione di metà per ciascuno) alla proprietà degli stessi. (omissis)”; nell'anno 2019, con sentenza 1800/2019 il medesimo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni ivi riportate, confermando al punto 1) “l'assegnazione della casa coniugale, sita in Padova – Piazza De Gasperi, 33 (in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno) alla Dott.ssa CP_1
(omissis)” e, nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio introitato l'anno successivo dal ricorrente, il Tribunale pronunciava decreto n.6155/2020 del 27.11.2020 il quale, tra l'altro, confermava l'assegnazione della casa familiare alla resistente, mantenendo invariate le relative statuizioni contenute nella sentenza di divorzio impugnata;
ii) continuava a risiedere nell'abitazione unitamente al figlio maggiore d'età ma non economicamente autosufficiente e Persona_1 Per_2 le sue condizioni p erano rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle documentate nell'ambito della procedura divorzile e della successiva procedura di modifica continuando infatti a svolgere attività di medico di medicina generale presso Ambulatorio associato in Padova;
iii) i rapporti tra gli ex coniugi non erano sempre stati facili in ragione principalmente del clima di tensione e conflittualità alimentato principalmente dal ricorrente il quale, negli anni, aveva posto in essere nei confronti dell'ex moglie una serie di discutibili iniziative, tra le quali l'auto-decurtazione del contributo al mantenimento dovuto per i figli sulla scorta del decreto n. 6155/2020 del Tribunale di Padova effettuato nell'anno 2023 e l'omesso versamento dell'adeguamento istat;
iv) che benché in comproprietà tra le parti, l'abitazione assegnatale in via esclusiva, costituiva da sempre un unico cespite, adibito esclusivamente ad uso abitativo e, sin dall'epoca del suo acquisto, alcuno dei coniugi aveva mai mutato tale destinazione d'uso, a nulla rilevando che la resistente avesse temporaneamente trasferito il proprio domicilio professionale presso la casa familiare come previsto dalla sentenza di divorzio alla clausola 5, in ottemperanza alla quale aveva regolarmente corrisposto all'ex marito un'indennità di €
300,00 mensili. In diritto la resistente rilevava la improponibilità della domanda formulata posto che l'esistenza del vincolo di assegnazione della casa familiare concessole con provvedimento giudiziale escludeva l'applicabilità della disciplina di cui all'art.1102 c.c.
considerato che
, al pari di tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare valeva il principio generale della modificabilità in ogni tempo, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto previamente adire la competente Autorità Giudiziaria per richiedere la modifica dei provvedimenti divorzili vigenti, al fine di ottenere la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore dell'ex moglie e del figlio non ancora autosufficiente ivi residente, comprovando il venir meno dei presupposti fattuali, ovvero in alternativa avanzare domanda di divisione. Rappresentava inoltre la irricevibilità sostanziale delle pretese di parte ricorrente per la situazione di promiscuità ed imbarazzo che ne sarebbe conseguita tra i due ex coniugi oltre che la temerarietà delle pretese stesse e, quanto alla mancata partecipazione alla mediazione, rilevava che la resistente non si era avveduta della convocazione al primo incontro notificatale in pieno periodo estivo. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08.10.2024, le parti chiedevano un differimento della procedura per tentare di reperire una soluzione conciliativa che tuttavia non veniva raggiunta nonostante l'ulteriore differimento del procedimento, e all'udienza del 13.1.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l' udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 13 marzo 2025, il cui svolgimento disponeva in modalità cartolare e concedeva alle parti il termine sino al 13 febbraio 2025 per il deposito di note conclusive. All'udienza del 13.03.2025 il Giudice preso atto della comparizione delle parti e delle conclusioni rispettivamente precisate riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, come sopra riassunto, va detto che la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va disposta l'espunzione dal fascicolo della documentazione allegata da parte ricorrente con le note conclusive datate 12.02.2025 in quanto tardiva ed irrituale.
Venendo al merito devesi osservare che la documentazione acquisita agli atti del presente giudizio risulta dirimente ai fini della definizione della controversia e della corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Dall'esame della succitata documentazione si evince infatti che la casa coniugale sita a Padova, Piazza De Gasperi n. 33, catastalmente identificata come un'unica unità immobiliare, è stata oggetto di assegnazione giudiziale in via esclusiva alla Dott.ssa dapprima in sede di separazione CP_1 consensuale (provvedimento del Tribunale di Padova n. 3379/2014), poi confermata in sede di divorzio con sentenza n. 1427/2019.
Con riferimento ai locali comunicanti con la parte residenziale della suddetta unità immobiliare assegnata a casa coniugale, deve osservarsi come la clausola contenuta al punto 7 del medesimo decreto di omologazione dispone al riguardo che “Dei locali comunicanti con la parte residenziale dell'unità immobiliare siti in Piazza De Gasperi (pur essendo di proprietà comune ai coniugi), locali che la Dott.ssa utilizza per CP_1
l'esercizio della propria attività professionale di medico di base, rimarranno in uso alla stessa avia, in via transattiva, corrisponderà al marito un'indennità mensile pari a euro 500,00.”
La pronuncia di divorzio n. 1427/2019 del 23 ottobre 2019 successivamente intervenuta conferma integralmente le disposizioni già contenute nel decreto di omologazione, stabilendo la persistenza dell'assegnazione dell'unità immobiliare alla resistente e ribadendo la legittimità della corresponsione di una indennità mensile correlata all'uso professionale dei detti locali da parte della stessa.
Nella specie in detta pronuncia si chiarisce che fintanto i detti locali verranno utilizzati dalla resistente anche per l'esercizio della sua attività professionale, quest'ultima deve riconoscere e corrispondere al ricorrente una indennità di occupazione.
Tale disposizione, interpretata secondo il criterio letterale e sistematico non opera alcuna esclusione o frazionamento del compendio immobiliare oggetto di assegnazione, bensì prevede solo un regolamento degli effetti economici per l'ipotesi in cui la resistente assegnataria utilizzi i detti locali anche per lo svolgimento della sua attività professionale.
I locali comunicanti per cui è causa, infatti, risultano strutturalmente e funzionalmente integrati nell'unità abitativa, risultando catastalmente compresi nell'unico cespite ad uso residenziale come tale assegnato. La previsione di una indennità per l'eventuale loro uso non professionale non altera il carattere unitario e abitativo dell'assegnazione, che resta riferito all'intera unità immobiliare.
Ne consegue che l'obbligo della resistente di corrispondere l'indennità in favore del ricorrente comproprietario non assegnatario dei locali sorge esclusivamente nel caso di effettivo e attuale utilizzo professionale dei locali comunicanti da parte della ricorrente. In assenza di tale impiego alcun obbligo indennitario può ritenersi sussistente, né alcun diritto di rilascio può essere legittimamente esercitato dal ricorrente.
Pertanto l'utilizzo esclusivo da parte della resistente dei locali comunicanti de quibus si colloca nell'ambito del godimento legittimo dell'unità immobiliare assegnatale e, in assenza di prova di loro uso professionale, non può costituire titolo per la corresponsione di alcuna indennità, né per la restituzione o rilascio parziale dei locali.
La doglianza sollevata dal ricorrente, secondo cui l'uso esclusivo dei detti locali da parte della resistente sarebbe in contrasto con l'art. 1102 c.c., è infondata poiché tale norma trova applicazione solo in assenza di specifici accordi ovvero di titoli giudiziali, nella specie esistenti.
L'art. 1102 c.c. dispone che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”
Nel caso di specie, i locali sono di proprietà comune ma il loro uso esclusivo è stato oggetto di assegnazione giudiziale in sede di separazione, con successiva conferma in sede di divorzio.
Difatti tale uso si è svolto, fin dall'origine, nel rispetto della destinazione abitativa familiare del bene e tale è avvenuta in forza di provvedimento giudiziale, nel quadro di un accordo omologato, rispondente a esigenze abitative e, per una parte, professionali, senza mutare la destinazione dell'immobile.
Il comportamento della resistente si è quindi mantenuto conforme al titolo giudiziale, né risulta che il ricorrente abbia mai domandato la modifica delle condizioni stabilite.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. sicchè la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Neppure può condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente che attribuisce alla resistente la
“responsabilità” del presente giudizio in ragione della sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione non risultando che tale condotta abbia aggravato in concreto il giudizio né determinato ostacolo alla possibilità di una risoluzione transattiva della lite pur tentata in giudizio.
Va infine rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c.
Ritiene infatti questo Giudice che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver la controparte processuale agito con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo dell'entità del danno sofferto.
Ne discende che ove dagli atti di causa non risulti la sussistenza dei suddetti elementi soggettivi e di quelli oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri interpretativi.
Nel caso di specie, non si ravvisa nella condotta processuale di parte ricorrente la ricorrenza del dolo o della colpa grave. Né parte convenuta ha fornito in giudizio gli elementi oggettivi dai quali desumere in concreto l'esistenza del danno subito, non potendosi ritenere raggiunta tale prova per il solo fatto di aver dovuto resistere ad una domanda rivelatasi infondata.
In considerazione dell'esito della lite, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza della lite di valore indeterminabile ai valori minimi in ragione della bassa complessità, l'assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di fatto e di diritto sulla base del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
1) rigetta le domande di parte ricorrente in quanto infondate;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio c 3.809,00 oltre (spese generali IVA e CPA); Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Padova il 30.3.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Francesca Marchiori