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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3180/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
- (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli;
OPPONENTE
E
- (P. Iva , C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Alla luce delle considerazioni testé svolte, si insiste affinché l'On.le Tribunale voglia così provvedere:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ex art. 644 c.p.c. l'inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 1011/2018 emesso dal Tribunale di Latina in data
12.32018, nel giudizio monitorio n. 7252/2018 R.G.,
2. NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa monitoria per tutte le motivazioni sopra esposte.
1 Con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
1. In via preliminare, - Disporre la riunione del presente giudizio con quello promosso dalla signora , per le ragioni di cui in Parte_2 narrativa.
2. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 20.717,38 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 premesso di essere creditrice, in virtù di un'operazione di acquisto/cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., della somma di Euro
23.390,99, oltre interessi legali, nei confronti dei sig. e Parte_1
, a saldo del contratto di prestito personale n. Parte_2
12110184, otteneva decreto ingiuntivo n. 1011/2018, con il quale il
Tribunale civile di Latina ingiungeva ai debitori, in data 12.03.2018, il pagamento in solido della suddetta somma, oltre interessi sulla sorta capitale e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato il 14.06.2022 il sig. Parte_1 proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre i termini di legge, e nel merito l'inesistenza del credito del quale, peraltro, sosteneva che non fosse stata offerta idonea prova. Disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni presenti sui
2 documenti contrattuali e la conformità delle copie prodotte.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale Controparte_1 chiedeva disporsi la riunione del procedimento con quello recante R.G. n.
3203/2022 e deduceva, quanto all'eccezione di rito, l'infondatezza e, comunque, la circostanza che l'eventuale accoglimento di tale eccezione non ostasse ad una pronuncia sul merito della domanda di pagamento;
quanto, invece, al disconoscimento, la genericità e l'infondatezza dello stesso e chiedeva la verificazione delle firme.
Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità ed espletata
CTU grafologica, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, in quanto ritenuta matura, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In ordine all'eccezione di rito formulata dall'opponente, concernente la presunta inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., occorre rilevare, come affermato da giurisprudenza consolidata, che: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento
3 dell'ingiunzione dichiarata inefficace" (così Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
27062 del 06/10/2021).
Pertanto, benché tardiva, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge non preclude l'esame nel merito della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
L'eccezione circa la presunta inopponibilità della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., per assenza di prova del contratto intervenuto tra creditrice originaria e cessionaria del credito è infondata e va disattesa, posto che l'onere di notifica/comunicazione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. deve intendersi assolto, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti, secondo quanto disposto dall'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (commi 2 e 4 della norma citata).
Parte opposta, avendo documentato l'osservanza degli oneri pubblicitari suddetti attraverso la produzione dell'estratto conto della
Gazzetta ufficiale e delle raccomandate di comunicazione al debitore (cfr. doc. 1 e 6 contenuti nel fascicolo monitorio e doc. 8 allegato alla comparsa di risposta) ha correttamente adempiuto alle prescrizioni di legge;
ne discende l'opponibilità della cessione nei confronti dell'opponente ai sensi degli artt. 1264 c.c. e 58 T.U.B. richiamati.
Si evidenzi, peraltro, che l'eccezione scrutinata, in quanto formulata esclusivamente sotto il profilo della opponibilità al debitore ceduto e non anche con riguardo alla insussistenza di prova di titolarità del credito controverso, non essendo stata proposta nell'atto introduttivo ovvero in prima udienza, si appalesa tardiva.
Venendo al merito della pretesa, occorre, innanzitutto, chiarire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sull'opposta il
4 dovere di dimostrare in giudizio l'esistenza di ragioni a fondamento della propria pretesa (in ottemperanza ai criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.) mentre grava sull'opponente, nella qualità di convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui diritto al fine di pervenire al rigetto della domanda principale (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 6091 del 04/03/2020).
Inoltre, in presenza di disconoscimento puntuale e specifico della o delle sottoscrizione/i apposta/e sui documenti contabili, la controparte che se ne voglia avvalere è tenuta a chiederne la verificazione.
All'esito del procedimento di verificazione avviato su istanza dell'opposta sui documenti disconosciuti (contratto di finanziamento e relativi allegati) è emerso, come affermato dal CTU nominato alle cui conclusioni si rinvia, che “Dopo aver analizzato le firme in verifica e le firme comparative, nelle loro caratteristiche grafiche generali e particolari e dopo avere effettuato i confronti dei risultati emersi dalle analisi, tenuto conto del fatto che le firme in verifica sono state esaminate su copia fotostatica si può concludere con estrema probabilità che le firme in verifica del sig. Dicembre vergate su “ Contratto di concessione di Pt_1 finanziamento ” e relativi allegati datati 26/03/2013 sono autografe” (cfr. pag. 38 della relazione tecnica d'ufficio).
Gli accertamenti tecnici espletati appaiono, sul punto, risolutivi.
Quanto al disconoscimento di conformità delle copie delle scritture prodotte agli originali, deve ritenersi che, in caso di accertata impossibilità
a produrre gli originali, il giudice possa avvalersi delle copie, le quali, unitamente ad altri elementi processuali, assumono rilevanza probatoria
(principio altresì asserito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2777 del
04/02/2025).
Ebbene, da quanto prodotto e depositato in giudizio, dalla consulenza espletata e dal contegno assunto dalle parti, emerge come il diritto di credito vantato dall'opposta risulti dimostrato.
5 Peraltro, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. -che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (così
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), di tal che deve concludersi per l'efficacia del documento n. 5 prodotto dall'opposta.
Conclusivamente, essendo stata raggiunta la prova delle ragioni di credito dell'opposta, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1011/2018, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 12.03.2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6 Latina, 8.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3180/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
- (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli;
OPPONENTE
E
- (P. Iva , C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Alla luce delle considerazioni testé svolte, si insiste affinché l'On.le Tribunale voglia così provvedere:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ex art. 644 c.p.c. l'inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 1011/2018 emesso dal Tribunale di Latina in data
12.32018, nel giudizio monitorio n. 7252/2018 R.G.,
2. NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa monitoria per tutte le motivazioni sopra esposte.
1 Con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
1. In via preliminare, - Disporre la riunione del presente giudizio con quello promosso dalla signora , per le ragioni di cui in Parte_2 narrativa.
2. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 20.717,38 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 premesso di essere creditrice, in virtù di un'operazione di acquisto/cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., della somma di Euro
23.390,99, oltre interessi legali, nei confronti dei sig. e Parte_1
, a saldo del contratto di prestito personale n. Parte_2
12110184, otteneva decreto ingiuntivo n. 1011/2018, con il quale il
Tribunale civile di Latina ingiungeva ai debitori, in data 12.03.2018, il pagamento in solido della suddetta somma, oltre interessi sulla sorta capitale e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato il 14.06.2022 il sig. Parte_1 proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre i termini di legge, e nel merito l'inesistenza del credito del quale, peraltro, sosteneva che non fosse stata offerta idonea prova. Disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni presenti sui
2 documenti contrattuali e la conformità delle copie prodotte.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale Controparte_1 chiedeva disporsi la riunione del procedimento con quello recante R.G. n.
3203/2022 e deduceva, quanto all'eccezione di rito, l'infondatezza e, comunque, la circostanza che l'eventuale accoglimento di tale eccezione non ostasse ad una pronuncia sul merito della domanda di pagamento;
quanto, invece, al disconoscimento, la genericità e l'infondatezza dello stesso e chiedeva la verificazione delle firme.
Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità ed espletata
CTU grafologica, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, in quanto ritenuta matura, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In ordine all'eccezione di rito formulata dall'opponente, concernente la presunta inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., occorre rilevare, come affermato da giurisprudenza consolidata, che: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento
3 dell'ingiunzione dichiarata inefficace" (così Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
27062 del 06/10/2021).
Pertanto, benché tardiva, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge non preclude l'esame nel merito della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
L'eccezione circa la presunta inopponibilità della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., per assenza di prova del contratto intervenuto tra creditrice originaria e cessionaria del credito è infondata e va disattesa, posto che l'onere di notifica/comunicazione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. deve intendersi assolto, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti, secondo quanto disposto dall'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (commi 2 e 4 della norma citata).
Parte opposta, avendo documentato l'osservanza degli oneri pubblicitari suddetti attraverso la produzione dell'estratto conto della
Gazzetta ufficiale e delle raccomandate di comunicazione al debitore (cfr. doc. 1 e 6 contenuti nel fascicolo monitorio e doc. 8 allegato alla comparsa di risposta) ha correttamente adempiuto alle prescrizioni di legge;
ne discende l'opponibilità della cessione nei confronti dell'opponente ai sensi degli artt. 1264 c.c. e 58 T.U.B. richiamati.
Si evidenzi, peraltro, che l'eccezione scrutinata, in quanto formulata esclusivamente sotto il profilo della opponibilità al debitore ceduto e non anche con riguardo alla insussistenza di prova di titolarità del credito controverso, non essendo stata proposta nell'atto introduttivo ovvero in prima udienza, si appalesa tardiva.
Venendo al merito della pretesa, occorre, innanzitutto, chiarire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sull'opposta il
4 dovere di dimostrare in giudizio l'esistenza di ragioni a fondamento della propria pretesa (in ottemperanza ai criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.) mentre grava sull'opponente, nella qualità di convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui diritto al fine di pervenire al rigetto della domanda principale (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 6091 del 04/03/2020).
Inoltre, in presenza di disconoscimento puntuale e specifico della o delle sottoscrizione/i apposta/e sui documenti contabili, la controparte che se ne voglia avvalere è tenuta a chiederne la verificazione.
All'esito del procedimento di verificazione avviato su istanza dell'opposta sui documenti disconosciuti (contratto di finanziamento e relativi allegati) è emerso, come affermato dal CTU nominato alle cui conclusioni si rinvia, che “Dopo aver analizzato le firme in verifica e le firme comparative, nelle loro caratteristiche grafiche generali e particolari e dopo avere effettuato i confronti dei risultati emersi dalle analisi, tenuto conto del fatto che le firme in verifica sono state esaminate su copia fotostatica si può concludere con estrema probabilità che le firme in verifica del sig. Dicembre vergate su “ Contratto di concessione di Pt_1 finanziamento ” e relativi allegati datati 26/03/2013 sono autografe” (cfr. pag. 38 della relazione tecnica d'ufficio).
Gli accertamenti tecnici espletati appaiono, sul punto, risolutivi.
Quanto al disconoscimento di conformità delle copie delle scritture prodotte agli originali, deve ritenersi che, in caso di accertata impossibilità
a produrre gli originali, il giudice possa avvalersi delle copie, le quali, unitamente ad altri elementi processuali, assumono rilevanza probatoria
(principio altresì asserito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2777 del
04/02/2025).
Ebbene, da quanto prodotto e depositato in giudizio, dalla consulenza espletata e dal contegno assunto dalle parti, emerge come il diritto di credito vantato dall'opposta risulti dimostrato.
5 Peraltro, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. -che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (così
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), di tal che deve concludersi per l'efficacia del documento n. 5 prodotto dall'opposta.
Conclusivamente, essendo stata raggiunta la prova delle ragioni di credito dell'opposta, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1011/2018, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 12.03.2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6 Latina, 8.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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