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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 7189/2019, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 08/10/2019;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon (C.F. ), come da mandato in C.F._2
calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NC ET;
– RICORRENTE –
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fantin (C.F. ) e Francesco Antonello C.F._4
(C.F. ), come da procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in NC ET;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Per parte ricorrente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra e . Parte_1 Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, con gli arredi ivi esistenti alla IG.ra . Parte_1
Per_ 3. La figlia verrà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
Per_ 4. Il padre potrà tenere con sé , a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina oltre a due visite settimanali con il pernotto dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina. Il padre inoltre trascorrerà con la minore: metà delle vacanze natalizie, con modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la minore possa stare con un genitore dell'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali con modalità alternate di modo che la figli a trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, con un genitore e quello di TT con l'altro genitore;
due settimane durante le vacanze estive.
5. Porre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un assegno CP_1 mensile di almeno € 2.000,00, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione Istat annuale, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra ; Pt_1
Per_ 6. Porre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , una CP_1
l'assegno mensile di almeno € 2.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo Protocollo, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto
a rivalutazione Istat annuale, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Pt_1
In ogni caso: con condanna a carico del sig. della refusione integrale delle spese di CTU, CP_1
CTP e spese di lite.
In via istruttoria: Insiste in particolare per l'ammissione delle istanze istruttorie e delle prove per testi diretta e contraria, di cui alle memorie istruttorie n. 2 e n. 3, con rigetto delle istanze avversarie.
Si insiste, per le ragioni indicate nella nota di data depositata in data 19.01.2024, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle istanze ivi indicate.
Per parte resistente:
NEL MERITO
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Contrariis reiectis
- pronunciarsi sentenza - anche parziale - di separazione fra i coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
CP_1
- assegnare la casa coniugale in NC ET Borgo Vicenza 39 int.7 con gli arredi esistenti alla signora;
Parte_1
Per_
- la figlia venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, e con frequentazione paritetica di entrambi i genitori anche in termini di tempo di permanenza con ciascuno di essi. Il padre, infatti, potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso
e compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola. Il padre trascorrerà altresì con la minore: metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale
o Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del
31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di
Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
due settimane, durante le vacanze estive.
Per_
- Tenuto conto dei tempi paritetici che la minore trascorre con i genitori, il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento della stessa – essendo l'altra figlia maggiorenne ed autosufficiente economicamente – la somma di euro 1.000,00 come disposta in sede presidenziale, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. Egli, inoltre, si farà carico del 70 % delle spese straordinarie affrontate per la minore secondo protocollo in vigore avanti codesto Tribunale.
- Nessun concorso al mantenimento a favore della sig.ra , che deve ritenersi autosufficiente Pt_1
economicamente.
- Respingersi la domanda di addebito ed ogni altra avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
- Spese di lite, anche di CTU e CTP, integralmente rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Si ritiene che la causa non richieda alcun approfondimento istruttorio. Per mero scrupolo si insiste per l'ammissione delle prove orali tutte – dirette e contrarie - di cui in memoria ex art. 183 c.6 n. 2
e 3 c.p.c. di questo patrocinio, con ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie, per tutti motivi già esposti nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 3 c.p.c. e nei successivi atti e verbalizzazioni di questo patrocinio.
Ci si oppone fermamente e non si accetta il contraddittorio rispetto a nuove domande, istanze – anche istruttorie - e conclusioni della ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2019 esponeva che il 22 gennaio 2000 Parte_1
Per_ contraeva matrimonio con;
che dalla loro unione nascevano in data 31 marzo Controparte_1
Per_ 2000 e in data 04 dicembre 2009; che dopo anni di serenità la coppia entrava in una crisi irreversibile;
che stante l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale si era reso necessario proporre ricorso giudiziale.
Esposte quindi nello specifico le ragioni e le vicende scatenanti la fine del rapporto, nonché le rispettive situazioni economiche e patrimoniali concludeva chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva in data 12 marzo 2020, contestando radicalmente quanto esposto dalla Controparte_1
ricorrente, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Rappresentava pertanto la propria versione dei fatti, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 5 giugno 2020, i coniugi comparivano personalmente e venivano sentiti, separatamente e quindi congiuntamente. Esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, il Presidente si riservava.
A scioglimento della riserva, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza del 15 ottobre 2020, il
Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito di diversi rinvii, legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché alla possibilità di concludere la causa mediante proposte conciliative – tuttavia mai accettate dalle parti – con ordinanza a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 15 dicembre 2022, il Giudice disponeva consulenza
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 tecnica contabile volta a determinare le reali capacità economiche e patrimoniali dei coniugi e rinviava pertanto la causa per la verifica del deposito della perizia.
Depositata quindi la relazione tecnica, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni, finalizzata altresì ad un ulteriore tentativo di conciliazione, il quale tuttavia dava esito negativo. Le parti confermavano infatti le proprie conclusioni e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla domanda di separazione
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti appare evidente che la crisi coniugale è ormai da anni irreversibile, oltre a recare grave pregiudizio all'educazione della prole. I coniugi inoltre non abitano più insieme dal lontano 2019, anno di iscrizione a ruolo della causa e pertanto da diverso tempo vi è tra le stesse una separazione di fatto.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
La decisione del Collegio sul punto ritiene congrua un assegno pari ad euro 500,00 mensili.
Gli argomenti della ricorrente per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento che la stessa chiede in misura decisamente superiore , possono essere riassunti come segue:
Durata del matrimonio: Il matrimonio tra e è durato 19 anni, evidenziando un Pt_1 CP_1 lungo periodo di convivenza e collaborazione.
Contributo della moglie alla creazione del patrimonio del marito: Durante gli anni in cui il marito avviava la sua impresa, la famiglia viveva con lo stipendio della ricorrente, che ha anche messo a disposizione della società costituenda il TFR percepito dall'azienda precedente, oltre al suo lavoro nell'ufficio tecnico della Effediemme S.r.l..
Tenore di vita elevato durante il matrimonio: Grazie alle ingenti entrate del marito, la famiglia ha goduto di un tenore di vita agiato, possedendo due immobili di prestigio, viaggiando in località esotiche, vestendo capi griffati e frequentando ristoranti.
Squilibrio economico tra i coniugi dopo la separazione: A fronte di un elevato reddito e patrimonio del marito, la ricorrente si trova a vivere solo del proprio stipendio, gravata da spese e mutui.
Dissimulazione delle risorse economiche del marito: Il sig. ha tentato di ridurre il proprio CP_1 contributo al mantenimento attraverso una riduzione strumentale del compenso amministratore e altre operazioni finanziarie.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Capacità patrimoniale del marito: La CTU ha attestato una notevole capacità patrimoniale del marito, stimata in € 4.197.346,00, a fronte di una capacità patrimoniale della moglie di soli € 401.341,00.
Utili non distribuiti della società Effediemme S.r.l.: Non sono stati adeguatamente valutati dal CTU, ma rappresentano una risorsa disponibile per il sig. CP_1
Beni immobiliari del marito: Il sig. dispone di un patrimonio immobiliare significativo, tra CP_1 cui un attico a Jesolo, un immobile a NC ET e un'altra casa a NC ET utilizzata come residenza con la compagna..
Sperequazione reddituale: L'attuale situazione economica della ricorrente non le consente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre il marito dispone di ampie risorse.
Fatti sopravvenuti: Ulteriori operazioni finanziarie e acquisizioni societarie del sig. CP_1 successive all'espletamento della CTU dimostraerebbero un ulteriore aumento della sua capacità patrimoniale.
Le allegazioni del convenuto per negare la sussistenza di un diritto all'assegno di CP_1 mantenimento , quantomeno nella misura richiesta , si possono invece così riassumere:
.
Autosufficienza economica della moglie: sostiene che la sia economicamente CP_1 Pt_1 autosufficiente
Stipendio della moglie: percepisce uno stipendio mensile, il che, secondo , la Pt_1 CP_1 rendeva in grado di provvedere a sé stessa.
Nessun contributo della moglie alla società del marito: AL afferma che la moglie non avesse contribuito in alcun modo al successo della sua società, Effediemme S.r.l..
Tenore di vita non elevato durante il matrimonio: AL sosteneva che, nonostante le entrate, la famiglia non avesse un tenore di vita particolarmente lussuoso.
Assegnazione della casa coniugale: L'assegnazione della casa coniugale alla moglie costituiva, secondo , un beneficio economico rilevante di cui tenere conto. CP_1
Pagamento del mutuo da parte del marito: AL evidenzia che, sebbene la casa coniugale fosse intestata alla moglie, era lui a pagare il mutuo. L'assegno di mantenimento, secondo lui, andava a coprire tale spesa, consolidando una abitudine preesistente..
Riduzione del compenso amministratore: , in corso di causa, si era autoridotto il compenso CP_1 amministratore, per difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria.
Ingenti esposizioni debitorie della società: sosteneva che la sua società avesse ingenti CP_1 debiti, limitando la sua capacità di contribuire al mantenimento della moglie.
Spese straordinarie per la figlia a carico del padre: AL contribuiva al 70% delle spese straordinarie per la figlia.
Mutuo per l'abitazione del marito: AL doveva pagare un mutuo di 1.100 euro per l'abitazione in cui viveva dopo la separazione.
contesta infine la produzione di nuovi documenti da parte di nella comparsa conclusionale, CP_1 Pt_1 in quanto successiva alla scadenza dei termini istruttori e alla precisazione delle conclusioni.
I
In tal cornice, premessa l'irrilevanza della inammissibile e tardiva produzione della ricorrente, vanno ricordati i punti nodali che emergono dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che questo
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 tribunale intende valorizzare con riferimento alle contrapposte deduzioni delle parti, e che possono essere riassunti come segue:
Forza economica del sig. : La CTU ha evidenziato che la "forza economica" del sig. è CP_1 CP_1 diminuita dopo l'avvio del procedimento di separazione, passando da €252.505,92 nel 2016 a
€85.987,96 nel 2022
Capacità patrimoniale complessiva: La CTU ha attestato una capacità patrimoniale del sig. CP_1 di €4.197.346,00 e della sig.ra di €401.341,00; Pt_1
il tenore di vita delle parti non è sostanzialmente cambiato dopo la separazione ne vi è prova circa un tenore di vita particolarmente elevato nel periodo antecedente la separazione.
Quanto all'adombrato contributo alla fortuna delle società del (in specie la Effediemme) la CP_1 deduzione oltrechè sfornita di prova risulta contraddetta e smentita dal fatto che signora Pt_1 nell'atto di costituzione della Effediemme srl del 15.02.2006 (rep. 113.369 notaio Per_3
, doc.2 allegato alla memoria di costituzione afferma che “quanto conferito è stato
[...] effettuato con l'utilizzo di beni personali dello stesso e pertanto resterà personale del sig. “ CP_1
In tal contesto , il tribunale ritiene pertanto dirimente ai fin della determinazione dell'assegno il fatto che :
1- il tenore di vita delle parti non sia sostanzialmente cambiato dopo la separazione né vi sia prova circa un tenore di vita particolarmente elevato nel periodo antecedente la separazione. Dalla CTU emerge che la ricorrente – solo dopo il naufragio del matrimonio – ha iniziato a prelevare dal conto corrente somme ingenti e del tutto ingiustificate, quasi a voler dimostrare l'assunto che in precedenza avesse a disposizione tanta liquidità...
2- La CTU ha rilevato una diminuzione della "forza economica" di Controparte_1 dopo l'inizio del procedimento di separazione.
Questa Nel 2016 era pari a €252.505,92, mentre nel 2022 è scesa a €85.987,96. 3- La Capacità patrimoniale complessiva: La CTU ha determinato una capacità patrimoniale di €4.197.346,00 per e di € 401.341,00 per Controparte_1 Parte_1
L'entità della capacità patrimoniale della ricorrente, pur modesta
[...] rispetto a quella del coniuge non risulta esigua.
4- Quanto agli utili non distribuiti della società Effediemme S.r.l. indubbiamente il
CTU ha non li ha considerati nella valutazione della capacità patrimoniale così come non ha non ha considerato l'avviamento della società Effediemme S.r.l. nella valutazione delle partecipazioni sociali.
Il tribunale ritiene tuttavia condivisibili i metodi di valutazione applicati dal CTU che includono il metodo misto patrimoniale-reddituale. Per la valutazione delle quote societarie detenute a vario titolo dalle Parti, il C.T.U. non a caso ha condiviso con i CC.TT.PP. i metodi di valutazione delle aziende e le informazioni necessarie per la stima delle stesse. In tal contesto la CTU non ha giustamente valorizzato gli utili non distribuiti e l'avviamento perché gli stessi sono già stati inclusi nella valutazione patrimoniale dello stesso.
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Considerare le riserve distribuibili – al netto delle imposte – quale forza economica potenziale provocherebbe una duplicazione di “ricchezza”, per cui dovrebbe essere operata una riduzione del valore della partecipazione (nello stato patrimoniale) in misura pari alle riserve “distribuite” (in via ipotetica e considerate nella forza economica potenziale).
Va sotto altro profilo rimarcato come in presenza di una pluralità di soci, gli utili non distribuiti non si computano ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, in quanto hanno lo scopo di controbilanciare le esposizioni debitorie della società e garantire banche e terzi creditori.
Il diritto individuale del singolo a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l'erogazione ai soci
Il C.T.U. non ha considerato infine l'avviamento della società Effediemme S.r.l. nella valutazione delle partecipazioni sociali evidenziando correttamente che la Società Meccanica MDM S.r.l presenta risultati economici negativi o molto modesti (tali da non fare emergere un avviamento) e la sistematica sussistenza di un patrimonio negativo.
Non va poi scordato come l'avviamento assume un valore concreto solo in ipotesi di cessione della società a terzi. Finché non si verifica tale circostanza l'avviamento è solo fittizio, non reale e non si può presumere che la società sia in vendita in questo momento per dare a tale aspetto un valore, che l'anno prossimo potrebbe essere del tutto diverso o addirittura essere annullato.
In sintesi, il C.T.U. ha seguito un approccio che privilegia con divisibilmente la prudenza nella valutazione del patrimonio e del reddito disponibile, evitando duplicazioni e considerando le concrete prospettive di realizzo degli utili e dell'avviamento.
Quanto infine alla riduzione del compenso da amministratore da €8.000 a €5.000 mensili la circostanza appare neutra ovvero irrilevante : da una perte la risuzione risulta effettuata durante il periodo pandemico e trova giustificazione nella mancanza di liquidità dell'azienda dall'altra, in ogni caso, l'ipotesi adombrata dalla ricorrente ovvero che tale riduzione sia stata una manovra per ridurre il reddito disponibile, non trova alcun riscontro oggettivo.
Del resto , nonostante la riduzione, risulta palese che un compenso di €4.000 mensili per 6 ore lavorative giornaliere è comunque non esiguo.
I parametri di cui sopra, legittimano pertanto la previsione di un assegno di mantenimento in favore della signora nell'importo pari ad € 500,00 mensili che appare equo e Parte_1 congruo con riferimento all'effettiva capacità economica di entrambe le parti, così come emerso dalla relazione tecnica.
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte e a fronte delle risultanze reddituali dei coniugi, alla ricorrente deve essere riconosciuto, a decorrere dalla data di deposito della presente Parte_1
sentenza – stante la necessità per la definizione del quantum dello svolgimento di attività istruttoria non evincibile in fase presidenziale – l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente
________________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
Per_
3. Sull'affidamento della figlia minore , sulla sua collocazione e sul regime di visita del padre
Sul punto non si riscontrano criticità, posto che le parti hanno concluso conformemente con la Per_ richiesta di affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
A tal proposito non sono emersi elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto, Per_ sussistendo infatti i presupposti per l'affidamento di in maniera condivisa ai genitori, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile.
Per_ Il Collegio pertanto ritiene di accogliere la domanda delle parti e dispone quindi che la minore venga affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
Da ciò ne consegue che, la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, viene assegnata alla con gli arredi ivi esistenti. Parte_1
Analogo discorso vale per il diritto di visita del padre, considerate le conclusioni congiunte delle parti sul punto che prevedono una frequentazione paritetica dei due genitori.
Per tale ragione, quindi, si dispone che il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici.
Nello specifico, potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina, sino al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola.
Il padre trascorrerà altresì con la minore:
- metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o
Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
- metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 - due settimane, durante le vacanze estive.
Per_
4. Sul contributo al mantenimento della figlia minore
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Nel caso di specie, 'importo attualmente percepito a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore di anni 14, di euro 1.505,00 mensili risulta all'evidenza ingiustificato se si si considera che
Per_ la figlia maggiorenne ed autosufficiente ne percepisce 1.250,00 e che proprio per tal motivo l'assegno a favore della figlia maggiorenne è stato revocato in corso di causa. Per_ Ruolo fondamentale gioca inoltre la frequentazione paritetica di con entrambi i genitori, i quali provvedono direttamente al mantenimento della minore nei rispettivi tempi di visita.
Considerato dunque quanto premesso, ravvisandone tuttavia i presupposti e tenuto conto della maggior forza economica del resistente emersa nel corso del giudizio, il Tribunale stima equo porre a carico del un contributo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_
da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
5. Spese di CTU e spese di lite
5.1 Attesi gli esiti del giudizio, le spese di CTU, già liquidate con decreto n. cronol. 3439/2024 del
06/03/2024, vengono poste a carico solidale delle parti, essendo stata disposta consulenza tecnica per
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 la necessità di meglio determinare le reali capacità economiche e patrimoniali di entrambe le parti, attesa la conflittualità in essere tra le medesime.
5.2 Le spese processuali vengono compensate per tra le parti, attesa la reciproca soccombenza in punto assegno di mantenimento per la figlia minore e ripartizione delle spese straordinarie
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
08/05/1977 e nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio contratto il 22/01/2000 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, viene assegnata alla con gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
Per_
- la figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola. Il padre trascorrerà altresì con la minore: metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31
dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
due settimane, durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore l'importo di € 1.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di deposito della presente
________________________________________________________________________________________________
11 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 sentenza;
Per_
- pone a carico dei genitori l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie relative alla figlia –
come indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso – ripartite nella misura dell'80% al padre e del
20% a carico della madre;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, l'importo di € 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza;
- pone le spese di CTU, nella misura già liquidata nel decreto n. cronol. 3439/2024 del 06/03/2024, a carico solidale delle parti.
- liquida le spese di lite nella somma di € 7.616,00, oltre anticipazioni (contributo unificato e marca da bollo), spese generali, Iva e Cp se dovuti per legge, compensandole per ½ tra le parti e ponendo la restante quota a carico del resistente . Controparte_1
Treviso, così deciso in data 09/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
12 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 7189/2019, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 08/10/2019;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon (C.F. ), come da mandato in C.F._2
calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NC ET;
– RICORRENTE –
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fantin (C.F. ) e Francesco Antonello C.F._4
(C.F. ), come da procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in NC ET;
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Per parte ricorrente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra e . Parte_1 Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, con gli arredi ivi esistenti alla IG.ra . Parte_1
Per_ 3. La figlia verrà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
Per_ 4. Il padre potrà tenere con sé , a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina oltre a due visite settimanali con il pernotto dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina. Il padre inoltre trascorrerà con la minore: metà delle vacanze natalizie, con modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la minore possa stare con un genitore dell'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali con modalità alternate di modo che la figli a trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, con un genitore e quello di TT con l'altro genitore;
due settimane durante le vacanze estive.
5. Porre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un assegno CP_1 mensile di almeno € 2.000,00, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione Istat annuale, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra ; Pt_1
Per_ 6. Porre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , una CP_1
l'assegno mensile di almeno € 2.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo Protocollo, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto
a rivalutazione Istat annuale, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Pt_1
In ogni caso: con condanna a carico del sig. della refusione integrale delle spese di CTU, CP_1
CTP e spese di lite.
In via istruttoria: Insiste in particolare per l'ammissione delle istanze istruttorie e delle prove per testi diretta e contraria, di cui alle memorie istruttorie n. 2 e n. 3, con rigetto delle istanze avversarie.
Si insiste, per le ragioni indicate nella nota di data depositata in data 19.01.2024, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle istanze ivi indicate.
Per parte resistente:
NEL MERITO
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Contrariis reiectis
- pronunciarsi sentenza - anche parziale - di separazione fra i coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
CP_1
- assegnare la casa coniugale in NC ET Borgo Vicenza 39 int.7 con gli arredi esistenti alla signora;
Parte_1
Per_
- la figlia venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, e con frequentazione paritetica di entrambi i genitori anche in termini di tempo di permanenza con ciascuno di essi. Il padre, infatti, potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso
e compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola. Il padre trascorrerà altresì con la minore: metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale
o Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del
31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di
Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
due settimane, durante le vacanze estive.
Per_
- Tenuto conto dei tempi paritetici che la minore trascorre con i genitori, il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento della stessa – essendo l'altra figlia maggiorenne ed autosufficiente economicamente – la somma di euro 1.000,00 come disposta in sede presidenziale, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. Egli, inoltre, si farà carico del 70 % delle spese straordinarie affrontate per la minore secondo protocollo in vigore avanti codesto Tribunale.
- Nessun concorso al mantenimento a favore della sig.ra , che deve ritenersi autosufficiente Pt_1
economicamente.
- Respingersi la domanda di addebito ed ogni altra avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
- Spese di lite, anche di CTU e CTP, integralmente rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Si ritiene che la causa non richieda alcun approfondimento istruttorio. Per mero scrupolo si insiste per l'ammissione delle prove orali tutte – dirette e contrarie - di cui in memoria ex art. 183 c.6 n. 2
e 3 c.p.c. di questo patrocinio, con ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie, per tutti motivi già esposti nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 3 c.p.c. e nei successivi atti e verbalizzazioni di questo patrocinio.
Ci si oppone fermamente e non si accetta il contraddittorio rispetto a nuove domande, istanze – anche istruttorie - e conclusioni della ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2019 esponeva che il 22 gennaio 2000 Parte_1
Per_ contraeva matrimonio con;
che dalla loro unione nascevano in data 31 marzo Controparte_1
Per_ 2000 e in data 04 dicembre 2009; che dopo anni di serenità la coppia entrava in una crisi irreversibile;
che stante l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale si era reso necessario proporre ricorso giudiziale.
Esposte quindi nello specifico le ragioni e le vicende scatenanti la fine del rapporto, nonché le rispettive situazioni economiche e patrimoniali concludeva chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva in data 12 marzo 2020, contestando radicalmente quanto esposto dalla Controparte_1
ricorrente, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Rappresentava pertanto la propria versione dei fatti, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 5 giugno 2020, i coniugi comparivano personalmente e venivano sentiti, separatamente e quindi congiuntamente. Esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, il Presidente si riservava.
A scioglimento della riserva, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza del 15 ottobre 2020, il
Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito di diversi rinvii, legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché alla possibilità di concludere la causa mediante proposte conciliative – tuttavia mai accettate dalle parti – con ordinanza a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 15 dicembre 2022, il Giudice disponeva consulenza
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 tecnica contabile volta a determinare le reali capacità economiche e patrimoniali dei coniugi e rinviava pertanto la causa per la verifica del deposito della perizia.
Depositata quindi la relazione tecnica, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni, finalizzata altresì ad un ulteriore tentativo di conciliazione, il quale tuttavia dava esito negativo. Le parti confermavano infatti le proprie conclusioni e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla domanda di separazione
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti appare evidente che la crisi coniugale è ormai da anni irreversibile, oltre a recare grave pregiudizio all'educazione della prole. I coniugi inoltre non abitano più insieme dal lontano 2019, anno di iscrizione a ruolo della causa e pertanto da diverso tempo vi è tra le stesse una separazione di fatto.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
La decisione del Collegio sul punto ritiene congrua un assegno pari ad euro 500,00 mensili.
Gli argomenti della ricorrente per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento che la stessa chiede in misura decisamente superiore , possono essere riassunti come segue:
Durata del matrimonio: Il matrimonio tra e è durato 19 anni, evidenziando un Pt_1 CP_1 lungo periodo di convivenza e collaborazione.
Contributo della moglie alla creazione del patrimonio del marito: Durante gli anni in cui il marito avviava la sua impresa, la famiglia viveva con lo stipendio della ricorrente, che ha anche messo a disposizione della società costituenda il TFR percepito dall'azienda precedente, oltre al suo lavoro nell'ufficio tecnico della Effediemme S.r.l..
Tenore di vita elevato durante il matrimonio: Grazie alle ingenti entrate del marito, la famiglia ha goduto di un tenore di vita agiato, possedendo due immobili di prestigio, viaggiando in località esotiche, vestendo capi griffati e frequentando ristoranti.
Squilibrio economico tra i coniugi dopo la separazione: A fronte di un elevato reddito e patrimonio del marito, la ricorrente si trova a vivere solo del proprio stipendio, gravata da spese e mutui.
Dissimulazione delle risorse economiche del marito: Il sig. ha tentato di ridurre il proprio CP_1 contributo al mantenimento attraverso una riduzione strumentale del compenso amministratore e altre operazioni finanziarie.
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Capacità patrimoniale del marito: La CTU ha attestato una notevole capacità patrimoniale del marito, stimata in € 4.197.346,00, a fronte di una capacità patrimoniale della moglie di soli € 401.341,00.
Utili non distribuiti della società Effediemme S.r.l.: Non sono stati adeguatamente valutati dal CTU, ma rappresentano una risorsa disponibile per il sig. CP_1
Beni immobiliari del marito: Il sig. dispone di un patrimonio immobiliare significativo, tra CP_1 cui un attico a Jesolo, un immobile a NC ET e un'altra casa a NC ET utilizzata come residenza con la compagna..
Sperequazione reddituale: L'attuale situazione economica della ricorrente non le consente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre il marito dispone di ampie risorse.
Fatti sopravvenuti: Ulteriori operazioni finanziarie e acquisizioni societarie del sig. CP_1 successive all'espletamento della CTU dimostraerebbero un ulteriore aumento della sua capacità patrimoniale.
Le allegazioni del convenuto per negare la sussistenza di un diritto all'assegno di CP_1 mantenimento , quantomeno nella misura richiesta , si possono invece così riassumere:
.
Autosufficienza economica della moglie: sostiene che la sia economicamente CP_1 Pt_1 autosufficiente
Stipendio della moglie: percepisce uno stipendio mensile, il che, secondo , la Pt_1 CP_1 rendeva in grado di provvedere a sé stessa.
Nessun contributo della moglie alla società del marito: AL afferma che la moglie non avesse contribuito in alcun modo al successo della sua società, Effediemme S.r.l..
Tenore di vita non elevato durante il matrimonio: AL sosteneva che, nonostante le entrate, la famiglia non avesse un tenore di vita particolarmente lussuoso.
Assegnazione della casa coniugale: L'assegnazione della casa coniugale alla moglie costituiva, secondo , un beneficio economico rilevante di cui tenere conto. CP_1
Pagamento del mutuo da parte del marito: AL evidenzia che, sebbene la casa coniugale fosse intestata alla moglie, era lui a pagare il mutuo. L'assegno di mantenimento, secondo lui, andava a coprire tale spesa, consolidando una abitudine preesistente..
Riduzione del compenso amministratore: , in corso di causa, si era autoridotto il compenso CP_1 amministratore, per difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria.
Ingenti esposizioni debitorie della società: sosteneva che la sua società avesse ingenti CP_1 debiti, limitando la sua capacità di contribuire al mantenimento della moglie.
Spese straordinarie per la figlia a carico del padre: AL contribuiva al 70% delle spese straordinarie per la figlia.
Mutuo per l'abitazione del marito: AL doveva pagare un mutuo di 1.100 euro per l'abitazione in cui viveva dopo la separazione.
contesta infine la produzione di nuovi documenti da parte di nella comparsa conclusionale, CP_1 Pt_1 in quanto successiva alla scadenza dei termini istruttori e alla precisazione delle conclusioni.
I
In tal cornice, premessa l'irrilevanza della inammissibile e tardiva produzione della ricorrente, vanno ricordati i punti nodali che emergono dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che questo
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 tribunale intende valorizzare con riferimento alle contrapposte deduzioni delle parti, e che possono essere riassunti come segue:
Forza economica del sig. : La CTU ha evidenziato che la "forza economica" del sig. è CP_1 CP_1 diminuita dopo l'avvio del procedimento di separazione, passando da €252.505,92 nel 2016 a
€85.987,96 nel 2022
Capacità patrimoniale complessiva: La CTU ha attestato una capacità patrimoniale del sig. CP_1 di €4.197.346,00 e della sig.ra di €401.341,00; Pt_1
il tenore di vita delle parti non è sostanzialmente cambiato dopo la separazione ne vi è prova circa un tenore di vita particolarmente elevato nel periodo antecedente la separazione.
Quanto all'adombrato contributo alla fortuna delle società del (in specie la Effediemme) la CP_1 deduzione oltrechè sfornita di prova risulta contraddetta e smentita dal fatto che signora Pt_1 nell'atto di costituzione della Effediemme srl del 15.02.2006 (rep. 113.369 notaio Per_3
, doc.2 allegato alla memoria di costituzione afferma che “quanto conferito è stato
[...] effettuato con l'utilizzo di beni personali dello stesso e pertanto resterà personale del sig. “ CP_1
In tal contesto , il tribunale ritiene pertanto dirimente ai fin della determinazione dell'assegno il fatto che :
1- il tenore di vita delle parti non sia sostanzialmente cambiato dopo la separazione né vi sia prova circa un tenore di vita particolarmente elevato nel periodo antecedente la separazione. Dalla CTU emerge che la ricorrente – solo dopo il naufragio del matrimonio – ha iniziato a prelevare dal conto corrente somme ingenti e del tutto ingiustificate, quasi a voler dimostrare l'assunto che in precedenza avesse a disposizione tanta liquidità...
2- La CTU ha rilevato una diminuzione della "forza economica" di Controparte_1 dopo l'inizio del procedimento di separazione.
Questa Nel 2016 era pari a €252.505,92, mentre nel 2022 è scesa a €85.987,96. 3- La Capacità patrimoniale complessiva: La CTU ha determinato una capacità patrimoniale di €4.197.346,00 per e di € 401.341,00 per Controparte_1 Parte_1
L'entità della capacità patrimoniale della ricorrente, pur modesta
[...] rispetto a quella del coniuge non risulta esigua.
4- Quanto agli utili non distribuiti della società Effediemme S.r.l. indubbiamente il
CTU ha non li ha considerati nella valutazione della capacità patrimoniale così come non ha non ha considerato l'avviamento della società Effediemme S.r.l. nella valutazione delle partecipazioni sociali.
Il tribunale ritiene tuttavia condivisibili i metodi di valutazione applicati dal CTU che includono il metodo misto patrimoniale-reddituale. Per la valutazione delle quote societarie detenute a vario titolo dalle Parti, il C.T.U. non a caso ha condiviso con i CC.TT.PP. i metodi di valutazione delle aziende e le informazioni necessarie per la stima delle stesse. In tal contesto la CTU non ha giustamente valorizzato gli utili non distribuiti e l'avviamento perché gli stessi sono già stati inclusi nella valutazione patrimoniale dello stesso.
________________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 Considerare le riserve distribuibili – al netto delle imposte – quale forza economica potenziale provocherebbe una duplicazione di “ricchezza”, per cui dovrebbe essere operata una riduzione del valore della partecipazione (nello stato patrimoniale) in misura pari alle riserve “distribuite” (in via ipotetica e considerate nella forza economica potenziale).
Va sotto altro profilo rimarcato come in presenza di una pluralità di soci, gli utili non distribuiti non si computano ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, in quanto hanno lo scopo di controbilanciare le esposizioni debitorie della società e garantire banche e terzi creditori.
Il diritto individuale del singolo a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l'erogazione ai soci
Il C.T.U. non ha considerato infine l'avviamento della società Effediemme S.r.l. nella valutazione delle partecipazioni sociali evidenziando correttamente che la Società Meccanica MDM S.r.l presenta risultati economici negativi o molto modesti (tali da non fare emergere un avviamento) e la sistematica sussistenza di un patrimonio negativo.
Non va poi scordato come l'avviamento assume un valore concreto solo in ipotesi di cessione della società a terzi. Finché non si verifica tale circostanza l'avviamento è solo fittizio, non reale e non si può presumere che la società sia in vendita in questo momento per dare a tale aspetto un valore, che l'anno prossimo potrebbe essere del tutto diverso o addirittura essere annullato.
In sintesi, il C.T.U. ha seguito un approccio che privilegia con divisibilmente la prudenza nella valutazione del patrimonio e del reddito disponibile, evitando duplicazioni e considerando le concrete prospettive di realizzo degli utili e dell'avviamento.
Quanto infine alla riduzione del compenso da amministratore da €8.000 a €5.000 mensili la circostanza appare neutra ovvero irrilevante : da una perte la risuzione risulta effettuata durante il periodo pandemico e trova giustificazione nella mancanza di liquidità dell'azienda dall'altra, in ogni caso, l'ipotesi adombrata dalla ricorrente ovvero che tale riduzione sia stata una manovra per ridurre il reddito disponibile, non trova alcun riscontro oggettivo.
Del resto , nonostante la riduzione, risulta palese che un compenso di €4.000 mensili per 6 ore lavorative giornaliere è comunque non esiguo.
I parametri di cui sopra, legittimano pertanto la previsione di un assegno di mantenimento in favore della signora nell'importo pari ad € 500,00 mensili che appare equo e Parte_1 congruo con riferimento all'effettiva capacità economica di entrambe le parti, così come emerso dalla relazione tecnica.
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte e a fronte delle risultanze reddituali dei coniugi, alla ricorrente deve essere riconosciuto, a decorrere dalla data di deposito della presente Parte_1
sentenza – stante la necessità per la definizione del quantum dello svolgimento di attività istruttoria non evincibile in fase presidenziale – l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente
________________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
Per_
3. Sull'affidamento della figlia minore , sulla sua collocazione e sul regime di visita del padre
Sul punto non si riscontrano criticità, posto che le parti hanno concluso conformemente con la Per_ richiesta di affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
A tal proposito non sono emersi elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto, Per_ sussistendo infatti i presupposti per l'affidamento di in maniera condivisa ai genitori, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile.
Per_ Il Collegio pertanto ritiene di accogliere la domanda delle parti e dispone quindi che la minore venga affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
Da ciò ne consegue che, la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, viene assegnata alla con gli arredi ivi esistenti. Parte_1
Analogo discorso vale per il diritto di visita del padre, considerate le conclusioni congiunte delle parti sul punto che prevedono una frequentazione paritetica dei due genitori.
Per tale ragione, quindi, si dispone che il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici.
Nello specifico, potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina, sino al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola.
Il padre trascorrerà altresì con la minore:
- metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o
Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
- metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
________________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 - due settimane, durante le vacanze estive.
Per_
4. Sul contributo al mantenimento della figlia minore
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Nel caso di specie, 'importo attualmente percepito a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore di anni 14, di euro 1.505,00 mensili risulta all'evidenza ingiustificato se si si considera che
Per_ la figlia maggiorenne ed autosufficiente ne percepisce 1.250,00 e che proprio per tal motivo l'assegno a favore della figlia maggiorenne è stato revocato in corso di causa. Per_ Ruolo fondamentale gioca inoltre la frequentazione paritetica di con entrambi i genitori, i quali provvedono direttamente al mantenimento della minore nei rispettivi tempi di visita.
Considerato dunque quanto premesso, ravvisandone tuttavia i presupposti e tenuto conto della maggior forza economica del resistente emersa nel corso del giudizio, il Tribunale stima equo porre a carico del un contributo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_
da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
5. Spese di CTU e spese di lite
5.1 Attesi gli esiti del giudizio, le spese di CTU, già liquidate con decreto n. cronol. 3439/2024 del
06/03/2024, vengono poste a carico solidale delle parti, essendo stata disposta consulenza tecnica per
________________________________________________________________________________________________
10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 la necessità di meglio determinare le reali capacità economiche e patrimoniali di entrambe le parti, attesa la conflittualità in essere tra le medesime.
5.2 Le spese processuali vengono compensate per tra le parti, attesa la reciproca soccombenza in punto assegno di mantenimento per la figlia minore e ripartizione delle spese straordinarie
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
08/05/1977 e nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio contratto il 22/01/2000 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale, sita in NC ET (TV), Borgo Vicenza n. 39 int. 7, viene assegnata alla con gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
Per_
- la figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
potrà tenere con sé la minore nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la accompagna a scuola. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante la settimana dal martedì dall'uscita di scuola o dalle 9 di mattina al giovedì mattina quando la riaccompagna a scuola. Il padre trascorrerà altresì con la minore: metà delle vacanze natalizie, con le modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la ragazza possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31
dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza;
metà delle vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
due settimane, durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore l'importo di € 1.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di deposito della presente
________________________________________________________________________________________________
11 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019 sentenza;
Per_
- pone a carico dei genitori l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie relative alla figlia –
come indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso – ripartite nella misura dell'80% al padre e del
20% a carico della madre;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, l'importo di € 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza;
- pone le spese di CTU, nella misura già liquidata nel decreto n. cronol. 3439/2024 del 06/03/2024, a carico solidale delle parti.
- liquida le spese di lite nella somma di € 7.616,00, oltre anticipazioni (contributo unificato e marca da bollo), spese generali, Iva e Cp se dovuti per legge, compensandole per ½ tra le parti e ponendo la restante quota a carico del resistente . Controparte_1
Treviso, così deciso in data 09/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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12 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7189/2019