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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 713 del Registro Generale VG 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._1
Marina, ed elettivamente domiciliato in ES, Viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. D'ANGELO CATERINA (C.F.:
), pec: tel. 090- C.F._2 Email_1
6010186, fax: 090-6011531, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._3
Marina, ed elettivamente domiciliata in ES, Via Cesare Battisti, n.
191, presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA DARIO (C.F.:
), pec: tel./fax: 090- C.F._4 Email_2
661506, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/03/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
IN (ME) il 11/05/1996, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di ES il 15.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 147, parte 2, serie A, anno 2022; che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3,
Legge n. 89/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui appresso già stabilite per la separazione, ordinando, anche in tale caso, all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 3) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere, ove vogliano, il domicilio e la residenza. 4) I ricorrenti, in ragione della loro indipendenza economica, rinunziano, reciprocamente, a richiedere l'assegno di mantenimento al coniuge, essendo entrambi in grado di provvedere, autonomamente, al proprio sostentamento. 5) Gli arredi e gli oggetti che erano presenti Firmato
2 Da: CO IN Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: 3 all'interno dell'abitazione C.F._5
adibita a casa coniugale sono stati già divisi, di comune accordo, tra i ricorrenti. 6) I ricorrenti, ad eccezione di quanto stabilito nell'odierno ricorso, non avanzano nessuna ulteriore pretesa economica e/o di altra natura, avendo essi, concordemente, regolato tutte le questioni ed i rapporti, comunque, connessi e/o discendenti dal rapporto coniugale. 7) Per espresso accordo dei ricorrenti, le spese del procedimento ed i compensi dei difensori sono compensate tra le parti”. Con il medesimo ricorso chiedevano, altresì, ferma la decorrenza dei termini di legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 19.03.2024. All' udienza del 16.04.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 30/2024 del 17.04.2024 il Tribunale di ES omologava la separazione consensuale dei coniugi e fissava una successiva udienza per la trattazione della domanda di divorzio, dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la procedibilità di detta domanda.
All' udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti dichiaravano che la comunione materiale e
3 spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
conseguentemente, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di ES con sentenza n. 30/2024 del 17.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data
4 della presente sentenza di divorzio, è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ES il 15.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 147, parte 2, serie A, anno
2022, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle Parte_2
5 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
03/03/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ES di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ES.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 713 del Registro Generale VG 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._1
Marina, ed elettivamente domiciliato in ES, Viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. D'ANGELO CATERINA (C.F.:
), pec: tel. 090- C.F._2 Email_1
6010186, fax: 090-6011531, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._3
Marina, ed elettivamente domiciliata in ES, Via Cesare Battisti, n.
191, presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA DARIO (C.F.:
), pec: tel./fax: 090- C.F._4 Email_2
661506, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/03/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
IN (ME) il 11/05/1996, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di ES il 15.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 147, parte 2, serie A, anno 2022; che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3,
Legge n. 89/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui appresso già stabilite per la separazione, ordinando, anche in tale caso, all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 3) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere, ove vogliano, il domicilio e la residenza. 4) I ricorrenti, in ragione della loro indipendenza economica, rinunziano, reciprocamente, a richiedere l'assegno di mantenimento al coniuge, essendo entrambi in grado di provvedere, autonomamente, al proprio sostentamento. 5) Gli arredi e gli oggetti che erano presenti Firmato
2 Da: CO IN Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: 3 all'interno dell'abitazione C.F._5
adibita a casa coniugale sono stati già divisi, di comune accordo, tra i ricorrenti. 6) I ricorrenti, ad eccezione di quanto stabilito nell'odierno ricorso, non avanzano nessuna ulteriore pretesa economica e/o di altra natura, avendo essi, concordemente, regolato tutte le questioni ed i rapporti, comunque, connessi e/o discendenti dal rapporto coniugale. 7) Per espresso accordo dei ricorrenti, le spese del procedimento ed i compensi dei difensori sono compensate tra le parti”. Con il medesimo ricorso chiedevano, altresì, ferma la decorrenza dei termini di legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 19.03.2024. All' udienza del 16.04.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 30/2024 del 17.04.2024 il Tribunale di ES omologava la separazione consensuale dei coniugi e fissava una successiva udienza per la trattazione della domanda di divorzio, dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la procedibilità di detta domanda.
All' udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti dichiaravano che la comunione materiale e
3 spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
conseguentemente, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di ES con sentenza n. 30/2024 del 17.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data
4 della presente sentenza di divorzio, è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ES il 15.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 147, parte 2, serie A, anno
2022, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle Parte_2
5 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
03/03/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ES di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ES.
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