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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3942/2022 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato in [...] il [...], (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3 ato in Cina il 08/07/1997, (C.F. ), nella loro qualità
[...] C.F._3 di eredi della SI.ra , nata in [...] il [...] e deceduta in LI Persona_1 in data 23/06/2021, rappresentato e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Ugo Boirivant e dall'avv. Gianluca Boirivant ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in LI Scali Manzoni n.19, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giulia Caroti ed elettivamente domiciliato in LI, Via della Madonna n.
16, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(P.IVA , con sede a Roma, Via Po n.20, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Stefano Taddia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LI, Scali
Bettarini n.15, giusta procura in atti;
1 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_3
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - riconoscere e dichiarare la responsabilità civile del sito in LI CP_1 [...]
per il decesso della SI.ra e per l'effetto: - condannare Il Controparte_1 Persona_1
Condominio sito in LI , C.F. , Controparte_1 P.IVA_3 amministrato da e con sede in LI Viale Controparte_4 CP_5
Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_4 tempore IG.ri e , a pagare a titolo di risarcimento danni Controparte_6 Parte_4 al SI. in proprio e quale erede della SI.ra , la somma di Parte_1 Persona_1 euro 518.813,64 o la somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
condannare Il Condominio sito in LI Controparte_1
, C.F. , amministrato da e
[...] P.IVA_3 Controparte_4 CP_5 con sede in LI Viale Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA , in persona dei P.IVA_4 legali rappresentanti pro tempore IG.ri e , a pagare a Controparte_6 Parte_4 titolo di risarcimento danni alla minore e per essa al SI. Parte_2 Parte_1 nella sua qualità di esercente la potestà parentale sulla stessa, quale erede della SI.ra , la somma di euro 381.730,49 o la somma diversa, maggiore o Persona_1 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
condannare Il Condominio sito in
LI , C.F. , amministrato da Controparte_1 P.IVA_3 [...]
e con sede in LI Viale Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA Controparte_4 CP_5
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore IG.ri P.IVA_4 Controparte_6
e , a pagare a titolo di risarcimento danni al SI. in proprio Parte_4 Parte_3
e quale erede della SI.ra , la somma di euro 347.108,78 o la somma Persona_1 diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
il tutto con
2 vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 16/06/2021, alle ore 18.00 circa, la SI.ra camminava sul Persona_1 marciapiede della Via Buontalenti in LI, quando, dopo aver superato il numero civico 3, veniva colpita alla testa da un capitello distaccatosi dalla facciata prospiciente del fabbricato e condominio sito in LI Controparte_1
[... ;
- la SI.ra veniva trasportata, a mezzo autoambulanza, presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di LI ove le veniva riscontrato un gravissimo trauma cranico a seguito del quale veniva ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva con “prognosi riservata”;
- a causa del progressivo aggravamento delle condizioni cliniche, Persona_1 cessava di vivere alle ore 09.48 del 23/06/2021;
- a seguito del decesso della SI.ra , la Procura della Repubblica Persona_1 presso il Tribunale di LI conferiva incarico al Dott. di procedere Per_2 all'esame autoptico al fine di accertare le cause del decesso, che si concludeva con l'accertamento che “il decesso della SI.ra è da attribuire al gravissimo Persona_1 trauma cranico patito in data 16.06.2021”;
- la Procura della Repubblica di LI disponeva altresì perizia ai sensi dell'art. 360 cpp nominando l'Ing. al fine di accertare le caratteristiche e lo Persona_3 stato dell'edificio e della porzione staccatasi dal fabbricato, verificando se erano presenti difetti di manutenzione o altre anomalie che potevano aver causato o concausato l'incidente mortale per cui si procede;
- dalla perizia effettuata dall'Ing. sebbene venisse esclusa la Per_3 responsabilità penale dell'amministratore del condominio sito in LI
[...]
, risultava provata la civile responsabilità dei suoi compartecipi ed Controparte_1 emergevano sia il nesso di casualità tra il distacco del capitello dalla facciata che ebbe ad attingere la IG.ra alla testa e le gravissime lesioni che ne Persona_1 determinarono il decesso, sia le ragioni del suddetto distacco dell'opera muraria dalla facciata del condominio, dovute a problemi di manutenzione;
Alla luce di tali fatti, i SIg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente coniuge e figli della SI.ra , hanno introdotto il presente Persona_1 giudizio al fine di far accertare la responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell'art. 2053 c.c. e conseguentemente sentirlo condannare al risarcimento in loro favore del danno da lesione del rapporto parentale subito iure proprio, oltre al danno
3 non patrimoniale terminale subito dalla SI.ra , per sofferenza che la Persona_1 stessa ha subito a seguito dello stato di coma, trasmesso iure hereditatis ai prossimi congiunti pro quota e oltre al danno patrimoniale dagli stessi subito per le spese sostenute in conseguenza del decesso del familiare.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa essere attribuita allo stesso, anche tenuto conto delle risultanze delle perizie tecniche depositate nel procedimento penale. Ha chiesto, altresì. di essere autorizzato a chiamare in causa la e ha rassegnato le seguenti conclusioni “- Controparte_2
NEL MERITO, in via principale, rigettare ogni domanda avanzata ex adverso perché infondata, non provata e/o immotivata in fatto ed in diritto;
- NEL MERITO, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse ammissibili e/o proponibili anche parzialmente le domande attoree, Voglia: - dichiarare il terzo tenuto
a manlevare totalmente e/o comunque tenere indenne totalmente il convenuto di quanto da quest'ultimo eventualmente dovuto a qualsiasi titolo alla parte attrice all'esito del presente giudizio nonché delle spese di causa. - con vittoria di spese ed oneri di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha contestato le domande attoree sia in punto di an che Controparte_2 di quantum, e rassegnando le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA
SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande, dichiarare
l'obbligo della Compagnia di assicurazione di garantire e manlevare il
[...]
assicurato nei limiti della riconosciuta sua esclusiva Controparte_3 responsabilità, nonché nei limiti del massimale garantito ed al netto delle franchigie previste in polizza. Con vittoria di competenze ed onorari di causa”.
Nelle more del giudizio, l'attrice , essendo divenuta maggiorenne, si è Parte_2 costituita in proprio, richiamando tutte le difese e tutta la documentazione già depositata in atti, e domandando l'accoglimento della domanda risarcitoria direttamente in suo favore.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 4/12/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea va inquadrata nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. a mente del quale Il proprietario di un edificio o
4 di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
La norma de qua, nella quale ricomprendere ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, prevede un'ipotesi di responsabilità presunta (Cass.
6938/1986) a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione). Sussiste, infatti, una presunzione legale di responsabilità a carico del proprietario per il suo peculiare dovere di cura e di vigilanza di costruzioni potenzialmente dannose per i terzi (Cass. 4694/1976).
Tale presunzione di responsabilità può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fattore esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (in tal senso Cass. civ. n. 1002/2010). Essa integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. per il principio di specialità, e può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
La nozione di edifico va intesa nel senso di qualsiasi costruzione artificiale o naturale, connessa al suolo anche in via provvisoria, nonché qualsiasi singola parte incorporata materialmente e stabilmente alla cosa principale tale da costituirne parte integrante, mentre la nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata, dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati (Cass. 8876/1998; Cass. 4694/1976; Corte d'Appello
Genova 12.8.2006; Tribunale Monza 15.11.2006; T.A.R. Molise 24.2.2015, n. 67); la rovina viene inoltre ravvisata per i danni derivanti da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi (Cass. 212/1988).
Tra la rovina e l'evento di danno non deve necessariamente sussistere una immediatezza ed una assoluta contestualità; tuttavia, se questa manca, la dinamica va ricostruita secondo il criterio della probabilità e della normalità, per appurare se il crollo ha contribuito eziologicamente, come richiesto dalla norma, a provocare il sinistro.
Ebbene, inquadrata nel novero delle forme di responsabilità presunta da fatto illecito, in ragione del generale principio del neminem laedere, la forma di ristoro prevista dall'art. 2053 c.c., coerentemente con l'impianto generale della responsabilità civile, presuppone che l'attore, pur esonerato dall'attestazione di tutti
5 gli elementi costitutivi del fatto illecito come richiesto dall'art. 2043 c.c., offra una dimostrazione dell'evento, comprensivo delle sue caratteristiche naturalistiche, dunque ricomprendente anche l'individuazione del preteso responsabile, del danno subito e del nesso eziologico avvincente il primo al secondo, permanendo a carico del convenuto offrire la prova contraria.
Ebbene, nel precipuo contesto dell'art. 2053 c.c., si richiede che l'attore dimostri di aver subito un danno che sia eziologicamente riconducibile al crollo, anche parziale, di un edificio o di parte di esso, rimanendo invece esclusi dall'ambito di tale norma i danni non scaturenti dall'evento di crollo o di disgregazione. Il proprietario dell'edificio, dal canto suo, si libera dalla sua responsabilità se prova che la rovina non è dipesa da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, ma non solo. Benché, infatti, la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità del proprietario, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo.
Tale esimente si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo, quindi, configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale. Il fortuito esclude la responsabilità del proprietario poiché esso incide sul nesso causale.
Applicando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde dei danni cagionati a terzi dall'immobile di cui è custode, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall'art. 2051 c.c. e, per l'ipotesi di rovina di parti strutturali dell'edificio, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall'art. 2053 c.c. .
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nella responsabilità ex art. 2053
c.c., in capo al danneggiato grava solamente l'onere di provare che i danni subiti siano derivati materialmente dalle parti comuni dello stabile, al fine di far valere la responsabilità del E' sufficiente provare il mero nesso di causalità CP_1 materiale tra la cosa e il danno subito per invocare la responsabilità del proprietario della stessa, il quale, se vuole esonerarsi da responsabilità con riguardo a tale danno, sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per casso fortuito con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma
6 rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr Cass. Civ n. 2481/2009).
Nel caso in esame, né il Condominio né la Compagnia assicuratrice chiamata in causa, hanno mai contestato la storicità del sinistro, risultando, dunque, certo che il
16/1/2021 si staccò una porzione di capitello da una delle finestre del fabbricato costituente il , che andò a colpire sulla Controparte_3 testa la SI.ra che transitava sul marciapiede sottostante. Nessuna Persona_1 contestazione sussiste neppure sul nesso causale tra l'evento suddetto e il decesso della SI.ra che è derivato proprio dal grave trauma subito in Persona_1 conseguenza del colpo violento ricevuto dal distacco del capitello dal CP_1 convenuto, come risulta anche dalla relazione medico-legale redatta dal CTU nominato dalla Procura, e non contestato dalla stessa parte convenuta.
Il convenuto ha, però, eccepito che nel caso di specie, la responsabilità che su di esso graverebbe ai sensi dell'art. 2053 c.c., sarebbe esclusa dal caso fortuito come sarebbe emerso anche dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dalla
Procura in sede di indagini nel procedimento penale avviato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Al riguardo, giova precisare che, com'è noto, la relazione tecnica del Consulente nominato dalla Procura ben possa essere valorizzata dal giudice civile quale cd. prova atipica (Cass. civ. n. 15714/2010, Cass. civ. n. 19859/2012 e Cass. civ. n.
6918/2013). Il giudice civile, infatti, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, e tale decisione non è censurabile neppure in Cassazione, restando il giudice del merito unico arbitro della valutazione della rilevanza e della utilizzabilità di prove che possono conSIliare il loro utilizzo indiretto in altro giudizio, se ritenute rilevanti e utili, piuttosto che disporne la loro ripetizione aventi al giudice del processo in corso. (cfr. Cass. n 10825/2016).
Orbene, il consulente tecnico nominato dalla Procura, Ing. , al Persona_3 quale è stato demandato l'incarico di accertare lo stato dell'edificio condominiale e se esso presentasse difetti di manutenzione o altre anomalie che hanno causato o contribuito a causare l'incidente mortale de quo, ha concluso nel senso che In considerazione del tipo di rottura che ha determinato il distacco della porzione di capitello, lo scrivente ritiene che si sia trattato di un evento improvviso e, pertanto, imprevedibile in considerazione delle condizioni manutentive del manufatto che non aveva manifestato, precedentemente, alcun distacco neanche di piccoli frammenti che potessero far presagire un suo possibile repentino procedimento”.
7 Nello specifico, il CTU ha accertato che il distacco sia stato conseguente alla pressione esercitata dal “quadrotto” in ferro (presente nella parte superiore) di ancoraggio del capitello alla muratura retrostante. Nel tempo il “quadrotto” in ferro è stato sottoposto ad una lenta e notevole ossidazione, come rilevato in occasione del sopralluogo. La progressiva ossidazione ha determinato un'espansione del “quadrotto” che ha gradualmente sottoposto a trazione la malta del capitello. La graduale espansione, aumentando l'azione di trazione sulla malta, ha ridotto progressivamente la sezione del capitello resistente a taglio, con andamento dal centro verso il bordo. Si
è, quindi, verificato il distacco della parte superiore del capitello, a seguito della insufficiente superficie resistente a taglio, che è caduta verticalmente sulla parte inferiore (rimasta attaccata alla facciata) subendo nell'urto una rotazione cadendo, quindi, sul marciapiede di via Buontalenti”.
Alla luce di tali accertamenti, il CTU ha anche concluso nel senso che alcuna violazione alle regole di normale cautela in ordine alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'edificio possa essere direttamente imputabile all'amministratore di condominio, che possa aver concorso al verificarsi del sinistro mortale in questione.
Ciò posto, va evidenziato che la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2053 c.c., così come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è estremamente rigorosa. Il custode (nel caso di specie, il proprietario) deve provare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente dovuto, cioè deve provare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (cfr. Cass. Civ. n. 11802/2016). Il caso fortuito deve avere riguardo ad un fatto eccezionale ed imprevedibile che sia dotato di autonoma ed esclusiva efficienza causale nella verificazione dell'evento lesivo.
Nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova rigorosa della sussistenza del caso fortuito idoneo a recidere in toto la responsabilità del CP_1
Ed invero, il CTU nominato dal PM ha accertato, come innanzi riportato, che la causa del distacco del capitello è stata dovuta ad una progressiva espansione del
“quadrotto” in ferro posto al di sotto del capitello come ancoraggio dello stesso alla muratura, dovuta alla sua ossidazione nel tempo, che ha sottoposto a trazione la malta del capitello provocandone il distacco e la caduta.
Ciò posto, sebbene tale evento così come accertato dal CTU abbia portato ad escludere una responsabilità penale del in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, nei cui confronti il procedimento penale è stato archiviato, alla stessa
8 conseguenza non può giungersi per escludere la responsabilità del sul CP_1 piano civilistico.
E' appena il caso di evidenziare l'ontologica differenza tra la responsabilità penale e quella civile, la prima imperniata alla regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio e la seconda su quella del più probabile che non.
Nel caso di specie, inoltre, la responsabilità che si profila in capo al ai CP_1 sensi dell'art. 2053 c.c. è di tipo oggettivo e presuntivo (concezione che non esiste nel processo penale), imputandosi al proprietario di un edificio i danni derivati dalla sua rovina per il mero fatto di esserne il proprietario e dunque il custode.
L'unica possibilità per il proprietario di liberarsi da tale responsabilità presuntiva
è che la rovina dell'edificio non sia dipesa da vizi di costruzione o di manutenzione ovvero sia dovuta al caso fortuito.
Nella fattispecie in esame, non si ritiene che il sia riuscito a fornire CP_1 la prova liberatoria di cui sopra.
Ed infatti, dagli accertamenti compiuti dal CTU nominato dalla Procura, che entrambe le parti richiamano a sostegno delle rispettive domande, è emerso che il distacco del capitello è stato, invero, causato dall'ossidazione del “quadrotto” in ferro posto sotto il capitello stesso, e dunque da quello che può essere definito come un difetto di manutenzione dell'edificio. Del resto, lo stesso CTU ha rappresentato come l'ultimo intervento manutentivo che risulta essere stato effettuato sull'edificio in questione risalga al 1999, oltre venti anni prima dall'evento per cui è causa, né il ha provato il contrario. CP_1
Non può dirsi, pertanto, integrato il caso fortuito, ossia quell'evento eccezionale ed imprevedibile completamente avulso da difetti di manutenzione e/o di costruzione, che sarebbe stato idoneo ad elidere la responsabilità del CP_1 convenuto.
Alla luce di tali ragioni, deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 2053
c.c. del nella causazione dell'evento per cui è causa, e CP_1 conseguentemente lo stesso deve essere condannato al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti per la perdita del prossimo congiunto.
3. Orbene, gli attori hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio e derivante dalla lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del loro congiunto.
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più
9 sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto.
In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il SInificato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come da ultimo aggiornate, predisposte dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate, in modo conforme, in tutto il territorio nazionale.
Gli attori sono rispettivamente il coniuge, , e i figli, e Parte_1 Parte_2
della defunta, SI.ra . Il rapporto di parentela, così' come Parte_3 Persona_1 sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto e quella del congiunto, la convivenza o meno con la vittima e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo, in applicazione delle Tabelle di Milano sopra richiamate, liquidare i seguenti importi:
- a favore del coniuge , l'importo di € 316.791,00; Parte_1
- a favore del figlio l'importo di € 340.257,00; Parte_3
- a favore della figlia l'importo di € 348.079,00. Parte_2
10 Di contro, il danno da perdita della vita richiesto dagli attori iure hereditatis non è risarcibile in quanto il decesso della SI.ra si è verificato dopo breve Persona_1 lasso di tempo dal tragico fatto e nel detto periodo, come emerso dalla documentazione medica depositata in atti, la vittima non era lucida e cosciente.
Il danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita, può essere fatto valere iure hereditatis, dai prossimi congiunti a condizione che esso sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte (cfr. Cass. n.
6754/2011); ciò SInifica che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente nel periodo intercorrente, che deve essere apprezzabile, tra le lesioni subite e l'evento morte (vedi sul punto Corte di Appello di Roma n. 2737 del 20/7/2022
“È trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi e ancora Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo").
Nella fattispecie in esame, non si ritiene risarcibile il danno iure hereditatis da perdita della vita in considerazione dello stato di non lucida agonia in cui si è trovata la vittima nel lasso di tempo che è trascorso tra l'evento traumatico e la morte.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di € 8.073,96, a titolo di Parte_1 spese sostenute per effetto e a causa del decesso della coniuge e tutte debitamente documentate (vedi docc. 4-5-6-8-10-11-12 allegati all'atto di citazione).
11 Con riguardo, poi, alla richiesta del risarcimento del danno conseguente al venir meno delle contribuzioni economiche in favore dei propri congiunti, per effetto del decesso del familiare, si evidenzia come non può sussistere alcun automatismo in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, giacchè tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova che detto congiunto avrebbe contribuito in futuro al mantenimento del familiare.
Manca nel caso di specie la prova di qualsiasi danno di natura patrimoniale iure proprio subito dagli attori, tenuto conto che la dichiarazione dei redditi della defunta prodotta in atti non può costituire da sola la prova della sua contribuzione economica a favore degli eredi, essendo stata depositata un'unica dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 e non essendo stata data la prova della continuità dell'attività della defunta fino al giorno del sinistro de quo né che gli attori non disponessero di altri redditi propri.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2053 c.c., quest'ultimo deve essere condannato al CP_1 risarcimento in favore degli attori dei seguenti importi:
- in favore del coniuge , l'importo complessivo di € 324.864,96; Parte_1
- in favore del figlio l'importo di € 340.257,00; Parte_3
- in favore della figlia l'importo di € 348.079,00. Parte_2
A tali importi dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
4. In accoglimento della domanda di manleva formulata dal CP_1 convenuto, la Compagnia assicurativa chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne il dal pagamento dei suddetti importi nonché da quanto CP_1 verrà condannato a pagare a titolo di spese legali del presente giudizio, da ritenersi senz'altro ricomprese nella garanzia assicurativa, così come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nell'assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore" (cfr. Cass. n. 5063/87).
5. Circa il regolamento delle spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria tenuto conto che la stessa ha avuto luogo esclusivamente con lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. Si ritengono, inoltre,
12 sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
Conseguentemente il convenuto deve essere condannato a rimborsare CP_1 agli attori le spese di lite nella residua misura di 2/3.
Con riguardo ai rapporti tra convenuto e Assicurazione chiamata in causa, quest'ultima deve essere condannata al rimborso in favore dell'assicurato degli importi sostenuti per difendersi nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui l'assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l'assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all'azione del danneggiato. L'assicuratore, infatti, non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dalla disposizione codicistica richiamata, e ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato terzo comma dell'art 1917 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. n.
21220/2022 secondo cui "La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non deSInati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c."). Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con congrua riduzione di tutte le voci tenuto conto della natura della domanda, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva sul punto in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dei seguenti importi: in favore del coniuge , dell'importo di € 324.864,96; in favore del figlio Parte_1
l'importo di € 340.257,00; in favore della figlia Parte_3 Parte_2
l'importo di € 348.079,00, oltre gli interessi legali sulle suddette somme dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori delle CP_1 spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi
€ 19.436,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
13 legge dovute, da liquidarsi in favore dell'avv. Ugo Boirivant, procuratore costituito per gli attori, che si è dichiarato antistatario. Compensa le spese nella misura residua di 1/3;
• Condanna la a tenere indenne il dal Controparte_2 CP_1 pagamento dei suddetti importi, a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, osservati i limiti dei massimali e delle franchigie contrattualmente previsti;
• Condanna la al rimborso in favore del Controparte_2 CP_1 convenuto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
14.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da liquidarsi in favore dell'avv. Giulia Caroti, procuratore costituito per il convenuto, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
LI, 31/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3942/2022 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato in [...] il [...], (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3 ato in Cina il 08/07/1997, (C.F. ), nella loro qualità
[...] C.F._3 di eredi della SI.ra , nata in [...] il [...] e deceduta in LI Persona_1 in data 23/06/2021, rappresentato e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Ugo Boirivant e dall'avv. Gianluca Boirivant ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in LI Scali Manzoni n.19, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giulia Caroti ed elettivamente domiciliato in LI, Via della Madonna n.
16, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(P.IVA , con sede a Roma, Via Po n.20, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Stefano Taddia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LI, Scali
Bettarini n.15, giusta procura in atti;
1 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_3
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - riconoscere e dichiarare la responsabilità civile del sito in LI CP_1 [...]
per il decesso della SI.ra e per l'effetto: - condannare Il Controparte_1 Persona_1
Condominio sito in LI , C.F. , Controparte_1 P.IVA_3 amministrato da e con sede in LI Viale Controparte_4 CP_5
Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_4 tempore IG.ri e , a pagare a titolo di risarcimento danni Controparte_6 Parte_4 al SI. in proprio e quale erede della SI.ra , la somma di Parte_1 Persona_1 euro 518.813,64 o la somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
condannare Il Condominio sito in LI Controparte_1
, C.F. , amministrato da e
[...] P.IVA_3 Controparte_4 CP_5 con sede in LI Viale Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA , in persona dei P.IVA_4 legali rappresentanti pro tempore IG.ri e , a pagare a Controparte_6 Parte_4 titolo di risarcimento danni alla minore e per essa al SI. Parte_2 Parte_1 nella sua qualità di esercente la potestà parentale sulla stessa, quale erede della SI.ra , la somma di euro 381.730,49 o la somma diversa, maggiore o Persona_1 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
condannare Il Condominio sito in
LI , C.F. , amministrato da Controparte_1 P.IVA_3 [...]
e con sede in LI Viale Giacomo Leopardi n. 18, P.IVA Controparte_4 CP_5
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore IG.ri P.IVA_4 Controparte_6
e , a pagare a titolo di risarcimento danni al SI. in proprio Parte_4 Parte_3
e quale erede della SI.ra , la somma di euro 347.108,78 o la somma Persona_1 diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed agli interessi sulla somma rivalutata;
il tutto con
2 vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 16/06/2021, alle ore 18.00 circa, la SI.ra camminava sul Persona_1 marciapiede della Via Buontalenti in LI, quando, dopo aver superato il numero civico 3, veniva colpita alla testa da un capitello distaccatosi dalla facciata prospiciente del fabbricato e condominio sito in LI Controparte_1
[... ;
- la SI.ra veniva trasportata, a mezzo autoambulanza, presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di LI ove le veniva riscontrato un gravissimo trauma cranico a seguito del quale veniva ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva con “prognosi riservata”;
- a causa del progressivo aggravamento delle condizioni cliniche, Persona_1 cessava di vivere alle ore 09.48 del 23/06/2021;
- a seguito del decesso della SI.ra , la Procura della Repubblica Persona_1 presso il Tribunale di LI conferiva incarico al Dott. di procedere Per_2 all'esame autoptico al fine di accertare le cause del decesso, che si concludeva con l'accertamento che “il decesso della SI.ra è da attribuire al gravissimo Persona_1 trauma cranico patito in data 16.06.2021”;
- la Procura della Repubblica di LI disponeva altresì perizia ai sensi dell'art. 360 cpp nominando l'Ing. al fine di accertare le caratteristiche e lo Persona_3 stato dell'edificio e della porzione staccatasi dal fabbricato, verificando se erano presenti difetti di manutenzione o altre anomalie che potevano aver causato o concausato l'incidente mortale per cui si procede;
- dalla perizia effettuata dall'Ing. sebbene venisse esclusa la Per_3 responsabilità penale dell'amministratore del condominio sito in LI
[...]
, risultava provata la civile responsabilità dei suoi compartecipi ed Controparte_1 emergevano sia il nesso di casualità tra il distacco del capitello dalla facciata che ebbe ad attingere la IG.ra alla testa e le gravissime lesioni che ne Persona_1 determinarono il decesso, sia le ragioni del suddetto distacco dell'opera muraria dalla facciata del condominio, dovute a problemi di manutenzione;
Alla luce di tali fatti, i SIg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente coniuge e figli della SI.ra , hanno introdotto il presente Persona_1 giudizio al fine di far accertare la responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell'art. 2053 c.c. e conseguentemente sentirlo condannare al risarcimento in loro favore del danno da lesione del rapporto parentale subito iure proprio, oltre al danno
3 non patrimoniale terminale subito dalla SI.ra , per sofferenza che la Persona_1 stessa ha subito a seguito dello stato di coma, trasmesso iure hereditatis ai prossimi congiunti pro quota e oltre al danno patrimoniale dagli stessi subito per le spese sostenute in conseguenza del decesso del familiare.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa essere attribuita allo stesso, anche tenuto conto delle risultanze delle perizie tecniche depositate nel procedimento penale. Ha chiesto, altresì. di essere autorizzato a chiamare in causa la e ha rassegnato le seguenti conclusioni “- Controparte_2
NEL MERITO, in via principale, rigettare ogni domanda avanzata ex adverso perché infondata, non provata e/o immotivata in fatto ed in diritto;
- NEL MERITO, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse ammissibili e/o proponibili anche parzialmente le domande attoree, Voglia: - dichiarare il terzo tenuto
a manlevare totalmente e/o comunque tenere indenne totalmente il convenuto di quanto da quest'ultimo eventualmente dovuto a qualsiasi titolo alla parte attrice all'esito del presente giudizio nonché delle spese di causa. - con vittoria di spese ed oneri di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha contestato le domande attoree sia in punto di an che Controparte_2 di quantum, e rassegnando le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA
SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande, dichiarare
l'obbligo della Compagnia di assicurazione di garantire e manlevare il
[...]
assicurato nei limiti della riconosciuta sua esclusiva Controparte_3 responsabilità, nonché nei limiti del massimale garantito ed al netto delle franchigie previste in polizza. Con vittoria di competenze ed onorari di causa”.
Nelle more del giudizio, l'attrice , essendo divenuta maggiorenne, si è Parte_2 costituita in proprio, richiamando tutte le difese e tutta la documentazione già depositata in atti, e domandando l'accoglimento della domanda risarcitoria direttamente in suo favore.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 4/12/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea va inquadrata nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. a mente del quale Il proprietario di un edificio o
4 di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
La norma de qua, nella quale ricomprendere ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, prevede un'ipotesi di responsabilità presunta (Cass.
6938/1986) a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione). Sussiste, infatti, una presunzione legale di responsabilità a carico del proprietario per il suo peculiare dovere di cura e di vigilanza di costruzioni potenzialmente dannose per i terzi (Cass. 4694/1976).
Tale presunzione di responsabilità può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fattore esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (in tal senso Cass. civ. n. 1002/2010). Essa integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. per il principio di specialità, e può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
La nozione di edifico va intesa nel senso di qualsiasi costruzione artificiale o naturale, connessa al suolo anche in via provvisoria, nonché qualsiasi singola parte incorporata materialmente e stabilmente alla cosa principale tale da costituirne parte integrante, mentre la nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata, dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati (Cass. 8876/1998; Cass. 4694/1976; Corte d'Appello
Genova 12.8.2006; Tribunale Monza 15.11.2006; T.A.R. Molise 24.2.2015, n. 67); la rovina viene inoltre ravvisata per i danni derivanti da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi (Cass. 212/1988).
Tra la rovina e l'evento di danno non deve necessariamente sussistere una immediatezza ed una assoluta contestualità; tuttavia, se questa manca, la dinamica va ricostruita secondo il criterio della probabilità e della normalità, per appurare se il crollo ha contribuito eziologicamente, come richiesto dalla norma, a provocare il sinistro.
Ebbene, inquadrata nel novero delle forme di responsabilità presunta da fatto illecito, in ragione del generale principio del neminem laedere, la forma di ristoro prevista dall'art. 2053 c.c., coerentemente con l'impianto generale della responsabilità civile, presuppone che l'attore, pur esonerato dall'attestazione di tutti
5 gli elementi costitutivi del fatto illecito come richiesto dall'art. 2043 c.c., offra una dimostrazione dell'evento, comprensivo delle sue caratteristiche naturalistiche, dunque ricomprendente anche l'individuazione del preteso responsabile, del danno subito e del nesso eziologico avvincente il primo al secondo, permanendo a carico del convenuto offrire la prova contraria.
Ebbene, nel precipuo contesto dell'art. 2053 c.c., si richiede che l'attore dimostri di aver subito un danno che sia eziologicamente riconducibile al crollo, anche parziale, di un edificio o di parte di esso, rimanendo invece esclusi dall'ambito di tale norma i danni non scaturenti dall'evento di crollo o di disgregazione. Il proprietario dell'edificio, dal canto suo, si libera dalla sua responsabilità se prova che la rovina non è dipesa da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, ma non solo. Benché, infatti, la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità del proprietario, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo.
Tale esimente si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo, quindi, configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale. Il fortuito esclude la responsabilità del proprietario poiché esso incide sul nesso causale.
Applicando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde dei danni cagionati a terzi dall'immobile di cui è custode, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall'art. 2051 c.c. e, per l'ipotesi di rovina di parti strutturali dell'edificio, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall'art. 2053 c.c. .
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nella responsabilità ex art. 2053
c.c., in capo al danneggiato grava solamente l'onere di provare che i danni subiti siano derivati materialmente dalle parti comuni dello stabile, al fine di far valere la responsabilità del E' sufficiente provare il mero nesso di causalità CP_1 materiale tra la cosa e il danno subito per invocare la responsabilità del proprietario della stessa, il quale, se vuole esonerarsi da responsabilità con riguardo a tale danno, sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per casso fortuito con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma
6 rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr Cass. Civ n. 2481/2009).
Nel caso in esame, né il Condominio né la Compagnia assicuratrice chiamata in causa, hanno mai contestato la storicità del sinistro, risultando, dunque, certo che il
16/1/2021 si staccò una porzione di capitello da una delle finestre del fabbricato costituente il , che andò a colpire sulla Controparte_3 testa la SI.ra che transitava sul marciapiede sottostante. Nessuna Persona_1 contestazione sussiste neppure sul nesso causale tra l'evento suddetto e il decesso della SI.ra che è derivato proprio dal grave trauma subito in Persona_1 conseguenza del colpo violento ricevuto dal distacco del capitello dal CP_1 convenuto, come risulta anche dalla relazione medico-legale redatta dal CTU nominato dalla Procura, e non contestato dalla stessa parte convenuta.
Il convenuto ha, però, eccepito che nel caso di specie, la responsabilità che su di esso graverebbe ai sensi dell'art. 2053 c.c., sarebbe esclusa dal caso fortuito come sarebbe emerso anche dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dalla
Procura in sede di indagini nel procedimento penale avviato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Al riguardo, giova precisare che, com'è noto, la relazione tecnica del Consulente nominato dalla Procura ben possa essere valorizzata dal giudice civile quale cd. prova atipica (Cass. civ. n. 15714/2010, Cass. civ. n. 19859/2012 e Cass. civ. n.
6918/2013). Il giudice civile, infatti, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, e tale decisione non è censurabile neppure in Cassazione, restando il giudice del merito unico arbitro della valutazione della rilevanza e della utilizzabilità di prove che possono conSIliare il loro utilizzo indiretto in altro giudizio, se ritenute rilevanti e utili, piuttosto che disporne la loro ripetizione aventi al giudice del processo in corso. (cfr. Cass. n 10825/2016).
Orbene, il consulente tecnico nominato dalla Procura, Ing. , al Persona_3 quale è stato demandato l'incarico di accertare lo stato dell'edificio condominiale e se esso presentasse difetti di manutenzione o altre anomalie che hanno causato o contribuito a causare l'incidente mortale de quo, ha concluso nel senso che In considerazione del tipo di rottura che ha determinato il distacco della porzione di capitello, lo scrivente ritiene che si sia trattato di un evento improvviso e, pertanto, imprevedibile in considerazione delle condizioni manutentive del manufatto che non aveva manifestato, precedentemente, alcun distacco neanche di piccoli frammenti che potessero far presagire un suo possibile repentino procedimento”.
7 Nello specifico, il CTU ha accertato che il distacco sia stato conseguente alla pressione esercitata dal “quadrotto” in ferro (presente nella parte superiore) di ancoraggio del capitello alla muratura retrostante. Nel tempo il “quadrotto” in ferro è stato sottoposto ad una lenta e notevole ossidazione, come rilevato in occasione del sopralluogo. La progressiva ossidazione ha determinato un'espansione del “quadrotto” che ha gradualmente sottoposto a trazione la malta del capitello. La graduale espansione, aumentando l'azione di trazione sulla malta, ha ridotto progressivamente la sezione del capitello resistente a taglio, con andamento dal centro verso il bordo. Si
è, quindi, verificato il distacco della parte superiore del capitello, a seguito della insufficiente superficie resistente a taglio, che è caduta verticalmente sulla parte inferiore (rimasta attaccata alla facciata) subendo nell'urto una rotazione cadendo, quindi, sul marciapiede di via Buontalenti”.
Alla luce di tali accertamenti, il CTU ha anche concluso nel senso che alcuna violazione alle regole di normale cautela in ordine alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'edificio possa essere direttamente imputabile all'amministratore di condominio, che possa aver concorso al verificarsi del sinistro mortale in questione.
Ciò posto, va evidenziato che la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2053 c.c., così come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è estremamente rigorosa. Il custode (nel caso di specie, il proprietario) deve provare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente dovuto, cioè deve provare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (cfr. Cass. Civ. n. 11802/2016). Il caso fortuito deve avere riguardo ad un fatto eccezionale ed imprevedibile che sia dotato di autonoma ed esclusiva efficienza causale nella verificazione dell'evento lesivo.
Nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova rigorosa della sussistenza del caso fortuito idoneo a recidere in toto la responsabilità del CP_1
Ed invero, il CTU nominato dal PM ha accertato, come innanzi riportato, che la causa del distacco del capitello è stata dovuta ad una progressiva espansione del
“quadrotto” in ferro posto al di sotto del capitello come ancoraggio dello stesso alla muratura, dovuta alla sua ossidazione nel tempo, che ha sottoposto a trazione la malta del capitello provocandone il distacco e la caduta.
Ciò posto, sebbene tale evento così come accertato dal CTU abbia portato ad escludere una responsabilità penale del in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, nei cui confronti il procedimento penale è stato archiviato, alla stessa
8 conseguenza non può giungersi per escludere la responsabilità del sul CP_1 piano civilistico.
E' appena il caso di evidenziare l'ontologica differenza tra la responsabilità penale e quella civile, la prima imperniata alla regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio e la seconda su quella del più probabile che non.
Nel caso di specie, inoltre, la responsabilità che si profila in capo al ai CP_1 sensi dell'art. 2053 c.c. è di tipo oggettivo e presuntivo (concezione che non esiste nel processo penale), imputandosi al proprietario di un edificio i danni derivati dalla sua rovina per il mero fatto di esserne il proprietario e dunque il custode.
L'unica possibilità per il proprietario di liberarsi da tale responsabilità presuntiva
è che la rovina dell'edificio non sia dipesa da vizi di costruzione o di manutenzione ovvero sia dovuta al caso fortuito.
Nella fattispecie in esame, non si ritiene che il sia riuscito a fornire CP_1 la prova liberatoria di cui sopra.
Ed infatti, dagli accertamenti compiuti dal CTU nominato dalla Procura, che entrambe le parti richiamano a sostegno delle rispettive domande, è emerso che il distacco del capitello è stato, invero, causato dall'ossidazione del “quadrotto” in ferro posto sotto il capitello stesso, e dunque da quello che può essere definito come un difetto di manutenzione dell'edificio. Del resto, lo stesso CTU ha rappresentato come l'ultimo intervento manutentivo che risulta essere stato effettuato sull'edificio in questione risalga al 1999, oltre venti anni prima dall'evento per cui è causa, né il ha provato il contrario. CP_1
Non può dirsi, pertanto, integrato il caso fortuito, ossia quell'evento eccezionale ed imprevedibile completamente avulso da difetti di manutenzione e/o di costruzione, che sarebbe stato idoneo ad elidere la responsabilità del CP_1 convenuto.
Alla luce di tali ragioni, deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 2053
c.c. del nella causazione dell'evento per cui è causa, e CP_1 conseguentemente lo stesso deve essere condannato al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti per la perdita del prossimo congiunto.
3. Orbene, gli attori hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio e derivante dalla lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del loro congiunto.
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più
9 sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto.
In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il SInificato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come da ultimo aggiornate, predisposte dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate, in modo conforme, in tutto il territorio nazionale.
Gli attori sono rispettivamente il coniuge, , e i figli, e Parte_1 Parte_2
della defunta, SI.ra . Il rapporto di parentela, così' come Parte_3 Persona_1 sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto e quella del congiunto, la convivenza o meno con la vittima e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo, in applicazione delle Tabelle di Milano sopra richiamate, liquidare i seguenti importi:
- a favore del coniuge , l'importo di € 316.791,00; Parte_1
- a favore del figlio l'importo di € 340.257,00; Parte_3
- a favore della figlia l'importo di € 348.079,00. Parte_2
10 Di contro, il danno da perdita della vita richiesto dagli attori iure hereditatis non è risarcibile in quanto il decesso della SI.ra si è verificato dopo breve Persona_1 lasso di tempo dal tragico fatto e nel detto periodo, come emerso dalla documentazione medica depositata in atti, la vittima non era lucida e cosciente.
Il danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita, può essere fatto valere iure hereditatis, dai prossimi congiunti a condizione che esso sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte (cfr. Cass. n.
6754/2011); ciò SInifica che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente nel periodo intercorrente, che deve essere apprezzabile, tra le lesioni subite e l'evento morte (vedi sul punto Corte di Appello di Roma n. 2737 del 20/7/2022
“È trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi e ancora Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo").
Nella fattispecie in esame, non si ritiene risarcibile il danno iure hereditatis da perdita della vita in considerazione dello stato di non lucida agonia in cui si è trovata la vittima nel lasso di tempo che è trascorso tra l'evento traumatico e la morte.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di € 8.073,96, a titolo di Parte_1 spese sostenute per effetto e a causa del decesso della coniuge e tutte debitamente documentate (vedi docc. 4-5-6-8-10-11-12 allegati all'atto di citazione).
11 Con riguardo, poi, alla richiesta del risarcimento del danno conseguente al venir meno delle contribuzioni economiche in favore dei propri congiunti, per effetto del decesso del familiare, si evidenzia come non può sussistere alcun automatismo in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, giacchè tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova che detto congiunto avrebbe contribuito in futuro al mantenimento del familiare.
Manca nel caso di specie la prova di qualsiasi danno di natura patrimoniale iure proprio subito dagli attori, tenuto conto che la dichiarazione dei redditi della defunta prodotta in atti non può costituire da sola la prova della sua contribuzione economica a favore degli eredi, essendo stata depositata un'unica dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 e non essendo stata data la prova della continuità dell'attività della defunta fino al giorno del sinistro de quo né che gli attori non disponessero di altri redditi propri.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2053 c.c., quest'ultimo deve essere condannato al CP_1 risarcimento in favore degli attori dei seguenti importi:
- in favore del coniuge , l'importo complessivo di € 324.864,96; Parte_1
- in favore del figlio l'importo di € 340.257,00; Parte_3
- in favore della figlia l'importo di € 348.079,00. Parte_2
A tali importi dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
4. In accoglimento della domanda di manleva formulata dal CP_1 convenuto, la Compagnia assicurativa chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne il dal pagamento dei suddetti importi nonché da quanto CP_1 verrà condannato a pagare a titolo di spese legali del presente giudizio, da ritenersi senz'altro ricomprese nella garanzia assicurativa, così come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nell'assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore" (cfr. Cass. n. 5063/87).
5. Circa il regolamento delle spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria tenuto conto che la stessa ha avuto luogo esclusivamente con lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. Si ritengono, inoltre,
12 sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
Conseguentemente il convenuto deve essere condannato a rimborsare CP_1 agli attori le spese di lite nella residua misura di 2/3.
Con riguardo ai rapporti tra convenuto e Assicurazione chiamata in causa, quest'ultima deve essere condannata al rimborso in favore dell'assicurato degli importi sostenuti per difendersi nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui l'assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l'assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all'azione del danneggiato. L'assicuratore, infatti, non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dalla disposizione codicistica richiamata, e ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato terzo comma dell'art 1917 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. n.
21220/2022 secondo cui "La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non deSInati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c."). Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con congrua riduzione di tutte le voci tenuto conto della natura della domanda, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva sul punto in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dei seguenti importi: in favore del coniuge , dell'importo di € 324.864,96; in favore del figlio Parte_1
l'importo di € 340.257,00; in favore della figlia Parte_3 Parte_2
l'importo di € 348.079,00, oltre gli interessi legali sulle suddette somme dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori delle CP_1 spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi
€ 19.436,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
13 legge dovute, da liquidarsi in favore dell'avv. Ugo Boirivant, procuratore costituito per gli attori, che si è dichiarato antistatario. Compensa le spese nella misura residua di 1/3;
• Condanna la a tenere indenne il dal Controparte_2 CP_1 pagamento dei suddetti importi, a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, osservati i limiti dei massimali e delle franchigie contrattualmente previsti;
• Condanna la al rimborso in favore del Controparte_2 CP_1 convenuto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
14.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da liquidarsi in favore dell'avv. Giulia Caroti, procuratore costituito per il convenuto, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
LI, 31/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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