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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 1557/2022
All'udienza collegiale del giorno 03/04/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CASCONE LUANA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LA ROCCA VALERIA in sost. Avv. CP_1 La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura dell'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Antonio Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 3.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Fondi, Via Parte_1 C.F._1
Cesare Battisti n.6, presso lo studio dell'Avv. Luana Cascone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
E
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Fondi, Controparte_1 C.F._2
Via XXIV Maggio n.3, presso lo studio dell'Avv. Valeria La Rocca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1679/2021 –mancato pagamento indennità di occupazione.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. chiedeva al Tribunale di Latina di emettere decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 di , per la somma di euro 2000,00 oltre spese della procedura, a titolo di indennità Parte_1 di occupazione, per il periodo dal mese di ottobre 2017 sino al luglio 2018. A tal fine esponeva di aver dato in locazione, in qualità di proprietario, l'immobile sito in Sperlonga (LT) alla Via
Telemaco n.9, al , con contratto stipulato in data 1.10.2009, scaduto in data 30.9.2017 e di Pt_1 aver ottenuto il rilascio del bene solo in data 13.7.2018.
si opponeva al decreto ingiuntivo n.1127/2020 emesso dal Tribunale di Latina il Parte_1
6.07.2020. Eccepiva: l'inesistenza e/o nullità della notifica (con conseguente inefficacia dell'ingiunzione) in quanto il ricorso monitorio non era stato allegato al decreto ingiuntivo;
nel merito, l'infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria, rappresentando di aver erroneamente pagato, nel corso del rapporto locatizio, i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio
2013 nonostante in detto lasso temporale il fosse stato nominato custode giudiziario Pt_1 dell'immobile, a causa dello spoglio violento dal possesso del bene locato realizzato ai suoi danni dal locatore;
inoltre, produceva la sentenza n. 2536/2018 del Tribunale di Latina, emessa in separato giudizio che aveva accolto la richiesta risarcitoria del per detto spoglio, con Pt_1 condanna del locatore al pagamento di una somma di denaro a favore del conduttore, chiedendo disporsi, eventualmente, la compensazione tra detto credito vantato ex art. 2043 c.c. dal e Pt_1 quanto preteso dal con il decreto opposto. CP_1
Il Tribunale di Latina rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n.1127/2020 e condannava a versare, a titolo di rimborso delle spese di lite, euro 300,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso generale, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_1
Secondo il Tribunale di Latina, “non merita accoglimento l'eccezione preliminare/pregiudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato senza l'allegazione del ricorso monitorio. Trattasi, infatti, senza dubbio di una ipotesi di nullità della notifica e non di sua inesistenza con conseguente perdita di efficacia dell'ingiunzione (…) Nella specie, infatti, deve ritenersi raggiunto lo scopo di conoscenza del provvedimento ingiuntivo, al fine di consentire all'ingiunto di proporre valida opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, come effettivamente avvenuto senza alcuna lesione del diritto alla difesa. “(…) “Nel merito, l'opposizione è del tutto infondata. Parte opponente, infatti, assume l'insussistenza del credito nei confronti del per avergli il corrisposto l'affitto per il periodo marzo– CP_1 Pt_1 maggio 2013, nonostante l'intervenuto provvedimento di sequestro preventivo sull'immobile locato con sua nomina a custode” (…); “la questione atterebbe all'eventuale inadempimento contrattuale da parte del locatore;
di tale inadempimento non è mai stato richiesto l'accertamento in alcun giudizio, ed anzi il contratto di locazione (prodotto dalla difesa del resistente) aveva durata dal 1.10.2009 al 30.09.2013 e si è poi rinnovato solo per ulteriori quattro anni, ovvero fino al 30.09.2017 a seguito della disdetta inviata a mezzo raccomandata dal locatore, come accertato nella già citata ordinanza di rilascio a seguito di sfratto per finita
2 locazione (in atti). A ciò si aggiunga che la domanda monitoria faceva riferimento non a canoni ipoteticamente rimasti impagati in corso di rapporto, bensì all'indennità di occupazione maturata successivamente all'emissione dell'ordinanza di rilascio e fino all'effettivo rilascio, intervenuto nel luglio 2018”.
2. Nel ricorso in appello depositato in data 28.2.2022, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare criticava:
2.a) l'erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare l'eccezione di improcedibilità ex art.5 L. 28/2010. aveva eccepito, alla prima udienza, l'improcedibilità del Parte_1 provvedimento di ingiunzione ma il Giudice di prime cure, a fronte di tale eccezione, non aveva concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, né si sarebbe pronunciato sul punto;
2.b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui stabilisce che “l'eccezione preliminare/pregiudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato senza l'allegazione del ricorso monitorio non meriterebbe accoglimento perché non viene integrata una ipotesi di inesistenza della notifica, ma si tratterebbe di una mera nullità, superabile in virtù del principio espresso dall'art. 156 co. 2 c.c.”. Secondo l'appellante, invece, la notifica sarebbe inesistente/nulla in quanto non avrebbe consentito la piena conoscenza legale della domanda giudiziale;
l'aver notificato solo il decreto e non anche il ricorso avrebbe comportato per l'ingiunto la totale assenza di conoscenza del petitum, della causa petendi e dell'individuazione della parte istante;
2.c) l'erroneità della sentenza per aver dedotto il petitum e la causa petendi da atti mai prodotti in giudizio dall'opposto/attore in senso sostanziale;
2.d) l'erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare e di pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione;
per aver omesso l'esame e la valutazione delle risultanze istruttorie;
per omessa e/o insufficiente motivazione riguardo a punti decisivi della controversia con violazione degli artt.132 c.p.c. – 118 disp. att. cp.c. e 111 e 112 Cost. e dell'art.115 c.p.c. , avendo Parte_1 aveva dedotto l'inesistenza del credito ingiunto.
Concludeva chiedendo: la sospensione della efficacia esecutiva della decisione ex art.283 c.p.c.; di dichiarare improcedibile ex art.5 L.28/2010 la domanda di di dichiarare Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della notifica e/o in subordine per la nullità insanabile della notifica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria sulle spese di lite in favore di in subordine, nel merito, in caso di mancato Parte_1 accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito così come ingiunto.
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva: di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto da ai sensi dell'art.348 c.p.c.; in subordine, il suo rigetto in Parte_1 ragione dell'infondatezza dei motivi di impugnazione;
il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in assenza dei “gravi e fondati” motivi richiesti dall'art.283 c.p.c. Con vittoria delle spese di fase.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato.
Sul motivo sub 2.a), il procedimento di mediazione non era obbligatorio, a norma dell'art. 5 L.
28/2010, avendo l'opposto, il locatore , rinunciato alla provvisoria esecutività Controparte_1 del decreto ingiuntivo. La doglianza, quindi, è infondata. Anche la doglianza sub 2.a) è priva di pregio. lamenta l'inesistenza della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo, in quanto al decreto ingiuntivo n. 1127/20, depositato il 7.7.2020 e notificato al
3 debitore a mezzo raccomandata il 7.08.2020 non sarebbe stato allegato il ricorso del CP_1 in violazione dell'art. 643 co. 2 c.p.c. Lo stesso opponente, però, conferma di aver avuto la disponibilità dell'intero fascicolo monitorio a seguito di autorizzazione concessa al proprio difensore a prenderne visione, tanto da aver proposto tempestivamente l'opposizione in esame.
A giudizio della Corte, premessa la residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica, nel caso di specie il vizio censurato dal risulta sanato, a norma dell'art. 156 c.p.c., avendo il Pt_1 procedimento notificatorio raggiunto pacificamente il suo scopo (in ragione della opposizione proposta dal entro il termine di legge), senza alcuna lesione del diritto di difesa Pt_1 dell'ingiunto. Con riguardo alle residue censure (2.c e 2.d), giova ricostruire brevemente la vicenda.
proprietario dell'immobile sito in Sperlonga (LT) alla Via Telemaco n. 9, lo aveva CP_1 concesso in locazione ad uso abitativo a , al canone di euro 200,00 mensili, con Parte_1 contratto di locazione stipulato in data 1.10.2009; detto contratto, prorogatosi tacitamente alla prima scadenza, cessava in data 30.9.2017 a seguito della disdetta inviata a mezzo raccomandata dal locatore. L'immobile, però, era rilasciato solo in data 13 luglio 2018, all'esito del separato procedimento di sfratto per finita locazione azionato dal in data 3.11.2017. CP_1
Tenuto conto del lasso temporale nel quale, ormai cessato il rapporto locatizio, aveva Pt_1 continuato a godere dell'immobile, chiedeva al Tribunale di Latina la condanna del CP_1
al pagamento delle indennità di occupazione, per il periodo da ottobre 2017 sino al luglio Pt_1
2018 (compresi), per l'importo di euro 2000,00. Ciò premesso, l'eccezione del volta alla ripetizione di canoni precedente versati, asserendo Pt_1
l'opponente l'erroneo pagamento delle mensilità febbraio/maggio 2013 (periodo nel quale Pt_1 avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile non come conduttore, ma come custode giudiziario), non è meritevole di accoglimento. L'oggetto del presente giudizio attiene la richiesta del locatore di pagamento dell'indennità di occupazione, stante la fine del rapporto locatizio e il mancato rilascio del bene. Sul punto, la giurisprudenza consolidata afferma che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. 20288/2011). A fronte della domanda di pagamento delle indennità di occupazione e di quanto prodotto dal a sostegno del suo diritto, il convenuto non ha eccepito di aver versato l'indennità CP_1 richiesta o altro fatto estintivo/modificativo della pretesa, limitandosi a evocare un ipotetico e risalente inadempimento del al contratto di locazione ormai concluso. CP_1
Ciò posto, l'eccezione del va rigettata in quanto, da un lato, non vi è prova dell'asserito Pt_1 inadempimento del locatore e, dall'altro, detta eccezione non trova fondamento nel titolo dedotto a fondamento della pretesa monitoria (cfr. tra le tante sul punto Cass. 4.3.2020, n. 6091, per la quale “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un
4 collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus").
Né può accogliersi la richiesta di compensazione del tra la somma ingiunta e il credito Pt_1 vantato dal conduttore nei confronti del locatore, in ragione della sentenza del Tribunale di Latina
n. 2536/2018 (che condannava il locatore a risarcire il danno patito dal ex art. CP_1 Pt_1
2043 c.c. per lo spoglio abusivo perpetrato ai suoi danni), trattandosi di decisione che non è definitiva, pendendo il relativo giudizio di appello.
6. Le spese processuali di fase sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo, secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro1100,00 e inferiore a 5200,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1679/2021 nei confronti di Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 1923,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
5
Sezione VIII civile
R.G. 1557/2022
All'udienza collegiale del giorno 03/04/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CASCONE LUANA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LA ROCCA VALERIA in sost. Avv. CP_1 La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura dell'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Antonio Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 3.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Fondi, Via Parte_1 C.F._1
Cesare Battisti n.6, presso lo studio dell'Avv. Luana Cascone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
E
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Fondi, Controparte_1 C.F._2
Via XXIV Maggio n.3, presso lo studio dell'Avv. Valeria La Rocca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1679/2021 –mancato pagamento indennità di occupazione.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. chiedeva al Tribunale di Latina di emettere decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 di , per la somma di euro 2000,00 oltre spese della procedura, a titolo di indennità Parte_1 di occupazione, per il periodo dal mese di ottobre 2017 sino al luglio 2018. A tal fine esponeva di aver dato in locazione, in qualità di proprietario, l'immobile sito in Sperlonga (LT) alla Via
Telemaco n.9, al , con contratto stipulato in data 1.10.2009, scaduto in data 30.9.2017 e di Pt_1 aver ottenuto il rilascio del bene solo in data 13.7.2018.
si opponeva al decreto ingiuntivo n.1127/2020 emesso dal Tribunale di Latina il Parte_1
6.07.2020. Eccepiva: l'inesistenza e/o nullità della notifica (con conseguente inefficacia dell'ingiunzione) in quanto il ricorso monitorio non era stato allegato al decreto ingiuntivo;
nel merito, l'infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria, rappresentando di aver erroneamente pagato, nel corso del rapporto locatizio, i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio
2013 nonostante in detto lasso temporale il fosse stato nominato custode giudiziario Pt_1 dell'immobile, a causa dello spoglio violento dal possesso del bene locato realizzato ai suoi danni dal locatore;
inoltre, produceva la sentenza n. 2536/2018 del Tribunale di Latina, emessa in separato giudizio che aveva accolto la richiesta risarcitoria del per detto spoglio, con Pt_1 condanna del locatore al pagamento di una somma di denaro a favore del conduttore, chiedendo disporsi, eventualmente, la compensazione tra detto credito vantato ex art. 2043 c.c. dal e Pt_1 quanto preteso dal con il decreto opposto. CP_1
Il Tribunale di Latina rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n.1127/2020 e condannava a versare, a titolo di rimborso delle spese di lite, euro 300,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso generale, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_1
Secondo il Tribunale di Latina, “non merita accoglimento l'eccezione preliminare/pregiudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato senza l'allegazione del ricorso monitorio. Trattasi, infatti, senza dubbio di una ipotesi di nullità della notifica e non di sua inesistenza con conseguente perdita di efficacia dell'ingiunzione (…) Nella specie, infatti, deve ritenersi raggiunto lo scopo di conoscenza del provvedimento ingiuntivo, al fine di consentire all'ingiunto di proporre valida opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, come effettivamente avvenuto senza alcuna lesione del diritto alla difesa. “(…) “Nel merito, l'opposizione è del tutto infondata. Parte opponente, infatti, assume l'insussistenza del credito nei confronti del per avergli il corrisposto l'affitto per il periodo marzo– CP_1 Pt_1 maggio 2013, nonostante l'intervenuto provvedimento di sequestro preventivo sull'immobile locato con sua nomina a custode” (…); “la questione atterebbe all'eventuale inadempimento contrattuale da parte del locatore;
di tale inadempimento non è mai stato richiesto l'accertamento in alcun giudizio, ed anzi il contratto di locazione (prodotto dalla difesa del resistente) aveva durata dal 1.10.2009 al 30.09.2013 e si è poi rinnovato solo per ulteriori quattro anni, ovvero fino al 30.09.2017 a seguito della disdetta inviata a mezzo raccomandata dal locatore, come accertato nella già citata ordinanza di rilascio a seguito di sfratto per finita
2 locazione (in atti). A ciò si aggiunga che la domanda monitoria faceva riferimento non a canoni ipoteticamente rimasti impagati in corso di rapporto, bensì all'indennità di occupazione maturata successivamente all'emissione dell'ordinanza di rilascio e fino all'effettivo rilascio, intervenuto nel luglio 2018”.
2. Nel ricorso in appello depositato in data 28.2.2022, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare criticava:
2.a) l'erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare l'eccezione di improcedibilità ex art.5 L. 28/2010. aveva eccepito, alla prima udienza, l'improcedibilità del Parte_1 provvedimento di ingiunzione ma il Giudice di prime cure, a fronte di tale eccezione, non aveva concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, né si sarebbe pronunciato sul punto;
2.b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui stabilisce che “l'eccezione preliminare/pregiudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato notificato senza l'allegazione del ricorso monitorio non meriterebbe accoglimento perché non viene integrata una ipotesi di inesistenza della notifica, ma si tratterebbe di una mera nullità, superabile in virtù del principio espresso dall'art. 156 co. 2 c.c.”. Secondo l'appellante, invece, la notifica sarebbe inesistente/nulla in quanto non avrebbe consentito la piena conoscenza legale della domanda giudiziale;
l'aver notificato solo il decreto e non anche il ricorso avrebbe comportato per l'ingiunto la totale assenza di conoscenza del petitum, della causa petendi e dell'individuazione della parte istante;
2.c) l'erroneità della sentenza per aver dedotto il petitum e la causa petendi da atti mai prodotti in giudizio dall'opposto/attore in senso sostanziale;
2.d) l'erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare e di pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione;
per aver omesso l'esame e la valutazione delle risultanze istruttorie;
per omessa e/o insufficiente motivazione riguardo a punti decisivi della controversia con violazione degli artt.132 c.p.c. – 118 disp. att. cp.c. e 111 e 112 Cost. e dell'art.115 c.p.c. , avendo Parte_1 aveva dedotto l'inesistenza del credito ingiunto.
Concludeva chiedendo: la sospensione della efficacia esecutiva della decisione ex art.283 c.p.c.; di dichiarare improcedibile ex art.5 L.28/2010 la domanda di di dichiarare Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della notifica e/o in subordine per la nullità insanabile della notifica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria sulle spese di lite in favore di in subordine, nel merito, in caso di mancato Parte_1 accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito così come ingiunto.
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva: di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto da ai sensi dell'art.348 c.p.c.; in subordine, il suo rigetto in Parte_1 ragione dell'infondatezza dei motivi di impugnazione;
il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in assenza dei “gravi e fondati” motivi richiesti dall'art.283 c.p.c. Con vittoria delle spese di fase.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato.
Sul motivo sub 2.a), il procedimento di mediazione non era obbligatorio, a norma dell'art. 5 L.
28/2010, avendo l'opposto, il locatore , rinunciato alla provvisoria esecutività Controparte_1 del decreto ingiuntivo. La doglianza, quindi, è infondata. Anche la doglianza sub 2.a) è priva di pregio. lamenta l'inesistenza della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo, in quanto al decreto ingiuntivo n. 1127/20, depositato il 7.7.2020 e notificato al
3 debitore a mezzo raccomandata il 7.08.2020 non sarebbe stato allegato il ricorso del CP_1 in violazione dell'art. 643 co. 2 c.p.c. Lo stesso opponente, però, conferma di aver avuto la disponibilità dell'intero fascicolo monitorio a seguito di autorizzazione concessa al proprio difensore a prenderne visione, tanto da aver proposto tempestivamente l'opposizione in esame.
A giudizio della Corte, premessa la residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica, nel caso di specie il vizio censurato dal risulta sanato, a norma dell'art. 156 c.p.c., avendo il Pt_1 procedimento notificatorio raggiunto pacificamente il suo scopo (in ragione della opposizione proposta dal entro il termine di legge), senza alcuna lesione del diritto di difesa Pt_1 dell'ingiunto. Con riguardo alle residue censure (2.c e 2.d), giova ricostruire brevemente la vicenda.
proprietario dell'immobile sito in Sperlonga (LT) alla Via Telemaco n. 9, lo aveva CP_1 concesso in locazione ad uso abitativo a , al canone di euro 200,00 mensili, con Parte_1 contratto di locazione stipulato in data 1.10.2009; detto contratto, prorogatosi tacitamente alla prima scadenza, cessava in data 30.9.2017 a seguito della disdetta inviata a mezzo raccomandata dal locatore. L'immobile, però, era rilasciato solo in data 13 luglio 2018, all'esito del separato procedimento di sfratto per finita locazione azionato dal in data 3.11.2017. CP_1
Tenuto conto del lasso temporale nel quale, ormai cessato il rapporto locatizio, aveva Pt_1 continuato a godere dell'immobile, chiedeva al Tribunale di Latina la condanna del CP_1
al pagamento delle indennità di occupazione, per il periodo da ottobre 2017 sino al luglio Pt_1
2018 (compresi), per l'importo di euro 2000,00. Ciò premesso, l'eccezione del volta alla ripetizione di canoni precedente versati, asserendo Pt_1
l'opponente l'erroneo pagamento delle mensilità febbraio/maggio 2013 (periodo nel quale Pt_1 avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile non come conduttore, ma come custode giudiziario), non è meritevole di accoglimento. L'oggetto del presente giudizio attiene la richiesta del locatore di pagamento dell'indennità di occupazione, stante la fine del rapporto locatizio e il mancato rilascio del bene. Sul punto, la giurisprudenza consolidata afferma che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. 20288/2011). A fronte della domanda di pagamento delle indennità di occupazione e di quanto prodotto dal a sostegno del suo diritto, il convenuto non ha eccepito di aver versato l'indennità CP_1 richiesta o altro fatto estintivo/modificativo della pretesa, limitandosi a evocare un ipotetico e risalente inadempimento del al contratto di locazione ormai concluso. CP_1
Ciò posto, l'eccezione del va rigettata in quanto, da un lato, non vi è prova dell'asserito Pt_1 inadempimento del locatore e, dall'altro, detta eccezione non trova fondamento nel titolo dedotto a fondamento della pretesa monitoria (cfr. tra le tante sul punto Cass. 4.3.2020, n. 6091, per la quale “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un
4 collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus").
Né può accogliersi la richiesta di compensazione del tra la somma ingiunta e il credito Pt_1 vantato dal conduttore nei confronti del locatore, in ragione della sentenza del Tribunale di Latina
n. 2536/2018 (che condannava il locatore a risarcire il danno patito dal ex art. CP_1 Pt_1
2043 c.c. per lo spoglio abusivo perpetrato ai suoi danni), trattandosi di decisione che non è definitiva, pendendo il relativo giudizio di appello.
6. Le spese processuali di fase sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo, secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro1100,00 e inferiore a 5200,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1679/2021 nei confronti di Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 1923,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
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