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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
126/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DORIANA LUPICA SPAGNOLO in sostituzione dell'avv. CARLO CARROZZA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, al foglio di precisazione depositato telematicamente il 4 giugno 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2025 R.G.
TRA con sede in Patti, contrada Provenzani (c.f. e Parte_1
p.i , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Pietro e P.IVA_1
Carlo Carrozza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) CodiceFiscale_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare – giudizio di merito
CONCLUSIONI come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con citazione del 31 gennaio 2025 introduceva Parte_1 tempestivamente il giudizio di merito conseguente all'ordinanza del 1° settembre 2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato improcedibile il processo esecutivo iscritto al n. 56/2023 R.G.E. iniziato da per Controparte_1 il pagamento di una penale da ritardo pari a € 329.057,46 (oltre interessi).
Esponeva, in particolare, che l'azione esecutiva iniziata da parte opposta con la notifica del precetto in oggetto fosse da ritenersi improcedibile per carenza di titolo esecutivo, chiedendo altresì la condanna di parte opposta ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c.
Depositate memorie istruttorie, con ordinanza del 27 maggio 2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'odierna udienza il giudizio viene definito sulle conclusioni precisate e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'unica parte costituita.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 pur regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il titolo esecutivo previsto dall'art. 474 c.p.c. deve esistere nel momento in cui l'esercizio dell'azione esecutiva è minacciato con la notificazione dell'atto di precetto, al momento dell'avvio del processo e durante tutto il tempo in cui esso si svolge fino alla sua conclusione (Cass., n. 11769/2022).
Come già rilevato dal G.E. nella fase cautelare, qualora esso manchi ab origine (ovvero, venga meno nel corso del processo) si dovrà dichiarare improcedibile l'esecuzione per difetto di un suo presupposto fondamentale (Cass., n. 15605/2017), disponendone la chiusura anticipata (e obbligata) in forma atipica (Cass., n. 6422/2020).
Nella specie non vi è ragione alcuna di discostarsi dalle argomentazioni del G.E. che danno condivisibilmente atto della caducazione del titolo esecutivo giudiziale nella parte in cui prevedeva il pagamento della penale.
Infatti, la sentenza della Corte d'Appello distrettuale n. 568/2018 è stata cassata dalla
Corte di cassazione che, con ordinanza n. 20897/2023 del 18 luglio 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale (“censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 167, secondo comma, c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado subordinato la condanna alla restituzione della superficie illegittimamente occupata dall' Parte_1 alla rimozione del tratto di muro sul lato a valle, ricadente all'interno dell'area da destinare
[...]
a passaggio, in assenza di specifica domanda riconvenzionale”) ritenendolo pregiudiziale rispetto all'esame di tutti gli altri motivi (incidentali e principali) che sono stati dichiarati espressamente assorbiti. In particolare, per quanto qui di interesse, il Supremo Collegio ha affermato che “le obiezioni mosse sulla condanna al pagamento della penale e sulla regolamentazione delle spese di lite, di cui ai motivi quinto e sesto del ricorso principale, sono assorbite per effetto del travolgimento della condanna al pagamento della penale e alla refusione delle spese di lite, in conseguenza della caducazione del capo principale sulla condanna al rilascio, che dovrà essere rivalutata alla luce delle direttrici indicate” (v. ord. citata, enfasi aggiunta).
Nessun'altra interpretazione dell'ordinanza in esame appare possibile, dal momento che la penale è correlata al mancato rilascio del terreno e il mancato rilascio del terreno
è oggetto alla nuova valutazione della Corte d'appello (cfr. pag. 16 dell'ordinanza: “la richiesta di rivalutazione dei presupposti per il rilascio dell'area individuata, di cui al secondo motivo del ricorso principale, alla luce delle deposizioni testimoniali rese e del collocamento della cabina Enel,
è assorbita dal fatto che il giudice dovrà nuovamente valutare i presupposti per il rilascio, in armonia con le domande proposte”).
L'ordinanza del G.E. va dunque confermata integralmente e il processo esecutivo n.
56/2023 R.G.E. va dunque dichiarato improcedibile.
3. – La domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. va invece respinta non essendo stato dimostrato il pregiudizio lamentato.
Gli artt. 96, comma 1 e 2, c.p.c. vanno considerati come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così Cass. n. 9080/2013;
Cass., n. 36593/2023).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass., n. 7620/2013).
Il comma 2 prevede inoltre che «il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma de comma precedente».
Ora, a prescindere dalle valutazioni in merito alla (im)prudenza dell'esecuzione e anche a ritenere astrattamente ammissibile la prova articolata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. – circostanza, invero, quantomeno dubbia giacché le allegazioni in punto di pregiudizio sono rimaste generiche tanto nell'atto introduttivo, quanto nella prima memoria espressamente deputata alla specificazione delle allegazioni stesse – la lettura della corrispondenza tra l'opponente e il terzo potenziale acquirente dell'immobile sito in Patti e censito al foglio 21, particella 2232, sub 13 lascia emergere chiaramente che l'affare è sfumato non già a causa dell'infondata esecuzione oggetto di questo giudizio, ma a causa del secondo pignoramento che ha formato oggetto di scrutinio nel fascicolo n. 20/2024 R.G.E. (v. PEC del 12 settembre 2024 ove si legge
“sono lieto di comunicarvi che il pignoramento notificato nel 2023 è estinto. il Giudice dell'Esecuzione, accogliendo la nostra opposizione, ha dichiarato l'improcedibilità del processo esecutivo per carenza del titolo esecutivo ab origine, così ci è stato spiegato dal nostro avvocato. Il titolo esecutivo in questo caso è la sentenza di cassazione, che cassa la sentenza di appello, di fatto annullando ogni pretesa senza prima una riassunzione. La controparte invece ha erroneamente considerato la sentenza cassata un titolo valido per procedere con il pignoramento. Tuttavia, la controparte nei primi del 2024 ha notificato un secondo pignoramento, utilizzando lo stesso titolo esecutivo oggi giudicato carente per il pignoramento notificato nel 2023. Il nostro legale si era premurato per riunire i due procedimenti, per questo eravamo convinti che avremmo risolto tutto entro settembre. Di recente però il tribunale ci ha scritto che: “osservato che i procedimenti del 2023 sono stati già definiti per improcedibilità, dovuta alla carenza ab origine del titolo esecutivo, si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per la riunione”. Ciò vuol dire che i due procedimenti, seguiranno due strade distinte, quello del 2023 è ormai estinto, stiamo chiedendo la cancellazione del pignoramento”, enfasi aggiunta).
Non sussiste pertanto alcun nesso di causalità tra la prima esecuzione – oggetto di esame – e il pregiudizio lamentato, che, come detto, andava fatto valere nel giudizio di merito relativo alla causa n. 20/2024 R.G.E. giacché è stato il secondo pignoramento a determinare il fallimento degli accordi di vendita. Di qui l'irrilevanza della prova orale e di una eventuale C.T.U.
Quanto alla richiesta di cancellazione del pignoramento, deve dichiararsi il non luogo a provvedere, essendo tale adempimento demandato ex art. 632 c.p.c. al G.E.
4. – Stante il rigetto della richiesta ex art. 96, comma 2, c.p.c. che integra gli estremi di una vera a propria domanda risarcitoria non esperibile in altro procedimento poiché connessa all'esecuzione, le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico del contumace e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 520.000,00, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
n. 126/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara improcedibile il processo esecutivo iscritto al n. 56/2023 R.G.E., rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 età delle spese di lite, che liquida in € 6.235,65 Parte_1
(di cui € 5.614,50 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
126/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DORIANA LUPICA SPAGNOLO in sostituzione dell'avv. CARLO CARROZZA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, al foglio di precisazione depositato telematicamente il 4 giugno 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2025 R.G.
TRA con sede in Patti, contrada Provenzani (c.f. e Parte_1
p.i , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Pietro e P.IVA_1
Carlo Carrozza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) CodiceFiscale_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare – giudizio di merito
CONCLUSIONI come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con citazione del 31 gennaio 2025 introduceva Parte_1 tempestivamente il giudizio di merito conseguente all'ordinanza del 1° settembre 2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato improcedibile il processo esecutivo iscritto al n. 56/2023 R.G.E. iniziato da per Controparte_1 il pagamento di una penale da ritardo pari a € 329.057,46 (oltre interessi).
Esponeva, in particolare, che l'azione esecutiva iniziata da parte opposta con la notifica del precetto in oggetto fosse da ritenersi improcedibile per carenza di titolo esecutivo, chiedendo altresì la condanna di parte opposta ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c.
Depositate memorie istruttorie, con ordinanza del 27 maggio 2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'odierna udienza il giudizio viene definito sulle conclusioni precisate e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'unica parte costituita.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 pur regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il titolo esecutivo previsto dall'art. 474 c.p.c. deve esistere nel momento in cui l'esercizio dell'azione esecutiva è minacciato con la notificazione dell'atto di precetto, al momento dell'avvio del processo e durante tutto il tempo in cui esso si svolge fino alla sua conclusione (Cass., n. 11769/2022).
Come già rilevato dal G.E. nella fase cautelare, qualora esso manchi ab origine (ovvero, venga meno nel corso del processo) si dovrà dichiarare improcedibile l'esecuzione per difetto di un suo presupposto fondamentale (Cass., n. 15605/2017), disponendone la chiusura anticipata (e obbligata) in forma atipica (Cass., n. 6422/2020).
Nella specie non vi è ragione alcuna di discostarsi dalle argomentazioni del G.E. che danno condivisibilmente atto della caducazione del titolo esecutivo giudiziale nella parte in cui prevedeva il pagamento della penale.
Infatti, la sentenza della Corte d'Appello distrettuale n. 568/2018 è stata cassata dalla
Corte di cassazione che, con ordinanza n. 20897/2023 del 18 luglio 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale (“censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 167, secondo comma, c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado subordinato la condanna alla restituzione della superficie illegittimamente occupata dall' Parte_1 alla rimozione del tratto di muro sul lato a valle, ricadente all'interno dell'area da destinare
[...]
a passaggio, in assenza di specifica domanda riconvenzionale”) ritenendolo pregiudiziale rispetto all'esame di tutti gli altri motivi (incidentali e principali) che sono stati dichiarati espressamente assorbiti. In particolare, per quanto qui di interesse, il Supremo Collegio ha affermato che “le obiezioni mosse sulla condanna al pagamento della penale e sulla regolamentazione delle spese di lite, di cui ai motivi quinto e sesto del ricorso principale, sono assorbite per effetto del travolgimento della condanna al pagamento della penale e alla refusione delle spese di lite, in conseguenza della caducazione del capo principale sulla condanna al rilascio, che dovrà essere rivalutata alla luce delle direttrici indicate” (v. ord. citata, enfasi aggiunta).
Nessun'altra interpretazione dell'ordinanza in esame appare possibile, dal momento che la penale è correlata al mancato rilascio del terreno e il mancato rilascio del terreno
è oggetto alla nuova valutazione della Corte d'appello (cfr. pag. 16 dell'ordinanza: “la richiesta di rivalutazione dei presupposti per il rilascio dell'area individuata, di cui al secondo motivo del ricorso principale, alla luce delle deposizioni testimoniali rese e del collocamento della cabina Enel,
è assorbita dal fatto che il giudice dovrà nuovamente valutare i presupposti per il rilascio, in armonia con le domande proposte”).
L'ordinanza del G.E. va dunque confermata integralmente e il processo esecutivo n.
56/2023 R.G.E. va dunque dichiarato improcedibile.
3. – La domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. va invece respinta non essendo stato dimostrato il pregiudizio lamentato.
Gli artt. 96, comma 1 e 2, c.p.c. vanno considerati come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così Cass. n. 9080/2013;
Cass., n. 36593/2023).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass., n. 7620/2013).
Il comma 2 prevede inoltre che «il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma de comma precedente».
Ora, a prescindere dalle valutazioni in merito alla (im)prudenza dell'esecuzione e anche a ritenere astrattamente ammissibile la prova articolata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. – circostanza, invero, quantomeno dubbia giacché le allegazioni in punto di pregiudizio sono rimaste generiche tanto nell'atto introduttivo, quanto nella prima memoria espressamente deputata alla specificazione delle allegazioni stesse – la lettura della corrispondenza tra l'opponente e il terzo potenziale acquirente dell'immobile sito in Patti e censito al foglio 21, particella 2232, sub 13 lascia emergere chiaramente che l'affare è sfumato non già a causa dell'infondata esecuzione oggetto di questo giudizio, ma a causa del secondo pignoramento che ha formato oggetto di scrutinio nel fascicolo n. 20/2024 R.G.E. (v. PEC del 12 settembre 2024 ove si legge
“sono lieto di comunicarvi che il pignoramento notificato nel 2023 è estinto. il Giudice dell'Esecuzione, accogliendo la nostra opposizione, ha dichiarato l'improcedibilità del processo esecutivo per carenza del titolo esecutivo ab origine, così ci è stato spiegato dal nostro avvocato. Il titolo esecutivo in questo caso è la sentenza di cassazione, che cassa la sentenza di appello, di fatto annullando ogni pretesa senza prima una riassunzione. La controparte invece ha erroneamente considerato la sentenza cassata un titolo valido per procedere con il pignoramento. Tuttavia, la controparte nei primi del 2024 ha notificato un secondo pignoramento, utilizzando lo stesso titolo esecutivo oggi giudicato carente per il pignoramento notificato nel 2023. Il nostro legale si era premurato per riunire i due procedimenti, per questo eravamo convinti che avremmo risolto tutto entro settembre. Di recente però il tribunale ci ha scritto che: “osservato che i procedimenti del 2023 sono stati già definiti per improcedibilità, dovuta alla carenza ab origine del titolo esecutivo, si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per la riunione”. Ciò vuol dire che i due procedimenti, seguiranno due strade distinte, quello del 2023 è ormai estinto, stiamo chiedendo la cancellazione del pignoramento”, enfasi aggiunta).
Non sussiste pertanto alcun nesso di causalità tra la prima esecuzione – oggetto di esame – e il pregiudizio lamentato, che, come detto, andava fatto valere nel giudizio di merito relativo alla causa n. 20/2024 R.G.E. giacché è stato il secondo pignoramento a determinare il fallimento degli accordi di vendita. Di qui l'irrilevanza della prova orale e di una eventuale C.T.U.
Quanto alla richiesta di cancellazione del pignoramento, deve dichiararsi il non luogo a provvedere, essendo tale adempimento demandato ex art. 632 c.p.c. al G.E.
4. – Stante il rigetto della richiesta ex art. 96, comma 2, c.p.c. che integra gli estremi di una vera a propria domanda risarcitoria non esperibile in altro procedimento poiché connessa all'esecuzione, le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico del contumace e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 520.000,00, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
n. 126/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara improcedibile il processo esecutivo iscritto al n. 56/2023 R.G.E., rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 età delle spese di lite, che liquida in € 6.235,65 Parte_1
(di cui € 5.614,50 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi