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Articolo 14 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
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Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 14 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Versione
19 ottobre 1961
Art. 14.
Al secondo comma dell'articolo 56 del predetto testo unico sono soppresse le parole: "e delle relative sezioni".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
Vedi fonte istituzionale
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