Art. 3.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede, per l'aumento del contributo ordinario di lire 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 1, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, e per la concessione del contributo straordinario di 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 2, mediante riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede, per l'aumento del contributo ordinario di lire 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 1, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, e per la concessione del contributo straordinario di 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 2, mediante riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.