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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/09/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 373/203 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Francesco Delù Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in data 18.2.2023 al n. R.G. 373/2023 del ruolo Generale, promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f.: e CP_1 C.F._1 ato via del Girasole n.6, domiciliata in Carm n 10/A ( presso “ Villa Garolle”), rappresentata e difesa dall'avv. Elena GIUNTI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato via della Romita n. 117 , come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione;
PEC: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente
Contro
:
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
6 (cod. fsc. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Massa e Cozzile (PT), L.go G. L studio dell'Avv. Silvia MARTINI, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Chiara ALIANI SODERI, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
FAX: 0572/910669; PEC: Email_2
PEC: Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 12.10.2023;
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la ricorrente: “ come in atti richiamando il ricorso e la memoria n 1, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale che peraltro è stata venduta” Per il resistente: “come da memoria ex art 183, comma 6, n 1, cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2023, ha proposto domanda di CP_1 separazione del matrimonio civile contratto a Prato in data 21/07/1997 con
1 , trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Controparte_2
Prato alla parte n. I, atto n. 109, anno 1997.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto ed esposto:
- di essere in regime di separazione dei beni e dalla loro unione era nata la figlia
(nata a [...] il [...]), la quale lavora e dimora stabilmente Persona_1 dal fidanzato ed è autonoma economicamente;
- che il marito risulta pensionato e percepisce una pensione di circa 1.350,00 €, oltre ad essere proprietario della casa familiare sita a Prato, via del Girasole;
- che nel corso del matrimonio, in qualità di casalinga, si è principalmente occupata della casa e della figlia, svolgendo per alcuni periodi attività di babysitter presso alcune famiglie cinesi;
- di essere disoccupata e di percepire una pensione di invalidità di € 295 mensili;
- che il rapporto ultraventennale dei coniugi è stato segnato da fatti collegabili alla incolpevole patologia psichiatrica da cui era affetta, risultando da oltre 10 anni in cura ed incorrendo in problematiche, con esiti giudiziari, pur mantenendo la capacità di intendere e di volere;
- che nel 2018 il coniuge aveva introdotto giudizio di separazione giudiziale, abbandonato di comune accordo tra le parti;
- che, tuttavia, il rapporto di affetto era venuto meno e in data 18.11.2022 aveva comunicato al marito la determinazione di separarsi, ma le parti non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di mantenimento;
- che il 9 gennaio 2023 il marito aveva comunicato l'imminente deposito di istanza per nomina di amministrazione di sostegno a suo favore.
Su tali premesse, chiedeva: la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 800,00 mensili, o diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale, pur Controparte_2 associandosi alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente, esponendo:
- che dopo la nascita della figlia la vita del nucleo familiare, composto anche Per_1 dalla minore figlia della ricorrente e nata da precedente relazione, per Per_2
Co alcuni anni era trascorsa in armonia, sino a quando, nel biennio 2001/2002, la aveva cominciato a manifestare i primi sintomi di un disturbo paranoide,
2 lamentando timori ingiustificati e ponendo in essere comportamenti anomali, quali la fuga con la piccola a seguito di un diverbio con il marito, la distruzione degli Per_1 arredi della casa familiare, incendiando oggetti e giornali;
- che dal 2003 le alterazioni paranoidi si erano indirizzate verso specifiche persone, presentando denunce ingiustificate verso vicini di casa di cui lamentava atteggiamenti persecutori non reali e verso la cognata, tanto che nell'aprile di tale anno era stata ricoverata a seguito di TSO al reparto di psichiatria dell'Ospedale di
Prato;
- che negli anni successivi la situazione era andata sempre più aggravandosi, tanto Co che nel giugno 2004, dopo essersi recata a Milano senza dare notizie, la aveva dato fuoco ad un'uditrice giudiziaria fuori dal Tribunale di Milano;
- che per tale episodio era stato emesso nei suoi confronti provvedimento di fermo di indiziato di delitto e applicata la custodia cautelare in carcere e , successivamente, la misura di sicurezza presso l'OPG di Mantova;
- che nell'ottobre 2007 la misura di sicurezza detentiva era trasformata in libertà vigilata per la durata residua della pena, e prorogata sino all'aprile 2010, sul presupposto della permanenza della pericolosità sociale;
- che dopo un percorso terapeutico ed un periodo di apparente tranquillità sino al Co 2012/2013, la perveniva gradualmente alla determinazione di cessare l'assunzione dei farmaci , così che dal 2014 si erano nuovamente verificati gli atteggiamenti di natura paranoide, tra i quali la sottrazione di libretti postali, che portavano a nuovi ricoveri in TSO;
Co
- che nel 2017, ad insaputa degli altri membri della famiglia, la aveva trasferito tutti i fondi familiari da un conto cointestato con il marito ad uno personale, creando uno stato di disagio e difficoltà finanziaria;
- che nel 2018 la figlia aveva formalizzato denuncia querela, poi ritirata, verso Per_1 la madre per le minacce che la stessa le aveva indirizzato;
- che nel corso di tale periodo aveva instaurato procedura di separazione, poi abbandonata per le promesse della moglie di sottoporsi alle cure e risolvere le problematiche di salute;
Co
- che nel 2021, a causa di un banale diverbio familiare, la aveva tenuto un comportamento fortemente inadeguato con la figlia , sfociato in un violento Per_1 litigio che determinava la definitiva frattura del rapporto coniugale e con le figlie;
3 - - che nel corso degli ultimi anni si erano verificati ulteriori episodi connessi alla patologia, tra i quali le accuse rivolte al marito di avere rifiutato le cure ed il cibo;
Co
- che nel corso della vita coniugale la non si era dedicata in via esclusiva alla figlia, avendo svolto attività di baby sitter e non svolgendo il proprio ruolo di genitore in modo adeguato, soprattutto per il rifiuto di sottoporsi alle cure necessarie;
- che prima di instaurare la procedura di separazione aveva ritenuto , unitamente alla figlia , di tutelare la moglie proponendo ricorso per nomina di Per_1 amministratore di sostegno iscritto sub n 60/2023 RG VG di questo Tribunale e nelle Co more era stato anticipato dalla che aveva depositato il ricorso di separazione;
Co
- - che la non era proprietaria di beni immobili e mobili registrati, ma aveva accantonato i risparmi della famiglia presumibilmente per circa € 60.000,00 ed aveva ammesso di svolgere attività in nero, mentre il marito percepiva una pensione di anzianità di appena € 1150,00 mensili, gravata di un finanziamento attivo per €
120,00, ed era proprietario dell'immobile sito in Prato, via del Girasole, n 6.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_2 assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale e, in via riconvenzionale, con pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente e condanna alle spese del procedimento.
Dopo la comparizione in sede presidenziale e l'adozione dei provvedimenti provvisori, si è proceduto ad istruttoria con produzione di documenti, riservando al collegio, in via di ipotesi, la decisione di disporre indagini di carattere patrimoniale e reddituale ed invitando le parti a precisare le conclusioni definitive.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la ricorrente rinunciava espressamente all'assegnazione della casa familiare e la causa era riservata in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
SEPARAZIONE E DOMANDE DI ADDEBITO
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge deve essere accolta la domanda di separazione. La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che parimenti sia venuta meno la comunione materiale e spirituale che giustifica la prosecuzione del
4 rapporto. D'altra parte, tale prospettazione trova conferma nel tenore delle rispettive allegazioni, nei documenti prodotti e nel comportamento tenuto dai coniugi fuori e nel processo, dai quali discendono presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dell'intollerabilità della convivenza e della sua cessazione in via definitiva a far data dal 2021 senza essere più ripresa. Sussistono, pertanto, i presupposti della separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, imputando alla stessa il rifiuto di sottoporsi alle terapie necessarie per affrontare con successo i disturbi a carattere paranoide sfociati in episodi che, in definitiva, avrebbero reso intollerabile la vita coniugale.
Tale rifiuto è stato contestato dalla ricorrente resistente, la quale non ha negato i singoli episodi richiamati dal marito, determinati in effetti dai disturbi di cui incolpevolmente soffre, stigmatizzando tuttavia la mancanza di ausilio e sostegno per farvi fronte adeguatamente.
In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se
5 ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei suesposti principi, certamente non può farsi carico alla ricorrente dei disturbi di cui soffre oramai da oltre 20 anni, ma quel che viene rimproverato è piuttosto il consapevole rifiuto di sottoporsi alle terapie che pure in passato si erano dimostrate efficaci.
Secondo la stessa versione prospettata, i comportamenti anomali hanno avuto origine già nel 2001, sfociando poi nell'episodio più grave del giugno 2004, che ha determinato l'applicazione della custodia cautelare in carcere e, successivamente, nella misura di sicurezza presso l'ospedale psichiatrico di Mantova, con riflessi inevitabili per l'assenza dalla famiglia per diversi anni.
Tale vissuto, unitamente alle ulteriori vicende ed alle segnalazioni da parte dei medici curanti, avrebbero dovuto suggerire un'assunzione di maggiore consapevolezza delle sofferenze e dei disagi causati agli altri membri della famiglia, di cui i continui e reiterati litigi e discussioni sarebbero un chiaro ed evidente segnale. A riguardo, tuttavia, da un lato, deve essere considerato che le vicende pregresse non avevano portato ad una rottura definitiva della relazione affettiva almeno sino al 2018-2019, tenuto conto che dopo l'istaurazione del giudizio di separazione, entrambe le parti vi anno concordemente rinunciato sul presupposto di mantenere il legale. Dall'altro, che non vi sono elementi univoci per ritenere che il rifiuto di sottoporsi alle terapie, comunque frutto di una libera scelta, non sia comunque a sua volta effetto del progredire della patologia, immaginando pericoli nelle stesse terapie ( come confermato dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) e, comunque, nella convinzione di essere in grado di farvi fronte da sola senza ricorrere all'ausilio di terzi, in modo da ripristinare le condizioni per mantenere la vita di relazione.
Quindi, non v'è dubbio che per diversi anni gli episodi determinati dallo stato di salute psicofisica della ricorrente abbiano determinato tensioni e litigi nella coppia, ma non sono emerse le specifiche motivazioni per le quali tale equilibrio - in qualche modo fatto proprio ed accettato - è divenuto per il marito improvvisamente intollerabile e che tali ragioni siano imputabili in via esclusiva alla moglie, e non ad
6 un diverso atteggiarsi di lui, ovvero di entrambi per farvi fronte in modo coeso. In questa prospettiva, l'abbandono della procedura di separazione instaurata nel 2018 induce a qualificare l'atteggiamento dell' non in termini di mera CP_2 tolleranza, bensì di sostanziale accettazione del fatto che la relazione affettiva era ancora esistente, come dimostrato dalla decisione di non intraprendere alcuna iniziativa in attesa degli esiti della procedura instaurata nel 2023 per la nomina di amministratore di sostegno nell'interesse della moglie.
Lo stesso litigio verificatosi con la figlia nel 2021- di tenore ed intensità Per_1 analoghi a tanti altri vissuti in precedenza- ha determinato effetti più gravi nel rapporto perché inseritosi in un clima di crescente stanchezza e minore capacità di sopportazione inevitabilmente correlati alla durata della malattia ed alle necessità sempre crescenti di farvi fronte, di cui la ricorrente più che colpevole responsabile appare la prima vittima.
Si è detto che la violazione dei doveri coniugali può essere di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass.,
24.4.2024, n 11032).
Oltre tutto, se ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, ciò presuppone comunque la verifica della effettiva illiceità del comportamento tollerato (Cass. 2.9.2022, n 25966).
In definitiva, la dichiarazione di addebito della separazione implica sempre la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e quindi che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Diversamente, in caso di mancato raggiungimento della prova del fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
7 entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito ( Cass., 20.12.2021,
n 40795).
Ad avviso del Collegio, per quanto possono imputarsi alla ricorrente condotte caratterizzate da un graduale allontanamento anche emotivo dal proprio coniuge, gli elementi acquisiti non sono sufficienti per concludere che il venir meno – in costanza di rapporto- ai doveri di coppia sia stato pienamente consapevole e, soprattutto, ricondurre proprio a questi le cause esclusive della rottura coniugale.
In definitiva, in mancanza di sicuri addebiti di violazione di doveri coniugali deve presumersi che l'atteggiamento di disinteresse allegato e comunque emerso non è stato comunque tale da determinare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, essendo invece intervenuto quando, in presenza di litigi e tensioni, la intollerabilità della convivenza si era già verificata (cfr. sul punto Cass. 10.6.2005 n.
12373 e Cass.
3.8.2007 n. 17056, Cass.
8.5.2013 n. 10719). con conseguente insussistenza del nesso causale.
II.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli non solo minorenni, ma anche maggiorenni non autosufficienti e, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. 21.7.2021, n 20258; Cass.
12.10.2018, n 25604). Sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare
è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 20452/2022) per i figli maggiorenni autosufficienti, l'interesse alla conservazione dell'habitat domestico deve essere supportato da circostanze
8 particolari che, nel caso in esame, non sono mai state allegate dalla ricorrente
(Cass., 20 novembre 2023, n 32151; Cfr. Cass. n. 25604/2018).
Non si ravvisano quindi le condizioni per l'assegnazione della casa familiare, tanto più che all'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha espressamente rinunziato alla originaria domanda, prospettando addirittura che la casa sarebbe stata già venduta a terzi.
III. ASSEGNO DI MANTENIMENTO a)
Quanto alla richiesta di mantenimento, va in generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge
1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. A differenza dell'assegno divorzile, nella fase di separazione attesa la permanenza del vincolo coniugale, rileva anche la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio così che tale criterio si aggiunge alla natura assistenziale, compensativa e perequativa, desumibile dai criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto anche alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, oltre che al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del
9 patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n
5605). Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo
"economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione anche assistenziale e compensativa.
Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Rileva pertanto anche on il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito dei coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) .
10 In questa ottica, tenendo conto che è pacifico che la ricorrente gode di una pensione di invalidità di circa 300 € mensili e che ha ammesso di avere svolto, sia pure in modo non continuativo, attività lavorativa non dichiarata, assume valore preminente la funzione compensativa, in ragione della durata del matrimonio.
Invero, da tale funzione discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche al coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n
24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi, criterio superato a partire dalle pronunce richiamate, non è il medesimo accertamento che occorre compiere al fine di riconoscere se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo perequativa( Cass., n 11178 del 2019).
Secondo il più recente arresto giurisprudenziale, occorre oggi stabilire se e in che misura si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass.,
n. 21926 del 30/08/2019).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
11 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (Cass.
6.9.2021, n 24029).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass., 9.3.2018, n 5817). Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a “realistiche” occasioni professionali-reddituali, che è il richiedente l'assegno ad avere l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio
(Cass., 28.7.2022, n 23583).
Venendo alla fattispecie concreta, la ricorrente ha allegato di non avere prestato attività lavorativa in modo continuativo, dichiarando espressamente di avere esercitato in nero l'attività di baby sitter ed essendosi dedicata alla cura delle figlie
( di cui una nata da precedente relazione) e della famiglia, per scelta condivisa con il marito. D'altra parte, al di là della differente valutazione di circa il CP_2 progressivo disinteresse avvenuto dal 2001, risulta agli atti che dall'insorgenza della patologia, in ragione anche dei periodi trascorsi lontano dalla famiglia quale conseguenza delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza detentive, anche l' aspetto compensativo è andato scemando, tanto più che la figlia si è infine Per_1 allontanata in giovine età dalla famiglia. E' stato poi allegato che parte delle entrate in denaro depositate su conto cointestato, ovvero su un libretto postale, e che sarebbero state sottratte dalla ricorrente, trasferendole su un conto di uso personale ovvero per stipulare una polizza assicurativa a lei intestata, documentata tramite
12 estratto conto del 6 ottobre 2020 (doc, 21 di parte convenuta). All'udienza Co presidenziale del 23 settembre 2023, la ha in ogni caso ammesso di avere liquidità per € 50.000,00.
Di contro, risulta che ha lavorato prima come dipendente ( operati) a CP_2 tempo indeterminato e che attualmente percepisce attualmente il relativo trattamento pensionistico ammontante a circa € 1300,00 mensili e 1150,00 al netto delle ritenute). A tale componente reddituale, si aggiunge la titolarità esclusiva dell'immobile destinato a residenza familiare ( oltre ad altri beni di minor valore) e che, secondo quanto allegato e non contestato, sarebbe stato di recente venduto a terzi , con il conseguimento del prezzo.
Ebbene, sulla scorta di tali dati, ritiene a riguardo il Collegio che la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti debba essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di ulteriori dettagliati approfondimenti istruttori, tanto meno disponendo indagini a mezzo della Guardia di Finanza.
A tal fine, infatti, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche di entrambi i coniugi desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni e degli sviluppi imminenti e prevedibili. Conseguentemente, alla luce di tale considerazione sussistono, ancorché in misura affievolita, sia il profilo assistenziale che quello perequativo compensativo dell'assegno richiesto e , considerato quanto allegato in ordine ai redditi percepiti dal marito, la misura di € 150,00 mensili appare adeguata per far fronte alle minime esigenze di vita quotidiana, in linea con i criteri adottati da questo
Tribunale (pure in assenza di dettagliata documentazione sulla situazione patrimoniale) in forza degli elementi acquisiti, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio precedente.
13 b)
Le medesime considerazioni, tuttavia, non possono essere estese per quanto concerne la posizione della figlia , oramai da tempo maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, secondo quanto risulta pacificamente tra le parti.
A riguardo, si consideri che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183;
Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'interpretazione tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013).
L'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni, oltre tutto, ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. “principio di auto-responsabilità”.
Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. Si è precisato che, in base ad un criterio di relatività e di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, il percorso formativo prescelto deve
14 essere commisurato alla durata ufficiale degli studi, al tempo mediamente occorrente per trovare un impiego lavorativo ed alla adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative rispetto alle condizioni della famiglia (Cass., 14.8.2020, n
17183; Cass. 14.9.2020, n 19077). In tale prospettiva, una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno ( Cass., 22.7.2019, n 19696; Cass, 22.11.2010, n 23590).
Tanto precisato in generale, nel caso in esame, non è stata allegata una scelta condivisa di un percorso di studi che giustifichi il protrarsi del mantenimento e l'età oramai raggiunta dalla figlia , comporta la piena applicazione del principio di Per_1 auto-responsabilità.
Infine, quanto alle spese, l'adesione di entrambe le parti alla domanda principale di separazione e la considerazione della reciproca soccombenza in ordine alle ulteriori domande introdotte, inducono il Collegio a ravvisare gli estremi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) dichiara la separazione tra i coniugi , nata in [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in Controparte_2
Prato in data 21/07/1997 , trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Prato alla parte n. I, atto n. 109, anno 1997, rigettando la domanda di addebito a carico della ricorrente;
b) ordina
all'ufficiale di stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) dispone,
che corrisponda alla moglie per il suo Controparte_2 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 150,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuale a far data dalla domanda, rigettando ogni ulteriore richiesta;
d) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi. Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Francesco Delù Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in data 18.2.2023 al n. R.G. 373/2023 del ruolo Generale, promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f.: e CP_1 C.F._1 ato via del Girasole n.6, domiciliata in Carm n 10/A ( presso “ Villa Garolle”), rappresentata e difesa dall'avv. Elena GIUNTI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato via della Romita n. 117 , come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione;
PEC: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente
Contro
:
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
6 (cod. fsc. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Massa e Cozzile (PT), L.go G. L studio dell'Avv. Silvia MARTINI, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Chiara ALIANI SODERI, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
FAX: 0572/910669; PEC: Email_2
PEC: Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 12.10.2023;
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la ricorrente: “ come in atti richiamando il ricorso e la memoria n 1, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale che peraltro è stata venduta” Per il resistente: “come da memoria ex art 183, comma 6, n 1, cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2023, ha proposto domanda di CP_1 separazione del matrimonio civile contratto a Prato in data 21/07/1997 con
1 , trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Controparte_2
Prato alla parte n. I, atto n. 109, anno 1997.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto ed esposto:
- di essere in regime di separazione dei beni e dalla loro unione era nata la figlia
(nata a [...] il [...]), la quale lavora e dimora stabilmente Persona_1 dal fidanzato ed è autonoma economicamente;
- che il marito risulta pensionato e percepisce una pensione di circa 1.350,00 €, oltre ad essere proprietario della casa familiare sita a Prato, via del Girasole;
- che nel corso del matrimonio, in qualità di casalinga, si è principalmente occupata della casa e della figlia, svolgendo per alcuni periodi attività di babysitter presso alcune famiglie cinesi;
- di essere disoccupata e di percepire una pensione di invalidità di € 295 mensili;
- che il rapporto ultraventennale dei coniugi è stato segnato da fatti collegabili alla incolpevole patologia psichiatrica da cui era affetta, risultando da oltre 10 anni in cura ed incorrendo in problematiche, con esiti giudiziari, pur mantenendo la capacità di intendere e di volere;
- che nel 2018 il coniuge aveva introdotto giudizio di separazione giudiziale, abbandonato di comune accordo tra le parti;
- che, tuttavia, il rapporto di affetto era venuto meno e in data 18.11.2022 aveva comunicato al marito la determinazione di separarsi, ma le parti non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di mantenimento;
- che il 9 gennaio 2023 il marito aveva comunicato l'imminente deposito di istanza per nomina di amministrazione di sostegno a suo favore.
Su tali premesse, chiedeva: la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 800,00 mensili, o diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale, pur Controparte_2 associandosi alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente, esponendo:
- che dopo la nascita della figlia la vita del nucleo familiare, composto anche Per_1 dalla minore figlia della ricorrente e nata da precedente relazione, per Per_2
Co alcuni anni era trascorsa in armonia, sino a quando, nel biennio 2001/2002, la aveva cominciato a manifestare i primi sintomi di un disturbo paranoide,
2 lamentando timori ingiustificati e ponendo in essere comportamenti anomali, quali la fuga con la piccola a seguito di un diverbio con il marito, la distruzione degli Per_1 arredi della casa familiare, incendiando oggetti e giornali;
- che dal 2003 le alterazioni paranoidi si erano indirizzate verso specifiche persone, presentando denunce ingiustificate verso vicini di casa di cui lamentava atteggiamenti persecutori non reali e verso la cognata, tanto che nell'aprile di tale anno era stata ricoverata a seguito di TSO al reparto di psichiatria dell'Ospedale di
Prato;
- che negli anni successivi la situazione era andata sempre più aggravandosi, tanto Co che nel giugno 2004, dopo essersi recata a Milano senza dare notizie, la aveva dato fuoco ad un'uditrice giudiziaria fuori dal Tribunale di Milano;
- che per tale episodio era stato emesso nei suoi confronti provvedimento di fermo di indiziato di delitto e applicata la custodia cautelare in carcere e , successivamente, la misura di sicurezza presso l'OPG di Mantova;
- che nell'ottobre 2007 la misura di sicurezza detentiva era trasformata in libertà vigilata per la durata residua della pena, e prorogata sino all'aprile 2010, sul presupposto della permanenza della pericolosità sociale;
- che dopo un percorso terapeutico ed un periodo di apparente tranquillità sino al Co 2012/2013, la perveniva gradualmente alla determinazione di cessare l'assunzione dei farmaci , così che dal 2014 si erano nuovamente verificati gli atteggiamenti di natura paranoide, tra i quali la sottrazione di libretti postali, che portavano a nuovi ricoveri in TSO;
Co
- che nel 2017, ad insaputa degli altri membri della famiglia, la aveva trasferito tutti i fondi familiari da un conto cointestato con il marito ad uno personale, creando uno stato di disagio e difficoltà finanziaria;
- che nel 2018 la figlia aveva formalizzato denuncia querela, poi ritirata, verso Per_1 la madre per le minacce che la stessa le aveva indirizzato;
- che nel corso di tale periodo aveva instaurato procedura di separazione, poi abbandonata per le promesse della moglie di sottoporsi alle cure e risolvere le problematiche di salute;
Co
- che nel 2021, a causa di un banale diverbio familiare, la aveva tenuto un comportamento fortemente inadeguato con la figlia , sfociato in un violento Per_1 litigio che determinava la definitiva frattura del rapporto coniugale e con le figlie;
3 - - che nel corso degli ultimi anni si erano verificati ulteriori episodi connessi alla patologia, tra i quali le accuse rivolte al marito di avere rifiutato le cure ed il cibo;
Co
- che nel corso della vita coniugale la non si era dedicata in via esclusiva alla figlia, avendo svolto attività di baby sitter e non svolgendo il proprio ruolo di genitore in modo adeguato, soprattutto per il rifiuto di sottoporsi alle cure necessarie;
- che prima di instaurare la procedura di separazione aveva ritenuto , unitamente alla figlia , di tutelare la moglie proponendo ricorso per nomina di Per_1 amministratore di sostegno iscritto sub n 60/2023 RG VG di questo Tribunale e nelle Co more era stato anticipato dalla che aveva depositato il ricorso di separazione;
Co
- - che la non era proprietaria di beni immobili e mobili registrati, ma aveva accantonato i risparmi della famiglia presumibilmente per circa € 60.000,00 ed aveva ammesso di svolgere attività in nero, mentre il marito percepiva una pensione di anzianità di appena € 1150,00 mensili, gravata di un finanziamento attivo per €
120,00, ed era proprietario dell'immobile sito in Prato, via del Girasole, n 6.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_2 assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale e, in via riconvenzionale, con pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente e condanna alle spese del procedimento.
Dopo la comparizione in sede presidenziale e l'adozione dei provvedimenti provvisori, si è proceduto ad istruttoria con produzione di documenti, riservando al collegio, in via di ipotesi, la decisione di disporre indagini di carattere patrimoniale e reddituale ed invitando le parti a precisare le conclusioni definitive.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la ricorrente rinunciava espressamente all'assegnazione della casa familiare e la causa era riservata in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
SEPARAZIONE E DOMANDE DI ADDEBITO
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge deve essere accolta la domanda di separazione. La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che parimenti sia venuta meno la comunione materiale e spirituale che giustifica la prosecuzione del
4 rapporto. D'altra parte, tale prospettazione trova conferma nel tenore delle rispettive allegazioni, nei documenti prodotti e nel comportamento tenuto dai coniugi fuori e nel processo, dai quali discendono presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dell'intollerabilità della convivenza e della sua cessazione in via definitiva a far data dal 2021 senza essere più ripresa. Sussistono, pertanto, i presupposti della separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c..
Il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, imputando alla stessa il rifiuto di sottoporsi alle terapie necessarie per affrontare con successo i disturbi a carattere paranoide sfociati in episodi che, in definitiva, avrebbero reso intollerabile la vita coniugale.
Tale rifiuto è stato contestato dalla ricorrente resistente, la quale non ha negato i singoli episodi richiamati dal marito, determinati in effetti dai disturbi di cui incolpevolmente soffre, stigmatizzando tuttavia la mancanza di ausilio e sostegno per farvi fronte adeguatamente.
In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se
5 ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei suesposti principi, certamente non può farsi carico alla ricorrente dei disturbi di cui soffre oramai da oltre 20 anni, ma quel che viene rimproverato è piuttosto il consapevole rifiuto di sottoporsi alle terapie che pure in passato si erano dimostrate efficaci.
Secondo la stessa versione prospettata, i comportamenti anomali hanno avuto origine già nel 2001, sfociando poi nell'episodio più grave del giugno 2004, che ha determinato l'applicazione della custodia cautelare in carcere e, successivamente, nella misura di sicurezza presso l'ospedale psichiatrico di Mantova, con riflessi inevitabili per l'assenza dalla famiglia per diversi anni.
Tale vissuto, unitamente alle ulteriori vicende ed alle segnalazioni da parte dei medici curanti, avrebbero dovuto suggerire un'assunzione di maggiore consapevolezza delle sofferenze e dei disagi causati agli altri membri della famiglia, di cui i continui e reiterati litigi e discussioni sarebbero un chiaro ed evidente segnale. A riguardo, tuttavia, da un lato, deve essere considerato che le vicende pregresse non avevano portato ad una rottura definitiva della relazione affettiva almeno sino al 2018-2019, tenuto conto che dopo l'istaurazione del giudizio di separazione, entrambe le parti vi anno concordemente rinunciato sul presupposto di mantenere il legale. Dall'altro, che non vi sono elementi univoci per ritenere che il rifiuto di sottoporsi alle terapie, comunque frutto di una libera scelta, non sia comunque a sua volta effetto del progredire della patologia, immaginando pericoli nelle stesse terapie ( come confermato dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) e, comunque, nella convinzione di essere in grado di farvi fronte da sola senza ricorrere all'ausilio di terzi, in modo da ripristinare le condizioni per mantenere la vita di relazione.
Quindi, non v'è dubbio che per diversi anni gli episodi determinati dallo stato di salute psicofisica della ricorrente abbiano determinato tensioni e litigi nella coppia, ma non sono emerse le specifiche motivazioni per le quali tale equilibrio - in qualche modo fatto proprio ed accettato - è divenuto per il marito improvvisamente intollerabile e che tali ragioni siano imputabili in via esclusiva alla moglie, e non ad
6 un diverso atteggiarsi di lui, ovvero di entrambi per farvi fronte in modo coeso. In questa prospettiva, l'abbandono della procedura di separazione instaurata nel 2018 induce a qualificare l'atteggiamento dell' non in termini di mera CP_2 tolleranza, bensì di sostanziale accettazione del fatto che la relazione affettiva era ancora esistente, come dimostrato dalla decisione di non intraprendere alcuna iniziativa in attesa degli esiti della procedura instaurata nel 2023 per la nomina di amministratore di sostegno nell'interesse della moglie.
Lo stesso litigio verificatosi con la figlia nel 2021- di tenore ed intensità Per_1 analoghi a tanti altri vissuti in precedenza- ha determinato effetti più gravi nel rapporto perché inseritosi in un clima di crescente stanchezza e minore capacità di sopportazione inevitabilmente correlati alla durata della malattia ed alle necessità sempre crescenti di farvi fronte, di cui la ricorrente più che colpevole responsabile appare la prima vittima.
Si è detto che la violazione dei doveri coniugali può essere di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass.,
24.4.2024, n 11032).
Oltre tutto, se ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, ciò presuppone comunque la verifica della effettiva illiceità del comportamento tollerato (Cass. 2.9.2022, n 25966).
In definitiva, la dichiarazione di addebito della separazione implica sempre la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e quindi che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Diversamente, in caso di mancato raggiungimento della prova del fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
7 entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito ( Cass., 20.12.2021,
n 40795).
Ad avviso del Collegio, per quanto possono imputarsi alla ricorrente condotte caratterizzate da un graduale allontanamento anche emotivo dal proprio coniuge, gli elementi acquisiti non sono sufficienti per concludere che il venir meno – in costanza di rapporto- ai doveri di coppia sia stato pienamente consapevole e, soprattutto, ricondurre proprio a questi le cause esclusive della rottura coniugale.
In definitiva, in mancanza di sicuri addebiti di violazione di doveri coniugali deve presumersi che l'atteggiamento di disinteresse allegato e comunque emerso non è stato comunque tale da determinare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, essendo invece intervenuto quando, in presenza di litigi e tensioni, la intollerabilità della convivenza si era già verificata (cfr. sul punto Cass. 10.6.2005 n.
12373 e Cass.
3.8.2007 n. 17056, Cass.
8.5.2013 n. 10719). con conseguente insussistenza del nesso causale.
II.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli non solo minorenni, ma anche maggiorenni non autosufficienti e, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. 21.7.2021, n 20258; Cass.
12.10.2018, n 25604). Sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare
è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 20452/2022) per i figli maggiorenni autosufficienti, l'interesse alla conservazione dell'habitat domestico deve essere supportato da circostanze
8 particolari che, nel caso in esame, non sono mai state allegate dalla ricorrente
(Cass., 20 novembre 2023, n 32151; Cfr. Cass. n. 25604/2018).
Non si ravvisano quindi le condizioni per l'assegnazione della casa familiare, tanto più che all'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha espressamente rinunziato alla originaria domanda, prospettando addirittura che la casa sarebbe stata già venduta a terzi.
III. ASSEGNO DI MANTENIMENTO a)
Quanto alla richiesta di mantenimento, va in generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge
1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. A differenza dell'assegno divorzile, nella fase di separazione attesa la permanenza del vincolo coniugale, rileva anche la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio così che tale criterio si aggiunge alla natura assistenziale, compensativa e perequativa, desumibile dai criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto anche alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, oltre che al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del
9 patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n
5605). Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo
"economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione anche assistenziale e compensativa.
Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Rileva pertanto anche on il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito dei coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) .
10 In questa ottica, tenendo conto che è pacifico che la ricorrente gode di una pensione di invalidità di circa 300 € mensili e che ha ammesso di avere svolto, sia pure in modo non continuativo, attività lavorativa non dichiarata, assume valore preminente la funzione compensativa, in ragione della durata del matrimonio.
Invero, da tale funzione discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche al coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n
24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi, criterio superato a partire dalle pronunce richiamate, non è il medesimo accertamento che occorre compiere al fine di riconoscere se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo perequativa( Cass., n 11178 del 2019).
Secondo il più recente arresto giurisprudenziale, occorre oggi stabilire se e in che misura si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass.,
n. 21926 del 30/08/2019).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
11 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (Cass.
6.9.2021, n 24029).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass., 9.3.2018, n 5817). Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a “realistiche” occasioni professionali-reddituali, che è il richiedente l'assegno ad avere l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio
(Cass., 28.7.2022, n 23583).
Venendo alla fattispecie concreta, la ricorrente ha allegato di non avere prestato attività lavorativa in modo continuativo, dichiarando espressamente di avere esercitato in nero l'attività di baby sitter ed essendosi dedicata alla cura delle figlie
( di cui una nata da precedente relazione) e della famiglia, per scelta condivisa con il marito. D'altra parte, al di là della differente valutazione di circa il CP_2 progressivo disinteresse avvenuto dal 2001, risulta agli atti che dall'insorgenza della patologia, in ragione anche dei periodi trascorsi lontano dalla famiglia quale conseguenza delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza detentive, anche l' aspetto compensativo è andato scemando, tanto più che la figlia si è infine Per_1 allontanata in giovine età dalla famiglia. E' stato poi allegato che parte delle entrate in denaro depositate su conto cointestato, ovvero su un libretto postale, e che sarebbero state sottratte dalla ricorrente, trasferendole su un conto di uso personale ovvero per stipulare una polizza assicurativa a lei intestata, documentata tramite
12 estratto conto del 6 ottobre 2020 (doc, 21 di parte convenuta). All'udienza Co presidenziale del 23 settembre 2023, la ha in ogni caso ammesso di avere liquidità per € 50.000,00.
Di contro, risulta che ha lavorato prima come dipendente ( operati) a CP_2 tempo indeterminato e che attualmente percepisce attualmente il relativo trattamento pensionistico ammontante a circa € 1300,00 mensili e 1150,00 al netto delle ritenute). A tale componente reddituale, si aggiunge la titolarità esclusiva dell'immobile destinato a residenza familiare ( oltre ad altri beni di minor valore) e che, secondo quanto allegato e non contestato, sarebbe stato di recente venduto a terzi , con il conseguimento del prezzo.
Ebbene, sulla scorta di tali dati, ritiene a riguardo il Collegio che la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti debba essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di ulteriori dettagliati approfondimenti istruttori, tanto meno disponendo indagini a mezzo della Guardia di Finanza.
A tal fine, infatti, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche di entrambi i coniugi desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni e degli sviluppi imminenti e prevedibili. Conseguentemente, alla luce di tale considerazione sussistono, ancorché in misura affievolita, sia il profilo assistenziale che quello perequativo compensativo dell'assegno richiesto e , considerato quanto allegato in ordine ai redditi percepiti dal marito, la misura di € 150,00 mensili appare adeguata per far fronte alle minime esigenze di vita quotidiana, in linea con i criteri adottati da questo
Tribunale (pure in assenza di dettagliata documentazione sulla situazione patrimoniale) in forza degli elementi acquisiti, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio precedente.
13 b)
Le medesime considerazioni, tuttavia, non possono essere estese per quanto concerne la posizione della figlia , oramai da tempo maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, secondo quanto risulta pacificamente tra le parti.
A riguardo, si consideri che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183;
Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'interpretazione tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013).
L'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni, oltre tutto, ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. “principio di auto-responsabilità”.
Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. Si è precisato che, in base ad un criterio di relatività e di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, il percorso formativo prescelto deve
14 essere commisurato alla durata ufficiale degli studi, al tempo mediamente occorrente per trovare un impiego lavorativo ed alla adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative rispetto alle condizioni della famiglia (Cass., 14.8.2020, n
17183; Cass. 14.9.2020, n 19077). In tale prospettiva, una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno ( Cass., 22.7.2019, n 19696; Cass, 22.11.2010, n 23590).
Tanto precisato in generale, nel caso in esame, non è stata allegata una scelta condivisa di un percorso di studi che giustifichi il protrarsi del mantenimento e l'età oramai raggiunta dalla figlia , comporta la piena applicazione del principio di Per_1 auto-responsabilità.
Infine, quanto alle spese, l'adesione di entrambe le parti alla domanda principale di separazione e la considerazione della reciproca soccombenza in ordine alle ulteriori domande introdotte, inducono il Collegio a ravvisare gli estremi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) dichiara la separazione tra i coniugi , nata in [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in Controparte_2
Prato in data 21/07/1997 , trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Prato alla parte n. I, atto n. 109, anno 1997, rigettando la domanda di addebito a carico della ricorrente;
b) ordina
all'ufficiale di stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) dispone,
che corrisponda alla moglie per il suo Controparte_2 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 150,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuale a far data dalla domanda, rigettando ogni ulteriore richiesta;
d) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi. Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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