Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 2
Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini. (Nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse).
L'illegittimo rigetto della istanza di restituzione in termini per formulare richiesta di giudizio abbreviato incondizionato comporta l'obbligo del giudice, in caso di condanna, di applicare la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., considerato che detta richiesta, se formulata, non può non essere accolta; non sussistono, invece, in tal caso, violazioni o compressioni del diritto di difesa, posto che l'imputato giudicato con il rito ordinario usufruisce di una procedura più garantita e garantista rispetto a quella offerta dal predetto procedimento speciale, con la conseguenza che l'unica ricaduta negativa è costituita dalla mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. cui può rimediare, a seconda dei casi, lo stesso giudice di legittimità o l'eventuale giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
M 27 le 7 127 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/12/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N.2821 Dott. GIULIANA FERRUA
- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA REGISTRO GENERALE
N. 4529/2011 Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RI CO N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 783/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udite il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Ritenuto in fatto
In data 1/5/2008 la polizia giudiziaria di Crotone sequestrò numerose armi da fuoco, cartucce, proiettili, un'arma bianca (pugnale), una bomboletta detergente per armi ed altro materiale in un capannone e in un'area boschiva sita nelle vicinanze dello stesso. Per tali fatti fu contestualmente tratto in arresto RI CC.
Il predetto, giudicato con rito immediato, fu condannato dal tribunale di Crotone -in relazione ai reati di cui agli articoli 81 cpv, 697 c.p., 10, 12,14 legge 497/74, 23 commi terzo e quarto legge 110/75, con l'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91, nonché per il delitto di ricettazione continuata del predetto materiale e aggravata ai sensi del sopra ricordato articolo 7- alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1000 di multa. La corte di appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la statuizione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore, articolando numerose censure.
A) inosservanza dell'articolo 125 comma tre cpp, poiché i giudici di appello non hanno dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per effetto della omessa pronuncia di ordinanza (motivata) in ordine alla questione incidentale di nullità sollevata dalla difesa e per mancanza assoluta di motivazione in sentenza in ordine alla medesima questione. In presenza dell'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, per violazione dell'articolo 454 cpp, in relazione all'articolo 178 comma 1 del medesimo codice, il tribunale di Crotone avrebbe dovuto pronunziarsi, atteso che la nullità -dovuta alla mancata allegazione al fascicolo del PM degli accertamenti tecnici eseguiti su materiale biologico consegnato alla polizia scientifica di Roma- era stata ritualmente dedotta. In ordine a tale eccezione non si è mai provveduto nel corso del dibattimento di primo grado, mentre avrebbe dovuto essere emessa, come anticipato, ordinanza motivata, trattandosi di questione incidentale rilevante e dirimente. In ordine a tale questione non si rinviene motivazione neanche in sentenza e tale mancanza non può essere colmata dal giudice d'appello. Sostiene il giudice di secondo grado che, in ragione del principio di tassatività delle nullità, la censura non poteva trovare accoglimento;
in realtà, come premesso, ci si trova in presenza di mancanza fisica di motivazione, con la conseguenza che non poteva essere consentito al giudice d'appello integrare una motivazione in realtà inesistente. Poiché, viceversa, ciò è quello che è accaduto, ne consegue che l'imputato è stato, sul punto, privato di un grado di giudizio.
B) violazione dell'articolo 454 comma secondo cpp in relazione agli articoli 178 comma primo lettera c), 358,455 del codice di rito, poiché i giudici di merito hanno omesso di dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato;
subordinatamente: richiesta di remissione in termini per formulare richiesta di rito abbreviato, ovvero applicazione della riduzione di pena ai sensi del secondo comma dell'articolo 442; in via ulteriormente subordinata, si propone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 454 cpp per contrasto con gli articoli 3,24, 101,102,111 della Costituzione. L'omesso, tempestivo deposito da parte del PM dell'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili, sopra indicati, e delegati alla polizia scientifica, ha determinato la nullità del decreto di giudizio immediato, atteso che, come si è potuto poi apprendere a seguito del tardivo deposito di detta relazione (1/7/2009), nessuna impronta papillare o di altra natura, rinvenuta sul materiale in sequestro, aveva corrispondenza con quelle dell'imputato.
Sostiene la corte d'appello che, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, l'incompleta trasmissione degli atti non comporta la nullità della richiesta di giudizio immediato. Nel caso di specie, tuttavia, tale incompletezza assume caratteristiche particolari: la consulenza tecnica della polizia scientifica fu acquisita solo a dibattimento "inoltrato". Essa si è risolta in favore dell'imputato, in quanto ha fornito la prova negativa del contatto tra lo stesso e il materiale in sequestro. L'omessa allegazione di tale atto di indagine si è quindi sostanziata in una violazione del diritto di difesa anche perché, di fronte alla situazione documentale sopradescritta (priva dei risultati della predetta consulenza), l'imputato non ha potuto valutare l'opportunità di richiedere il giudizio abbreviato, non essendo stato notiziato della sussistenza di una situazione delle fonti di prova sostanzialmente a lui favorevole. Sotto altro aspetto, è da rilevare che il gip si è visto sottrarre un elemento che avrebbe potuto e dovuto valutare, allo scopo di decidere se ammettere oppure no il giudizio immediato. Al PM, invero, non è riconosciuta la possibilità di selezionare gli atti, escludendo quelli sfavorevoli alla tesi di accusa. A ben vedere, il requirente ha chiesto, nel caso in esame, il giudizio immediato ancor prima di aver ricevuto il deposito della consulenza tecnica, che pure aveva prima disposto. Ne consegue che il requisito dell'evidenza della prova era, nel caso in esame, in realtà, falsato. La difesa, per parte sua, una volta avvenuto il deposito della consulenza, ha avanzato la subordinata richiesta di essere rimessa in termini per chiedere il giudizio abbreviato o l'ulteriore richiesta di ottenere, in caso di condanna, una riduzione di un terzo della pena, ai sensi del secondo comma dell'articolo 442 del codice di rito;
tali richieste sono state respinte. Esse sono state riproposte con i motivi di appello e di nuovo respinte. La corte di Catanzaro ha ritenuto non vi fosse stata alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che la consulenza tecnica era stata comunque acquisita in dibattimento su accordo delle parti e non era stata di fatto utilizzata dal primo giudice per affermare la colpevolezza di RI;
ciò rappresenta una palese incongruenza, atteso che i risultati di detta consulenza mai avrebbero potuto essere utilizzati per corroborare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dal momento che, come più volte evidenziato, essi erano favorevoli ad RI. D'altra parte, per escludere il ricorso alla procedura del giudizio immediato, non occorre la prova decisiva dell'innocenza dell'imputato, ma basta l'esistenza di una fonte di prova che non consenta la celerità tipica di tale rito. Né va trascurato che, ai sensi dell'articolo 358 cpp, il PM ha l'obbligo di compiere le attività di indagine in prospettiva favorevoli all'indagato/imputato (e dunque, a maggior ragione, di allegarne i risultati). Tutto ciò premesso, è evidente che sono stati violati, oltre al diritto di difesa, il principio del contraddittorio è quello della parità tra le parti.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 145/91, ebbe occasione di negare che il PM avesse il potere di selezionare gli atti da allegare alla richiesta di rinvio a giudizio e tanto in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 419 cpp e dell'art. 130 disp. att. cpp. Orbene, la conseguenza del mancato deposito degli atti da parte del PM nella richiesta di rinvio a giudizio è la loro inutilizzabilità, ma, nel caso di specie, come anticipato, si tratta di atti dal contenuto del tutto favorevole all'imputato. In altri termini, l'omessa allegazione al fascicolo del PM di un atto di indagine rappresentativo di fatti e circostanze favorevoli al ricorrente finirebbe per sottrarre definitivamente al giudizio proprio un atto rilevante per gli interessi della difesa, anche al fine di accedere ad un rito alternativo, senza che tale omissione, una volta rilevata, possa essere -in alcun modo- sanzionata. In tema di giudizio immediato, peraltro, la questione assume contorni ben più peculiari e specifici, in considerazione della sua sostanziale diversità rispetto rito ordinario;
e così, come nel procedimento incidentale de libertate, l'acquisizione di un elemento rilevante in favore dell'indagato, successivamente alla formazione del giudicato cautelare, può rimettere in discussione l'evidenza della prova, così l'omessa allegazione al fascicolo di indagine, e conseguentemente, alla richiesta di giudizio immediato, di un atto, quale quello sopra indicato, finisce per configurare una fattispecie patologica, in cui neppure il giudice può intervenire al fine di porre rimedio ad una palese violazione delle sue prerogative, nonché delle garanzie difensive, nonché, ancora, dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. È allora evidente che l'assenza nell'ordinamento di una specifica sanzione processuale di nullità che raggiunga l'omessa allegazione da parte del PM nel fascicolo e, conseguentemente, nella richiesta di giudizio immediato, di un atto di indagine rappresentativo di fatti e circostanze favorevoli all'imputato potrebbe addirittura avallare una prassi in forza della quale sarebbe consentito all'Organo dell'accusa un discrezionale potere di selezione in malam partem. In ragione di ciò, la questione di compatibilità costituzionale dell'articolo 454 cpp, in relazione agli articoli 358,419,431,433,455 dello stesso codice per contrasto con gli articoli 3,24, 101,100 2,111 della Costituzione è tutt'altro che manifestamente infondata e, nel caso di specie, certo non irrilevante, atteso che non viene consentito al gip di richiedere al PM la trasmissione degli atti acquisiti anche successivamente alla richiesta di giudizio immediato, non prevedendo per altro l'ordinamento alcun intervento delle parti nella formazione dei fascicoli previsti dagli articoli 431 e 433 del codice di rito. Ed è proprio la mancata previsione della nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto nei casi di omesso, arbitrario deposito da parte del PM di atti di indagine ciò che determina il vulnus costituzionale.
C) violazione degli articoli 191, 203 comma uno bis, 350 comma sette cpp, perché i giudici di merito non hanno rilevato la nullità della perquisizione eseguita in data 1/5/2008, in quanto la stessa aveva avuto origine da fonte confidenziale, rimasta anonima e perché hanno omesso di dichiarare la inutilizzabilità in dibattimento del verbale di sequestro e dei verbali di arresto dell'RI, nella parte in cui riportavano dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e in assenza del suo difensore. Invero, emerge dalle sentenze che la notizia della presenza di armi e munizioni in possesso di RI fu fornita da una fonte confidenziale, mai indicata dalla polizia giudiziaria. Le munizioni furono trovate in un capannone che era in uso anche al ricorrente;
secondo quanto emerge dagli atti, poi, le armi sarebbero state trovate in una zona boschiva, indicata agli inquirenti proprio dall' RI. In riferimento a tale emergenza, la difesa eccepì la nullità della perquisizione e del conseguente sequestro. Il primo giudice disattese l'eccezione e la corte d'appello, pur prendendo atto delle circostanze segnalate, la rigettava, cercando di ricavare da altri elementi la prova della sussistenza dei delitti contestati. Ma non può esservi dubbio che l'unico reale fondamento della statuizione di condanna è rappresentato dalle dichiarazioni spontanee dell'indagato, dichiarazioni del tutto inutilizzabili. Secondo la corte territoriale, le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria costituiscono indizi idonei a formare il libero convincimento del giudice, in quanto non possono ritenersi propalazione di natura confessoria, ma spontanee dichiarazioni pienamente valide. Così non è, come ha ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. È vero che le Sezioni unite, con la sentenza Sala del 1996, hanno ribadito la obbligatorietà del sequestro del corpo di reato, trattandosi di atto dovuto, ma ciò non rende, di per sé, utilizzabili le eventuali fonti di prova raccolte in violazione della legge. Il principio si ricava da altra pronuncia delle Sezioni unite, come ad esempio la pronuncia 2010/13426, in tema di intercettazioni che dichiara inutilizzabili, a norma dell'articolo 191 del codice di rito, perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge,le intercettazioni illegalmente eseguite. Dunque, nel caso in esame, la inutilizzabilità non investe il sequestro in quanto tale, ma le altre circostanze che da esso siano desumibili e in particolare le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e in assenza del suo difensore. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è categorica (2008/19647). D) violazione degli articoli 191,350 comma settimo cpp, avendo i giudici di merito ritenuto erroneamente la utilizzabilità delle deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria, nella parte in cui riferivano sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, trattandosi, ancora una volta, di prove illegittimamente acquisite.
Tanto il tribunale, quanto la corte d'appello hanno ritenuto di poter utilizzare ai fini della decisione le suddette deposizioni. Viceversa, le stesse, ai sensi del settimo comma dell'articolo 350 cpp, non sono affatto utilizzabili in dibattimento, in qualsiasi forma siano rappresentate. AI RI, appartenente alla polizia di Stato, all'udienza del 24 10.2008, rispondendo alle domande poste dal PM, faceva riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato. Inutilmente la difesa a tanto si opponeva. Le suddette dichiarazioni di AI sono state utilizzate ai fini della valutazione dei fatti.
E) nullità della sentenza di appello per violazione degli articoli 125, 392 comma uno cpp, per l'omessa motivazione rispetto a specifiche ragioni di doglianza, dedotte all'atto d'appello e riferibili alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove. La motivazione è viziata perché articolata in maniera meramente riepilogativa e in gran parte per relationem rispetto la sentenza di primo grado. Con i motivi di appello, si sosteneva che il tribunale di Crotone aveva fatto eccessivo affidamento sul contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro, redatti in maniera confusa. Si evidenziava come non fossero state prese in adeguata considerazione le deposizioni dei testi presenti e ci si doleva che, in sostanza, era stata operata una ricostruzione lacunosa, errata, indistinta rispetto alle diverse fasi in cui l'operazione di polizia si era articolata;
tutto ciò allo scopo di individuare chi effettivamente avesse la proprietà o comunque la disponibilità del magazzino. Si deduceva anche la mancata valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che il luogo nel quale erano state rinvenute le armi era semplicemente prospiciente al capannone dove in parte si svolgeva l'attività lavorativa di RI. Ancora la difesa contestava la portata rappresentativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la loro capacità probatoria nonché la concludenza indiziante delle effettuate intercettazioni. A tali rilievi i giudici d'appello danno una risposta solo parziale e si limitano a riproporre, in modo riassuntivo, facendole proprie, le argomentazioni già svolte dalla sentenza di primo grado. Così operando il giudice di appello non ha reso palese il processo logico-argomentativo che avrebbe dovuto autonomamente seguire per giungere alle sue conclusioni. Come se non bastasse, non vengono prese in adeguata considerazione le conclusioni dell'accertamento non ripetibile condotto dalla polizia scientifica di Roma, accertamento che ha consentito di affermare, come premesso, che sulle armi e sulle munizioni cadute in sequestro non vi è alcuna traccia biologica che riconduca all'imputato. Su tale emergenza la corte d'appello nulla dice. F) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 192 cpp, anche in termini di travisamento delle prove acquisite, atteso che la sentenza impugnata si fonda su meri sospetti e su affermazioni del tutto congetturali. Secondo quanto si legge, il sequestro operato nel capannone di via Lecco numero 17 avrebbe natura concludente perché RI utilizzava quotidianamente il magazzino e perché lo stesso, al momento della perquisizione, era stato contattato telefonicamente dal fratello per ottenerne la presenza sul posto. In realtà, si tratta di circostanze equivoche in quanto anche alcuni dipendenti avevano accesso al magazzino e il fratello dell'imputato era comunque in possesso delle chiavi. E il fatto che RI fosse stato contattato è di scarso rilievo, dal momento che non si sa se il contatto avvenne per iniziativa del fratello dell'imputato o, cosa più verosimile, su richiesta degli operanti. Trattasi quindi di circostanze assolutamente generiche e prive di rilevanza rispetto al fatto da provare. Quanto al sequestro operato nella zona boschiva, la sentenza di appello ritiene determinanti alcune circostanze quali il fatto che l'area fosse a meno di duecento metri dal capannone, il fatto che RI potesse operare un controllo costante, il fatto che le munizioni trovate nel capannone fossero compatibili con le armi sotterrate nel bosco, il fatto che le munizioni e le armi fossero avvolte in buste dello stesso tipo.
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di meri sospetti e di semplici congetture. Invero, il ricorrente lavorava sul posto occasionalmente e temporaneamente, né è stato accertato da quanto tempo le armi si trovassero sepolte in un luogo vasto (l'intera località è indicava come
Val Cortina). Peraltro, non ha senso affermare che RI potesse esercitare un controllo sull'area boschiva, dal momento che chiunque altro, anche i proprietari dei fondi limitrofi, potevano accedere ad essa. Inoltre, l'imputato si occupava anche della consegna del legname ai clienti e dunque si allontanava frequentemente dal luogo. Quanto al fatto che le munizioni trovate nel capannone fossero compatibili con quelle in uso alle armi sequestrate nel bosco, il fatto è di scarsa rilevanza, perché trattasi di munizioni comuni (7,65 e, in un solo caso, un calibro 38). Quanto alla pretesa similitudine delle buste, essa non è stata accertata dal giudicanti, ma è frutto della valutazione di un solo operante (il teste RI). A fronte di tali emergenze, prive di significato univoco, sta il ricordato esito dell'accertamento tecnico, che esclude qualsiasi relazione tra l'imputato e le res in sequestro.
Peraltro, ulteriore difetto di motivazione, per palese travisamento della prova e per violazione articolo 192 commi terzo e quarto del codice di rito, si rinviene nella parte della sentenza di appello in cui ci si riporta alle argomentazioni della sentenza di primo grado e si afferma che sia provata la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto del capo A), in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in base alle intercettazioni. Invero, nessuno dei collaboratori ha mai riferito circostanze riguardanti i fatti in contestazione. Solo MA
ZO afferma in maniera del tutto generica che RI sarebbe l'armiere della clan malavitoso che faceva capo a SE LE. E tuttavia lo stesso ha appreso da terzi tale circostanza, senza mai indicare la sua fonte, né può ritenersi si tratti di notizia in suo possesso perché egli rivestisse un ruolo apicale nella societas sceleris (cosa che non è), né che si trattasse di notizia patrimonio comune degli associati. Come se non bastasse, la Corte calabrese non trae le dovute conseguenze dal fatto che il "pentito" VE IG dichiara di non conoscere affatto l'RI e dal fatto che altro collaboratore, UM CO, inquadra il ricorrente, non nel clan del SE, ma in quello del NA. Namache le conversazioni intercettate hanno riferimento al fatto oggetto della imputazione.
G) erronea applicazione dell'art. 648 cp, atteso che non è indicato il delitto presupposto, come richiesto dalla norma incriminatrice. Tale delitto, come ha ritenuto la giurisprudenza, se pur non giudizialmente accertato, deve comunque essere specificato. Per altro, poiché, come anticipato, la consulenza tecnica ha permesso di accertare che non esistono sulle armi e sulle munizioni sequestrate tracce biologiche riconducibili al ricorrente, è da escludere anche che
RI fosse consapevole del fatto che alcune delle armi avevano la matricola abrasa. Ora, è vero che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, ma, per la sua configurabilità, si richiede più di un semplice motivo di sospetto che la cosa provenga da delitto, essendo necessaria una situazione di fatto dal significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra accettare l'eventualità di commettere una ricettazione e astenersi da qualsiasi condotta.
H) inosservanza degli articoli 191, 195 commi terzo e settimo cpp, in quanto i giudici del merito non ebbero a dichiarare la inutilizzabilità delle dichiarazioni di MA ZO nella parte in cui costui riferiva fatti e circostanze apprese da terzi, di cui non era in grado di indicare l'identità, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità di motivazione in relazione al terzo e quarto comma dell'articolo 192 del codice di rito;
tutto ciò con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91. Secondo la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia convergerebbero nell'indicare il ricorrente come un appartenente alla cosca degli papaniciari. Il MA peraltro avrebbe anche indicato un fatto specifico, vale a dire la presa in consegna da parte dell' RI di uno zaino carico di armi, episodio che sarebbe accaduto in presenza di esso dichiarante (per errore i giudici di merito attribuiscono tale dichiarazione al UM, piuttosto che al MA). A proposito, tuttavia, è da ribadire che i due sopra ricordati collaboratori di giustizia collocano l'imputato in due differenti associazioni criminali. Ora, è pur vero che nel piccolo centro di Papanice si verificò una spaccatura nell'unico, ipotizzato clan egemone, ma di tale evento UM era al corrente e, dunque, nel momento in cui egli colloca RI nel gruppo criminale capeggiato da NA, lo fa ben sapendo che questi si era distaccato dal gruppo capeggiato da SE. Ne consegue la assoluta inconciliabilità tra le dichiarazioni dei due sopra ricordati "pentiti". Né in soccorso della tesi colpevolista giunge il contenuto delle conversazioni intercettate, contenuto del tutto neutro, in quanto privo di qualsiasi riferimento ad armi o munizioni;
ed è arbitraria la conclusione cui giunge la corte d'appello, in base alla quale gli interlocutori avrebbero fatto uso di un linguaggio criptico. Dette conversazioni altro non provano che l'esistenza di un rapporto di conoscenza e frequentazione tra il ricorrente e altri presunti appartenenti all'ipotizzato gruppo criminale operativo nel comune di Papanice. Ulteriore vizio di motivazione si manifesta nella parte in cui la sentenza d'appello non dà il dovuto rilievo alla intervenuta assoluzione di SE LE ed altri, imputati, in separato processo, di concorso nei medesimi reati dei quali è chiamato a rispondere RI. Sia pure in forza di sentenza non ancora definitiva, il SE è stato ritenuto del tutto estraneo al possesso delle armi e delle munizioni, la cui detenzione è stata addebitata in concorso ad
RI. Sul punto, dunque, sarebbe stata necessaria una più rigorosa motivazione da parte del giudice di seconda istanza.
I) inosservanza gli articoli 62 bis, 81,133 cp e inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 12 legge 479/4 e 7 legge 203/91 e carenza assoluta di motivazione nella determinazione della pena, atteso che la giustificazione, sul punto, è meramente apparente, in quanto la corte d'appello si limita ad affermare apoditticamente la correttezza dell'operato del tribunale di Crotone. La carenza motivazionale è assoluta poi in relazione all'applicazione degli aumenti per l'aggravante contestata per la continuazione, che fanno notevolmente
"lievitare" la pena base. Inoltre, lo stato d'incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre i giudici a fissare la pena base nel minimo edittale, anche in considerazione del fatto che i rapporti di frequentazione, per la comune estrazione ambientale, erano quasi necessitati per RI. Infine, la complessiva condotta processuale dell'imputato avrebbe dovuto costituire ulteriore elemento in relazione al quale avrebbe dovuto essere meglio modulata la risposta sanzionatoria.
Considerato in diritto
La giurisprudenza di questa Corte, come ricordato dallo stesso ricorrente, ha ritenuto che non sia causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi dal PM, a corredo della relativa richiesta, o la loro tardiva trasmissione, a ciò ostando, innanzitutto, il principio di tassatività delle nullità (ASN 200948604-RV 246261).
Invero, fermo il dovere del PM di mettere a disposizione del GIP l'intero fascicolo processuale, la mancata osservanza di tale precetto non può avere, per la premessa ragione, come conseguenza, la nullità del decreto di giudizio immediato, anche perché essa non si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
Invero, all'eventuale -conseguente- decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, si contrappone il diritto per l'imputato di richiedere la restituzione nel termine, proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato (si arguisce da ASN 199505403- RV 201816).
Non vi è dunque ragione di tener distinta (come vorrebbe il ricorrente) la omissione che si risolva (sul piano probatorio) in presumibile vantaggio, da quella che si risolva in temuto danno per l'imputato.
Da tale premessa, derivano due conseguenze: la prima consiste nella irrilevanza della omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla proposta eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato;
la seconda, nell'erronea statuizione da parte del giudice del merito che ha negato la pur richiesta remissione in termini. Quanto alla prima questione, deve anche esser tenuto presente che, con riferimento a questioni processuali, ogni censura in ordine alla motivazione è inammissibile;
invero, a fronte di siffatte questioni, ciò che rileva è esclusivamente la legittimità o meno della soluzione adottata dal giudice, rimanendo indifferenti le argomentazioni al proposito svolte dal medesimo: ciò anche in quanto l'art 619 cpp espressamente consente di modificare o rettificare, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia immune da censura. Ne consegue che certamente non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una pretesa violazione di norme processuali, se la violazione sia comunque insussistente (ASN 200930686-RV 244731).
Insomma, la mancanza di motivazione può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione esclusivamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cpp., e nei limiti stabiliti da questa disposizione;
non può essere anche dedotta a norma dell'art. 606, comma primo lett. c), come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (cfr. SU, sent. n. 5 del 1991, ric. Bruno e altri, RV 186998).
La prima censura è, dunque, manifestamente infondata e quindi inammissibile. La seconda censura, viceversa, per quanto premesso, è fondata nei termini di cui in motivazione, atteso che l'RI avrebbe certamente avuto diritto al nuovo termine per eventualmente chiedere il giudizio abbreviato.
Al proposito, le S.U. di questa Corte (sent. n. 44711 del 2004, ric. Wajib, RV 229173) hanno ritenuto che l'ingiustificato rigetto della richiesta di giudizio abbreviato c.d. "condizionato", importi l'obbligo per il giudice, in caso di condanna, di applicare la diminuente di cui all'art. 442 del codice di rito.
Orbene, non è dubbio che il principio debba trovare applicazione anche nel caso in esame, atteso che all'RI non è stato negato il rito abbreviato condizionato, ma è stata negata la possibilità di chiedere il rito abbreviato "incondizionato”, richiesta che, se formulata, non può non essere accolta.
Né può seriamente sostenersi che il diniego di tale possibilità e dunque il diniego di procedere con le forme di cui agli artt. 438 ss cpp si sia risolto in una violazione/compressione del diritto di difesa. Invero l'RI è stato giudicato col rito ordinario, vale a dire in dibattimento, procedura certamente più garantita (e garantista) di quella del ricordato procedimento speciale;
nel corso del dibattimento, poi, la CT sulle tracce biologiche eventualmente presenti sulle armi è stata acquisita con il consenso delle parti. Dunque nessun elemento è stato sottratto alla cognizione del giudice dibattimentale. Ne deriva che l'unica conseguenza negativa sofferta dall'RI -in conseguenza del ricordato diniego- sarebbe la mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal secondo comma dell'art. 442 cpp.
A tale “torto" potrebbe rimediare, a seconda dei casi, o direttamente questa Corte di legittimità, o l'eventuale giudice di rinvio.
Ciò, si intende, sempre che le successive censure (da C ad H) non trovino accoglimento. La terza censura (sub C) è manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 41 TULPS (e dell'art. 10 dPR 309/90), atteso che in base alla predetta norma, la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti (ASN 201038559-RV
248837).
E' appena il caso poi di notare che la mancanza sulle armi e munizioni di tracce biologiche riconducibili all'imputato non è circostanza determinante, sia perché è certamente possibile che chi maneggia armi prenda le dovute precauzioni (ciò è quello che in genere accade tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o, comunque, ai "professionisti del crimine"), sia perché un soggetto può essere detentore anche se altri, obbedendo alle sue direttive, abbiano contatto diretto con la res detenuta.
La censura sub D) è infondata.
Lo stesso ricorrente (cfr. pag. 14 del ricorso) afferma che RI accompagnò gli operanti sul posto dove le armi erano sotterrate.
La sentenza di appello (cfr. pag. 6), a sua volta, afferma che l'imputato indicò agli inquirenti i luoghi nei quali scavare.
Si tratta dunque di comportamenti dell'RI (non solo di sue dichiarazioni) e, se non sussiste utilizzabilità dibattimentale per le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta a indagine
(ASN 200819647-RV 239784), nessun dubbio può nutrirsi circa la descrizione che gli operanti possano fare (in dibattimento e fuori di esso) delle condotte tenute in loro presenza dall'indagato. Accompagnare gli operanti sul posto e indicare loro il luogo nel quale effettuare la ricerca di armi sono fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili, che non possono essere "ridotte" al rango di ipotetiche prove dichiarative, anche se accompagnate dalle parole di chi tali condotte ha tenuto. D'altra parte le S.U. di questa Corte (sent. n. 1150 del 2008/9, ric. Correnti, RV 241884) hanno sancito la piena utilizzabilità in fase di indagini delle predette dichiarazioni. Non avrebbe però senso il quinto comma dell'art. 350 del codice di rito se le informazioni assunte e utilizzate per il prosieguo delle indagini rendessero poi "non spendibile" in dibattimento il risultato di tali indagini (scaturite appunto dalle dichiarazioni). Viceversa, esclusa la rilevanza dibattimentale delle dichiarazioni spontanee, rimane, come dato conoscibile e utilizzabile dal giudice, "il risultato" di dette indagini, vale a dire, nel caso in esame, appunto, la condotta di RI (accompagnamento e localizzazione delle armi) e il conseguente rinvenimento delle stesse da parte della polizia giudiziaria. La censura sub E) appare generica e quindi inammissibile. Invero, non si comprende che significato abbia sostenere che i giudici del merito hanno fatto affidamento "eccessivo" sul contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro.
Il rinvenimento delle armi e delle munizioni (ricercate dalla polizia giudiziaria sulla base di una notizia confidenziale -ex art. 41 TULPS- e localizzate e recuperate grazie -anche- alla condotta collaborativa dell'RI) costituisce, ovviamente, il principale elemento di convincimento dei giudicanti e, di conseguenza, il principale e più solido argomento della trama motivazionale delle sentenze di merito. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il contenuto delle conversazioni intercettate sono dunque, inevitabilmente, se non proprio elementi di contorno, certamente argomenti utilizzati ad adiuvandum nel complessivo apparato argomentativo.
Invero posto che, come ormai più volte premesso, le armi furono rinvenute anche grazie alla collaborazione dell'RI, il fatto che lo stesso fosse indicato (da almeno un "pentito") come l'armiere del clan, il fatto che la sentenza faccia riferimento a un episodio specifico (la consegna al ricorrente di uno zaino pieno di armi), il fatto che, nel corso delle telefonate intercettate, RI mostri preoccupazione perché vi erano in circolazione appartenenti alle
Forze dell'ordine, sono tutte emergenze che, da un lato, appaiono congruenti con l'esito della perquisizione, dall'altro, chiariscono come mai un solo individuo avesse a disposizione una tale abbondanza di armi e munizioni.
La censura sub F) è inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata. Dal capo di imputazione e dal contenuto della sentenza si evince che numerose e diversificate erano le munizioni trovate nel capannone e nel bosco: si trattava di cartucce per mitra, di¸ cartucce 7,65, di una cartuccia 38 special, di oltre 85 cartucce dello stesso calibro, di cartucce calibro 32,9 × 21,12 ed altre ancora.
Quanto alle armi, si trattava tanto di armi comuni da sparo, quanto di armi da caccia, quanto infine anche di armi da guerra (fucile automatico AK 47, pistola mitragliatrice ecc.). Alcune delle armi avevano la matricola abrasa, come esempio il revolver modello Astra 960, un revolver privo di guanciola.
Insomma si trattava di un arsenale di tutto rispetto, corredato da un numero veramente impressionante di munizioni.
Si è già detto quale sia, secondo la sentenza impugnata,il principale elemento che consente di riferire ad RI il possesso delle predette armi e munizioni: non certamente le dichiarazioni di MA o di UM, non certo il contento delle conversazioni intercettate, ma il fatto che sia stato proprio l'imputato a consentire il rinvenimento dell'arsenale.
La censura sub G) è manifestamente infondata.
Poiché la circolazione delle armi deve avvenire nel rispetto di una precisa normativa, poiché i privati non possono detenere armi da guerra, poiché furono rinvenute armi "clandestine", è evidente che esse non potevano che provenire ex delicto e che il loro possesso dovette essere acquisto contra legem.
La censura sub H) è infondata. د
ه Il ricorrente viene collocato dai collaboratori di giustizia nell'ambito della criminalità mafiosa di Papanice. Per vero, uno lo ascrive a un clan e l'altro ad altro clan. Tuttavia, considerato che, come si apprende, il secondo deriva da una scissione del primo, deve concludersi che le due dichiarazioni, nel loro nucleo essenziale, coincidono.
D'altra parte la disponibilità dei micidiali strumenti sopra descritti è impensabile se riferita a una sola persona. Tali e tante armi e munizioni non possono che costituire l'arsenale di una struttura malavitosa, militarmente organizzata. In ciò la motivazione della sentenza è logicamente ineccepibile.
Tutto ciò premesso, riprendendo il discorso già sviluppato a proposito della censura sub B), non resta che annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione di pena ai sensi del comma secondo dell'art. 442 cpp. E' però da rilevare che, con la censura sub I), il ricorrente ha contestato, sia pure subordinatamente, la quantificazione della pena. Dovendo, dunque, porre in discussione la struttura e la giustificazione dell'intero trattamento sanzionatorio, anche in conseguenza, come si diceva, della mancata "riduzione" conseguente alla chance negata all'RI per quel che riguarda la adozione del rito abbreviato, detta ultima censura resta assorbita.
Il nuovo trattamento sanzionatorio non potrà che essere elaborato da un giudice di merito. Si impone dunque annullamento con rinvio, limitatamente a tale incombenza.
Il giudice di rinvio va individuato in altra sezione della corte di appello di Catanzaro. Nel resto il ricorso merita rigetto.
PQM
annulla l'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 1.XII. 2011.-
Il presidente- Ferrua L'estensore-Maurizio Fumo Curzon y
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 23 FEB 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
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