Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancata notifica della relativa domanda al competente Ministero ai sensi dell'art. 646, comma 2, cod. proc. pen., determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2003, n. 15140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15140 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato OLIVIERI Presidente
dott. Salvatore BOGNANNI Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Ministero dell'Economia e delle Finanze;
contro
2) NO CA n. il 23/06/1976;
avverso ordinanza del 29/11/2001 Corte d'appello di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Palmieri Ettore. FATTO E DIRITTO
CA NO chiese, ed ottenne, dalla Corte di Appello di Napoli, favorevole provvedimento ex art. 314 Cpp per la ingiusta detenzione sofferta per un periodo ivi fissato in giorni 739. Tale custodia egli aveva subito quale indagato per tentato omicidio, tentata rapina e violazione della normativa sulle armi. Prosciolto, presentò la relativa istanza, e la Corte territoriale gli liquidò l'importo di lire ottantamilioni, oltre interessi e spese legali. Contro tale ordinanza insorge il Ministero delle Finanze, rappresentato dalla Avvocatura Erariale di Napoli, lamentando violazione di legge perché: a)non ricevette la notificazione della istanza di riparazione presentata dalla parte, ma soltanto l'avviso di udienza;
b)per difetto di motivazione in ordine alla liquidazione equitativa, non avendo la Corte territoriale indicato alcun elemento fattuale a contenuto della vuota e teorica espressione "per le conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica derivate dalla ingiusta detenzione "posta ad ulteriore indice della somma liquidata;
c)per avere quel Giudice indebitamente liquidato interessi su una somma concessa a titolo di indennizzo solidale, e non di risarcimento del danno;
somma dunque da ritenersi concessa ad nutum, come da costante indirizzo giurisprudenziale;
d) per avere, infine, provveduto, quella Corte, a liquidare spese legali quando il resistente Ministero nemmeno aveva provveduto, più che a resistere, a costituirsi in giudizio.
Vi è richiesta di annullamento parziale di questa Procura Generale, e memoria di "replica" depositata tredici giorni prima della udienza camerale (senza che vi sia però memoria ex art. 611 Cpp della parte ricorrente) dal contenuto meramente formale, priva di qualsiasi argomentazione dialettica.
OSSERVA LA CORTE
È stato più volte affermato e ribadito che il procedimento applicativo della norma di cui all'ari 314 Cpp ha natura civilistica, anche se esso, articolandosi all'interno del processo penale, inevitabilmente soggiace alla disciplina di questo, ma solo quando le norme che regolano il processo civile, del quale -come detto - il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario ha natura e sostanza, si rendano incompatibili con la sede processuale penale in cui esso è "ospitato"; in ciò analogamente a quanto avviene per la più simile materia, oggetto dell'azione civile riparatoria.
Pertanto, la mancata notificazione della istanza di parte, unitamente al decreto di fissazione di udienza camerale, equivale a mancata notificazione dell'atto di citazione (o del ricorso, nei più simili procedimenti di c.d. volontaria giurisdizione all'interno dei quali, per la sua natura tipicamente indennitaria e civilistica, la relativa azione ex art. 314 andrebbe collocata) e dunque a vizio di insaturazione del contraddittorio per mancata indicazione dei due elementi tipici della domanda: la causa petendi ed il petitum. Pur nella consapevolezza dell'indirizzo segnalato da questo Procuratore Generale, e, ad altri fini, tracciato da queste SS.UU. penali con sentenza Pierantoni del 27 giugno 2001, n. 22, e per il quale al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale previste per la riparazione dell'errore giudiziario. (La Corte ha osservato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pur avendo svolgimento e natura propri, si sviluppa all'interno del processo penale del quale, ove non diversamente disposto, mutua per intero le regole), resta ribadito che la mancata notifica, al competente Ministero e nelle forme di Legge, dell'istanza di parte, come disposto espressamente dall'ari 646, 2 Cpp, determina nullità della stessa idonea a travolgere tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio generale del contraddittorio (per mancata vocatio in judicium). E del resto, anche quando il riferimento fosse ai vizi tipici del processo penale, tale difetto incorrerebbe nella previsione di cui all'art. 180,1, in relazione alla previsione di cui all'art. 178,1, c) Cpp per omessa citazione della parte privata. Ove tali presidi risultassero mancanti, si potrebbe anche configurare una non lontana ipotesi di abnormità dell'atto. Sul punto, dunque, il ricorso è fondato.
Del pari fondata è la seconda doglianza di ricorso, posto che oggettivamente la Corte territoriale non ha fornito il minimo riferimento fattuale al fine di integrare il parametro indicato in termini di conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica derivate dalla ingiusta detenzione. Siffatta espressione, in quanto tale da potersi bene attagliare ad ogni soggetto che proponga detta istanza, è da considerarsi dunque quale motivazione del tutto inesistente. Ne consegue che la liquidazione, in parte qua, è del tutto arbitraria.
Diversamente deve dirsi quanto alla liquidazione degli interessi, disposta a far tempo dalla data della pronuncia indennitaria, essendo questo il momento in cui la somma diventa certa, liquida ed esigibile (infatti così si è pronunciata questa Corte. "In tema di riparazione per ingiusta detenzione il titolo atto a rendere liquido ed esigibile il credito è la pronuncia del giudice, che determina la somma dovuta. Pertanto la decorrenza degli interessi si individua nella data della pronuncia stessa (Cassazione penale, sez. III, 30 aprile 1999, n. 1618, Bartolo). Tale doglianza va rigettata. Da accogliere, perché evidentemente fondato, è, in fine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso, posto che, non essendosi l'amministrazione, né difesa e né costituita in giudizio. come era suo legittimo diritto (specie in presenza di difettosa instaurazione del contraddittorio), non può certo ritenersi soccombente, e dunque non può subire condanna alle spese.
Per le anzidetto ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, altra Sezione, per quanto a provvedere.
Sussistono giuste ragioni per dichiarare interamente compensatele spese legali.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 Cpp, annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Napoli cui demanda anche di provvedere alle spese per le parti per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 APRILE 2003.