Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2017, n. 52437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52437 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
52437-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACR TERZA SEZIONE PENALE Sent. 93 Dott. VITO DI NICOLA Presidente UCC 11/7/2017 Consigliere rel. Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N. 6248/17 Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Dott. ENRICO MENGONI Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA IU, nato a [...] il [...] BU MI, nato ad [...] il [...] AP AL, nato ad [...] il [...] SI SC, nato a [...] il [...] TR SC, nato in [...] il [...] IE SC, nato ad [...] il [...] EL AL, nato a [...] il [...] avverso le ordinanze in data 18.11.2016 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con separate ordinanze in data 18.11.2016 il Tribunale di Bari ha convalidato i singoli decreti, emessi nominativamente dal Questore di Bari il 15.11.2016 e notificate agli interessati il 22.11.2016, con cui è stato imposto ai soggetti in epigrafe indicati il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio, compresi quelli all'estero in cui gareggi la squadra nazionale, per la durata di 2 anni ed il contemporaneo obbligo di presentarsi nel locale Commissariato dieci e cento minuti dopo l'inizio di ogni incontro ogni qualvolta le squadre della FB GR e della Nazionale italiana disputeranno competizioni ufficiali od amichevoli in ambito nazionale, sia in casa che in trasferta. Avverso tali decisioni, i sottoposti hanno presentato, per il tramite del difensore, un unico ricorso per Cassazione articolando un solo pluriarticolato motivo con il quale lamentano: a) la motivazione meramente apparente resa a giustificazione dei singoli provvedimenti tutti sostanzialmente identici nel contenuto in quanto confezionati con la tecnica del copia-incolla senza alcuna singola valutazione della adeguatezza della misura, della proporzionalità della sua durata, delle ragioni di necessità ed urgenza, della esistenza o meno di precedenti penali o pendenze a carico dei singoli sottoposti;
b) il difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;
c) la mancata identificazione dei sottoposti nell'immediatezza del fatto, ovverosia nell'atto del lancio di pietre da cui erano scaturiti i decreti del Questore, essendo stati i ricorrenti fotografati solo successivamente, nel mentre uscivano dallo stadio, senza che risultassero impegnati nel compimento di alcuna attività, con conseguente insussistenza sia del presupposto fattuale in mancanza di alcun oggettivo riscontro alla segnalazione, sia del presupposto giuridico in difetto di alcun fatto di rilevanza penale tale non potendosi ritenere l'appartenenza alla tifoseria locale, delle misure adottate;
d) l'irragionevolezza della doppia prescrizione relativa all'obbligo di presentazione in Commissariato specie in concomitanza delle partite giocate dalla squadra locale in trasferta così come di quelle giocate dalla Nazionale italiana all'estero, tale da incidere significativamente sulla libertà personale senza recare alcun reale vantaggio stante l'insussistenza in tali casi dei presupposti di pericolosità dei prevenuti CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure afferenti ai primi tre punti di cui alle superiori premesse devono ritenersi manifestamente infondate. Al riguardo occorre osservare quanto segue.
1.1. La coincidenza, peraltro non totale, delle motivazioni delle ordinanze in esame non configura alcuna situazione di apparenza tenuto conto che unico è il fatto da cui scaturiscono i decreti del Questore ed identiche le condotte 2 contestate ai sottoposti, consistite nell'aver preso parte attiva ad una "sassaiola", ovverosia nel lancio delle pietre, che avevano precedentemente raccolto dalla strada, contro la tifoseria ospite, senza aver peraltro subito provocazioni di natura fisica o pregresse aggressioni, constatate de visu dagli agenti di P.S. che solo successivamente, attesa l'urgenza di un intervento da parte propria al fine di prevenire una rissa, avevano proceduto a fotografarli al fine di procedere all'individuazioni dei singoli soggetti coinvolti. La motivazione deve ritenersi sotto il suddetto profilo congrua, adeguata ad evidenziare la pericolosità dei sottoposti e completa stante l'argomentata disamina delle doglianze difensive articolate con le memorie depositate antecedentemente alla convalida, senza che la mancanza di elementi differenziali tra le singole posizioni possa ritenersi indice, a fronte dell'identità dei fatti penalmente rilevanti, di mancanza di autonomia valutativa.
1.2. La contestazione relativa alla mancata motivazione in ordine ai requisiti di necessità e di urgenza è manifestamente infondata trattandosi di requisiti richiesti soltanto nel caso in cui la misura di prevenzione abbia avuto esecuzione nel periodo compreso tra la notifica del decreto del questore e la convalida.
1.3 Le censure relative al coinvolgimento degli interessati nei tafferugli di fine gara rivestono natura meramente fattuale e non sono pertanto di per sè sindacabili in sede di legittimità.
2. In relazione alle censure sub d) concernenti la proporzionalità delle misure adottate sotto il profilo della limitazione della libertà personale il ricorso deve ritenersi, invece, fondato nei limiti di seguito indicati. Le ordinanze impugnate prevedono la presentazione dei sottoposti presso il Commissariato di GR di Puglia dieci e cento minuti dopo l'inizio di ogni incontro ogni qualvolta le squadre della FB GR e della Nazionale italiana disputeranno competizioni ufficiali od amichevoli in ambito nazionale sia in casa che in trasferta. Premesso che le limitazioni imposte debbono essere improntate al criterio di ragionevolezza, costituente il parametro al quale la discrezionalità va rapportata (Sez. 3, n. 20775 del 15/04/2010 - dep. 03/06/2010, Porcile, Rv. 247181), nella specie non risulta esplicitata, né è possibile evincerla indirettamente dalle argomentazioni complessivamente spese, la finalità cui è sotteso in tal caso l'obbligo della doppia presentazione. Affinchè possa valutarsi, secondo la logica che deve informare le singole prescrizioni, il carattere strumentale della misura inflitta rispetto ai beni da tutelare o al contrario ritenersene la natura inutilmente vessatoria, diventa dirimente individuare l'obiettivo in concreto perseguito da parte dell'autorità amministrativa. Invero, siccome il divieto va riferito alla partecipazione fisica dell'interessato, la prescrizione della doppia imposizione della presentazione agli organi di polizia sarebbe illogica relativamente alle competizioni che si svolgano "in trasferta" 3 laddove non via sia comunque la possibilità per costui, dopo una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo in cui la gara viene disputata (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. - dep. 29/04/2009, Natali, Rv. 259658; Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009 243653; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 - dep. 13/03/2009, Marchesini, Rv. 242989): evenienza questa che ricorre per le partite che abbiano luogo al di fuori della regione Puglia nella quale i ricorrenti stabilmente risiedono, che non siano zone ad essa limitrofe, o, ipotesi ancor più eclatante, quando gli incontri, come avviene per la nazionale italiana, si tengano all'estero che, malgrado la velocità dei mezzi di trasporto e la loro generalizzata accessibilità, non consentirebbero, attesi i tempi tecnici di percorrenza di tanto ampie distanze, agli interessati di essere presenti dopo essere comparsi una prima volta, a competizione già iniziata, presso il locale comando di polizia. Si ritiene pertanto, alla luce dei parametri di proporzionalità ed adeguatezza cui debbono necessariamente uniformarsi i provvedimenti restrittivi della libertà personale, di riaffermare il principio già sostenuto da questa Corte nella sentenza n. 17875 del 08/04/2009 sopra citata, secondo quale "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di P.S. non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la ordinanza di convalida del provvedimento questorile in ordine al doppio obbligo di firma in occasione delle partite disputate dalle squadre della Roma e della Lazio al di fuori della regione Lazio). La necessità di motivare espressamente sull'idoneità dell'obbligo esteso alla doppia presentazione per gli incontri disputati fuori dalla regione Puglia e zone ad essa limitrofe, cui il giudice di merito non ha assolto, impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di P.S., con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari, dovendo invece il ricorso essere sui restanti punti rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di P.S. in relazione agli incontri ufficiali ed amichevoli disputate dalla squadra FB GR e dalla Nazionale Italiana di calcio fuori dalla regione Puglia e zone limitrofe e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto il ricorso سلم Così deciso il 11.7.2017 Il Consigliere estensore Donatella Galterio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NQV 2017 IL CANCELLIERE Luana Mafiant Il Presidente Vito Di Nicola nio cerere 5