Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
In tema di tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige, in presenza di due dichiarazioni di elezione della lingua prescelta contrastanti, prevale quella successivamente resa (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'indicazione della lingua tedesca fatta dall'indagato al momento dell'arresto doveva ritenersi prevalente rispetto a quella della lingua italiana contenuta in una dichiarazione in precedenza depositata dallo stesso indagato presso la segreteria della Procura della Repubblica).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2005, n. 15426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15426 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 518
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 001672/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RI, N. IL 16/08/1972;
2) IS TT, N. IL 02/02/1976;
avverso ORDINANZA del 05/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
sentito, per i ricorrenti, l'Avv. MIGLIUCCI Beniamino il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) IT RI e IS TT hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza 5 gennaio 2005 del Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 15 dicembre 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva applicato nei loro confronti, per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altre ipotesi di reato (in particolare contrabbando e ricettazione), la misura cautelare della custodia in carcere. Con il primo motivo, riguardante solo la posizione di IT, si denunzia la violazione degli artt. 15 comma 2 e 17 comma 1, in relazione all'art. 18 bis del d.p.r. 574/1988, nonché degli artt. 179 e 302 c.p.p.; si precisa nel ricorso che l'indagato, ricevuta la richiesta di proroga delle indagini preliminari, aveva nominato difensore l'avv. PAOLO CORTI e, con il medesimo atto, aveva dichiarato di eleggere la lingua italiana ai sensi dell'art. 15 comma 2 del citato d.p.r.
Questo atto veniva depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il 20 dicembre 2004;
in pari data veniva eseguita nei suoi confronti la misura cautelare in precedenza indicata. Malgrado l'elezione della lingua italiana effettuata l'interrogatorio di garanzia veniva svolto, il successivo 21 dicembre 2004, in lingua tedesca. Poiché la violazione delle norme in materia costituisce nullità assoluta e insanabile il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per mancanza di un valido interrogatorio svolto nei termini di legge.
Con il secondo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducono la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno di un locale dove si svolgeva l'attività criminosa. Ciò comporterebbe la dichiarazione di inefficacia della disposta misura cautelare per effetto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. ed inoltre l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite. La medesima censura è poi formulata anche sotto il profilo della manifesta illogicità. Infine, con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. perché la motivazione addotta dal pubblico ministero per giustificare l'utilizzazione degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria (l'indisponibilità dei locali perché in corso di ristrutturazione) non era idonea a fondare la valutazione prevista dall'indicata norma. Da ciò conseguirebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
2) Il primo motivo di ricorso è infondato.
La materia è disciplinata dal d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) che, dopo le modifiche introdotte con il d.l.vo 29 maggio 2001 n. 283 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al d.p.r. 574/1988 in materia di processo penale ecc), così la disciplina per la parte che interessa nel presente procedimento.
L'art. 14, nella nuova formulazione, prevede che nel caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale gli ufficiali e gli agenti di p.g. debbano chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. L'art. 15, dopo aver previsto al primo comma che il pubblico ministero forma gli atti nella presunta lingua materna dell'indagato, prevede, al secondo comma, che l'indagato che abbia avuto, a seguito della notificazione di determinati atti, conoscenza dell'esistenza del procedimento e della lingua nella quale sono redatti, possa chiedere al pubblico ministero che il procedimento prosegua nell'altra lingua. Al terzo comma è poi previsto che, nel corso dell'interrogatorio, il pubblico ministero chieda all'indagato che non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione di cui al comma secondo quale sia la sua lingua materna.
L'art. 6 del d.l.vo del 2001 ha poi inserito, nel testo del 1988, l'art. 18 bis che sanziona di nullità assoluta ed insanabile la violazione, tra l'altro, dei ricordati artt. 14 e 15. Nel caso di specie IT aveva firmato la dichiarazione di elezione della lingua prescelta (l'italiano) il 17 dicembre 2004 e tale dichiarazione era stata depositata presso la segreteria della procura della Repubblica il 20 dicembre 2004. Nella stessa data in cui veniva depositata la dichiarazione il ricorrente veniva però arrestato in esecuzione della misura cautelare già indicata e, all'atto dell'arresto, IT dichiarava la sua madre lingua (il tedesco).
Secondo il ricorrente questa seconda dichiarazione non valeva a porre nel nulla la precedente dichiarazione di elezione della lingua italiana e da ciò deriverebbe la nullità (di natura assoluta) dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare impugnata.
La Corte non condivide questa ricostruzione del testo normativo vigente;
l'interpretazione suggerita dai ricorrenti prende le mosse del presupposto, non condivisibile, che la dichiarazione prevista dall'art. 14 comma 1 in precedenza ricordato abbia solo natura informativa. Al contrario questa dichiarazione ha l'effetto di provocare la redazione degli atti successivi nella lingua materna dichiarata come è reso evidente dal secondo comma dell'art. 14 che prevede infatti che "qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata". Risulta quindi evidente che la dichiarazione resa al momento dell'arresto, del fermo o dell'esecuzione della misura cautelare personale ha l'effetto di rendere obbligatorio l'uso della lingua materna indicata nel corso del procedimento.
In buona sostanza sia la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 comma 1 che quella di cui all'art. 15 comma 2 hanno la medesima efficacia: obbligano l'autorità giudiziaria all'uso della lingua prescelta per gli atti successivi del procedimento e del processo. Se questa è la corretta interpretazione della normativa in precedenza riassunta ne discende, come necessario corollario di questa ricostruzione, che, in presenza di due dichiarazioni contrastanti, debba prevalere quella successivamente resa che vale a porre nel nulla quella formulata precedentemente;
nella specie si deve ritenere che prevalga quella resa al momento dell'arresto posto che la prima, anche se depositata il medesimo giorno dell'arresto, portava una data anteriore.
Con l'indicazione della lingua tedesca come lingua materna IT ha quindi implicitamente revocato la precedente elezione della lingua italiana consentendo che il procedimento proseguisse nella sua lingua materna. Egli avrebbe dovuto, per contrastare questa conseguenza, precisare agli operanti che, malgrado la sua lingua materna fosse il tedesco, egli intendeva che gli atti venissero redatti in italiano;
non avendolo fatto e avendo anzi successivamente consentito che l'interrogatorio avvenisse in lingua tedesca non può egli eccepire le conseguenze di una sua (legittima) scelta (tra l'altro al momento dell'arresto e a quello dell'interrogatorio non erano ancora decorsi i quindici giorni che l'art. 15 comma 2 del d.p.r. citato prevede come termine perentorio per la scelta della lingua). Si badi: se l'interrogatorio fosse avvenuto in lingua italiana il ricorrente potrebbe oggi eccepire che doveva avvenire in lingua tedesca perché, al momento dell'arresto, egli aveva indicato questa come lingua materna. La soluzione indicata (che fa riferimento al dato temporale) ha invece il pregio, nel caso di dichiarazioni contrastanti, di individuare un criterio obiettivo per la soluzione del problema.
Una conferma di questa soluzione può trarsi dalla sentenza Cass., sez. 5^, 12 febbraio 2004 n. 14560, Mair, che, in un caso in parte diverso - caratterizzato però da contrastanti dichiarazioni sulla lingua materna - ha ritenuto corretta la soluzione di compiere gli atti nella lingua di volta in volta indicata. Non può poi omettersi di considerare come il sistema delineato appaia criticabile perché idoneo a subordinare il diritto del cittadino di lingua tedesca (o ladina) all'uso della propria lingua nel procedimento alle esigenze difensive quando il difensore sia di lingua italiana o viceversa (su questi aspetti è stata sollevata anche una questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Bolzano con ordinanza 30 gennaio 2004 in G.U. la serie speciale n. 9 del 2 marzo 2005). 3) Il terzo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, e che, per ragioni di ordine logico, viene esaminato prima del secondo motivo, è parimenti infondato. Con questa censura, come si è già accennato, si deduce la violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. perché la motivazione addotta, per giustificare l'utilizzazione degli impianti di intercettazione in dotazione alla polizia giudiziaria, non sarebbe idonea a dimostrare l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la locale procura della Repubblica.
Va premesso, in merito a questa censura, che il pubblico ministero ha giustificato la deroga richiamando la circostanza che i locali della procura della Repubblica dove erano installati gli impianti necessari per le intercettazioni erano in corso di ristrutturazione. Che questo caso rientri nelle ipotesi di insufficienza o inidoneità degli impianti non sembra possa revocarsi in dubbio: se addirittura i locali dove si svolgono le intercettazioni non sono agibili è del tutto plausibile che gli impianti di registrazione non possano essere utilizzati in quei locali e quindi debbano essere ritenuti inidonei. Quanto alla possibilità di utilizzazione di altri locali del medesimo ufficio giudiziario, a parte la natura congetturale del rilievo, la censura richiederebbe (anche se fosse ritenuta ammissibile un'indagine di questo genere) un accertamento in fatto certamente precluso al giudice di legittimità.
4) E" invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso con il quale, come si è già accennato, entrambi i ricorrenti deducono la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali eseguite nel locale nella disponibilità del motoclub "Gremium" all'interno del quale si svolgeva l'attività criminosa. Ciò comporterebbe la dichiarazione di inefficacia della disposta misura cautelare per effetto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. ed inoltre l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite.
Il primo problema da risolvere attiene all'accertamento se possa ritenersi verificata la sanzione di inefficacia prevista dai ricordati commi 5 e 10 dell'art. 309. L'inefficacia della misura applicata è infatti ricollegata, dalla norma indicata, esclusivamente alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura e non ad eventuali altri vizi dai quali la misura possa essere affetta;
vizi che comportano diverse conseguenze.
Per la soluzione di questo problema occorre rifarsi alla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato, in più occasioni, le conseguenze della mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche o ambientali al g.i.p. o al tribunale per il riesame.
Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 31 maggio 1996, MO, per esteso in Cass. pen. 1996, 2913) "i decreti autorizzanti le intercettazioni e le proroghe debbono essere allegati dal p.m. agli atti da trasmettere al g.i.p., comprensivi delle intercettazioni, a fondamento della richiesta di adozione di una misura cautelare personale, e, successivamente, al tribunale in sede di riesame o di appello ex art. 310 c.p.p. La rilevabilità ed eccepibilità della inutilizzabilità in ogni stato e grado comporta che sia il primo che il secondo giudice hanno il dovere di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della possibilità di valutazione dei loro risultati per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e che la difesa, nel giudizio incidentale d'impugnazione, ha la facoltà di contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione dell'inutilizzabilità".
La sentenza MO non aveva però risolto il problema relativo alla trasmissione parziale al tribunale degli atti già trasmessi al g.i.p. per cui la successiva sentenza delle sezioni unite 20 novembre 1996, IC (per esteso in Cass. pen. 1997, 2037) ha precisato che "la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di 'tutti gli atti' a suo tempo trasmessi al g.i.p. Nell'ipotesi, invece, nella quale anche quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale........ il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare...... ma solo la inutilizzabilità di quelli che li presuppongono".
Deve rilevarsi che la citata sentenza IC ha ritenuto di non accogliere il coevo orientamento (espresso da Cass., sez. 3^, 24 ottobre 1996, Carrese, per esteso in Giur. it., 1997, 2^, 122) che aveva interpretato la sentenza MO nel senso che, dalla mancata trasmissione al tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche trasmessi al g.i.p., derivasse l'inefficacia della misura e non l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Ciò sul presupposto che la sentenza MO si riferisse al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 8 agosto 1995 n. 332 il cui art. 16, commi 2 e 5, ha reso perentorio il termine per la trasmissione degli atti al tribunale per il riesame in precedenza ritenuto ordinatorio (più di recente si è espressa nel senso che la trasmissione parziale degli atti sia causa di inefficacia della misura Cass., sez. 1^, 19 novembre 1998 n. 5748, Vulluet).
Un primo punto fermo è pertanto da registrare: la giurisprudenza delle sezioni unite, che questo collegio integralmente condivide, è nel senso che, anche dopo l'entrata in vigore della citata l. 332/1995, la trasmissione solo parziale degli atti al g.i.p. e al tribunale per il riesame comporta l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (con particolare riferimento ai decreti autorizzativi in questione) e non l'inefficacia prevista solo per la mancata trasmissione al tribunale per il riesame di "tutti" gli atti trasmessi con la richiesta di misura cautelare.
Altre decisioni delle sezioni semplici hanno poi ritenuto che, fermo restando il termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, il tribunale potesse d'ufficio disporre l'acquisizione dei decreti (trasmessi al g.i.p. ma) non trasmessi al giudice del riesame (in questo senso v. Cass., sez. 6^, 19 novembre 2001 n. 3535, Faouzi;
sez. 4^, 1 giugno 2001 n. 2534, Laribi;
sez. 1^, 30 giugno 1999 n. 4582, Santoro) e comunque che i decreti in questione potessero essere depositati nel corso dell'udienza davanti al tribunale (v. Cass., sez. 4^, 11 aprile 2000 n. 2362, Luongo). Ciò premesso, e passando all'esame del caso oggetto del ricorso, va anzitutto rilevato che non è dato intendere, dal testo dell'ordinanza impugnata, e neppure dal testo del ricorso proposto, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali di cui trattasi, eseguite nel corso del procedimento, fossero stati, o meno, trasmessi al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 comma 1 del codice di rito.
In sede di conclusioni davanti al Tribunale per il riesame il difensore dei ricorrenti si è infatti limitato ad eccepire la mancata trasmissione al medesimo Tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali presso il locale indicato, e la conseguente inutilizzabilità dei risultati, ma non ha precisato se questi decreti erano stati trasmessi al g.i.p. con la richiesta della misura (nè analoga precisazione si rinviene nella richiesta di riesame).
Il Tribunale ha peraltro eluso la soluzione di questo problema limitandosi ad affermare che "agli atti vi è una serie ininterrotta di decreti di autorizzazione ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e di relative proroghe che coprono tutto l'arco delle indagini. Ovviamente, trattandosi di intercettazione a carico di un gruppo di persone, non sempre il decreto reca l'indicazione di tutti i nomi degli intercettandi e sovente la intercettazione utilizzata a carico di un indagato deriva dall'ascolto del telefono di un diverso indagato nello stesso processo, ma la continuità dei provvedimenti è indubbia."
Insomma il Tribunale si è limitato ad affermare un'asserita continuità dei decreti ma, nell'ordinanza impugnata, non si dice se i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali di cui all'eccezione specifica formulata dalla difesa esistano, se siano stati trasmessi con la richiesta di misura e, in caso positivo, se siano stati trasmessi al tribunale per il riesame. La soluzione di questo problema ha invece importanza fondamentale per la decisione sull'eccezione formulata perché diverse sarebbero le conclusioni nel caso in cui i decreti non fossero stati trasmessi neppure al g.i.p. In quest'ultimo caso ne deriverebbe (v. sentenza MO) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali in questione ove il g.i.p. non li avesse richiesti al p.m. e, analogamente, inutilizzabili avrebbe dovuto ritenerli il tribunale della libertà. Questa situazione sarebbe ormai cristallizzata ed irreversibile nella fase cautelare in quanto il tribunale non potrebbe più ovviare alle carenza del p.m. e del g.i.p.. Se invece i decreti erano stati trasmessi al g.i.p., ma non al tribunale per il riesame, quest'ultimo era tenuto a richiederli (v. sentenza MO) e, in mancanza di acquisizione (anche su richiesta nel giudizio di rinvio), conseguirebbe analoga sanzione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. In entrambi i casi non si verifica - e quindi la relativa richiesta formulata a questa Corte non può che essere rigettata - l'inefficacia del provvedimento impugnato che può conseguire esclusivamente alla mancata trasmissione di "tutti" gli atti al tribunale per il riesame (v. sentenza IC).
È vero che questa decisione delle sezioni unite è stata, in alcune decisioni di legittimità, interpretata in termini più restrittivi (v. Cass., sez. 1^, 19 novembre 1998 n. 5748, Vulluet;
sez. 2^, 3 ottobre 2000 n. 4879, Laratta, che peraltro ha escluso l'inefficacia nel caso di mancata trasmissione di un atto manifestamente irrilevante) ma la prevalente giurisprudenza si è attenuta al pronunziato, condiviso nella soluzione e nella motivazione da questo collegio, delle sezioni unite (cfr. Cass., sez. 2^, 3 marzo 1997 n. 241, Fassiolo, oltre alle sentenze, in precedenza citate, sull'obbligo del tribunale per il riesame di attivarsi per l'acquisizione degli atti e sulla possibilità di produzione in udienza dei decreti in questione).
Dal rigetto della richiesta di inefficacia della misura non consegue peraltro, come è ovvio, che l'accertamento in questione non dovesse essere compiuto dal tribunale per il riesame che era invece tenuto a svolgere, una volta verificata l'esistenza materiale dei decreti autorizzativi e di proroga, il controllo di legalità sul contenuto dei medesimi espressamente richiesto dal ricorrente con la censura di inutilizzabilità degli atti in questione.
Il provvedimento impugnato ha invece eluso la soluzione di questo problema con una motivazione mancante sulla specifica censura proposta dai ricorrenti perché, in caso di mancata trasmissione al g.i.p. dei decreti di intercettazione, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili i risultati del mezzo di ricerca della prova in questione e valutare i presupposti per l'applicazione della misura in base agli altri elementi acquisiti. Accertamento che il medesimo tribunale era tenuto a compiere, con particolare riferimento alla verifica sull'utilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p., anche indipendentemente dalle censure formulate dal ricorrente, attesa la rilevabilità d'ufficio della sanzione di inutilizzabilità (art. 191 c. 2 c.p.p.). Tanto più che il Tribunale ha utilizzato, per la motivazione del provvedimento, i risultati delle disposte ed eseguite intercettazioni ambientali e che una precedente richiesta di emissione di provvedimento cautelare, formulata prima dell'esecuzione delle intercettazioni ambientali, era stata respinta per insufficienza indiziaria.
La mancata acquisizione dei decreti in questione ha inoltre vanificato il diritto dei ricorrenti di esercitare il diritto di difesa al fine di controllare criticamente la legittimità dei provvedimenti che hanno disposto il mezzo di ricerca della prova e la ritualità delle operazioni compiute.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per il riesame di Bolzano che, attenendosi ai principi enunciati, dovrà verificare se i decreti siano stati trasmessi con la richiesta di misura ritenendo, in caso negativo,
l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali presso il locale in precedenza indicato. Se trasmessi al g.i.p. dovrà acquisirli esercitando il controllo di legalità demandatogli al fine di valutare la fondatezza delle eccezioni formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005