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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21628 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da OV CR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di Cassazione letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di CR OV ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n.33667/2025 con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza in data 13 gennaio 2025 della Corte di appello di Roma, confermativa di quella emessa il 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata dal numero delle persone, dalla commissione nelle pertinenze di un luogo di privata dimora e dalla recidiva specifica infraquinquennale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21628 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/05/2026 Ne chiede l'annullamento per un unico motivo con il quale denuncia l'errore di fatto, consistente nell'omessa considerazione del riconoscimento della circostanza attenuante della lievità del fatto al coimputato, separatamente giudicato. In particolare, deduce che la natura oggettiva della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ne determina, ai sensi degli artt. 70 e 59 cod. pen., l'estensione ai coimputati nel medesimo fatto e poiché la Corte di appello aveva riconosciuto detta attenuante al coimputato TA in ragione del modesto valore del bene rapinato, come era stato evidenziato nella memoria depositata, l'omessa valutazione di tale dato e l'omessa motivazione sulla natura oggettiva della circostanza, fondatamente riconducibile al mancato esame della memoria difensiva, integrano l'errore di fatto denunciato, trattandosi di mancata percezione di un dato oggettivo, pacificamente emergente dagli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso(Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280), nel caso di specie è agevole rilevare l'omessa valutazione della memoria difensiva con la quale si rappresentava il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al correo, separatamente giudicato,, con richiesta di estensione al ricorrente dell'attenuante, il cui riconoscimento era già oggetto del secondo motivo di ricorso. Si trattava, quindi, di un motivo collegato a quello principale, che allegava a sostegno ragioni giuridiche sopravvenute, ulteriori e diverse, che non risultano esaminate. L'omessa disamina è, pertanto, oggettiva, non risultando neppure menzionata in sentenza la memoria, fondatamente a causa di una svista, trattandosi di memoria depositata per l'udienza del 17 giugno 2025, fissata dinanzi alla Settima Sezione ove originariamente era stato trasmesso il ricorso (il 10 aprile 2025), poi rimesso in Sezione e deciso all'udienza del 23 settembre 2025. Pertanto, il motivo formulato nel ricorso e dichiarato inammissibile non ha esaminato il profilo specifico indicato nella memoria ovvero l'estensione dell'attenuante oggettiva ai concorrenti nel reato, ma unicamente il 2 riconoscimento dell'attenuante comune, che è stata esclusa, in linea con l'orientamento consolidato secondo il quale la valutazione non può essere limitata al bene mobile sottratto, allorché sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [...], Rv. 287095 -02), in ragione del pregiudizio subito dalla persona offesa a seguito della condotta violenta del ricorrente. Neppure può ritenersi implicitamente disatteso il motivo, atteso che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate cori il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione;
mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, come nel caso di specie. Risulta, quindi, oggettivo il mancato esame, a causa di un chiaro errore percettivo, di un motivo di ricorso che poneva la diversa questione dell'estensione al concorrente nel reato di una circostanza oggettiva in forza della generale disciplina dettata dagli artt. 59 e 70 cod. pen., rilevante per le potenziali ricadute sul trattamento sanzionatorio. Trattandosi di motivo non esclusivamente personale, la verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 587 cod. proc, pen. per l'estensione al ricorrente della circostanza oggettiva riconosciuta al correo, separatamente giudicato, spetta al giudice del rinvio, cui è rimessa la valutazione sul punto alla luce degli elementi e delle circostanze di fatto risultanti dagli atti, di cui non si dispone in questa sede, nonché per la rideterminazione della pena, cui non può provvedere questa Corte, necessitando di valutazioni discrezionali, precluse in sede di legittimità. Il riconosciuto errore di fatto, non emendabile in questa sede, impone la revoca della sentenza di questa Corte e l'annullamento della sentenza di appello emessa nei confronti del ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, limitatamente all'estensione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 n 3 cod. pen. riconosciuta al correo, separatamente giudicato, e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n.33667/2025 emessa in data 23/09/2025 nei confronti di OV CR. Annulla la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti dl predetto ricorrente in data 13/01/2025 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, 19 maggio 2026 GI1_TDI ZI
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di CR OV ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n.33667/2025 con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza in data 13 gennaio 2025 della Corte di appello di Roma, confermativa di quella emessa il 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata dal numero delle persone, dalla commissione nelle pertinenze di un luogo di privata dimora e dalla recidiva specifica infraquinquennale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21628 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/05/2026 Ne chiede l'annullamento per un unico motivo con il quale denuncia l'errore di fatto, consistente nell'omessa considerazione del riconoscimento della circostanza attenuante della lievità del fatto al coimputato, separatamente giudicato. In particolare, deduce che la natura oggettiva della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ne determina, ai sensi degli artt. 70 e 59 cod. pen., l'estensione ai coimputati nel medesimo fatto e poiché la Corte di appello aveva riconosciuto detta attenuante al coimputato TA in ragione del modesto valore del bene rapinato, come era stato evidenziato nella memoria depositata, l'omessa valutazione di tale dato e l'omessa motivazione sulla natura oggettiva della circostanza, fondatamente riconducibile al mancato esame della memoria difensiva, integrano l'errore di fatto denunciato, trattandosi di mancata percezione di un dato oggettivo, pacificamente emergente dagli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso(Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280), nel caso di specie è agevole rilevare l'omessa valutazione della memoria difensiva con la quale si rappresentava il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al correo, separatamente giudicato,, con richiesta di estensione al ricorrente dell'attenuante, il cui riconoscimento era già oggetto del secondo motivo di ricorso. Si trattava, quindi, di un motivo collegato a quello principale, che allegava a sostegno ragioni giuridiche sopravvenute, ulteriori e diverse, che non risultano esaminate. L'omessa disamina è, pertanto, oggettiva, non risultando neppure menzionata in sentenza la memoria, fondatamente a causa di una svista, trattandosi di memoria depositata per l'udienza del 17 giugno 2025, fissata dinanzi alla Settima Sezione ove originariamente era stato trasmesso il ricorso (il 10 aprile 2025), poi rimesso in Sezione e deciso all'udienza del 23 settembre 2025. Pertanto, il motivo formulato nel ricorso e dichiarato inammissibile non ha esaminato il profilo specifico indicato nella memoria ovvero l'estensione dell'attenuante oggettiva ai concorrenti nel reato, ma unicamente il 2 riconoscimento dell'attenuante comune, che è stata esclusa, in linea con l'orientamento consolidato secondo il quale la valutazione non può essere limitata al bene mobile sottratto, allorché sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [...], Rv. 287095 -02), in ragione del pregiudizio subito dalla persona offesa a seguito della condotta violenta del ricorrente. Neppure può ritenersi implicitamente disatteso il motivo, atteso che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate cori il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione;
mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, come nel caso di specie. Risulta, quindi, oggettivo il mancato esame, a causa di un chiaro errore percettivo, di un motivo di ricorso che poneva la diversa questione dell'estensione al concorrente nel reato di una circostanza oggettiva in forza della generale disciplina dettata dagli artt. 59 e 70 cod. pen., rilevante per le potenziali ricadute sul trattamento sanzionatorio. Trattandosi di motivo non esclusivamente personale, la verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 587 cod. proc, pen. per l'estensione al ricorrente della circostanza oggettiva riconosciuta al correo, separatamente giudicato, spetta al giudice del rinvio, cui è rimessa la valutazione sul punto alla luce degli elementi e delle circostanze di fatto risultanti dagli atti, di cui non si dispone in questa sede, nonché per la rideterminazione della pena, cui non può provvedere questa Corte, necessitando di valutazioni discrezionali, precluse in sede di legittimità. Il riconosciuto errore di fatto, non emendabile in questa sede, impone la revoca della sentenza di questa Corte e l'annullamento della sentenza di appello emessa nei confronti del ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, limitatamente all'estensione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 n 3 cod. pen. riconosciuta al correo, separatamente giudicato, e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n.33667/2025 emessa in data 23/09/2025 nei confronti di OV CR. Annulla la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti dl predetto ricorrente in data 13/01/2025 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, 19 maggio 2026 GI1_TDI ZI