Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Il prezzo della cessione volontaria di un bene assoggettato a procedura espropriativa, per il quale fu corrisposto anticipo salvo conguaglio, ai sensi della legge 29 luglio 1980 n. 385, successivamente dichiarata incostituzionale (Corte Cost. 19 marzo 1983 n. 223), va determinato in base all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, posto che il comma sesto, introdotto dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, dichiarato incostituzionale solo quanto alla misura del risarcimento da occupazione illegittima (Corte Cost. 2 novembre 1996, n. 369), regola il prezzo della cessione equiparandolo all'indennità espropriativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MAGNA GRECIA TENNIS CLUB Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TARANTO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 08782/97 proposto da:
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBENGA 56, presso l'avvocato CARIATI BASILE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA D'ELIA, ANNALISA DE TOMMASO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MAGNA GRECIA TENNIS CLUB Srl in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza n. 214/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata l'11/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Mastrobuono, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata l'11.4.1996, ed ora impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha condannato il Comune di Taranto al pagamento a favore della Magna Graecia Tennis club s.r.l. della somma di L. 141.762.458 oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di conguaglio del prezzo a suo tempo corrisposto dall'amministrazione per la cessione volontaria intervenuta tra le parti nel corso della procedura espropriativa di un'area sita in contrada Solito. La Corte d'Appello, riformando la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva rigettato la domanda della Magna Graecia Tennis club s.r.l., ha stabilito che a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della l. 29.7.1980 n. 385, il privato conserva il diritto a conseguire il conguaglio, pur se l'acquisizione del bene alla mano pubblica sia stato attuato a mezzo di una cessione volontaria, che per costituire un contratto di diritto pubblico, richiede che il corrispettivo sia ancorato ai parametri legali dell'indennità espropriativa. Essendo intervenuta nel frattempo la l.
8.8.1992 n. 359, il conguaglio deve essere commisurato ai criteri stabiliti dall'art. 5 bis, e dovendosi ritenere la natura edificatoria delle aree, il prezzo è da stabilire in base alla classificazione urbanistica della zona in cui rientra l'area ceduta. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Magna Graecia Tennis club s.r.l., affidato a due motivi, resistiti da controricorso del Comune di Taranto, che a sua volta propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, la Magna Graecia Tennis club s.r.l., denunciando una generica violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver applicato l'art. 5 bis l. 359/92, mentre la Corte Costituzionale, con sentenza
2.11.1996, n. 369, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui applica al risarcimento del danno gli stessi criteri dell'indennità di esproprio.
Con il secondo motivo, censurando l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamenta che la sentenza di merito abbia disatteso la c.t.u., che adottando il metodo sintetico comparativo aveva accertato il valore del fondo ceduto con riguardo ad aree circonvicine, determinando autonomamente il valore con criteri opinabili, e senza rinnovare la c.t.u. o convocare a chiarimenti il c.t.u. nominato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Taranto si duole della condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio, disposta dalla Corte d'Appello, mentre quanto riconosciuto a titolo di indennità corrispondeva alla somma (nettamente inferiore alla richiesta, qualificata come risarcimento dalla controparte) indicata da essa amministrazione nelle conclusioni precisate in subordine. Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per la dedotta tardività, essa è da disattendere: la notifica della sentenza, in forma esecutiva, unitamente al precetto, alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione (da ultimo, Cass.9.7.1997, n. 6213). Ne consegue che ai fini dell'impugnazione della sentenza è applicabile il termine lungo, di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c. Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al primo motivo, la dichiarazione d'incostituzionalità dei criteri di determinazione dell'indennità, previsti dall'art. 1 l.29.7.1980 n. 385 (Corte Cost. 19.3.1983 n. 223), ha comportato il diritto del cedente ad ottenere, rispetto a quanto ottenuto a titolo di acconto, la maggiore entità del prezzo definitivo, da determinare in base alle regole indennitarie introdotte dal nuovo assetto normativo: in particolare ricorrendo ai criteri dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, dichiaratamente applicabili ai procedimenti in corso. Ove dunque sia pendente la controversia per la determinazione del conguaglio, per il quale la norma citata faceva riserva, l'indennità di esproprio (ed il prezzo della cessione volontaria, qualora intervenuta), debbono essere determinati secondo il criterio della semisomma, contemplato dall'art. 5 bis (Cass. 6.3.1998, n. 2496). A tale maggior importo va attribuita qualità di prezzo per la cessione volontaria del bene, che, com'è noto, concretando un negozio di diritto pubblico avente la finalità di procurare all'ente pubblico il bene per il quale sia stata iniziata una procedura ablatoria, è soggetta inderogabilmente, quanto al prezzo, agli stessi parametri di determinazione dell'indennità espropriativa (Cass. 7.3.1997, n. 2091), come emerge dal comma 6 dell'art. 5 bis, modificato dall'art. 1, comma 65 l. 28.12.1995 n. 549. Tale ultima disposizione, dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte Cost.2.11.1996, n. 369, limitatamente alla equiparazione del risarcimento al "prezzo" e all'"entità dell'indennizzo", è da ritenere in vigore nella parte in cui dichiara applicabile il criterio della semisomma in tutti i casi in cui non sia stata definitivamente determinata l'indennità e, per quanto di specifica rilevanza nella presente causa, il "prezzo": tale riferimento non può che avere il senso di una specifica regolamentazione del corrispettivo per la cessione volontaria, come del resto si desume dall'art. 12 l. 22.10.1971 n.865, che impiega lo stesso termine regolando il trasferimento amichevole del bene assoggettato a procedimento ablatorio. Va perciò escluso che il supplemento che al soggetto spetti, in aggiunta all'anticipo a suo tempo liquidato ai sensi dell'art. 1 l. 385/80, costituisca un risarcimento, qualificandosi, viceversa, come corrispettivo del contratto di cessione. La citata sentenza Corte Cost. 2.11.1996, n. 369, dunque, riguardante le regole di liquidazione del danno da occupazione illegittima, non ha alcuna influenza sulla questione oggetto di causa.
Quanto al secondo motivo, è noto che il giudice di merito ben può distaccarsi dalle valutazioni compiute dal c.t.u., purché ne dia adeguata motivazione. La sentenza di merito appare, sotto tale profilo, indenne da censure. Constatato che il valore del fondo era stato indotto dal confronto con l'oggettiva valutazione di immobili circonvicini, la Corte d'Appello di Taranto ha dubitato che tale procedura costituisse corretta applicazione del metodo sintetico-comparativo. L'omogeneità con entità immobiliari di cui sia noto il valore oggettivo, può costituire parametro di stima di un bene, purché riguardi non solo gli elementi materiali, come natura, posizione, elementi morfologici, ma soprattutto la condizione giuridica, ovvero la classificazione urbanistica (Cass.21.5.1990, n. 4583; 1.7.1993, n. 7145). La considerazione assume più
puntuale rilevanza alla luce della nuova metodologia di valutazione dei compendi espropriati, alla luce dell'art. 5 bis l. 359/92: il carattere edificabile di un fondo, ai fini dell'applicabilità del criterio di cui al primo comma della disposizione citata o dei valori tabellari di cui alla l. 865/71, dipende in primo luogo dalle possibilità legali di edificazione, dovendosi ora relegare l'edificabilità di fatto a criterio suppletivo e integrativo (Cass.28.3.1996, n. 2856; 11.12.1996, n. 11037; 5.6.1997, n. 5111;
14.1.1998, n. 259; 10.4.1998, n. 3717;
12.6.1998, n. 5893; 3.7.1998, n. 6522; 2.9.1998, n. 8702). Correttamente, allora, la valutazione del bene, agli effetti dell'applicazione del calcolo indennitario, è stata compiuta dal giudice di merito tenendo conto della volumetria concretamente consentita dallo strumento urbanistico, con attribuzione di valore unitario operata mediante l'introduzione degli opportuni correttivi suggeriti dalla differente tipologia urbanistica, secondo un procedimento logico che appare indenne da censure. Con specifico riguardo alla memoria illustrativa della ricorrente, va osservato, come si desume chiaramente dalla sentenza impugnata, che la seconda consulenza è una semplice appendice della prima, nel senso che al valore venale dalla prima accertato, applica il calcolo della semisomma, stabilito dall'art. 5 bis l. 359/92 anche con riguardo ai procedimenti in corso. Non possono cogliersi contraddizioni nel ragionamento logico del giudice che in sentenza si distacca dalla prima consulenza cogliendo vizi che sarebbero stati già presenti al tempo in cui fu pronunciata l'ordinanza collegiale di rinnovazione del c.t.u. Le due consulenze costituiscono un unicum che il giudice di merito ha correttamente valutato (e confutato) nella sua integralità. Verificando i parametri (presenti nella prima relazione) di quantificazione del valore venale, che pure è addendo necessario nella semisomma prevista dall'art. 5 bis, la Corte d'Appello ne ha infirmato la correttezza. L'art. 5 bis, affermando, in sostanza, il primato dell'edificabilità legale, ha imposto una nuova logica valutativa.
La rimeditazione dei criteri di accertamento del valore venale, compiuta dal giudice di merito alla luce di tale metodologia, ha di conseguenza indotto a non accettare i risultati quantitativi della consulenza tecnica. L'operazione valutativa compiuta è senz'altro condivisibile: tra i valori accertati dall'indagine peritale (relativi a cessioni o ad espropriazioni, il che non rileva), la Corte d'Appello ha tenuto conto del solo utilizzabile per ragioni di tempo e di estensione. Il lamentato abbattimento del 40% non è immotivato, ma reso necessario dalla diversa e più contenuta (per il suolo di cui è causa) utilizzabilità edificatoria, e segue ad un incremento (di cui la ricorrente, ovviamente, tace) del 35%, per il fenomeno notorio della inferiore dichiarazione dei corrispettivi nelle compravendite immobiliari.
Nel suo complesso, in conclusione, il ragionamento della Corte salentina è corredato da adeguata motivazione, sia nel distaccarsi dalle conclusioni del c.t.u., sia nell'utilizzo dei dati disponibili per una nuova valutazione indennitaria.
Il ricorso incidentale è parimenti infondato: è escluso che si sia configurata soccombenza sostanziale, nel giudizio di merito, dell'attuale ricorrente: è stato comunque accertato un debito dell'amministrazione (pur se la somma liquidata dalla Corte d'Appello è notevolmente inferiore alla domanda), che l'obbligato non si era dato carico ne' prima, ne' durante la causa, di estinguere, pur se esso scaturiva dalla legge. Quanto al richiamo all'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di causa è in facoltà del giudice ove ricorra soccombenza reciproca o in presenza di giusti motivi: il mancato uso di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 17.8.1977, n. 3774). Al rigetto dei contrapposti ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19.11.1998.
Depositata in Cancelleria il 11/2/1999.