Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 4
L'errore in merito al computo dei termini stabiliti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge.
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità, ingenera una obbligazione indennitaria volta a compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; ne consegue che, ove sia avvenuta l'immissione in possesso dell'immobile, sin da tale momento (e fino al termine dell'occupazione) è dovuta l'indennità di occupazione, mentre nel periodo precedente alla data di immissione in possesso al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria, sicché, in tal caso, conseguendo dall'adozione del provvedimento di urgenza soltanto l'indisponibilità giuridica dell'immobile, il proprietario ha diritto a reclamare un indennizzo soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio in conseguenza di detta situazione giuridica (ad esempio, per l'impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità).
L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo agricolo va calcolata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa, a sua volta determinata non secondo i criteri dell'art. 5 - bis del D.L. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992), riferibile esclusivamente ai suoli aventi destinazione edificabile, ma secondo il diverso criterio del valore agricolo del fondo "ex" artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971.
In tema di espropriazione, la controversia inerente allo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - il quale prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente - esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello "ex" art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rientrando nella generale cognizione del tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. GI DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DR GI, IO NA NA in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà parentale sui minori DR NE e DR VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'avvocato ESPOSITO E., rappresentati e difesi dall'avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
e sul 2^ ricorso n. 00668/99 proposto da:
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DR GI, IO NA NA in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà parentale sui minori DR NE e DR VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'avvocato ESPOSITO E., rappresentati e difesi dall'avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1229/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Reineri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale;
l'assorbimento del terzo e quinto motivo;
per il rigetto degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 ottobre 1997 la Corte di appello di Torino ha liquidato l'indennità dovuta a IU e SE ND per l'avvenuta occupazione temporanea e d'urgenza da parte dell'Ente nazionale per le strade di un immobile di loro proprietà ubicato in Pont canavese (in catasto riportato al f.40, part.99) onde realizzare una variante della strada statale n.460, nella misura di L. 511.781, con gli interessi legali, nonché l'indennizzo ex art. 46 della legge 2359 del 1865 per il pregiudizio arrecato alla porzione residua del fondo privato della possibilità di irrigazione, determinato in complessive L. 16.500.000. Ha osservato al riguardo: a) che la prima indennità doveva essere calcolata dal momento dell'effettiva presa di possesso dell'immobile avvenuta il 4 novembre 1997, e fino all'epoca dell'irreversibile trasformazione del fondo nel manufatto stradale, realizzato il 13 febbraio 1989; b) che detta indennità andava calcolata in misura corrispondente agli interessi legali sul valore venale dell'immobile determinato alla scadenza del periodo di occupazione;
c) che andava accolta anche la domanda di indennizzo ex art.46, pur essa rientrante nella competenza per materia della Corte di appello, in quanto domanda accessoria rispetto a quella di occupazione, da liquidare tenendo conto della perdita di qualità di fondo irriguo per la restante proprietà.
Per la cassazione della sentenza SE ND e NA AN PI, quale genitore esercente la patria potestà sui minori NE e DE ND, succeduti a IU ND nelle more deceduto, hanno proposto ricorso per 5 motivi;
cui resiste l'Ente Nazionale per le strade (ANAS), il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per tre motivi. Il ND e la PI hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. Con il primo motivo del ricorso incidentale che per il suo evidente carattere pregiudiziale, va esaminato con precedenza, l'ANAS ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la comparsa conclusionale per l'udienza collegiale del 26 settembre 1997 da esso ente depositata nel corso del periodo feriale dell'anno 1997, senza considerare che era stato comunque osservato il disposto dell'art.190 cod. proc. civ., vecchio rito, in base al quale le parti debbono comunicarsi dette comparse dieci giorni liberi prima di tale udienza.
Il motivo è inammissibile.
È noto, infatti, che nel sistema recepito dagli art.156 e segg. cod.proc.civ., non ogni inosservanza di norme procedimentali o di regole, tempi e formalità per il compimento di atti processuali ne produce la nullità e/o comporta la nullità della sentenza di cui ciascuno di essi costituisce antecedente logico e cronologico, ma soltanto quella per la quale la nullità è comminata dalla legge, ovvero quella che si coordina al raggiungimento di uno scopo, che non può ritenersi raggiunto senza che quella regola sia stata osservata o senza che quella formalità sia stata adempiuta: così come avviene allorché l'inosservanza si traduca in una violazione dei diritti della difesa che attengono all'essenza del processo o, addirittura, al principio del contraddittorio, il cui rispetto costituisce presupposto di efficacia di qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Ma, nel caso la nullità della sentenza per l'asserito errore della stessa in merito al computo dei termini stabiliti dall'art.190 cod.proc.civ. per il deposito della comparsa conclusionale, non è
prevista da alcuna disposizione legislativa;
e nella specie lo stesso non ha comportato alcuna delle menzionate violazioni, non avendo l'ANAS lamentato e neanche prospettato l'omesso esame da parte della Corte di appello di una domanda o eccezione e comunque di una qualsiasi difesa avanzata nella menzionata comparsa conclusionale e non presa in considerazione da detti giudici per averne ritenuto tardivo il deposito;
con la conseguenza che la sentenza in questione non può essere dichiarata nulla neppure per aver arrecato un qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa dell'ente. Vanno a questo punto esaminati i primi due motivi del ricorso principale, con i quali il ND e la PI, denunciando violazione di legge, lamentano che la sentenza abbia liquidato l'indennità di occupazione a far data dalla materiale immissione in possesso del fondo da parte dell'ANAS e non già da quella del decreto di occupazione pronunciato il 28 settembre 1987; e che il termine finale sia stato fatto coincidere con il momento della irreversibile trasformazione dell'immobile piuttosto che con la scadenza del quinquennio autorizzato dal decreto cui nel caso dovevano essere aggiunte le proroghe legali che avevano reso legittima l'occupazione fino al 28 settembre 1996.
Il primo motivo è infondato, mentre va accolto il secondo nei limiti che seguono.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di un immobile privato attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di eseguire l'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento: e perciò stesso attuando automaticamente la compressione del diritto dominicale nel momento stesso in cui viene pronunciato e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione, a prescindere dalla successiva immissione in possesso;
la quale si colloca nell'ambito di un rapporto già in atto ed in una situazione in cui si è già realizzato l'effetto giuridico ablatorio, configurando la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo ex art. 42 Costit.: e perciò producendo un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento (piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennità di espropriazione) ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdità della proprietà del bene, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre). Tuttavia, l'attuazione di tali principi postula, all'evidenza, che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene, così subendo il pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione di esso: e ciò sia per la detta funzione, svolta dall'indennità di occupazione, di compensare la perdita reddituale del bene e, sia per la normativa in tema di espropriazione per pubblica utilità, posto che, a mente dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, il decreto di occupazione d'urgenza, non seguito, nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, dall'effettiva immissione in possesso da parte dell'occupante, perde efficacia. Sicché ove sia avvenuta (nel termine anzidetto) l'immissione in possesso dell'immobile, già da tale momento deve presumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato subisce, e fino al termine dell'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell'immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà di disporne;
ed allo stesso è dovuta ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre). Tuttavia, l'attuazione di tali principi postula, all'evidenza, che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene, così subendo il pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione di esso: e ciò sia per la detta funzione, svolta dall'indennità di occupazione, di compensare la perdita reddituale del bene e, sia per la normativa in tema di espropriazione per pubblica utilità, posto che, a mente dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, il decreto di occupazione d'urgenza, non seguito, nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, dall'effettiva immissione in possesso da parte dell'occupante, perde efficacia. Sicché ove sia avvenuta (nel termine anzidetto) l'immissione in possesso dell'immobile, già da tale momento deve presumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato subisce, e fino al termine dell'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell'immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà di disporne;
ed allo stesso è dovuta dall'amministrazione l'indennità di occupazione. Con la conseguenza ulteriore che non è su di lui che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprio il beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio. Per converso nel periodo precedente e fino alla data di immissione in possesso al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria e dall'adozione del provvedimento di occupazione di urgenza consegue soltanto l'indisponibilità giuridica dell'immobile; la quale di conseguenza, può costituire presupposto per il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo medesimo, di un indennizzo, soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio, in conseguenza di detta situazione giuridica, come si verifica esemplificativamente in caso di impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità.
Per cui, siccome nella specie è del tutto pacifico che l'NA si è immessa nel possesso del fondo dei ricorrenti con verbale del 4 novembre 1987 e che vi ha realizzato l'opera stradale programmata, e d'altra parte il ND e la PI non hanno neppur prospettato la sussistenza nel periodo precedente di in concreto pregiudizio conseguente alla perdita di disponibilità giuridica del bene, correttamente la Corte di appello ha liquidato l'indennità a partire da tale data di effettiva presa di possesso dell'immobile da parte dell'ente.
Per quel che riguarda, invece, il termine finale dell'occupazione, la giurisprudenza fin dalle fondamentali sentenze 1464/1983 e 3940/1988 delle Sezioni Unite, ha sempre distinto l'ipotesi in cui l'irreversibile trasformazione dell'immobile privato avvenga allorché questo sia detenuto dal l'amministrazione espropriante senza titolo, da quella in cui tale evento si realizzi, come nella fattispecie, nel corso di un'occupazione temporanea e d'urgenza:
giacché in tal caso ciò che accade nel fondo durante il periodo in questione è irrilevante, avendo per definizione il carattere della legittimità e la vigenza di detto titolo rappresenta un impedimento legale all'insorgenza del diritto del proprietario al risarcimento del danno, in luogo di quello a percepire l'indennità di esproprio. Il quale d'altra parte è esercitabile soltanto se il periodo di occupazione temporanea trascorra interamente senza l'emissione del decreto ablativo: e, quindi, in coincidenza dell'inutile spirare del termine finale apposto al provvedimento autorizzativo (o alla sua eventuale proroga).
Consegue che fino a questo momento, a prescindere da ogni considerazione sull'assetto reale del nuovo compendio nel frattempo realizzato (che qui non rileva), il proprietario dell'immobile ha diritto a percepire l'indennità per tutta la durata del periodo indicato nel decreto di occupazione;
e che ove tale periodo sia ulteriormente prorogato da un valido provvedimento amministrativo ovvero automaticamente da una disposizioni di legge, che intervengano mentre l'occupazione d'urgenza sia ancora in corso, siffatto diritto permane anche per il periodo di proroga e l'indennità è dovuta dall'amministrazione occupante fino alla scadenza di esso. Pertanto nella fattispecie era del tutto irrilevante che il 13 febbraio 1989 fosse stata interamente realizzata la variante stradale programmata dall'ANAS, in quanto la Corte di appello doveva liquidare l'indennità di occupazione per l'intero periodo per cui era stata autorizzata dal decreto prefettizio 28 settembre 1987; e tener conto, ove intervenute mentre l'occupazione legittima era tuttora in corso, delle proroghe concesse dall'art.14 della legge 47 del 1988, nonché dall'art.22 della legge 158 del 1991, che hanno inciso in maniera diretta ed immediata sulla scadenza del periodo di occupazione temporanea come già concretamente determinati dalll'autorità amministrativa attuandone automaticamente il prolungamento, ciascuna, per un biennio.
Tutto ciò semprecché perdurasse la vigenza e l'efficacia della dichiarazione di p.u. che la sentenza impugnata ha accertato essere contenuta nel decreto 17 marzo 1983 del Ministero dei Lavori pubblici, di approvazione del L.P.: in quanto questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che sul decreto di occupazione e sulla sua durata si ripercuotono necessariamente le vicende del provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. dell'opera, che ne costituisce il presupposto legittimante;
sicché ove sopravvenga la decadenza di quest'ultima per lo spirare dei termini finali fissati per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, anche il provvedimento che autorizza l'occupazione dell'immobile privato ne resta travolto e deve, perciò, ritenersi affetto da carenza di potere per il periodo eccedente l'indicata scadenza, con la conseguenza che dalla relativa data la posizione del privato riacquista consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass. 2194/1997; 2567/1988; 4816/1984; 22 marzo 2001 n. 4088).
In tal caso, dunque, il necessario collegamento con la dichiarazione di p.u. rende altresì evidente che anche i termini finali di cui all'art.13 legge del 1865 e quelli che fissano la durata dell'occupazione d'urgenza non sono indipendenti tra loro nel (solo) senso che l'inutile scadenza dei primi comporta la scadenza nello stesso momento dei secondi determinando l'illegittimità derivata dell'occupazione per il periodo successivo (e non viceversa); con la conseguenza ulteriore che se il decreto di occupazione diviene inefficace per tale ultimo periodo, ne risulta a maggior ragione pregiudicata anche l'eventuale proroga del suo originario (e non più valido) termine finale disposta tramite provvedimento amministrativo o direttamente dalla legge, venendo comunque la stessa ad incidere su un'occupazione legittima non più in corso, ma cessata contestualmente alla perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile spirare dei suoi termini essenziali.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, che deve ora essere esaminato per evidenti ragioni di logica giuridica, l'ANAS si duole che la Corte di appello abbia determinato l'indennità di occupazione in misura corrispondente agli interessi legali sul valore venale dell'immobile, senza considerare che tale criterio più non trova applicazione nel vigente ordinamento neppure quando l'indennità di espropriazione debba essere liquidata con il criterio dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, poiché l'indennità di occupazione,
secondo il recente principio enunciato dalle Sezioni Unite, deve essere sempre ragguagliata ad una percentuale dovuta per l'indennità di esproprio.
Il motivo è inammissibile.
È infatti, vero che la giurisprudenza citata dalla Corte di appello a sostegno del principio di calcolo dell'indennità di occupazione con il metodo degli interessi legali sul valore dell'immobile appreso è del tutto superata dal più recente orientamento che ha avuto inizio con la nota sentenza 483 del 1998 resa da questa Corte a sezioni unite, secondo il quale detto indennizzo deve essere, invece, liquidato in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata determinabile secondo l'art. 5 bis della l. 8 agosto 1992 n. 359. Ma siffatta regola si riferisce esclusivamente ai suoli aventi destinazione edificabile (1^ comma), ai quali soltanto si applica il meccanismo di calcolo dell'indennità di espropriazione introdotto dalla norma che prevede altresì la decurtazione del 40%, invocata dall'ANAS sull'importo in base ad esso determinato. Laddove nel caso non vi è mai stata contestazione tra le parti sulla natura agricola del terreno, oggetto dell'occupazione, accertata dal c.t.u. che per tale ragione ne ha determinato il valore nella misura di L.
8.000 mq.; e, d'altra parte, la sentenza impugnata ha recepito questa valutazione e liquidato altresì ai ricorrenti l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge proprio perché in conseguenza dell'espropriazione nonché dell'opera pubblica realizzata, il fondo residuo aveva perduto la sua preesistente e pacifica qualità di fondo agricolo irriguo.
Per cui, non giova all'amministrazione ricorrente rilevare gli errori di calcolo commessi dalla sentenza impugnata al lume del criterio di stima previsto dalla legge per le aree edificabili, perché per quelle agricole sia l'indennità di espropriazione che quella di occupazione vanno determinate con il diverso criterio del valore agricolo del fondo previsto dagli art.16 e 20 della legge 865 del 1971; e perché l'ANAS non ne ha contestato la stima da parte del consulente e della Corte di appello che l'ha interamente recepita nella menzionata misura di L.
8.000 mq. e neppure che l'indennità di esproprio di cui al menzionato art. 16 corrispondesse al valore agricolo del fondo in tal modo determinato nell'importo complessivo di L.8.000.000; e sulla quale la sentenza ha applicato gli interessi legali per il periodo preso in considerazione e compreso tra il 4 novembre 1987 ed il 13 febbraio 1989.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, l'ANAS censura ancora la sentenza impugnata per avere dichiarato la competenza della Corte di appello a conoscere anche della richiesta di indennizzo di cui all'art.46 della legge 2359 del 1865, sul presupposto che essa configura una domanda accessoria a quella dell'indennità di occupazione, senza considerare che detta competenza è prevista soltanto dagli art.19 e 20 della legge 865 del 1971 nelle ipotesi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione (temporanea e d'urgenza).
Per converso, i ricorrenti principali si dolgono dei criteri di liquidazione di detto indennizzo recepiti dalla Corte di appello con riferimento alla perdità della qualità di fondo irriguo da parte della porzione residua dell'immobile, piuttosto che Valle spese dovute sostenere per l'acquisto degli strumenti necessari, quali motopompa ed altro, onde mantenere al fondo la qualità sudetta ed accertate dallo stesso consulente in misura pari a L.39 milioni. Con il quarto motivo, lamentano ancora che la Corte di appello non abbia considerato la natura di debito di valore di detto indennizzo e perciò omesso di condannare l'ANAS a rivalutarne l'importo dell'ammontare della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della decisione.
La Corte ritiene fondato il motivo del ricorso incidentale, e, quindi, in esso assorbiti entrambi i prospettati motivi di quello principale.
Nella previsione normativa degli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, la speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello è
espressamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la stima delle indennità di espropriazione ed occupazione negli esclusivi rapporti tra il soggetto espropriante, obbligato al pagamento delle indennità, ed i soggetti espropriati aventi diritto alle indennità stesse, semprecché dette indennità siano state concretamente determinate secondo il procedimento regolato da detta legge, e che la controversia abbia ad oggetto questioni relative al quantum delle indennità medesime.
Vero è che questa Corte ha ritenuto che la competenza sudetta si estende alla domanda dell'espropriato di risarcimento del danno, correlato alla svalutazione monetaria sopravvenuta nel periodo di ritardato soddisfacimento del credito indennitario, ma ciò perché la relativa richiesta configura una domanda accessoria che può essere proposta al giudice al quale è funzionalmente devoluta la cognizione di quella principale;
e che, dunque secondo il disposto dell'art. 31 cod. proc. civ. ricorre soltanto quando fra le due domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica, per cui la pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur se autonoma, trovi il suo titolo e la ragione della sua esistenza nella pretesa oggetto della domanda principale.
Ma, nel caso la domanda di indennizzo per l'occupazione temporanea dell'immobile e quella di indennizzo ex art.46 della legge 2359 del 1865 per il pregiudizio sofferto da altro immobile, sia pure dello stesso proprietario, sono connesse solo quanto ai soggetti, ma affatto diverse quanto al titolo ed all'oggetto: e ciò non solo perché riguardano beni differenti, ma perché solo la prima trova causa nella procedura espropriativa definita mediante decreto ablatorio (nel caso, di occupazione) , che ne costituisce pertanto condizione indispensabile;
sicché quali che siano i criteri di stima prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che intendono riparare) , gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoria-espropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono. Laddove lo speciale indennizzo di cui all'art.46 della legge fondamentale del 1865, prescinde da detta espropriazione ed anzi presuppone che non sia intervenuto esproprio e che il proprietario abbia conservato la titolarità dell'immobile, essendo invocabile allorché quest'ultimo per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica subisca la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, ricevendone un pregiudizio permanente;
è perciò diretto alla tutela di soggetti che, (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato), o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per l'esproprio) di una parte del suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. Ed è commisurato, infine, non a criteri predeterminati dal legislatore, come avviene per la stima dell'indennità di esproprio, ma al (variabile) pregiudizio effettivo ed attuale subito dal proprietario del fondo (Cass. sez. un. 26 settembre 1997 n. 9478; sez. I^ 29 novembre 2000 n. 15305; 23 novembre 2000 n. 15130; 11 dicembre 1999 n. 13887) . Per cui detto indennizzo che non è neppure determinato con lo speciale procedimento previsto dagli art.12 e segg. della legge 865 del 1971, esula dalla speciale competenza della Corte di cui all'art.19 della speciale competenza della Corte di cui all'art.19 della stessa legge e rientra, invece, nella generale cognizione del Tribunale;
che il collegio deve, dunque, dichiarare in ordine alla domanda dei ricorrenti rivolta a conseguirlo.
Conclusivamente la Corte deve,
- rigettare il primo motivo del ricorso principale nonché il primo ed il secondo di quello incidentale
- dichiarare inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
- accogliere per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale - dichiarare assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare ad altra sezione della Corte di appello di Torino che procederà a nuova disamina attenendosi ai principi avanti esposti;
e provvederà, infine, al regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale per quanto di ragione ed il terzo motivo del ricorso incidentale, e dichiara la competenza del Tribunale sul punto, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001