Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9926
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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L'errore in merito al computo dei termini stabiliti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge.

Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità, ingenera una obbligazione indennitaria volta a compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; ne consegue che, ove sia avvenuta l'immissione in possesso dell'immobile, sin da tale momento (e fino al termine dell'occupazione) è dovuta l'indennità di occupazione, mentre nel periodo precedente alla data di immissione in possesso al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria, sicché, in tal caso, conseguendo dall'adozione del provvedimento di urgenza soltanto l'indisponibilità giuridica dell'immobile, il proprietario ha diritto a reclamare un indennizzo soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio in conseguenza di detta situazione giuridica (ad esempio, per l'impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità).

L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo agricolo va calcolata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa, a sua volta determinata non secondo i criteri dell'art. 5 - bis del D.L. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992), riferibile esclusivamente ai suoli aventi destinazione edificabile, ma secondo il diverso criterio del valore agricolo del fondo "ex" artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971.

In tema di espropriazione, la controversia inerente allo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - il quale prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente - esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello "ex" art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rientrando nella generale cognizione del tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9926
    Data del deposito : 20 luglio 2001

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