Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2276
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Per la "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.

Posto che il conguaglio del prezzo della cessione volontaria di un bene da espropriare per ragioni di pubblica utilità deve essere rapportato all'indennità di espropriazione prevista dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore del terreno, alle sue possibilità legali di edificazione, vale a dire alla edificabilità desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti, al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato apposto il vincolo espropriativo.

L'azione finalizzata al pagamento del conguaglio del prezzo della cessione volontaria di un bene da espropriare per ragioni di pubblica utilità ex art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2276
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

    Testo completo