Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini dell'efficacia del provvedimento di convalida dell'arresto emesso dal presidente della corte d'appello ai sensi dell'art. 13, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, è sufficiente che pervenga, entro il termine di dieci giorni, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma primo, della legge su citata, ad eccezione di quella relativa alla pena minima, non influente sull'applicazione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 142
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 13/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE PJ, nato a [...] il [...], detenuto presso la casa circondariale di Pavia;
avverso l'ordinanza 23 dicembre 2010 della Corte d'Appello di Milano, nel procedimento n. 132/10 M.A.E., che ha rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura coercitiva;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
nonché l'avv. Caccamo che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
Con un unico di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 13, in relazione alla L. n. 69 del 2006, art. 6, e per l'insussistenza di indizi di colpevolezza.
I fatti risultano aver avuto la seguente scansione cronologica:
a) il giorno 11 dicembre 2010, il ricorrente veniva tratto in arresto in esecuzione di mandato di arresto Europeo processuale, emesso dall'autorità giudiziaria di Liegi;
b) il 12 dicembre 2010 convalidato l'arresto, era disposta la custodia cautelare in carcere a disposizione di detta Autorità giudiziaria;
c) il 22 dicembre 2010 non perveniva la comunicazione del mandato di arresto alla cancelleria della Corte d'appello dello Stato di esecuzione;
d) il 23 dicembre 2010 la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere (applicata con l'ordinanza di convalida del 12.12.10), evidenziando come la circostanza sub c) non determinasse la perdita di efficacia della misura cautelare, essendo pervenuta, nel termine di dieci giorni, la segnalazione S.i.s., contenente, a parere della Corte, tutti i requisiti e le indicazione richieste dalla L. n. 69 del 2006, art.
6. CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva il ricorrente che l'art. 13, comma 3 ultima parte, richiama l'art. 6 L.cit., nella sua interezza, ne conseguirebbe, a suo avviso, che per poter considerare la segnalazione nel S.I.S. equivalente alla trasmissione del mandato di arresto Europeo nel termine di legge, essa dovrebbe, fra l'altro, contenere: 1) identità e cittadinanza del ricercato;
2) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'Autorità Giudiziaria emittente;
3) natura e qualificazione giuridica del reato;
4) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
5) pena inflitta, se vi è sentenza, definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione 6) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Inoltre, rileva ancora il ricorso, ai sensi del cit. art. 6, comma 40, al mandato di arresto devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo della commissione del reato b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena.
Nel caso di specie, in relazione alla descrizione dei fatti e delle sue conseguenze, la segnalazione contenuta nel sistema SIS proveniente dallo Stato richiedente è stata la seguente: LE IE è ritenuto responsabile di essere coinvolto in un traffico, internazionale di stupefacenti nell'ambito del quale la droga (cocaina) veniva portata in Italia. Il 28.7.08, uno dei corrieri, UD NN è stato intercettato in Francia, in possesso di circa 6 kg. di cocaina. Le indagini hanno rivelato che RI JE è uno dei promotori del traffico".
Per il ricorrente tali scarne e disarticolate indicazioni, non possono considerarsi idonee per ritenersi ottemperato il disposto dell'art. 6 sopra richiamato in quanto la mancata trasmissione del mandato di arresto Europeo nei termini di legge non può ritenersi superata dalla segnalazione al SIS non essendo stata essa corredata dalle indicazioni che sono indicate come necessarie per la validità, efficacia ed equipollenza. Il motivo è infondato.
Come già chiarito da questa Corte (cfr.:Cass. pen. sez. Sez. 6, 48011/2008 Rv. 241925), in tema di mandato d'arresto Europeo, ai fini dell'efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte d'appello, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 2, è sufficiente che pervenga, entro il termine ivi previsto, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo Schengen (SIS) contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma 1 L.cit., ad eccezione di quella della pena minima, non influente sull'applicazione della misura cautelare.
Nella specie la segnalazione pervenuta risulta rispondere, sia pure nei termini di essenzialità e stringatezza che connotano usualmente tale atto, alle indicazioni informative elencate nell'art. 6 delle norme sul mandato di arresto Europeo ed è idonea ad offrire al ricorrente le necessarie notizie, per consentirgli l'opportuna difesa in relazione all'esatta individuazione del fatto-reato contestato, delle circostanze che lo integrano e del grado della sua partecipazione all'illecito.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011