Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione, l'inedificabilità dei terreni prospicienti i tracciati autostradali non è legittimamente indennizzabile tutte le volte in cui il relativo vincolo risulti conseguenza della collocazione dei terreni stessi nell'ambito della distanza dal ciglio autostradale previsto dalle disposizioni di legge di cui agli artt. 41 della legge urbanistica del 1942 (come modificato dall'art. 19 della legge n. 765/67, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 della legge 729/61, che fissano fasce di inedificabilità senza indennizzo di varia misura dalle strade ed autostrade), e dal conseguente vincolo assoluto imposto da detta normativa, e non già dalle previsioni dei PRG in vigore nella zona, ovvero delle relative (e successive) varianti.
Commentario • 1
- 1. Espropriazione illegittima: sul danno decide sempre il giudice amministrativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE OL di FO AN & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato D'ALESSIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SQUASSABIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. DEI CAVALIERI 11, presso l'avvocato DI PORTO ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Maurizio Marino di Verona rep. 52960 del 19.3.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1290/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 13/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. Svolgimento del processo
La soc. LI LA chiese alla Corte di appello di Brescia la determinazione delle giuste indennità dovutele per l'occupazione temporanea, disposta a favore della s.p.a. Autostrada Brescia-Padova con decreto 14 ottobre 1988 del Prefetto di Verona, di un appezzamento di terreno ubicato nel comune di AG, riportato nel mapp. 770 ed esteso mq. 1950, nonché per la successiva espropriazione di mq. 151 di detto terreno avvenuta con decreto prefettizio del 28 gennaio 1993, onde realizzare l'allargamento dell'arteria autostradale Brescia-Padova.
L'adita Corte di appello, dopo che il procedimento era stato sospeso in attesa della definizione di altra azione giudiziaria esperita dalla società per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'illegittima ablazione di detti fondi, che aveva avuto esito alla stessa sfavorevole, con sentenza del 13 luglio 1998, ha determinato la prima indennità in complessive L.
8.306.640 e quella di occupazione in L.
2.941.935.Ha osservato al riguardo: a) che tutto il terreno interessato dalla procedura ablativa era ricompreso nella fascia di rispetto stradale, sicché doveva considerarsi inedificabile;
b) che conseguentemente per il disposto dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, l'indennità andava determinata con i criteri previsti dalla legge 865 del 1971 per i fondi agricoli;
c) che, pur non ricorrendo un'ipotesi di espropriazione parziale, detta indennità doveva essere liquidata con riferimento non soltanto alla porzione di fondo espropriata, bensì anche alle porzioni già occupate ed ormai intercluse e non più utilizzabili, come consentito dall'art.23 della legge 2359 del 1865; d) che all'immobiliare non era, invece, dovuto l'indennizzo ex art.46 della legge 2359 del 1865 per i danni sofferti da altri fondi contigui a quello espropriato in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, perché non era stata proposta dall'opponente alcuna domanda in tal senso. Per la cassazione di questa sentenza, la LI LA ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste la soc. Autostrada con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la s.a.s. LI LA, denunciando violazione dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per avere qualificato il terreno espropriato assolutamente inedificabile, perché incluso nella fascia di rispetto autostradale, senza considerare, da un lato che essa era invece parzialmente edificabile consentendo la legge reg. Veneto 61 del 1985 la realizzazione di interventi edilizi di vario tipo ed in ogni caso, il calcolo della sua superficie per le opere da realizzare nelle aree limitrofe;
e, dall'altro, che il relativo vincolo era stato imposto in previsione dell'opera autostradale, essendo stata detta fascia di rispetto inserita nella variante del P.R.G. adottata dal comune di AG il 25 marzo 1986 con riferimento ad una strada in progetto. Per cui di detto vincolo preordinato all'espropriazione non si poteva tener conto e l'area doveva essere qualificata edificabile, rientrando in una zona che il P.R.G. aveva incluso in un comprensorio edificabile D1.
Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, per non avere la sentenza specificato se il rilevato vincolo di inedificabilità derivasse o meno da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, ne' esaminato l'origine e lo scopo del vincolo cui essa ricorrente aveva attribuito tale natura, confermata dall'interclusione e dall'inuilizzabilità della porzione di terreno non compresa nel decreto ablativo.
Entrambi i motivi sono infondati.
La società ricorrente, pur dando atto che l'intero terreno per il quale è stata determinata l'indennità di esproprio (mapp. 1124 e 1125), ricadeva nella originaria zona di rispetto dell'autostrada Brescia-Padova, così come accertato dalla sentenza impugnata (pag.7), ha esaurito la questione della natura del relativo vincolo imposto sull'immobile in base all'esame del P.R.G. del comune di AG, in cui è ubicato, cercando di dimostrare che è stato introdotto mediante una variante adottata con delibera consiliare del 25 marzo 1986, definitivamente approvata dalla Giunta regionale veneta il 9 febbraio 1988, proprio per la realizzazione della terza corsia autostradale e di opere complementari, in vista delle quali, è stato emesso il decreto ablativo: così disvelando la natura di vincolo destinato all'espropriazione, non incidente in negativo nella valutazione delle "possibilità legali di edificazione" per il calcolo dell'indennità di esproprio.
Ma così argomentando, la LA immobiliare mostra di non considerare che tra i vincoli limitativi delle facoltà del proprietario, prima tra tutte dell'edificazione, devono annoverarsi ancor prima di quelli derivanti dagli strumenti urbanistici ed a monte di essi, i vincoli direttamente imposti dalla legge al fine di disciplinare l'edilizia nei suoi molteplici aspetti (localizzazione delle costruzioni, distacchi ecc.) e comunque per ragioni di interesse generale: fra cui rientrano sicuramente quelli stabiliti dall'art.41 septies della legge urbanistica del 1942,come modificato dall'art.19 della legge 765 del 1967, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall'art.9 della legge 729 del 1961 che fissano fasce di inedificabilità senza indennizzo di varia misura dalle strade ed autostrade, perciò configurando in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i sudetti beni demaniali.
Ha pertanto rilevato al riguardo la giurisprudenza sia di questa Corte (sent. 1220/2000; 841/2000; 7563/1992; 3028/1992; 11133/1991), che della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale (sent. 133/1971; 79/1971; 63/1970), che detta categoria di vincoli, denominata anche "limitazioni legali della proprietà", è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati Via priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale o autostradale;
per cui, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.
Ed allora, l'inedificabilità dei terreni della società immobiliare non era nel caso indennizzabile perché deriva dalla loro collocazione nell'ambito della distanza dal ciglio autostradale prevista dalle menzionate disposizioni di legge e dal conseguente vincolo assoluto da detta normativa imposto e non già dalle previsioni del P.R.G. di AG (che ad essa, peraltro si è uniformato) ne' dalla successiva variante del 1986, ne', a maggior ragione, dal progetto dell'opera pubblica approvato con d.m.1398 del 1988;la quale, ha inciso dunque su immobili che a prescindere da essa e dalla variante di piano che ne ha consentito l'esecuzione, la legge aveva reso del tutto inedificabili ancor prima ed indipendentemente dalla previsione degli strumenti urbanistici, nonché dalle opere stradali autorizzate da questi ultimi, che avrebbero potuto essere realizzate o meno, senza perciò modificarne la natura: situazione questa assolutamente opposta a quella peculiare dei vincoli destinati all'espropriazione, invocati dalla ricorrente, i quali discendono da specifiche prescrizioni (regolate dall'art.2 della legge 1187 del 1968) e riguardano singoli immobili in vista dell'attuazione su di essi di opere pubbliche: così trasformandone l'originaria destinazione in vista della successiva espropriazione onde realizzare proprio l'opera pubblica programmata e perciò traducendosi in imposizioni meramente prodromiche alla preventivata ablazione e non ascrivibili al modo di essere della proprietà privata, ma comportanti la esclusione o limitazione delle possibilità edificatorie altrimenti previste dai regolamenti comunali (o da provvedimenti equipollenti) soltanto per i beni sudetti. Nè è sostenibile, infine, che il vincolo di inedificabilità contestato, sia stato escluso (o quanto meno modificato) dall'art. 27 della legge reg. Veneto 61 del 1985,avendolo semmai detta norma ribadito più volte: anzitutto, nel 2^ comma, richiamando il d.m. 1444 del 1968 per la distanza minima dalle strade e stabilendo che eventuali riduzioni possono essere previste soltanto dal P.R.G. in relazione a ben individuate esigenze;
quindi, nel successivo 10' comma in cui è specificamente stabilita la destinazione delle fasce di rispetto (" ... alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti...") con esclusione dell'edificabilità e con la sola eccezione della costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante. Ed infine nel 12^ comma in cui è rimessa al P.R.G. l'adozione della normativa necessaria per consentire il restauro e/o la ristrutturazione delle costruzioni preesistenti alla legge. Per cui il successivo 15^ comma non apporta alcuna deroga a siffatte disposizioni, ma si rivolge esclusivamente alle aree finitime aventi destinazione edificatoria stabilendo che le stesse per il calcolo dei parametri e degli indici che le riguardano possono avvalersi della superficie delle aree di rispetto limitrofe, aggiungendola a quella propria (Cass. 3 ottobre 2000 n. 13082). Ed il comune di AG, con lo strumento urbanistico adottato nel 1986 (denominato dalla LA "variante" e dalla soc. Autostrade "p.r.g.") ha dato puntuale applicazione (sia alla legge statale che) alla legge regionale del 1985, ribadendo che tutti i suoli ubicati lungo la fascia di rispetto dell'autostrada (e non soltanto, dunque, quello acquistato dalla società ricorrente) erano vincolati "dalla realizzazione dell'anzi ricordata terza corsia autostradale ed opere complementari" (pag. 2 del ricorso e 9 del controricorso).
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata, avendo accertato che l'intero terreno oggetto della procedura ablativa era ubicato proprio all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada e non fra le aree ad esso finitime indicate dal menzionato 15^ comma, ha incluso il relativo vincolo, derivante da siffatta ubicazione (e non dal futuro progetto di ampliamento dell'autostrada appr. con d.m. 14 luglio 1988) fra quelli di inedificabilità assoluta imposti direttamente dalla legge e perciò inderogabili, specificamente considerati dal 4^ comma dell'art.5 bis citato;
e ne ha puntualmente applicato anche la successiva disposizione per cui in tal caso la stima delle indennità per l'ablazione di dette aree deve compiersi in base ai criteri tabellari di cui agli art. 15 e 16 della legge 865/1971. Con il terzo motivo, la società LA si duole che la Corte di appello abbia escluso il diritto ai danni conseguenti al procedimento espropriativo (riduzione della potenzialità espansiva, spese, ritardato utilizzo di beni) nei fondi contigui successivamente acquistati, pur rientranti nella previsione dell'art. 46 della legge 2359/1865, introdotto proprio a tutela del proprietario del fondo contiguo all'opera pubblica, senza considerare che una richiesta in tal senso era stata effettivamente avanzata e che, comunque, spetta al giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie dedotta dalla parte.
Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.
La Corte di appello, infatti, ha liquidato l'indennità di espropriazione non soltanto per l'area di mq. 151 (mapp. 1124) effettivamente espropriata dalla soc. controricorrente, con decreto prefettizio del 28 gennaio 1993, ma anche per le residue porzioni di terreno intercluse o comunque non più utilizzabili, comprese nel mapp. 1125 ed estese complessivamente mq. 1632, invocando al riguardo l'art.23 della legge 2359 del 1865 che attribuisce all'amministrazione espropriante (e non al giudice), a richiesta dell'interessato, il potere discrezionale di estendere l'ablazione alle frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione (sez.un.26 settembre 1997 n. 9478); per cui ogni danno asseritamente ricollegato al procedimento ablativo è compensato tramite la corresponsione di detta indennità, la quale, come più volte affermato da questa Corte, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato e perciò copre non soltanto il diminuito valore della parte del fondo non espropriata, ma anche ogni altro pregiudizio diretto ed indiretto conseguente all'esproprio (Cass. 841/2000 cit.; 2 luglio 1999 n. 6822; 6 marzo 1999 n. 1928). Quanto ai danni, poi, ascritti a pretesi atti illegittimi dell'espropriante, la sentenza impugnata ha accertato che la società immobiliare ha proposto analoga richiesta - che peraltro non appartiene alla speciale competenza della Corte di appello ex art. 19 della legge 865 del 1971 - in altro giudizio, ove è stata rigettata con decisione ormai passata in giudicato;
sicché non avendo la ricorrente contestato siffatto accertamento, la riproposizione della domanda non è più consentita in questo procedimento. Infine, per i danni provocati dall'opera pubblica ad altri immobili appartenenti alla ricorrente ed astrattamente riconducibili al paradigma dell'art.46 della legge 2359 del 1865, la Corte di merito ha accertato altresì che nessuna domanda al riguardo era stata posta dalla società, la quale si è limitata a contestare questo giudizio senza assolvere all'onere di specificare, se necessario anche mediante la loro trascrizione integrale, in quali parti delle difese la relativa richiesta era stata, invece, formulata e ciò malgrado non valutata dal giudice adito. Per cui correttamente la sentenza impugnata ha determinato soltanto l'indennità di espropriazione - la sola che risultava effettivamente chiesta - nel ricorso - e non anche l'indennizzo ex art. 46 cit., pur esso non compreso nella speciale competenza in unico grado della Corte di appello, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente applicata dai giudici del merito, presenta causa petendi e petitum del tutto diversi dall'indennità di espropriazione con qualsiasi criterio calcolata: in quanto quest'ultima ha per oggetto il giusto ristoro che a norma dell'art.42, 3^ comma Costit. spetta al proprietario dell'immobile per l'avvenuta ablazione del bene ed il suo trasferimento coattivo all'amministrazione espropriante;
è rivolta a compensarlo del sacrificio del diritto dominicale sofferto per motivi di interesse generale;
e trova causa nella procedura espropriativa definita mediante decreto ablativo, che ne costituisce pertanto condizione indispensabile;
sicché quali che siano i criteri di stima prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoria espropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono. Laddove lo speciale indennizzo di cui all'art.46 della legge fondamentale del 1865, prescinde da detta espropriazione ed anzi presuppone che non sia intervenuto esproprio e che il proprietario abbia conservato la titolarità dell'immobile, essendo invocabile allorché quest'ultimo per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica subisca la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, ricevendone un pregiudizio permanente;
è commisurato non a criteri predeterminati dal legislatore, come avviene per la stima dell'indennità di esproprio, ma al (variabile) pregiudizio effettivo ed attuale subito dal proprietario del fondo (Cass. sez. un. 26 settembre 1997 n. 9478; 29 novembre 1985 n. 5937; sez.1^ 11 dicembre 1999 n. 13887; 24 aprile 1997 n. 3614);e proprio per la sua funzione in senso lato risarcitoria, ha natura i debito di valore, suscettibile dunque di automatica rivalutazione monetaria (Cass. 12 dicembre 1996 n. 11080;13 maggio 1987 n. 4380). Conclusivamente il ricorso va respinto con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della controricorrente in complessive lire 4.317.900 di cui L.
4.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001