Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2001, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
I D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I 9 /01 S.U. L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I - S S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I REP BEICA ITALIANA G A E A , G D O E O E T L R T T T I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S N R I A E I G L S D E L E R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA - Primo Presidente R.G.N. 13581/99 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - Cron. 4240 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Rep. Dott. Rafaele CORONA Consigliere- Ud. 17/11/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere - 1 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- UFFICIO PI Richiesta copia studio Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - dal Sig. I SOLE 24 ORE 3000 Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - per diritti L 13 FEB. 200T ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI Ministro 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO PI CONTENA BERNARDINO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2000 Rilasciata copia legale al Sig. TT 1057 VIA MENOTTI CIRO 24, presso lo studio dell'avvocato per girit MAR 2001 diritti L il -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO PI IE TT, che lo rappresenta e difende, giusta Rilasciata copia legate delega in calce al ricorso notificato;
al Sig. GEN. SATO per diritti L. ✓ - controricorrente il1 13 APR 2001-11/1/3 IL CANCELLIERS avverso la sentenza n. 12512/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
SAULINO, dell'Avvocatura Generale udito l'Avvocato dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e competenza del giudice di sorveglianza. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Roma rigettava l'ap- pello proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia avverso la sentenza con la quale il locale pretore ritenuto che l'odierno intimato aveva diritto alla restituzione di som- me pari ai tre decimi della mercede corrispostagli per il lavoro svolto in stato di deten- zione, perché, pur essendo stata effettuata la relativa ritenuta ai sensi dei primi tre commi dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel periodo anteriore alla loro abrogazione (per opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663), essa era, comunque, pre- clusa dal retroattivo effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, di- aveva, in accoglimento del ri- chiarativa dell'illegittimità delle norme di previsione corso dell'interessato, condannato l'Amministrazione convenuta alle restituzioni anzi- Suph dette. Il tribunale, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che, dovendosi ritenere il lavoro prestato dai detenuti assimilabile a quello prestato nel- l'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ne conseguiva l'attribuzione delle relative controversie alla competenza del giudice del lavoro, secondo il rito speciale, non già a quella del giudice di sorveglianza, come preteso dall'appellante. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero, sulla base di tre moti- vi, cui resiste l'intimato con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 409 cod. proc. civ., 665, 677 e 678 cod. proc. pen., 145 cod. pen. e 53 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in relazione all'art. 360, n. 1 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale ha erroneamente trascu- rato il rilievo che il lavoro carcerario è disciplinato da specifiche disposizioni per la par- 3 ticolarità delle condizioni e dei presupposti che ne caratterizzano l'espletamento, il quale, costituendo un aspetto delle modalità di esecuzione della pena e non riferendosi, quindi, ad un rapporto espressamente ricompreso nel novero di quelli individuati dall'art. 409 cod. proc. civ., si sottrae, quanto alle controversie ad esso relative, alla giu- risdizione del giudice del lavoro e gravita nell'orbita delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione suddetta. Il difetto di giurisdizione, poi, massimamente si apprezza con riguardo a controversie attinenti alle ritenute sulle mercede, effettuate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, atteso che, la destinazione delle medesime allo scopo del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto costituisce un fattore caratterizzante che prevale sull'origine retributiva delle somme prelevate e giustifica l'attribuzione di poteri di controllo e di risoluzione delle relative controversie al giudice di sorveglianza, secondo le previsioni di cui al regolamento di esecuzione della testé citata legge, dettato col d.P.R. n. 431 del 1976. "E ye Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che, all'epoca della decla- ratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, le conte- state ritenute sulla mercede erano già state non solo effettuate, ma anche seguite da ver- samento delle somme alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la soppressione della medesima – ad opera della legge n. 641 del 1978, di conver- - sione del d.l. n. 481 del 1978 -, al Ministero del Tesoro, vale a dire ad enti diversi dal Ministero della Giustizia, nei cui confronti il versamento stesso determinava esauri- mento>> delle situazioni giuridiche di sua pertinenza, con conseguente insensibilità agli effetti della suddetta declaratoria. 4 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2948, n. 4 cod. civ., 416 e 437 cod. proc. civ., 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in una con vizi di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di appello, ha erroneamente omesso di considerare che il diritto vantato era prescritto alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, sicché, configurandosi una situazione giuridica esaurita, non poteva trovare applicazione la regola risultante da tale pronuncia in ordine alla trattenuta dei tre decimi della mercede. Il primo motivo propone la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito in stretta connessione con la deduzione dell'incompetenza del giudice del lavoro, ed i due profili della censura devono essere esaminati da queste Sezioni unite in un me- Engh desimo contesto argomentativo, in quanto, come già chiarito con le precedenti sentenze 21 luglio 1999, n. 490 e 14 dicembre 1999, n. 899, é la stessa disciplina della compe- tenza relativa alle controversie in materia di prestazione lavorative fornite dai de- tenuti la fonte normativa dalla quale scaturisce l'identificazione del giudice cui risulta attribuita la giurisdizione. Con le medesime sentenze ora richiamate è stato sancito il principio per cui, in tema di lavoro prestato dai detenuti sia a favore dell'amministrazione penitenziaria, al- l'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle di- pendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magi- strato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva - in base al principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto, nono- stante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario rapporto di la- 5 voro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio", cioè con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte, come la presente, succes- sivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti l'attribu- zione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali>>) di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non più con un ordine di servizio, bensì con una ordinanza impugnabile soltanto per cassa- zione>>, e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella am- ministrativa o di altra speciale. Ne consegue che la questione della sussistenza sulle suddette controversie della competenza del Magistrato di Sorveglianza anziché di quella del Giudice del Lavoro, ponendo esclusivamente un problema di ripartizione delle competenze fra giudici che entrambi esercitano la giurisdizione ordinaria, si configura come questione di compe- tenza e non già di giurisdizione. A questo principio deve darsi seguito, non essendo emersi, nel presente proce- dimento, elementi di diversa valutazione del problema. 6 In particolare, le Sezioni unite ritengono di dovere negare rilievo dirimente alle nuove deduzioni difensive svolte dall'intimato a sostegno dell'assunto della competenza del giudice del lavoro. Ciò dicasi con riguardo alle questioni di conformità del procedimento davanti al giudice di sorveglianza al modello di giusto processo>> delineato dall'art. 111 Cost., nel nuovo testo introdotto dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, ovvero a prescrizioni ri- sultanti da altre fonti, che, non contenendo disposizioni espressamente o implicitamente abrogative delle norme istitutive del detto procedimento, possano, tuttavia, costituire un parametro interposto, ai fini dell'apprezzamento di non manifesta infondatezza di dubbi di legittimità costituzionale in ordine a queste stesse norme. Dubbi siffatti, invero, nella parte in cui attengono al regime del procedimento davanti ad uno dei giudici fra i quali si pone il problema della distribuzione della pote- HD Engl stas judicandi, non assumono rilievo pregiudiziale e sono, quindi, privi di rilevanza nella presente sede, la quale, essendo destinata alla determinazione del giudice dotato di giurisdizione e di competenza, può attingere tale risultato indipendentemente dall'esito di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto quel regime, mentre spetta solo al giudice di sorveglianza l'applicazione delle norme che regolano il procedimento davanti a lui, onde una rilevanza alle suddette questioni potrà, semmai, riconoscersi solo in tale procedimento, non essendo, d'altra parte discutibile, una volta ritenuta la natura giurisdizionale del medesimo, la legittimazione di quel giudice a sollecitare la decisione della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 227 del 1995, n. 53 del 1993, n. 349 del 1993). Nella parte in cui i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal resistente in- vestono, invece, il fatto stesso della diversa competenza istituita relativamente al lavoro carcerario, deve affermarsene la manifesta infondatezza. 7 Le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavo- ro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo de- nominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragio- nevolezza della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le
contro
- versie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e conseguenziali alla pena e, pertanto, istituzio- nalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale. Né questa conclusione è resistita, come si pretende dalla difesa del lavoratore dalla sentenza n. 26 del 1999, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'ille- 350 gh gittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Am- ministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. La lettura della sentenza consente, infatti, di percepire con assoluta chiarezza come il senso della censura sottoposta al giudice delle leggi e dallo stesso accolta si compendiasse nel rilievo del carattere non giurisdizionale del procedimento apprestato dal sopra citato art. 35 con riguardo al reclamo avverso provvedimenti dell'Amministra- zione in tema di corrispondenza indirizzata ai detenuti dall'esterno, in contrap- posizione alla natura giurisdizionale dei procedimenti affidati dal successivo art. 69 al giudice di sorveglianza relativamente ad altre materie, ivi compresa quella del lavoro, che in questa sede rileva. 0 0 8 In sintesi, la richiamata sentenza, lungi dallo smentire l'assunto del mutamento. di regime intervenuto con la legge del 1986, in ordine alle controversie in tema di lavo- ro prestato dai detenuti, conferma la natura giurisdizionale del procedimento de quo e della decisione che lo conclude, assumendola, appunto, quale tertium comparationis, al fine di ricavarne l'illegittimità delle disposizioni che omologa natura non attribuisco- no a procedimenti attinenti a materie diverse, ma pur sempre implicanti, da parte dell'organismo competente, la cognizione su diritti soggettivi fondamentali che non possono essere compromessi, quanto alle possibilità di difesa, dalla contingente restrizione della libertà personale del titolare. In conclusione, accogliendosi il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, deve procedersi, ai sensi dell'art. 382, primo comma, cod. proc. civ., alla declaratoria Lungh della giurisdizione ordinaria e della competenza del giudice di sorveglianza: ciò che comporta necessariamente l'assorbimento degli ulteriori motivi, attinenti a questioni di merito, quali l'inesistenza del diritto in contestazione, per mancanza di operatività degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, e l'intervenuta prescri- zione. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, come si è visto, il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al pretore né proseguire davanti al tribunale. Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ravvisano giusti motivi per compen- sarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, nonché la competenza del giudice di sorveglianza. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa senza rinvio la sentenza impu- gnata. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000. IL PRESIDENTE Andreckle IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Super Svangel Il Callaboratore di Consellerie Де шь Depositato in Cancelleria Roma, lì 13 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д аши ' I D A , S 0 O 1 S 3 L A . L 3 T T O 5 , R B A . A I S ' E N D L P L S A 3 E I T 7 D - S N I 8 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A D G , O G E O T R E T T L T N S I E I R S G I A E E L D R L E O D 10