Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 3
In tema di espropriazione, ai fini della determinazione della relativa indennità, non può essere riconosciuto, all'area esproprianda, carattere edificatorio (valutato in rapporto a speciali condizioni di fatto) in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di fatto soltanto in difetto della disciplina legale (principio affermato con riferimento ad un'area situata in zona di rispetto stradale).
Il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi e dai relativi provvedimenti di attuazione (D.M. 1 aprile 1968), con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo "de quo".
La tempestiva opposizione alla stima da parte dell'espropriato fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, con la conseguenza che l'espropriante può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in ordine all'accertamento dell'indennità di esproprio. Quanto al regime delle preclusioni gravanti sull'espropriante convenuto in giudizio, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva deve ritenersi necessaria una esplicita domanda dell'espropriante medesimo, da formularsi nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale, nel solo caso in cui venga da lui richiesta la determinazione giudiziale dell'indennità in misura inferiore a quella stabilita in sede amministrativa, mentre, in ipotesi di indennità provvisoria non accettata, le sue argomentazioni difensive non postulano, in alcun caso, l'osservanza delle forme della domanda riconvenzionale e non sono, pertanto, soggette al regime di preclusioni per essa previsto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7259 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7259 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16893/2016 R.G. proposto da: B.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Longo, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marcello Clarich; – ricorrente – contro SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A., in persona del legale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE IO, HE DI, HE IO, HE LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato TONUCCI IO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPAGNI FRANCO B., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PRATO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 06428/99 proposto da:
COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato MOLINO CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHI ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
HE IO, HE DI, HE IO, HE LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato IO TONUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato B. FRANCO CAMPAGNI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1230/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata l'11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Compagni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cecchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 18 aprile 1994 i signori IO, NO, MA e LU HE - premesso di essere comproprietari di alcuni suoli edificabili nel Comune di Prato, località Mezzana, al lati del viale Leonardo da Vinci tra viale della Repubblica e via Lunga, sottoposti a procedura espropriativa - dichiararono che le indennità liquidate per l'occupazione (lire 26.751.200: v. ricorso per cassazione, pag. 2) e per l'espropriazione (lire 56.649.900) erano inadeguate, ed erano state da loro rifiutate, perché calcolate senza tenere conto della natura edificatoria delle aree.
Pertanto convennero in giudizio il Comune di Prato davanti alla Corte di appello di Firenze, chiedendo la determinazione e il pagamento di entrambe le indennità, con gli interessi legali e il risarcimento dei danni da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., con vittoria di spese giudiziali.
L'ente territoriale si costituì per resistere alla domanda, chiedendo che il giudice adito, previa esatta individuazione delle aree effettivamente espropriate, determinasse l'indennità di esproprio con riferimento alla porzione di suolo oggetto del procedimento ablatorio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta ed espletata una consulenza tecnica la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1230 depositata l'11 novembre 1998, rigettò la domanda degli attori, dichiarò inammissibile la domanda proposta dal Comune per la determinazione delle indennità sul presupposto che i suoli fossero non edificabili, qualificandola come riconvenzionale tardiva perché formulata in sede di conclusioni, compensò tra le parti le spese del giudizio.
La Corte territoriale considerò (per quanto qui rileva): che, in ordine alla domanda dei signori HE, il consulente di ufficio aveva accertato che i terreni oggetto dell'espropriazione erano tutti in area di rispetto stradale, perché situati ai lati del viale Leonardo da Vinci, classificato dall'art. 3 del D.M. 1^ aprile 1968 come "B) strada di grande comunicazione o di traffico elevato", per la quale l'art. 4 del citato D.M. stabiliva in 40 ml dal ciglio la distanza da osservare nell'edificazione; che, quindi, i terreni in questione erano in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta dipendente dalla legge, con la conseguenza che per essi la vocazione edificatoria legale ed effettiva andava ritenuta insussistente, onde la domanda avanzata dagli attori (correlata all'asserita natura edificabile dei suoli) non aveva fondamento;
che la domanda, avanzata dal Comune per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione sull'assunto che i terreni fossero non edificabili, andava dichiarata inammissibile perché tardiva, essendo stata proposta soltanto nelle conclusioni definitive. Contro tale sentenza IO, NO, MA e LU HE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Prato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta due motivi, ed ha poi depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civile. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale e il ricorso incidentale, formulati contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civile. 2. - I ricorrenti principali hanno prodotto (v. nota di deposito del 2 maggio 2000) dei documenti, che però non riguardano la nullità della sentenza impugnata (non sono state addotte censure ai sensi dell'art. 160, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, bensì attengono al merito. Pertanto tali documenti non possono avere ingresso in questa fase, ostandovi il disposto dell'art. 372 cod. proc. civile. 3. - Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano "violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 5 bis legge n. 359 del 1992; D.M. 1^ aprile 1968 n. 1404; principi desumibili). Carenza
e/o insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.)". La sentenza impugnata avrebbe richiamato, quale unico riferimento normativo per il rigetto della domanda degli attori, l'art. 3 del D.M. 1^ aprile 1968 n. 1404, ma l'argomento sarebbe del tutto infondato.
In primo luogo l'ambito applicativo del decreto sarebbe limitato all'edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, onde i relativi vincoli non troverebbero applicazione per le aree inserite nel perimetro dei centri abitati. Richiamata la nozione di centro abitato, i ricorrenti sostengono che il terreno de quo sarebbe inserito in un'area ad alta densità edificatoria, circondata ed affiancata da altre aree edificate o in corso di edificazione. Da ciò dovrebbe desumersi l'inapplicabilità, nella specie, delle limitazioni previste dal menzionato D.M.. Inoltre la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare la sussistenza e l'osservanza delle zone di rispetto stradale quali vincoli d'inedificabilità assoluta, mentre la disciplina introdotta dal decreto non avrebbe i caratteri e la funzione propri della programmazione urbanistica. Si tratterebbe, invece, di una disciplina di carattere generale, "diretta a guidare la mano del l'amministratore nella predisposizione dei piani e degli strumenti urbanistici, senza operarne, per contro, alcuna modifica o attuazione diretta".
La dottrina avrebbe negato alle zone di rispetto efficacia vincolante ai fini dell'edificabilità dei suoli, potendosi altrimenti ravvisare la sussistenza di una servitù coattiva di diritto pubblico sui fondi gravati, cui conseguirebbe il diritto ad una indennità. Anche alla stregua della sentenza n. 133/1971 della Corte costituzionale dovrebbe pervenirsi alla conclusione (che sarebbe condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza) che il vincolo al rispetto delle distanze minime dal soglio stradale non consentirebbe di considerare tali aree come zone inedificabili.
Le censure ora riassunte non hanno fondamento.
La sentenza impugnata, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente di ufficio, ha stabilito che "i terreni oggetto dell'espropriazione in parola si trovavano, tutti, in area di rispetto stradale, essendo situati in fregio al viale Leonardo da Vinci, classificato dall'art. 3 del D.M. 1^ aprile 1968, n. 1404, come B) strada di grande comunicazione o di traffico elevato, per il quale l'art. 4 del citato D.M. stabilisce in 40 ml., dal ciglio, la distanza da osservarsi nell'edificazione" (v. la sentenza suddetta, pag. 5). Da ciò ha desunto la carenza della vocazione edificatoria, legale ed effettiva.
Si tratta di un accertamento di fatto, in quanto tale insuscettibile di riesame in sede di legittimità, spettando per l'appunto al giudice del merito l'esatta verifica della concreta ubicazione di un immobile al di fuori o meno del centro abitato (v., in proposito, Cass., 17 giugno 1997, n. 5401). L'argomento dei ricorrenti principali, secondo cui i vincoli di cui al D.M. del 1968 non sarebbero applicabili perché le aree de quibus sarebbero collocate nel perimetro del centro abitato, non può dunque trovare ingresso, non soltanto perché si pone in contrasto con il detto accertamento, ma anche perché comporta ulteriori indagini ed accertamenti circa l'esistenza o la mancanza di una perimetrazione del centro abitato operata dalla P.A. e, nella seconda ipotesi (mancanza), in ordine alla sussistenza (all'epoca del decreto di esproprio) degli estremi necessari per ritenere le aree comunque comprese nel centro abitato, avuto riguardo allo stato dei luoghi. Il che è inammissibile nel giudizio di legittimità.
Se, quindi, i terreni erano in area di rispetto stradale, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito circa l'assenza di vocazione edificatoria (in particolare, legale) deve considerarsi corretta.
Invero, il vincolo sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass., 20 giugno 2000, n. 8369, in motivazione;
26 gennaio 2000, n. 841; 19 luglio 1999, n. 7669; 19 giugno 1992, n. 7563; 12 marzo 1992, n. 3028). Si tratta di un vincolo di inedificabilità che non deriva dalla programmazione e dalla pianificazione urbanistiche, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 9, L. 24 luglio 1961, n. 729; art. 19 L. 6 agosto 1967, n. 765; art. 16, 1^ comma, lett. b D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e da provvedimenti di attuazione (D.M. 1^ aprile 1968)
e rende il suolo ad esso soggetto legalmente non edificabile. La Corte costituzionale, sottoponendo a scrutinio di legittimità l'art. 9, comma primo, della legge n. 729 del 1961 e l'art. 19 della legge n. 765 del 1967, rilevò (tra l'altro) che si trattava di norme dettate per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano, onde si era in presenza di una normativa rispondente ad esigenze generali e non speciali, costanti e non temporanee;
che mancavano le premesse o le condizioni perché potesse porsi il problema del contenuto eventualmente espropriativo dei detti vincoli, ne' essi erano qualificabili come preordinati all'espropriazione; che i beni vincolati venivano ad essere sottoposti ad un particolare regime (giuridico) di appartenenza, mentre le norme formalmente recanti quei limiti riguardavano in termini generali ed in modo obiettivo una categoria di beni determinabili a priori per caratteristiche di posizione o di localizzazione e per la loro inerenza ad un interesse della collettività, sicché i limiti stessi non avevano carattere espropriativo, e per la loro imposizione per legge non era dovuta una particolare indennità.
Su tali premesse (e sulle altre considerazioni svolte nella menzionata sentenza, cui si rinvia) il giudice delle leggi dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione.
La stessa Corte costituzionale, anche di recente, ha ribadito che non si può porre un problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base a legge, abbia riguardo ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri beni o interessi pubblici preminenti (sentenza 20 maggio 1999, n. 179, in motivazione).
In questo contesto, se è vero che il vincolo de qu non possiede i caratteri e la funzione propri della programmazione urbanistica, è vero del pari che esso nella zona di rispetto impedisce di costruire, altrimenti - a parte il testuale contrasto con il dettato normativo - verrebbe ad essere elusa proprio la funzione che il vincolo tende a realizzare.
Nè giova addurre che l'area interessata dal vincolo sarebbe comunque da computare nella determinazione della volumetria o superficie edificabile. Si deve replicare che (dando per vero tale assunto) il calcolo nella determinazione della volumetria o superficie edificabile (evidentemente, sulla restante parte di un suolo) di un'area situata in fascia di rispetto stradale non vale a rendere l'area medesima edificabile, restando fermo il divieto di costruire su di essa. La zona vincolata può contribuire alla determinazione delle volumetrie realizzabili ai fini di un certo insediamento, perché ciò non è in contrasto con la funzione del vincolo e con l'assetto urbanistico del territorio, mentre la (diversa) esigenza cui risponde la fascia di rispetto stradale impedisce comunque un uso della stessa - vale a dire del bene in valutazione - a fini di edificazione.
Non può condividersi, poi, la tesi secondo cui, in base alla sentenza della Corte costituzionale del 1971 (sopra richiamata) dovrebbe giungersi alla conclusione che il vincolo derivante dalla zona di rispetto non consentirebbe di considerare inedificabili le relative aree, essendo il rispetto delle distanze imposto esclusivamente per ragioni di sicurezza e non per motivi urbanistici. Invero, mentre nelle argomentazioni esposte in quella sentenza non si rinvengono (e non sono qui allegati) elementi idonei a giustificare una tesi siffatta, si deve osservare che le ragioni o finalità per le quali il vincolo è imposto non incidono sugli effetti di esso, che si risolvono nell'escludere le possibilità legali di edificazione.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i signori HE sostengono che la destinazione urbanistica posseduta dal terreno in questione (esclusa dalla pianificazione edificatoria) sarebbe dipesa dall'inclusione del medesimo all'interno della fascia di rispetto, e tale inclusione sarebbe "anacronistica ed illegittima in quanto non più corrispondente allo stato dei luoghi e, chiaramente, animata dalla diversa volontà dell'amministrazione di preservare l'area dal suo naturale sviluppo edificatorio, in vista del successivo ampliamento della carreggiata". Nè fanno discendere che la destinazione di piano impressa dal Comune di Prato all'area de qua dovrebbe considerarsi alla stregua di un vincolo preordinato all'esproprio, della cui incidenza non si sarebbe dovuto tenere conto ai fini del riconoscimento della vocazione edificatoria del suolo. L'argomento non giova alla tesi dei ricorrenti. Esso afferma, da un lato, che il terreno sarebbe escluso dalla pianificazione edificatoria;
dall'altro, adduce al riguardo censure circa la (non) rispondenza allo stato dei luoghi, presupponenti indagini ed accertamenti di fatto;
dall'altro ancora tende a trasformare il vincolo derivante dalla fascia di rispetto in vincolo preordinato all'esproprio, sulla base di considerazioni meramente congetturali e come tali inidonee ad incidere sulla natura del vincolo medesimo posta in luce dalla già ricordata sentenza n. 133/1971 della Corte costituzionale. Anche il prospettato vizio di motivazione, infine, non è ravvisabile. La sentenza impugnata, sia pure in modo molto conciso, ha fatto leva sul vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale, alla stregua degli accertamenti svolti dal consulente di ufficio, per escludere l'asserita natura edificatoria dei suoli in esproprio. Il che è sufficiente a dar conto delle ragioni della decisione.
Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti principali deducono ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8
agosto 1992, n. 359, nonché omesso e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
Richiamate le opzioni ermeneutiche sul citato art. 5 bis, sostengono che, anche alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale, nella valutazione dell'edificabifità dei suoli non potrebbe prescindersi dalle caratteristiche oggettive del bene (ubicazione, accessibilità, sviluppo urbanistico della zona, esistenza d'infrastrutture e collegamenti viari e servizi pubblici).
La sentenza impugnata avrebbe disatteso in proposito le risultanze della consulenza di ufficio.
Neppure questo motivo è fondato.
Secondo l'orientamento che appare prevalente, in tema di espropriazione - ai fini della determinazione della relativa indennità - non può essere riconosciuta l'edificabilità di un'area (valutata in rapporto a speciali condizioni di fatto) in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di fatto soltanto in difetto della disciplina legale (Cass., 9 giugno 2000, n. 7874; 1^ settembre 1999, n. 9207; 12 giugno 1999, n. 5806; 29 aprile 1999, n. 4300; 23 settembre 1998, n. 9503; 5 settembre 1998, n. 8826). Il principio desumibile da tale orientamento è che la disciplina legale è determinante per il riconoscimento della natura (edificabile o meno) di un suolo. E la collocazione di un'area in zona di rispetto stradale implica una disciplina legale che esclude il carattere edificatorio.
Il collegio condivide il suddetto principio, ancorato al tenore del citato art. 5 bis, terzo comma, il quale non a caso stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, con una formula che non consente di attribuire rilevanza alla sola edificabilità di fatto (o effettiva, o desunta dalle caratteristiche oggettive del bene). Pertanto la Corte territoriale, avendo escluso le possibilità legali di edificazione, non aveva ragione di soffermarsi sulle caratteristiche obiettive del fondo. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 16 dicembre 1993, poi, non è pertinente. Quella sentenza, nell'interpretare l'art 5 bis, terzo comma, ha chiarito che la norma va intesa nel senso che il legislatore ha voluto consacrare il principio (ormai consolidato nella giurisprudenza) secondo cui nella stima dell'area espropriata si deve prescindere dal vincolo espropriativo, e questa indifferenza del vincolo consente una ricognizione della qualità (edificatoria o meno) dell'area espropriata aderente alle possibilità legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa (v. la menzionata sentenza, in motivazione). Peraltro il riferimento concerne il vincolo preordinato all'esproprio, mentre nella specie - per quanto sopra detto - si tratta di vincolo non espropriativo, rientrante nel novero delle limitazioni legali della proprietà ed avente natura conformativa del diritto sul bene. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto. 4. - Passando al ricorso incidentale, va in primo luogo rilevato che i HE ne hanno sostenuto l'inammissibilità, ma non hanno addotto elementi a sostegno di tale assunto, svolgendo una serie di considerazioni che attengono invece al "merito" della questione. Pertanto sul punto deve osservarsi che il ricorso incidentale, notificato con il controricorso il 30 marzo 1999, risulta tempestivo rispetto al ricorso principale, notificato il 19 febbraio 1999, e rituale (artt. 334, 370, 371 cod. proc. civ.). Con il primo motivo il Comune di Prato deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al titolo II (in generale) e dell'art. 19 (in particolare), della legge n. 865 del 1971; omessa pronuncia;
violazione dei principi generali in tema di giudizi ordinari di cognizione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civile. La sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la richiesta del Comune, diretta ad ottenere la determinazione dell'indennità di esproprio nella misura prevista per i terreni non edificabili, una volta stabilito che i suoli in questione non potevano essere classificati come edificabili, e ad ottenere quindi la riduzione dell'indennità provvisoria offerta dall'ente ma non accettata dai signori HE. Detta richiesta sarebbe stata erroneamente qualificata come riconvenzionale e da questo errore sarebbe conseguita la declaratoria d'inammissibilità, invece non si sarebbe trattato di una riconvenzionale in senso proprio bensì appunto di una richiesta diretta ad ottenere la determinazione secondo legge dell'indennità espropriativa, nel quadro del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 19 della legge n. 865 del 1971. Nel caso di specie non sarebbe esistita neppure una indennità definitiva da "impugnare", ma soltanto una indennità provvisoria offerta dal Comune, non accettata dagli espropriati e rimasta quindi priva di rilevanza giuridica.
La censura è fondata, nei sensi in prosieguo indicati. Nella giurisprudenza di questa Corte è presente un orientamento secondo cui, qualora l'espropriato abbia proposto opposizione alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio, l'espropriante può svolgere in giudizio difese in ordine all'accertamento dell'indennità stessa senza essere soggetto alle preclusioni relative alla domanda riconvenzionale (Cass., 20 gennaio 1998, n. 483 e giurisprudenza ivi richiamata). Ciò sul presupposto che la tempestiva opposizione alla stima da parte di uno dei soggetti legittimati faccia venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo. Il collegio ritiene che tale orientamento richieda le precisazioni che seguono. Si deve premettere che, come si deduce nel ricorso incidentale (pag. 133), nel caso di specie non vi era stata una determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, calcolata soltanto in via provvisoria e non accettata dai HE. La circostanza trova conferma nel controricorso proposto da questi ultimi avverso il ricorso incidentale. In esso si legge, infatti, che l'indennità definitiva non è ancora stata offerta (pag. 4), e che il giudizio in corso sarebbe "diretto a verificare l'adeguatezza della somma provvisoriamente offerta ai ricorrenti dalla a.c. pratese" (pag. 5). Il dato, dunque, deve considerarsi incontroverso.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione alla stima non è mero giudizio d'impugnazione del provvedimento amministrativo che determina l'indennità ma è giudizio sul rapporto, per cui esso non si esaurisce nella semplice verifica dell'esattezza o meno dei criteri astratti (di legge) che hanno presieduto in sede amministrativa alla determinazione dell'indennità ma deve estendersi ad una autonoma determinazione (così Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9872; Cass., 9 marzo 1996, n. 1891). Pertanto, proprio perché quello di opposizione alla stima è un giudizio di autonoma determinazione dell'indennità da parte del giudice, non ha fondamento l'argomento svolto dai HE nel controricorso al ricorso incidentale, secondo cui l'autorità giudiziaria non potrebbe "sostituirsi" alla P.A. nella suddetta determinazione. Anzi, dopo la sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1990, n. 67, la domanda diretta ad ottenere la liquidazione della giusta indennità può essere proposta anche in assenza della stima definitiva, purché sia stato emesso il decreto di espropriazione, mentre non è impugnabile la sola indennità provvisoria, perché questa non equivale al provvedimento espropriativo ne' implica la sua emissione, ma è diretta a consentire la cessione volontaria nella fase procedimentale di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni.
I principi ora richiamati devono essere tuttavia coordinati col principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.). Pertanto, quando si è in presenza di una stima definitiva, l'opposizione dell'espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non può portare ad una somma inferiore a detta stima in difetto di una domanda all'uopo formulata dall'espropriante. Infatti, l'art. 19, comma secondo, della legge n. 865 del 1971, stabilendo che l'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante, implica che, per determinare giudizialmente in minus la stima amministrativa (definitiva), sia necessaria una domanda del soggetto che vi ha interesse, ossia dell'espropriante medesimo, il quale, quando sia convenuto in giudizio, per proporla in quella sede deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una
contro
- pretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass., n. 1891 del 1996, cit).
Quando, invece, si è in presenza di un'indennità provvisoria non accettata (e, come tale, appartenente ormai ad una fase procedimentale che ha esaurito i suoi effetti), in realtà non c'è una stima operata in sede amministrativa con caratteri di definitività e deve procedersi alla determinazione in sede giudiziaria, sulla base dei criteri che governano tale determinazione. Nel relativo giudizio l'espropriante non fa valere una propria
contro
- domanda rispetto a quella avanzata dall'espropriato (sulla nozione di domanda riconvenzionale v., fra le altre, Cass., 2 aprile 1997, n. 2860), ma contrasta la domanda di questo adducendo gli argomenti ed indicando i criteri che, a suo avviso, dovrebbero portare a determinare (giudizialmente ed in assenza di una stima amministrativa definitiva) un'indennità inferiore rispetto alla pretesa azionata. Si tratta quindi di argomentazioni difensive che non richiedono le forme della domanda riconvenzionale e non sono soggette alle preclusioni di questa. Nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni esposte, mancando una stima amministrativa definitiva la sentenza impugnata ha errato nel qualificare come domanda riconvenzionale (tardiva siccome proposta soltanto nelle conclusioni definitive) la sollecitazione a determinare l'indennità ritenendo i terreni non edificabili, perché la determinazione dell'indennità definitiva, a seguito della domanda degli espropriati, faceva già parte del thema decidendi, cui apparteneva anche l'accertamento della qualità dei suoli (la natura edificatoria dei quali, peraltro, è stata esclusa dalla stessa Corte territoriale).
Pertanto la detta sentenza deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione (restando in tale pronuncia assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo appunto al governo delle spese giudiziali).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001