Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3048
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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In tema di espropriazione, ai fini della determinazione della relativa indennità, non può essere riconosciuto, all'area esproprianda, carattere edificatorio (valutato in rapporto a speciali condizioni di fatto) in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di fatto soltanto in difetto della disciplina legale (principio affermato con riferimento ad un'area situata in zona di rispetto stradale).

Il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi e dai relativi provvedimenti di attuazione (D.M. 1 aprile 1968), con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo "de quo".

La tempestiva opposizione alla stima da parte dell'espropriato fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, con la conseguenza che l'espropriante può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in ordine all'accertamento dell'indennità di esproprio. Quanto al regime delle preclusioni gravanti sull'espropriante convenuto in giudizio, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva deve ritenersi necessaria una esplicita domanda dell'espropriante medesimo, da formularsi nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale, nel solo caso in cui venga da lui richiesta la determinazione giudiziale dell'indennità in misura inferiore a quella stabilita in sede amministrativa, mentre, in ipotesi di indennità provvisoria non accettata, le sue argomentazioni difensive non postulano, in alcun caso, l'osservanza delle forme della domanda riconvenzionale e non sono, pertanto, soggette al regime di preclusioni per essa previsto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3048
Data del deposito : 2 marzo 2001

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