Sentenza 23 gennaio 2025
Massime • 1
L'accettazione dell'eredità, intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, non determina l'esaurimento della successione ai sensi dell'art. 72, comma 1, della medesima legge, poiché, pur costituendo in capo all'istituito la qualità di erede universale, non rende intangibile la regolazione del testamento che consegue, unicamente, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori, al verificarsi di altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto ovvero al decorso dei termini di prescrizione o decadenza per far valere eventuali diritti successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto esaurita la successione testamentaria, nonostante la perdurante pendenza dei termini di impugnativa per ottenerne l'annullamento del testamento, così applicando alla successione la legge italiana, ai sensi degli artt. 23 e 30 delle preleggi, anziché quella straniera ai sensi dell'art. 46 della l. n. 218 del 1995).
Commentari • 4
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Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 2 dicembre 2024-6 febbraio 2025 n. 2969 LA MASSIMA Notaio – Professioni intellettuali – Pubblicazione di testamento olografo – Vincolo nel legato – Responsabilità del notaio – Limiti. (Cc, articolo 1176; legge 16 febbraio 1913 n. 89, articolo 47) In tema di responsabilità del notaio, l'espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto …
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Azione di Riduzione. Significato, definizione soggetti attivi L'azione di riduzione è lo strumento previsto dal codice civile per tutelare i diritti dei legittimari (eredi riservatari come figli, coniuge, genitori) quando la loro quota minima di eredità – detta “quota di legittima” – viene lesa da donazioni o disposizioni testamentarie fatte dal defunto a favore di altri soggetti. In pratica, se un testatore ha donato troppo in vita o ha lasciato troppo a qualcuno con il testamento, il legittimario può agire per “ridurre” questi atti e reintegrare la propria quota di legittima. Esempio pratico: Se Tizio lascia tutto il suo patrimonio all'amico Caio, escludendo i figli, questi potranno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
contro
W REAL ESTATE LLC LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ ASSOCIATI SRL (-), rappresentato e difeso dall'avvocato CARACENI MARIA LAURA ([...]). CONTRORICORRENTE nonché CO AR, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 GIAMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PISILLO FABIO Data pubblicazione 23/01/2025 ([...]). CONTRORICORRENTE e ASSICURATORI DEI LLOYD'S, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 278, presso lo studio dell'avvocato FERRARO MARCO ([...]), che li rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE nonché OO TE, OO RT, ROCCIA DI CERBAIA SRL, OO IA AE, PO IO, RI ARIANA. INTIMATI avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1717/2021, depositata il 13/09/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Uditi gli avv.ti Maria Laura Caraceni, Mario Melillo, Fabio Pisilllo e Funari Nadia. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1717/2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado con cui erano state respinte le domande proposte da IA GO volte a far dichiarare la nullità o l'annullamento del testamento redatto in data 18.10.1994, dalla madre NN TH LA, deceduta in data 13.11.1994 e l'inefficacia verso l'attore degli atti di vendita del complesso immobiliare sito in Sovicille, loc. Poggiarcelo, ceduto da CH GO con rogito del 19.4.2000 alla W Reale Estate LLC, oltre che per ottenere la condanna del convenuto al pagamento del 2 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 controvalore di un terzo dell'asse ereditario;
in subordine, l'attore Data pubblicazione 23/01/2025 aveva chiesto di ridurre le disposizioni lesive della quota di legittima, con condanna dell'erede, delle società acquirenti e del notaio CC PP al risarcimento di tutti i danni, da liquidare in corso di giudizio. IA GO aveva dedotto di esser nato, unitamente alle sorelle AR e ES, dalla relazione tra EA CH GO e la propria madre, relazione protrattasi fino alla morte di quest'ultima; che dopo appena un mese dall'apertura della successione, era stato rinvenuto il testamento impugnato, con il quale CH GO era stato nominato erede di tutti i beni presenti in Italia, con onere di provvedere al mantenimento e alla cura dei tre figli;
che, data la condizione di alcolista dell'erede, successivamente sottoposto ad inabilitazione, i tre figli erano stati affidati ad un'altra famiglia;
che tra il 1995 ed il 2000 il convenuto aveva compiuto più atti di disposizione dei beni ereditari, alienando ad un prezzo irrisorio alla W Real Estate il complesso immobiliare sito nel Comune di Sovicille, in provincia di Siena, con rogito del 19 Aprile 2000 redatto dal notaio CC PP. Ha affermato che il testamento era stato redatto in evidente stato di incapacità della disponente, ormai in gravissime condizioni di salute, sottoposta a trattamento con morfina, e che la scheda appariva redatta direttamente dal convenuto. La Corte d'appello ha ritenuto infondata la domanda di annullamento del testamento per incapacità della testatrice, evidenziando che le cartelle cliniche e la documentazione medica in atti attestavano la piena capacità della testatrice, non essendovi prova che la mano della de cuius fosse stata guidata dal convivente. Dato atto che la NN LA era cittadina australiana, ha ritenuto applicabile la legge successoria australiana ai sensi degli artt. 23 e 30 delle preleggi, affermando che la successione si era 3 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 integralmente esaurita con l'accettazione dell'eredità da parte Data pubblicazione 23/01/2025 dell'erede avvenuta prima dell'entrata in vigore della L. 218/1995, e che non poteva tenersi conto del rinvio della legge straniera ad altra legge, né accogliere l'azione di riduzione, non contemplata dalla norma straniera regolatrice della successione. Ha respinto l'azione di responsabilità verso il notaio, sostenendo che, ove pure il testamento fosse risultato lesivo dei diritti di legittima, il professionista non poteva rispondere delle conseguenze dannose, essendo la tutela dei legittimari condizionata dall'accoglimento dell'azione di riduzione;
nessuna responsabilità poteva poi porsi a carico dei convenuti Ponte, della Rocca di CE e della W Real Estate, non essendo emerse anomalie nella determinazione del prezzo di vendita ed essendo i convenuti rimasti estranei alle vicende successorie. Per la cassazione della sentenza IA GO ha proposito di ricorso in sei motivi, cui hanno resistito con controricorso il notaio CC PP, la Assicuratori dei Lloyd's-Lloyd's Insurance Company S.A. e la Real Estate Limited;
le altre parti non hanno formulato difese. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica è infondata, essendo l'atto ritualmente prodotto, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., al momento del deposito del fascicolo di parte nel giudizio di legittimità (cfr. documento n. 4 della produzione). Il ricorso soddisfa i requisiti di specificità dell'impugnazione, esponendo con completezza le difese di parte, i contenuti delle pronunce e le questioni in diritto proposte. 4 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli Data pubblicazione 23/01/2025 artt. 591, comma secondo, n. 3 c.c., 2727 e 2729 c.c., 115, 116, 244 e 246 c.p.c. e carenza di motivazione, per aver la Corte di merito escluso che il testamento fosse stato redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere, omettendo di dar rilievo agli elementi presuntivi che deponevano in senso contrario, consistenti nell'aggravamento della già precarie condizioni di salute della de cuius, nelle forti preoccupazioni palesate dalla testatrice sul destino dei figli e alla dichiarata inadeguatezza del partner ad assistere ed accudire la prole, e per non consentito l'espletamento di una perizia grafologica per accertare l'alterazione o la non autenticità della scheda e l'assunzione dell'interrogatorio formale, sulla base di una prognosi di fallimento del mezzo istruttorio. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello precluso all'attore l'assolvimento dell' onere probatorio riguardo alle condizioni di incapacità della testatrice. I due motivi sono respinti. L'accertamento delle condizioni di capacità della testatrice si basa sulle risultanze delle cartelle cliniche che descrivevano, nel periodo del ricovero durante il quale era stato redatto il testamento, ricovero esitato nel decesso, una persona vigile, cosciente, consapevole, capace di volere e di autodeterminarsi. Appare svolto un giudizio di prevalenza di tali elementi documentali rispetto agli elementi contrari, svalutando le deduzioni del ricorrente circa la condizione di angoscia e di annullamento della volontà per effetto della malattia e delle cure, dando rilievo all'autenticità dello scritto quale ulteriore riscontro che le condizioni cliniche non erano tali da comportare un totale annullamento della capacità. 5 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 Nessuna anomalia o elemento indiziario utile ha ritenuto di poter Data pubblicazione 23/01/2025 dedurre il giudice dal contenuto della scheda o dalla pretesa inadeguatezza dell'erede ad occuparsi dei figli. La mancata ammissione della prova è dipesa dalla valutazione di sufficienza ed esaustività delle risultanze già acquisite, piuttosto che da una prognosi di fallimento del mezzo istruttorio, in relazione alla puntualità delle risultanze, alla loro convergenza e al carattere tecnico del giudizio espresso dai medici, non essendo il giudice di merito tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste istruttorie ove i fatti risultino già accertati e i mezzi istruttori formulati appaiano inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. 14611/2005; Cass. 15502/2009; Cass. 23780/2014; Cass. 14682/2018; Cass. 30855/2019; Cass. 21289/2023). Resta escluso che il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo possa risolversi nella proposta di una diversa soluzione, senza far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio del giudice (Cass. 15737/2003; Cass. 5279/2020; Cass. 22366/2021). Inoltre, pur potendo la parte dolersi che il giudice non abbia fatto ricorso al ragionamento presuntivo sulla base di fatti noti emersi in istruttoria, il vizio, non denunciabile come violazione dell'art. 2729 c.c. (secondo le istruzioni della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), può integrare l'omesso esame di un fatto secondario ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (Cass. 17720/2018) Nel caso in esame, non emerge con evidenza la decisività degli elementi indiziari cui si appella il ricorrente, a fronte di contrarie risultanze processuali provenienti dal personale medico munito di specifiche competenze nella valutazione clinica della paziente. Inoltre, le circostanze esposte in ricorso sono state valutate e ritenute irrilevanti e – comunque - è preclusa in questa sede la possibilità di censurare la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., norma 6 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 che contempla un vizio della sentenza la cui deducibilità non si Data pubblicazione 23/01/2025 sottrae ai limiti che discendono dalla preclusione imposta dall'art. 348 ter, comma IV e V, c.p.c. in caso di cd. doppia conforme, dato che la sentenza di appello appare fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado (Cass. 706/2024; Cass. 14211/2024; Cass. 14944/2024). È inammissibile il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la mancata ammissione delle prove. L'art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c. contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall'omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori;
le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017). In ogni caso, il giudizio di rilevanza delle circostanze dedotte ad oggetto di prova ed il loro apprezzamento in caso di assunzione è rimesso al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili per eventuali vizi di motivazione sempre che verta su un punto decisivo della controversia, potendo la parte dolersene ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – requisiti qui non sussistenti - l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva 7 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 di fondamento (Cass. 11457/2007; Cass. 5654/2017; Cass. Data pubblicazione 23/01/2025 16214/2019). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 13, comma primo, lettera b), legge 31 maggio 1995, n. 218, 553 e 554 c.c.. Il ricorrente si duole che la Corte di merito, aderendo acriticamente alle conclusioni del c.t.u., abbia ritenuto che la successione di NN LA si fosse completamente esaurita con l'accettazione del lascito testamentario da parte di CH GO agli effetti dell'art. 72 della legge 218 del 1995 e delle norme applicabili alla successione, dovendosi intendere per rapporti esauriti quelli definiti con pronuncia passata in giudicato o per i quali si fossero definitivamente prodotti gli effetti sostanziali per l'intervenuta maturazione della prescrizione o della decadenza, mentre, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme di diritto internazionale privato e della stessa proposizione del giudizio di annullamento del testamento, non erano prescritte né le azioni di annullamento del testamento né l'azione di riduzione spettante agli legittimari pretermessi, per cui, in applicazione degli artt. 46 e 13 L. 218/1995, doveva tenersi conto del rinvio effettuato dalla norma successoria straniera alla legge del luogo di posizione degli immobili, con l'ulteriore effetto che la successione relativa agli immobili doveva considerarsi sottoposta alla legge italiana e alle disposizioni a tutela dei legittimari. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. (in relazione agli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 111 cost. e 6 CEDU) per aver il giudice distrettuale fatto proprie le conclusioni dell'esperto nominato per individuare la disciplina applicabile, non dando risposta alle plurime osservazioni e rilievi del ricorrente. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 disp. prel. c.c.,16 l. 31 maggio 1995, n. 218, 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e 8 CEDU, sostenendo che, nel ritenere applicabile la 8 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 normativa che escludeva i diritti successori in capo al ricorrente, in Data pubblicazione 23/01/2025 quanto legittimario, la pronuncia abbia violato i principi di ordine pubblico concernenti la tutela dei minori, non garantendo i diritti di legittima. 2.1 Il terzo motivo è fondato;
il quarto e il quinto sono assorbiti. La successione di NN LA si è aperta in data 13.11.1994 e l'erede nominato ha accettato l'eredità prima del settembre 1995, data di entrata in vigore della L. 218/1995. Il giudizio di primo grado è stato incardinato con citazione notificata in data 14.4.2010. Per individuare la norma di diritto internazionale privato applicabile viene in rilievo, in prima battuta, la data di proposizione della causa di annullamento del testamento e di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, successiva all'entrata in vigore della l. 218/1995. L'art. 72, comma primo, L. 218/1995 prevede, difatti, che le nuove norme di diritto internazionale privato si applicano ai giudizi proposti dal 1 settembre 1995, ma fa salva l'applicabilità delle previgenti norme di diritto internazionale privato alle situazioni esaurite prima di tale data, inclusi, per quanto qui rileva, gli artt. 23 e 30 delle preleggi. La prima disposizione prevede che le successioni per causa di morte (456 ss. c.c.) sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta;
l'art. 30 dispone che, quando ai termini degli articoli precedenti si deve applicare una legge straniera, non si tiene conto del rinvio che essa faccia ad altra legge. Deve escludersi che l'applicabilità della L. 218/1995 dipendesse esclusivamente dalla data di acquisto della qualità di erede per effetto dell'accettazione dell'eredità, per gli effetti contemplati 9 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 dall'art. 72 della legge di riforma del sistema italiano di diritto Data pubblicazione 23/01/2025 internazionale privato. L'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità costituiscono il rapporto successorio tra gli eredi, potendo il testamento e gli effetti dell'accettazione della istituzione del resistente ad erede universale esser posti in discussione – ed eventualmente travolti – dalle impugnative spettanti agli altri successibili. Fin quando i rapporti successori non siano definiti con sentenza passata in giudicato, non si sia verificata altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto o non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per far valere eventuali diritti successori, la successione non può considerarsi esaurita (Cass. 12358/1999; Cass. 12181/2000, Cass. 6757/2001). Si è tal senso evidenziato che l'art. 72 della L. 218/1995 contiene una disposizione difforme rispetto all'art. 11 delle preleggi secondo cui la legge dispone solo per il futuro, valorizzando, per l'individuazione della legge sostanziale regolativa della successione, la data di introduzione della causa e il mancato esaurimento degli effetti della fattispecie, nell'intento di assicurare al contempo l'immediata applicazione della legge sopravvenuta ed estenderne il più possibile l'ambito, ma anche di limitarne la retroattività in modo da tutelare la certezza del diritto e l'affidamento riposto nella situazione normativa esistente al momento della domanda giudiziale. La descritta nozione di rapporto esaurito è conforme a quella impiegata dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale per delimitare gli effetti ex tunc delle pronunce di incostituzionalità delle leggi e per circoscrivere i limiti di ammissibilità dell'introduzione di norme (non penali) destinate ad operare per il passato, nozione utilizzabile anche per i fini che vengono in rilievo in questa sede, essendo comune la ratio di 10 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 rendere intangibili le situazioni sostanziali consolidatesi in modo Data pubblicazione 23/01/2025 definitivo e per preservare superiori esigenze di certezza giuridica, tutelando l'affidamento legittimamente sorto nella stabile applicazione delle norme (Cass. 15475/2021;Cass. 13884/2016; Cass. 20381/2012; Corte cost. 139/1984, Corte cost. 1/2014; Corte cost. 108/2019), Nel caso in esame, l'accettazione dell'eredità, pur costituendo in capo all'istituito la qualità di erede universale, con esclusione degli altri successibili, non aveva reso intangibile la regolazione del testamento già solo per il fatto che erano pendenti i termini di impugnativa per ottenerne l'annullamento, oggetto delle domande effettivamente introdotte da IA GO. Non erano applicabili le disposizioni delle preleggi, dovendo individuarsi la legge successoria ai sensi degli artt. 46 e 13 L. 218/1995. Dalle descritte premesse discende la fondatezza della censura, avendo la Corte di merito erroneamente escluso l'applicabilità della L. 218/1995, che fa salvo il rinvio contenuto nella legge straniera ad altra legge, omettendo di tener conto, pur dandone atto (cfr. sentenza pag. 32, par. XIV), che la legge australiana delle successioni contiene una norma di rinvio alla disciplina del luogo di posizione degli immobili, rinvio dal quale non poteva prescindersi nell'esaminare la fondatezza dell'azione di riduzione. In questi casi – contrariamente a quanto asserito nel controricorso della W Real Estate – il rinvio di cui si deve tener conto è anche in rinvio all'indietro, ossia alla stessa legge italiana riguardo agli immobili ubicati in Italia, poiché la legge australiana mostra di voler disciplinare solo la successione nei beni mobili e negli immobili situati in Australia, conseguendone la formazione di due distinte masse ereditarie, rette dalla legge applicabile a ciascuna di esse. 11 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 In tal caso è nell'ambito di ciascuna massa che dovranno esser Numero di raccolta generale 1632/2025 risolti i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, Data pubblicazione 23/01/2025 stabilite l'entità delle quote spettanti ai successori, le modalità della delazione, l'accettazione e la pubblicità degli atti, l'eventuale tutela dei legittimari, etc. (Cass. s.u. 2867/2021). 3. Il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2230, 2236, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 28 della L. 89/1913, censurando la pronuncia per aver respinto l'azione di responsabilità verso il notaio per i danni provocati dall'aver ricevuto un testamento da soggetto incapace e per aver rogato la vendita senza accertare quale fosse la legge applicabile, oltre che per non aver rappresentato ai contraenti il rischio derivante dal possibile esperimento delle azioni di riduzione, essendo il professionista obbligato a rifiutare l'atto ai sensi dell'art. 28 della legge notarile. Il motivo è infondato sia con riferimento alle questioni che attengono alla validità del testamento, sia riguardo al danno provocato dal condotta del notaio in occasione della vendita del complesso che CH GO aveva ricevuto per successione. La dichiarata validità del testamento esclude, in via consequenziale, profili di addebito a carico del notaio per aver pubblicato le ultime volontà della de cuius. E' del tutto inconferente il divieto imposto dall'articolo 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di ricevere atti " espressamente proibiti dalla legge": la norma si applica ai casi di nullità assoluta dell'atto, con esclusione dei vizi che ne comportano l'annullabilità o l'inefficacia (ovvero la stessa nullità relativa;
Cass. 11128/1997; Cass. 11071/1998; Cass. 1394/2001; Cass. 3526/2008; Cass. 12494/2018; Cass. 2033/2023), mentre il negozio lesivo della legittima non è nullo, né annullabile o inefficace, ma solo suscettibile di riduzione, la quale si realizza non 12 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 automaticamente ma solo se sia proposta, con esito favorevole, Data pubblicazione 23/01/2025 l'azione di riduzione (Cass. 11286/2002; Cass. 5323/2002). Per altro verso il ricorrente non ha ragione di dolersi della pretesa violazione degli obblighi informativi e di consiglio, i quali interessano solo il rapporto professionale tra il notaio e le parti del contratto di vendita (non il legittimario pretermesso che non è stato parte del negozio di trasferimento potenzialmente lesivo dei suoi diritti), obblighi professionali che, peraltro, neppure nei rapporti con i contraenti, si estendono alle omissioni riguardanti ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate, non potendo esigersi, a fortiori a tutela dei terzi, l'effettuazione di più complesse verifiche in previsione di un'eventuale domanda dei legittimari circa l'esistenza della lesione (non necessariamente derivante dall'istituzione dell'erede universale, potendo gli altri successibili aver ricevuto donazioni di valore equivalente alla quota di riserva) o circa la possibilità che all'esito le aspettative dei legittimari risultino frustrate (cfr. Cass. 20297/2019). In conclusione, è accolto il terzo motivo, sono respinti il primo, il secondo e il sesto motivo e sono assorbiti il quarto e il quinto. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità, ad eccezione di quelle che competono ai controricorrenti, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo, respinge il primo, il secondo ed il sesto motivo e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità, con esclusione di quelle che 13 di 14 Numero registro generale 31959/2021 Numero sezionale 2967/2024 Numero di raccolta generale 1632/2025 competono a CC PP, alla Assicuratori dei Lloyd's-Lloyd's Data pubblicazione 23/01/2025 Insurance Company S.A. e alla Real Estate Limited che si liquidano, in € 10770,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 5.11.2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GI AT EL NA 14 di 14