Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di RA, prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Marcello Maggi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4654/2024 RG
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Santonastaso Parte_1
ricorrente
E
con sede in Roma in persona del suo tesoriere e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Sen. - rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Innocenzi Parte_2
resistente
- contumace Controparte_2
con sede legale in SS - contumace Controparte_3
- contumace Controparte_4
- contumace Controparte_5
altri resistenti
All'udienza del 13-3-2025 la causa era riservata per la decisione ex art.281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24-10-2024 ha tratto Parte_1 in giudizio il con sede in Roma, la Controparte_1 Controparte_2
, il con sede in Bari,
[...] Controparte_3 la il Controparte_4 Controparte_5
in persona del Segretario pro tempore , per conseguire:
[...]
nonché: --la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o l'annullamento, 1) sia della deliberazione della Controparte_4
del 12.4.2024 nella parte in cui dispone l'impossibilità, in capo al ricorrente, «di
[...] essere iscritto nell'anagrafe del Partito per la durata prevista dall'art.10, comma 4, del
Regolamento delle Commissioni di Garanzia», 2) sia della deliberazione della
[...]
PD del 29.7.2024, Prot. n.
9-2024 di rigetto del ricorso a questa Controparte_2 presentato da parte dell'odierno ricorrente avverso la deliberazione della
[...]
del 12.4.2024, nella parte in cui, relativamente al ricorso da Controparte_4
presentato alla la Controparte_6 Controparte_4
medesima Commissione Nazionale di Garanzia del PD non ha provveduto sulle istanze dell'odierno ricorrente finalizzate a sentire dichiarate, quanto al ricorso di CP_6
, la di esso inammissibilità e improcedibilità, e, quanto alla suddetta deliberazione
[...] della la di essa illegittimità e/o nullità, nonché l'inapplicabilità Controparte_4 dell'art. 10, comma 4, del Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD;
3) sia qualora necessario, del diniego, comunicato all'odierno ricorrente dal Segretario del Circolo
PD di SS, dell'istanza di iscrizione al PD via e-mail presentata dall'odierno ricorrente il 2-7-2024;
B) quindi, e in via principale, la declaratoria che nulla osta alla semplice iscrizione dell'odierno ricorrente al PD, e, per l'effetto, l'ordine al resistente , Controparte_7 in persona del suo proprio Segretario e l.r. p.t., di riesaminare l'istanza di iscrizione il
2.7.2024 avanzata dal Sig. , nonché di procedere alla di costui iscrizione Parte_1
al PD;
C) ancora in via principale, ma gradata, la declaratoria che nulla osta alla semplice iscrizione dell'odierno ricorrente al PD, e, per l'effetto, l'ordine al resistente , Controparte_7
in persona del suo proprio Segretario e l.r. p.t., di procedere al riesame della istanza di iscrizione presentata da esso istante il 2.7.2024.
A sostegno di tali domande ha dedotto il : di essere da anni elettore del PD anche Parte_1
perché, in esso iscritto da tempo;
di essere stato candidato al Consiglio Regionale della
Puglia nella lista presentata da quel partito e risultato eletto in tale consesso nel settembre del 2020; di essere attualmente iscritto al Gruppo consiliare del PD nonché, partecipe con elettorato attivo e passivo al Congresso Nazionale del PD del 2023, all'esito del quale era stato eletto componente la Direzione del PD;
che con sentenza n.1077 del 26.5.2021, il Tribunale di RA Sez. 1ª penale lo aveva dichiarato insieme a colpevole Parte_3 del reato di cui all'art.86 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 (c.d. “voto di scambio”) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente per la scelta del rito abbreviato, condannato alla pena di mesi 9 di reclusione e a € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione della sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per la durata di anni 5 (ai sensi dell'art.102 del suddetto d.P.R.
n.570/1960), con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
che egli aveva impugnato la detta sentenza innanzi alla
Corte d'Appello di Lecce Sez. Distaccata di RA , che, però, l'aveva confermata integralmente con sentenza del 13 settembre 2022, n.557; che la Corte di Cassazione con sentenza del 14 giugno 2023, n.25794 aveva rigettato il ricorso presentato da esso istante;
che dopo la sentenza penale di prime cure, emessa in data 26.5.2021 e depositata in
Cancelleria in data 12.8.2021, egli aveva chiesto l'iscrizione al PD per l'anno 2022 presso il Circolo PD di SS, provvedendo al pagamento in contanti della relativa quota e gli era stata rilasciata cartacea tessera di iscrizione , tanto che in occasione della fase del
Congresso nazionale PD riservata agli iscritti e del congresso cittadino del PD di SS, celebrati entrambi in data 12.2.2023, egli aveva esercitato il suo diritto di elettorato attivo, firmando il relativo registro degli iscritti;
che dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, egli, quale elettore nonché membro del Gruppo consiliare del PD in Regione Puglia, aveva rinunciato alla carica di componente la Direzione Nazionale del PD e non aveva rinnovato l'iscrizione al PD per l'anno 2023, permanendo nel Gruppo consiliare PD della
Regione Puglia;
che egli era venuto a conoscenza dell'esistenza del ricorso proposto da il 26.10.2023 contro di lui innanzi alla Commissione di Garanzia Controparte_6
del soltanto in data 1.4.2024, allorquando gli era stata recapitata e-mail CP_4 CP_4 da mittente casella;
che nel pomeriggio dell'11.4.2024 era Email_1
stato avvisato via WhatsApp dal Presidente della di Garanzia del CP_4 CP_4
che la stessa si sarebbe riunita il giorno seguente (12.4.2024) per discutere e decidere con riguardo al ricorso presentato da il 26.10.2023; che nel pomeriggio Controparte_6
del 12.4.2024 via WhatsApp aveva confermato al Presidente di voler Parte_4
essere audito dalla , e tanto gli era stato consentito a Controparte_4
mezzo di partecipazione in videocall;
che con mail recapitata il 13.4.2024 aveva appreso la deliberazione del 12.4.2024 della Commissione Regionale di Garanzia del PD Puglia la quale pur ritenendo « … che la fattispecie della condanna passata in giudicato (art.86 del
DPR n. 570/1960) ricada nelle fattispecie previste dal Codice Etico del Controparte_1 all'art.5, comma 2», «considerato che … non risulta iscritto Parte_1 nell'anagrafe del Partito, ha deliberato, all'unanimità, di non poter procedere alla cancellazione dall'anagrafe di , in quanto il medesimo non risulta Parte_1 iscritto, e dispone l'impossibilità dello stesso di essere iscritto nell'anagrafe del Partito per la durata prevista dall'art.10, comma 4, del Regolamento delle Commissioni di Garanzia»; che egli aveva adìto la Commissione Nazionale di Garanzia del PD e, quindi, ex art.47 dello
Statuto del PD, proposto articolate contestazioni avverso la deliberazione della
Commissione Regionale di Garanzia del deducendone i gravi vizi di legittimità CP_4 in particolare l'inammissibilità del ricorso del Consigliere Regionale Di Gregorio per decorrenza dei termini, l'improcedibilità per carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente, l'inammissibilità per assoluta indeterminatezza della domanda , la nullità per violazione dell'art.6 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia,
l'illegittimità dell'art.10 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia, l'inapplicabilità dell'art.10, comma 4, del Regolamento delle Commissioni di Garanzia;
che in data 2.7.2024 aveva chiesto di tesserarsi al PD per il 2024 inviando mail al Segretario del Circolo PD di
SS ricevendo, però, diniego sulla scorta della deliberazione della
[...]
del del 12.4.2024; che in data 29.7.2024, quindi, la Controparte_4 CP_4
Commissione Nazionale di Garanzia del PD aveva adottato deliberazione prot. n.9-2024, mercé la quale aveva rigettato il ricorso dell'odierno ricorrente, osservando che «la
ha correttamente ritenuto di non poter procedere Controparte_4 all'adozione dei provvedimenti di propria competenza nei confronti di , Parte_1
non più iscritto al Partito e che altrettanto correttamente ha richiamato le pertinenti disposizioni dell'ordinamento interno relative agli effetti preclusivi rispetto a una successiva eventuale iscrizione al Partito»; che la deliberazione della del Controparte_4 [...]
del 12.04.2024, la deliberazione della Commissione Nazionale di Garanzia del PD CP_4
Co Prot. n.9-2024, ed il diniego dell'istanza di iscrizione da parte del Segretario del Circolo di SS, avevano integrato atti palesemente affetti da gravi vizi di legittimità, ed erano , come tali, invalidi ed inefficaci, quindi meritevoli di pronuncia di nullità; che vi erano in particolare: 1. illegittimità per error in iudicando della Commissione Regionale di garanzia del PD Puglia a cagione dell'omessa pronuncia di inammissibilità, nella propria deliberazione del 12.4.2024, del ricorso di per decorrenza dei termini;
Controparte_6
illegittimità per error in iudicando, in via autonoma/diretta e/o derivata/indiretta, siccome rinvenibile nella deliberazione della Commissione di garanzia nazionale del PD n.
9-2024 per mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia;
2- illegittimità per error in iudicando della decisione della del del Controparte_4 CP_4
12.4.2024 a cagione dell'omessa pronuncia di inammissibilità, , del ricorso di CP_6 per la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente;
illegittimità
[...]
per error in iudicando, in via autonoma/diretta e/o derivata/indiretta, siccome rinvenibile nella deliberazione n.
9-2024 della Commissione nazionale di garanzia del PD per mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia;
3- illegittimità per error in iudicando della Commissione regionale di garanzia del PD Puglia a cagione dell'omessa pronuncia di inammissibilità, nella propria deliberazione del 12.04.2024, del ricorso di CP_6
Gregorio per assoluta indeterminatezza della domanda con esso avanzata;
illegittimità, per error in iudicando, in via autonoma/diretta e/o derivata/indiretta, siccome rinvenibile nella deliberazione n.
9-2024 della Commissione Nazionale di Garanzia del PD per mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia;
4. illegittimità e/o nullità della deliberazione della del del 12.04.2024 per Controparte_4 CP_4 violazione dell'art.6 del regolamento delle commissioni di garanzia del PD e consequenziale illegittimità e/o nullità, in via autonoma/diretta e/o derivata/indiretta, anche della Co deliberazione n.
9-2024 della Commissione nazionale di garanzia del per mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia;
5. illegittimità dell'art.10, comma 4, del regolamento delle commissioni di garanzia del PD, e comunque sua inapplicabilità a cagione della sua inesistenza per abrogazione tacita ad opera della riforma statutaria del 2015; in via derivata, illegittimità, per error in iudicando tanto della deliberazione del 12.4.2024 della
Commissione regionale di garanzia del tanto, in via autonoma/diretta e/o ancora CP_4
derivata/indiretta, della deliberazione n.
9-2024 della Commissione nazionale di garanzia del
PD, e ciò per mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia;
6. Illegittimità e/o nullità del diniego “sostanzialmente dipendente/condizionato” alla iscrizione del ricorrente al Pd - Circolo di SS;
7. illegittimità e/o nullità della deliberazione del 12.4.2024 della del PD della puglia nonché della deliberazione n.9-2024 Controparte_4
della commissione nazionale di garanzia del PD per violazione del combinato disposto dato dall'art.4 con l'art.47, comma 3, dello Statuto del PD, e per mancata pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia;
8. illegittimità e/o nullità, tanto della deliberazione del
12.04.2024 della Commissione regionale di garanzia del tanto, in via Controparte_8
autonoma/diretta e/o derivata/indiretta, della deliberazione n.
9-2024 della Commissione nazionale di garanzia del PD, a cagione di error in iudicando nella sub specie dell'error in procedendo, e tanto per difetto totale e/o carente istruttoria.
Si è costituito con comparsa depositata il 3-3-2025 il Controparte_9
con sede in Roma chiedendo in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la
[...] carenza/difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità / l'improcedibilità e/o nullità del ricorso;
accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/ nullità del ricorso per carenza di interesse ad agire in ragione di quanto esposto al punto I della propria comparsa;
accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del rimedio tipico previsto dall'articolo 7 del Regolamento delle Commissioni di garanzia;
accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse del in ragione dell'avvenuta conclusione del tesseramento dell'anno 2024 Parte_1
conclusosi al 31.12.2024 cosi come esposto al punto I della presente comparsa e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza/difetto di legittimazione passiva del per i motivi esposti in narrativa al Controparte_2 punto II della comparsa di costituzione e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/ nullità del ricorso e /o estromettere il Controparte_1 dal presente giudizio. In via “preliminare e subordinata” il PD nazionale ha chiesto: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore della competenza del Tribunale civile di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art 19 c.p.c; in via preliminare ulteriormente subordinata il convenuto ha chiesto: Controparte_10 accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità / nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi e comunque in quanto privo, ai sensi dell'art.163 c.p.c. dell'esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché per violazione dell'art.121 c.p.c.. Nel merito il PD nazionale ha chiesto rigettare tutte le domande spiegate dal ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornite di prova. In via subordinata e nel merito il
PD nazionale, nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande del ricorrente,ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
e/o del nonchè il relativo loro Controparte_3 Controparte_7
obbligo a garantire, manlevare e tenere indenne il da ogni Controparte_2
conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio;
ha chiesto infine in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del e per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno nella misura ritenuta di Parte_1
giustizia,
La causa istruita documentalmente è stata riservata per la decisione all'udienza del 13-3-
2025, come da conclusioni in atti.
*****
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_2
, del della
[...] Controparte_3 del Controparte_4 Controparte_11
regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi.
[...]
2. Sempre in via preliminare di rito, sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale.
Il ha proposto distinte domande contro diversi soggetti volte ad ottenere la Parte_1
“declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o l'annullamento” di decisioni emesse nei suoi confronti dalle articolazioni nazionali, regionali e locali del , ossia: - la Controparte_1
deliberazione della del 12.04.2024 nella Controparte_4 parte in cui dispone l'impossibilità, in capo al ricorrente, «di essere iscritto nell'anagrafe del
Partito per la durata prevista dall'art.10, comma 4, del Regolamento delle Commissioni di
Garanzia», - la deliberazione della Commissione Nazionale di Garanzia del PD del
29.07.2024, Prot. n.
9-2024 di rigetto del ricorso a questa presentato da parte dell'odierno ricorrente avverso la deliberazione della del Controparte_4
12.4.2024; il diniego, comunicato all'odierno ricorrente dal Segretario del Circolo PD di
SS il 2-7-2024, dell'istanza di iscrizione al PD in pari data presentata dall'odierno ricorrente.
Non è in contestazione che uno dei convenuti, ossia il quale Controparte_7 articolazione locale di base del (ai sensi dell'art.17 dello Statuto Controparte_1 dell'associazione nazionale), abbia sede e svolga attività nell'ambito del circondario del
Tribunale di RA per gli effetti dell'art.19 comma 2 c.p.c. .
Parimenti va richiamato il principio per il quale le articolazioni territoriali e locali di una associazione non riconosciuta complessa quando dotate statutariamente di autonomia organizzativa e finanziaria e propri organi rappresentativi(v. nella specie l'art.15 dello
Statuto PD) hanno anche autonoma capacità di stare in giudizio e sono dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. 14 marzo 2000 n°2952; cfr in precedenza,
Cass. SS.UU 17 marzo 1995 n°3105).
Ai sensi dell'art.33 c.p.c. le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 c.p.c. e
19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. Esiste nella specie connessione per l'oggetto ed il titolo tale da giustificare il simultaneus processus per l'esame delle domande proposte, in quanto le tre decisioni impugnate sono state assunte con riguardo ad una medesima vicenda discendente dalla condanna penale pronunciata con sentenza del
Tribunale di RA prima sezione penale del 26-5-2021 con la quale il venne Parte_1
riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.86 D.P.R. 570/1960 e condannato alla pena di nove mesi di reclusione oltrechè alla sospensione del diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per 5 anni;
decisione poi divenuta irrevocabile a seguito del rigetto dell'appello con sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di RA del 15-6-2022 e del rigetto da parte della Corte di Cassazione con sentenza della quinta sezione penale n.25794 del 4-5-2023 del ricorso proposto dal . Parte_1
Più in particolare le decisioni impugnate sono tra loro legate da vincolo di subordinazione logico-giuridica, perché quella assunta dalla è stata poi Controparte_4
confermata dopo ricorso del per ottenere la sua revisione, dalla delibera della Parte_1
PD del 29.07.2024 ,mentre il diniego di iscrizione Controparte_2 al del 2-7-2024 è stato assunto dal “a causa di quanto Controparte_1 CP_7
deliberato dalla Commissione Regionale di Garanzia del PD Puglia riunitasi il 12-4-2024”
(cfr. comunicazione del 5-7-2024- doc.6).
3. Assume rilievo ulteriormente preliminare la qualificazione delle domande proposte in relazione alla spiegata eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, come formulata dal Pd associazione nazionale al punto I della comparsa di costituzione del 3-3-
2025. Deve ritenersi che il come peraltro puntualizzato nei suoi scritti difensivi Parte_1
abbia spiegato in primo luogo (conclusioni di cui alla lett.a della pagina 2 del ricorso) una azione di impugnazione delle decisioni assunte dalle articolazioni territoriali del partito Co ( Circolo di Controparte_4 Controparte_2
SS) affermandone la non rispondenza a legge ed alla normativa statutaria, ai sensi dell'art.23 del codice civile, norma che la giurisprudenza ritiene estensibile anche alle associazioni non riconosciute (ex multis da ultimo Corte appello Napoli, sez. I, 12/1/2023,
n. 86) ed applicabile anche quando gli atti impugnati promanino da organi differenti dall'assemblea degli associati(Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 14/6/2023).
Ed infatti gli errores in procedendo o in iudicando che il attribuisce a quelle Parte_1
decisioni si risolverebbero in altrettante violazioni di disposizioni statutarie,in particolare afferenti il funzionamento delle Commissioni di Garanzia che, istituite nei diversi livelli
(nazionale,regionale e provinciale) hanno competenza ad esaminare i ricorsi che ciascun associato può loro proporre in caso di affermata violazione da parte dell'iscritto o dell'elettore del partito delle norme di legge o del Codice Etico che l'associazione politica si è data. A questo riguardo va rilevato che la domanda di accertamento di abrogazione dell'art.10 comma 4 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD di cui al quinto motivo rientra nello schema dell'impugnativa ex art.23 c.civ. desumendosi dall'interpretazione complessiva del ricorso che quell'accertamento viene pur sempre richiesto - non in via autonoma ma - quale mezzo al fine di dimostrare l'invalidità della decisione della del 12-4-2024 in quanto applicativa di Controparte_4 una norma asseritamente non più in vigore, con la conseguente irrogazione di una sanzione(la preclusione all'iscrizione al PD per cinque anni).
In secondo luogo il ha proposto in via conseguenziale rispetto all'impugnativa Parte_1 ed alla pronuncia di accertamento dell'invalidità di quelle delibere, azione di accertamento del proprio diritto all'iscrizione pura e semplice al Partito con ordine all'articolazione locale di base (Circolo di riesaminare il proprio rifiuto di iscrizione del 2-7-2024 CP_7
e provvedervi, oppure in via gradata, di riesaminare l'istanza formulata in tal senso dal e respinta il 2-7-2024, a cagione della decisione della Parte_1 Controparte_4
del 12-4-2024(richieste sub. lett.B-C della pag.3 del ricorso).
[...]
3.1 Eccepisce il PD nazionale il difetto di legittimazione attiva rispetto all'azione di impugnazione così proposta, evidenziando che il tanto nel 2023 che nel 2024 Parte_1
non era iscritto al Partito Democratico e che, comunque, solo gli iscritti al Partito
Democratico avrebbero la possibilità di ricorrere agli organismi di garanzia qualora si affermino violate le disposizioni dello Statuto del partito o del suo Codice Etico. Evidenzia in particolare l'associazione resistente che tale diritto apparterrebbe solo agli iscritti al PD
e non agli elettori ed elettrici dello stesso, “fermo restando che il non riveste Parte_1 nemmeno tale qualifica poiché non risulta censito nell'albo pubblico delle elettrici e degli elettori, né tanto meno ha fornito prova in tal senso della sua legittimazione attiva”.
A riguardo appare incontroverso che il non fosse iscritto al PD né per l'anno Parte_1
2023 né che lo sia stato nel 2024. Co E' necessario però rilevare che lo Statuto nazionale del riconosce due forme di partecipazione all'associazione politica. L'art. 4 comma 1 dello statuto del 16-12-2023
(rubricato soggetti fondamentali della vita democratica del Partito) ripetuto in forma pubblica il 16-1-2024 e prodotto in atti dal , stabilisce il principio per cui sono Parte_1
previsti gradi diversificati e molteplici forme di partecipazione alla vita del partito ed identifica “due soggetti nella vita democratica interna” ,ossia gli “iscritti e gli elettori”. Per il comma 2 dell'art.4, “iscritti” sono coloro che si iscrivono al partito sottoscrivendo il
Manifesto dei valori,lo Statuto, il Codice Etico, ed accettando di essere registrati nell'anagrafe degli iscritti. Per il comma 3 ai fini dello statuto per “elettori/elettrici” si intendono le persone che cittadine e cittadini italiani della UE o di altri paese in possesso di permesso di soggiorno “iscritti o non iscritti al Partito Democratico” dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.
Entrambe le categorie sono titolari di uno status ossia di un fascio di diritti ed obblighi connessi alla partecipazione alla vita del partito, status più ampio nel caso degli iscritti(cfr. l'art.4 comma 4 dello statuto nazionale del dicembre 2023 per gli elettori e l'art.4 comma 5 per gli iscritti, nonché l'art.6 dello statuto per i doveri degli elettori e l'art.7 per gli iscritti).
In ogni caso anche gli elettori hanno il diritto di ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme dello Statuto quanto ai diritti e doveri loro attribuiti(art.4 comma 4 lett.h). Da altre disposizioni dello Statuto o dei regolamenti contemplati dallo stesso si ricava conferma che anche gli elettori del PD sono soggetti alla potestà disciplinare interna al partito esercitata per il tramite di Commissioni di
Garanzia; queste ultime vigilano sulla corretta applicazione nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del PD , del Codice etico e dello Statuto(art.46 comma 1 di quest'ultimo). Ne discende che ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alle
Commissioni di Garanzia in ordine al mancato rispetto dello Statuto e delle altre disposizioni emanate sulla base dello Statuto nonché del Codice Etico(art. 46 comma 7 dello Statuto); e che l'elettore o iscritto nei cui confronti venga aperto un procedimento disciplinare deve essere informato della presentazione della richiesta e dei fatti che gli vengono addebitati, ha diritto di essere ascoltato in ogni fase del procedimento per chiarire o difendere il proprio comportamento e qualora sia adottata nei suoi confronti una misura disciplinare, ha diritto di fare ricorso alla Commissione di di livello superiore sino alla Commissione CP_4
Nazionale(art.47 comma 3 Statuto).In coerenza con tali previsioni, sanzioni disciplinari possono attingere non solo gli iscritti ma anche gli elettori(per questi ultimi in particolare la cancellazione dal relativo Albo, ai sensi dell'art.49 dello Statuto del dicembre 2023).
Da questo complesso di norme si ricava che secondo lo Statuto nazionale del PD anche gli
“elettori” oltre agli “iscritti” possono definirsi “associati” sebbene con facoltà ed obblighi meno estesi di quelli spettanti ai secondi, e possono esperire i rimedi previsti le violazioni dello statuto e dei regolamenti o subirne conseguenze disciplinari.
E' coerente con tale inquadramento riconoscere anche agli “elettori” del partito la qualità di
”associati” al fine di impugnare le deliberazioni degli organi del partito nel caso esse siano contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto ai sensi dell'art.23 c.civ. , norma che il ricorrente ha sostanzialmente fatto valere, censurando di invalidità le predette deliberazioni delle Commissioni di Garanzia Nazionale e Regionale e dell'articolazione locale del PD.
Nella specie pertanto avendo il ricorrente chiarito di avere agito in qualità di “elettore” del e non di “iscritto”, può esserne riconosciuta la legittimazione ad Controparte_1
impugnare le delibere di cui innanzi. Deve infatti ritenersi che il rivesta qualità Parte_1
di elettore , malgrado la mancata produzione di documentazione inerente la registrazione del suo nome nel relativo Albo nazionale, non solo per la (non contestata) sua iscrizione al Co gruppo consiliare del in seno al Consiglio Regionale pugliese ,ma soprattutto perché la qualità di elettore deve presumersi in ragione dell'avvenuto suo assoggettamento ad una procedura di carattere disciplinare. Ed infatti tale procedura può attingere, come si è visto in precedenza con il richiamo alle norme statutarie, non solo gli iscritti ma anche gli elettori del partito.
Natura disciplinare interna deve in particolare riconoscersi al procedimento aperto nei confronti del come (non contestato) su richiesta del consigliere , sulla Parte_1 CP_6
scorta della previsione statutaria secondo cui ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alle Commissioni di Garanzia in ordine al mancato rispetto dello Statuto e delle altre disposizioni emanate sulla base dello Statuto nonché del Codice Etico(art. 46 comma 7 dello
Statuto). E sempre in armonia con le procedure statutarie è stata adita a questo fine la
Commissione di Garanzia dell'articolazione di livello regionale del Partito, in ossequio al principio secondo il quale le commissioni di Garanzia delle Unioni Regionali del PD deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto ed al Codice Etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle assemblee e nelle Istituzioni regionali (art.47 comma 6 Statuto;
art.3 comma 4 Regolamento Commissioni di Garanzia);come infine coerentemente è stata adita avverso la delibera dell'organo di garanzia regionale , la
Commissione Nazionale di Garanzia, statutariamente competente in seconda istanza per gli eletti a livello regionale ed in genere per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle
Commissioni Regionali di Garanzia.
3.1 Alla deliberazione della di garanzia della Regione Puglia del 12- Controparte_4
4-2024,poi confermata dalla Commissione Nazionale deve poi riconoscersi natura disciplinare nei confronti di un “elettore” nel senso innanzi specificato. Infatti la
Commissione di Garanzia di prima istanza pur evidenziando nella delibera del 12-4-2024 che il non risultava compreso nell'Anagrafe del partito, e che quindi non era Parte_1
possibile considerarlo iscritto, ha tuttavia applicato una misura di carattere disciplinare precludendo la sua iscrizione al partito non solo per l'anno in corso alla data della delibera
,ma per il più lungo periodo di tempo di cinque anni, facendo applicazione estensiva all'elettore di una norma del regolamento sanzionatoria, nei confronti dell'iscritto , delle violazioni del Codice Etico (art.10 comma 4 del regolamento delle Commissioni di
Garanzia). E parimenti anche alla delibera resa in sede di ricorso del dalla Parte_1
Commissione Nazionale il 29-7-2024 deve riconoscersi analoga natura disciplinare perché se è vero che nella stessa si premetteva, condividendola ,la considerazione secondo cui non Co essendo il iscritto al “viene meno ogni competenza degli organi di garanzia” Parte_1
era tuttavia nel contempo confermata , in quanto ritenuta correttamente assunta sulla scorta delle “pertinenti disposizioni dell'ordinamento interno” relative agli “effetti preclusivi rispetto ad una successiva eventuale iscrizione al partito”, la decisione assunta dalla
Commissione regionale di prima istanza, intesa a sanzionare la violazione da parte di un partecipante all'attività del sodalizio di disposizioni del suo Codice etico.
La legittimazione attiva del ad impugnare delibere di natura disciplinare anche Parte_1
ex art.23 c.civ. appare allora coerente con i principii statutari secondo cui (non solo gli iscritti ma) anche gli elettori possono adire le Commissioni di Garanzia sulla scorta dell'ordinamento interno di autodisciplina e per il quale comunque ciascun elettore può presentare ricorso alle Commissioni di Garanzia in ordine al mancato rispetto dello Statuto
e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale nonché del Codice Etico(art.47 comma 2 statuto). In altri termini potevano farsi valere anche da parte dell'elettore le violazioni delle norme, anche procedimentali, contenute nello Statuto e nel Parte_1
regolamento delle commissioni di garanzia approvato dalla Direzione Nazionale del partito il 23-9-2010, e poste a presidio del procedimento di decisione del ricorso per violazioni statutarie e del Codice etico , quale quello che (come non controverso) venne presentato dal consigliere in relazione alla vicenda esitata nella condanna penale del CP_6
e di cui in precedenza si è detto. Parte_1
3.2 - A questo riguardo va precisato che non è fondata l'eccezione del PD nazionale resistente secondo cui l'impugnativa qui in esame non avrebbe potuto essere esperita, configurando la decisione assunta dalla regionale e poi da quella Controparte_4
nazionale un arbitrato irrituale.
Il tenore delle previsioni statutarie e regolamentari ( cfr. art.47-48 Statuto PD del dicembre del 2023 ed art.9 regolamento Commissioni di Garanzia) non consente di ricavare in maniera univoca la volontà delle parti di fare ricorso ad una figura di arbitrato perché da esso non si ritrae l'impegno dell'elettore o iscritto a tenere ferma la decisione dell'organo disciplinare come espressione della propria volontà, senza potere quindi adire l'A.G. a tutela dei diritti dell'associato ex art.23 c.civ.. Inoltre le Commissioni di Garanzia individuate dalle previsioni statutarie e regolamentari, costituendo degli organi interni dell'associazione, non si possono qualificare come collegio arbitrale, mancando appunto dei caratteri di alterità
e terzietà che devono caratterizzare comunque l'attività degli arbitri, rappresentando più propriamente il ricorso agli stessi, una fase eventuale per la formulazione della volontà definitiva dell'associazione, con la conseguenza che una volta terminata tale fase l'associato può rivolgersi all'autorità giudiziaria per sollecitare il controllo della decisione sotto il profilo della violazione della legge o dello Statuto ex art.23 c.civ. .
3.3. - Sussiste inoltre interesse ad agire attuale ex art.100 c.p.c. del ricorrente per l'impugnativa delle delibere della Commissione regionale del 12-4-2024 e di quella nazionale del 29-7-2024,sostanzialmente confermativa della prima, nonostante il ricorso in impugnativa del , avendo quelle decisioni, quale conseguenza giuridica, non Parte_1
l'impossibilità per il ricorrente di iscriversi al partito per il solo anno 2024, ma anche per gli anni successivi a quello.
4- Ciò puntualizzato, deve ritenersi che la decisione del 12-4-2024 fosse stata adottata non tempestivamente, come eccepito dal ricorrente, rispetto alle previsioni dello Statuto e del regolamento, assumendo sul punto rilevanza assorbente l'esame del primo motivo di impugnazione. Ai sensi dell'art.48 comma 2 dello Statuto del PD “a pena di inammissibilità”
i ricorsi presso le Commissioni di Garanzia debbono pervenire alla competente
Commissione entro trenta giorni “dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso” salvi diversi o più ridotti termini previsti dai regolamenti per l'elezione delle assemblee rappresentative;
ciò si riferisce anche ai ricorsi del precedente art.47 comma 2 dello Statuto che possono essere presentati da ciascun elettore “in ordine al mancato rispetto dello Statuto del Codice etico e dei regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale”. Deve quindi ritenersi che quando con il ricorso alla Commissione di Garanzia si voglia fare valere una violazione disciplinarmente rilevante(come è accaduto nel caso di specie) il decorso del termine di trenta giorni possa iniziare, al più tardi , quando quella violazione sia stata accertata in via definitiva. Nella specie non essendo stato contestato che il ricorso volto a fare valere la violazione del Codice etico da parte del consigliere fosse stato CP_6
inoltrato alla il 26-10-2023, il medesimo avrebbe dovuto essere Controparte_4
considerato inammissibile per il decorso al momento della sua proposizione del termine di trenta giorni di cui s'è detto essendo documentato che l'accertamento della responsabilità penale del per il reato di cui all'art.86 D.P.R. 570/1960 avvenne, in via definitiva, Parte_1
al più tardi con la pronuncia della Corte di Cassazione quinta sezione penale n.25794 del 4-
5-2023, depositata il 14-6-2023, con cui venne rigettato il ricorso proposto dal Parte_1
avverso le sentenze di merito che lo avevano riconosciuto colpevole di quel fatto di reato.
Ne segue che la decisione sanzionatoria della del 13-4-2024 venne Controparte_4
adottata allorquando quando già era maturato, secondo la previsione statutaria, impedimento alla sua decisione nel merito (in tal senso pare interpretabile il ricorso alla categoria dell'inammissibilità) e tanto costituisce motivo di annullabilità della relativa decisione secondo lo schema dell'art.23 c.civ. ed in via derivata anche di quella della Commissione
Nazionale che, nonostante il ricorso sul punto del , non rilevò quell'impedimento Parte_1
alla decisione nel merito adottata, respingendo il gravame.
4.1 – A ciò si aggiunga sia pure ad abundantiam riguardo al quarto motivo di impugnazione che anche sotto il profilo procedurale la decisione del 12-4-2024 appare viziata. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alle Commissioni di Garanzia in ordine al mancato rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dalla direzione nazionale nonché del
Codice Etico(art.47 comma 2 statuto).Ai sensi dell'art.6 del Regolamento delle
Commissioni di garanzia approvato in base allo Statuto,per le decisioni della CP_4
“le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti la
[...]
Commissione”(comma 3), le decisioni delle Commissioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti alla riunione(art.6 comma 4) e debbono essere sottoscritte da tutti i componenti che hanno preso parte alla decisione( art. 6 comma 5)
Ha eccepito il ricorrente non esservi prova che la decisione del 12-4-2024 della fosse stata adottata con il dovuto quorum costitutivo, Controparte_4
anche perché non sottoscritta da tutti i suoi componenti ma solo dal Presidente, riportando soltanto il suo testo che la decisione era stata adottata all'unanimità, ma senza che fosse dato sapere se ci si riferisse a tutti i componenti della Commissione o solo ai Commissari presenti.
A riguardo non è stata fornita prova, né dal resistente costituito né dall'articolazione regionale convenuta in giudizio e rimasta contumace, che alla seduta della Commissione avesse partecipato la maggioranza dei suoi componenti e che fosse stato integrato il quorum costitutivo previsto a pena di validità della relativa deliberazione;
né la deliberazione risulta sottoscritta dai suoi componenti come prescritto dal citato regolamento, non essendo quindi possibile stabilire il rispetto del quorum costitutivo prescritto per la validità della seduta, la cui dimostrazione secondo il principio di vicinanza e riferibilità della prova, avrebbe dovuto essere fornita da parte della convenuta , di cui la Commissione Controparte_12
regionale di Garanzia costituiva organo di quel livello territoriale. Anche sotto tale profilo si ravvisa un motivo di invalidità della decisione adottata dalla e di Controparte_4
invalidità derivata della delibera assunta dalla Commissione nazionale, che tale vizio non rilevò.
L'invalidità della decisione del 12-4-2024 è motivo di annullamento ex art.23 c.civ. anche del diniego di iscrizione del 2-7-2024 adottato dal Segretario del Circolo PD di SS in quanto motivato con riferimento esclusivo ad una delibera invalida(appunto quella della
. Controparte_4
In definitiva in accoglimento della domanda sul punto vanno annullate tutte le decisioni impugnate. Rimane assorbito in ragione delle pronunce di annullamento l'esame dei residui motivi di impugnativa.
5. Il ha chiesto infine in via principale declaratoria che “nulla osta alla semplice Parte_1 iscrizione dell'odierno ricorrente al PD”, e, per l'effetto, l'ordine al resistente CP_7
in persona del suo proprio Segretario e l.r. p.t., di riesaminare l'istanza di
[...] iscrizione il 2.7.2024 avanzata da , nonché di procedere alla di costui Parte_1
iscrizione al PD;
ancora in via principale, ma gradata, ha chiesto declaratoria che nulla osta alla semplice iscrizione dell'odierno ricorrente al PD, e, per l'effetto, l'ordine al resistente in persona del suo proprio Segretario e l.r. p.t., di procedere al Controparte_7
riesame della istanza di iscrizione presentata da esso istante il 2.7.2024.
Tali domande sono inammissibili per difetto di attuale interesse ad agire ex art.100 c.p.c. .
Come è noto l'interesse ad agire come condizione dell'azione si prospetta quando l'attore possa conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile e deve riferirsi all'azione in concreto esercitata ,nel senso che questa deve essere funzionale ad evitare la lesione attuale di un diritto dello stesso attore (Cassazione civile, sez. I,
25/03/2003, n. 4372) ;esso deve esistere al momento della domanda e perdurare sino al momento della decisione( cfr . sent. ult. cit. cui adde Cassazione civile, sez. I, 11/1/2022, n.
604).
Nella specie il chiede una pronuncia di accertamento del proprio diritto ad Parte_1
ottenere accoglimento della domanda di iscrizione presentata mediante posta elettronica il
2-7-2024 con la quale aveva chiesto al Segretario pro tempore del “in Controparte_7 quanto assiduo militante del di ricevere la tessera del 2024”;istanza Controparte_7 respinta dal Segretario del Circolo di SS “ a causa di quanto deliberato dalla commissione di garanzia regionale del riunitasi il 12-4-2024”. CP_4
E' necessario notare sul punto che, secondo le norme statutarie, l'iscrizione al Partito democratico può avvenire per una durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre di ciascun anno (art.17 regolamento del tesseramento). Pertanto la domanda di iscrizione di cui si chiede accertare l'idoneità a fondare l'adesione all'associazione politica ,oppure in via subordinata l'idoneità a fondare un nuovo esame della stessa da parte del Segretario pro tempore del Circolo di SS , non potrebbe avere più effetto essendo limitata al 2024 ,dovendo comunque per l'anno in corso necessariamente essere presentata nuova ed autonoma domanda;
con la conseguenza che non potrebbe disporsi l'obbligo del
Circolo convenuto di effettuare il tesseramento o di riesaminare la decisione già assunta, rispetto ad una annualità già decorsa.
6. - Il , nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle Controparte_10
domande del ricorrente, ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del e/o del nonchè il Controparte_3 Controparte_7
relativo loro obbligo a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal
[...]
presente giudizio. La domanda di garanzia così formulata - suscettibile in concreto di essere riferita alla manleva del pagamento delle spese del giudizio in assenza di domande di condanna spiegate dal ricorrente - non è tuttavia ammissibile, avendo omesso il PD associazione nazionale di richiedere nella propria comparsa di costituzione lo spostamento dell'udienza di comparizione ai sensi del quarto comma dell'art.281 undecies c.p.c. al fine di effettuare la chiamata in garanzia.
In ogni caso, ed anche ove si prescinda da quanto appena osservato, va rilevato che una delle delibere censurate promana da organo del PD associazione nazionale(
[...]
e contiene sostanziale conferma del deliberato dell'organo Controparte_2
corrispondente di livello regionale anch'esso oggetto di annullamento ed al quale pur si adeguò il Segretario del Circolo di SS decidendo il diniego della richiesta di iscrizione per il 2024 . Non vi è quindi ragione di rivalsa dell'associazione nazionale nei confronti delle predette articolazioni territoriali, i cui organi sostanzialmente assunsero nei confronti delle istanze avanzate dal posizioni tra loro collimanti. Parte_1
7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo nei confronti del PD nazionale unico resistente costituito e che ha spiegato opposizione alla domanda;
mentre possono essere compensate nei rapporti tra il ricorrente e egli altri soggetti evocati in giudizio e che non vi hanno fatto opposizione.
P.Q.M.
1) accoglie , per quanto di effettiva ragione , la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 24-10-2024 , e per l'effetto: Controparte_1
--annulla la deliberazione della Commissione di Garanzia Regionale del CP_4
12.4.2024 nella parte in cui dispone l'impossibilità, in capo al ricorrente Parte_1 di essere iscritto nell'anagrafe del Partito per la durata prevista dall'art.10, comma 4, del
Regolamento delle Commissioni di Garanzia;
--annulla la deliberazione della Commissione Nazionale di Garanzia del PD del 29.07.2024,
Prot. n.
9-2024 di rigetto del ricorso a questa presentato da parte di Parte_1
avverso la deliberazione della del 12.4.2024; Controparte_4
-- annulla il diniego, comunicato al dal Segretario pro tempore del Parte_1 CP_7 di SS, dell'istanza di iscrizione al PD per l'anno 2024;
2)dichiara inammissibili le residue domande proposte dal nei sensi di cui in Parte_1
motivazione;
3)dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta dal
[...]
; Controparte_9
4)condanna il con sede in Roma in persona del Controparte_9
suo tesoriere e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4500 per compensi, oltre IVA cap Parte_1
e rfsg al 15%;
5)compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le altre parti resistenti.
RA, 29-3-2025 IL GIUDICE
(dott.Marcello Maggi)