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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 10338/2023
Verbale d'udienza del 19 .09.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Andrea Baffoni che discute la causa riportasi ai propri scritti difensivi dei quali chiede l'accoglimento. E' presente per la l'avv. Eletta Controparte_1
Albanese che si riporta al comparsa di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 17,49 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 10338 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza
del 19.09.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore il Sig. , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Corrado Parona 113 presso lo studio dell'Avv. Andrea
Baffoni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
( già Controparte_2 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Eletta Albanese ed elettivamente domiciliata in Roma via IV Novembre n. 119/A
in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa ex art.
6. D.Lgs 150/11;
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 19.09.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 6 D.Lgs 150/11 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 03712 Prot.
RI/1267/2019 del 21.12.2022 emessa da per il pagamento di € Controparte_4
3.100,00 quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 258 comma 7 del D.Lgs 152/2006.
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 00448 elevato in data 16.12.2019 dalla
Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nei confronti di , Controparte_5
dipendente della e notificato alla società in qualità di responsabile in solido, in Parte_1
data 16.11.2019 per la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto trasportava rifiuti corrispondenti al CER 200307 (rifiuti ingombranti) con un formulario n. 745843 del 16/12/2019
riportante un CER diverso ed erroneo, nella specie 150106 (imballaggi materiali misti) non corrispondente ai rifiuti trasportati.
A sostegno dell'opposizione ha invocato la nullità dell'ordinanza ingiunzione per illeggibilità del verbale di accertamento n. 00448, in riferimento soprattutto alla normativa violata, al numero del verbale, agli agenti accertatori;
omessa indicazione del numero del verbale nella relata di notifica;
indeterminatezza della contestazione contenuta nell'ordinanza; nel merito, il carico dei rifiuti trasportati, erroneamente indicati nel formulario, con FIR DUC 745843 del 16/12/2019 (kg 1990
CER 150106 respinti in quanto non conformi), è stato accettato in discarica con il FIR DUC 745844
sempre il 16.12.2019 (kg 1990 CER 200307). La nel costituirsi in giudizio ha contestato le deduzioni di parte ricorrente Controparte_1
concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata.
2 - La presente controversia ha per oggetto un illecito amministrativo contestato al ricorrente in violazione dell'art. 193 D.Lgs 156/2006 sanzionato ai sensi dell'art. 258 del D.l.gs 152/2006 per aver effettuato trasporto rifiuti con codice rifiuti indicati nel formulario diverso da quelli trasportati.
Le contestazioni sui vizi formali del verbale di accertamento sono infondate.
In tema di sanzioni amministrative, la giurisprudenza riconosce la legittimità e validità della contestazione, quale che sia la forma usata, unicamente nell'idoneità a garantire l'esercizio della difesa al quale è preordinata, ed a ritenere che solo tale accertata inidoneità possa comportare la nullità del verbale, quale, atto presupposto e, conseguentemente, la successiva ordinanza ingiunzione. ( cass. Civ. n. 462/2016; n. 20707/2006).
Nel caso di specie, il contenuto del verbale di accertamento appare assolto, avendo l'ingiunto potuto esercitare il proprio diritto di difesa, attraverso la presentazione di scritti difensivi ex art. 18 Legge
689/81 ( all. 3) con la contestazione nel merito del fatto contestato, la condotta sanzionata e la violazione della norma addebitata.
3 - Passando all'esame di merito, il responsabile solidale, identificato nella società Parte_1
[...
non è il soggetto attivo dell'illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così
come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si
tratta di due responsabilità autonome e distinte: l'autore della violazione a cui è imputabile l'azione o l'omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l'omessa compilazione del formulario imputabile al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altro è il soggetto che, senza aver compito il fatto illecito, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione, con diritto di regresso.
L'art. 193 del D.lgs 152/2006 dispone che il trasporto di rifiuti, effettuato da enti o imprese, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare: nome e indirizzo del detentore, b) origine e tipologia e quantità del rifiuto, c) impianto di destinazione, d)
data e percorso dell'instradamento , e) nome e indirizzo del destinatario e al comma 2 la norma citata stabilisce che i rifiuti, durante il trasporto devono avvenire con “ formulario di identificazione”, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore”.
La ratio della norma è diretta ad un controllo quantitativo e qualitativo dei rifiuti prodotti e che l'intero ciclo di gestione (produzione, stoccaggio, recupero, trasporto, spedizione, smaltimento,
intermediazione) possa essere seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislativa, o parte di essi, ricevano trattamenti impropri e siano avviati per destinazioni ignote. La norma trova applicazione sia nel caso di trasporto di rifiuti senza formulario sia nel caso di trasporto di rifiuti con formulario contenente indicazioni erronee.
A ciò si aggiunge che l'identificazione errata dei rifiuti nel formulario, come prevista dall'art. 193
D.Lgs 152/2006, in quanto mera attestazione del privato ha natura puramente dichiarativa e ciò che rileva, ai fini della fondatezza o meno dell'illecito è l'esatto utilizzo dei codici rifiuti e la loro identificazione.
Nel caso di specie, il secondo formulario n. 745844 (All. 5 parte resistente) ed indicato come allegato negli scritti difensivi ( all. 7) riporta un orario ( ore 10:45 ed ore 11:30) diverso da quello dell'accertamento effettuato invece sul formulario n. 745843 ( ore 8:30 e 10:39) relativi rispettivamente ad inizio trasporto e discarica.
In tal caso la correzione o sostituzione del formulario, successiva alla contestazione dell'illecito non incide sulla sussistenza della responsabilità e sull'applicazione della sanzione atteso che ciò
che rileva è il trasporto con formulario errato.
Quanto all'importo sanzionatorio l'art. 258, comma 4 D.Lgs 152/2006 recita: “Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso
dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a diecimila euro.
Tenuto conto della vicenda sanzionatoria, in applicazione dell'art. 11 Legge 689/81 la sanzione amministrativa irrogata può essere ridotta nel minimo edittale pari ad euro 1.600,00.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della riduzione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma definitivamente pronunciando così dispone:
1. Riduce la sanzione amministrativa nel minimo editale pari ad euro 1.600,00 previsto dall'art. 258 D.Lgs 152/2006;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 10338/2023
Verbale d'udienza del 19 .09.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Andrea Baffoni che discute la causa riportasi ai propri scritti difensivi dei quali chiede l'accoglimento. E' presente per la l'avv. Eletta Controparte_1
Albanese che si riporta al comparsa di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 17,49 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 10338 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza
del 19.09.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore il Sig. , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Corrado Parona 113 presso lo studio dell'Avv. Andrea
Baffoni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
( già Controparte_2 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Eletta Albanese ed elettivamente domiciliata in Roma via IV Novembre n. 119/A
in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa ex art.
6. D.Lgs 150/11;
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 19.09.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 6 D.Lgs 150/11 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 03712 Prot.
RI/1267/2019 del 21.12.2022 emessa da per il pagamento di € Controparte_4
3.100,00 quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 258 comma 7 del D.Lgs 152/2006.
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 00448 elevato in data 16.12.2019 dalla
Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nei confronti di , Controparte_5
dipendente della e notificato alla società in qualità di responsabile in solido, in Parte_1
data 16.11.2019 per la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto trasportava rifiuti corrispondenti al CER 200307 (rifiuti ingombranti) con un formulario n. 745843 del 16/12/2019
riportante un CER diverso ed erroneo, nella specie 150106 (imballaggi materiali misti) non corrispondente ai rifiuti trasportati.
A sostegno dell'opposizione ha invocato la nullità dell'ordinanza ingiunzione per illeggibilità del verbale di accertamento n. 00448, in riferimento soprattutto alla normativa violata, al numero del verbale, agli agenti accertatori;
omessa indicazione del numero del verbale nella relata di notifica;
indeterminatezza della contestazione contenuta nell'ordinanza; nel merito, il carico dei rifiuti trasportati, erroneamente indicati nel formulario, con FIR DUC 745843 del 16/12/2019 (kg 1990
CER 150106 respinti in quanto non conformi), è stato accettato in discarica con il FIR DUC 745844
sempre il 16.12.2019 (kg 1990 CER 200307). La nel costituirsi in giudizio ha contestato le deduzioni di parte ricorrente Controparte_1
concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata.
2 - La presente controversia ha per oggetto un illecito amministrativo contestato al ricorrente in violazione dell'art. 193 D.Lgs 156/2006 sanzionato ai sensi dell'art. 258 del D.l.gs 152/2006 per aver effettuato trasporto rifiuti con codice rifiuti indicati nel formulario diverso da quelli trasportati.
Le contestazioni sui vizi formali del verbale di accertamento sono infondate.
In tema di sanzioni amministrative, la giurisprudenza riconosce la legittimità e validità della contestazione, quale che sia la forma usata, unicamente nell'idoneità a garantire l'esercizio della difesa al quale è preordinata, ed a ritenere che solo tale accertata inidoneità possa comportare la nullità del verbale, quale, atto presupposto e, conseguentemente, la successiva ordinanza ingiunzione. ( cass. Civ. n. 462/2016; n. 20707/2006).
Nel caso di specie, il contenuto del verbale di accertamento appare assolto, avendo l'ingiunto potuto esercitare il proprio diritto di difesa, attraverso la presentazione di scritti difensivi ex art. 18 Legge
689/81 ( all. 3) con la contestazione nel merito del fatto contestato, la condotta sanzionata e la violazione della norma addebitata.
3 - Passando all'esame di merito, il responsabile solidale, identificato nella società Parte_1
[...
non è il soggetto attivo dell'illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così
come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si
tratta di due responsabilità autonome e distinte: l'autore della violazione a cui è imputabile l'azione o l'omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l'omessa compilazione del formulario imputabile al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altro è il soggetto che, senza aver compito il fatto illecito, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione, con diritto di regresso.
L'art. 193 del D.lgs 152/2006 dispone che il trasporto di rifiuti, effettuato da enti o imprese, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare: nome e indirizzo del detentore, b) origine e tipologia e quantità del rifiuto, c) impianto di destinazione, d)
data e percorso dell'instradamento , e) nome e indirizzo del destinatario e al comma 2 la norma citata stabilisce che i rifiuti, durante il trasporto devono avvenire con “ formulario di identificazione”, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore”.
La ratio della norma è diretta ad un controllo quantitativo e qualitativo dei rifiuti prodotti e che l'intero ciclo di gestione (produzione, stoccaggio, recupero, trasporto, spedizione, smaltimento,
intermediazione) possa essere seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislativa, o parte di essi, ricevano trattamenti impropri e siano avviati per destinazioni ignote. La norma trova applicazione sia nel caso di trasporto di rifiuti senza formulario sia nel caso di trasporto di rifiuti con formulario contenente indicazioni erronee.
A ciò si aggiunge che l'identificazione errata dei rifiuti nel formulario, come prevista dall'art. 193
D.Lgs 152/2006, in quanto mera attestazione del privato ha natura puramente dichiarativa e ciò che rileva, ai fini della fondatezza o meno dell'illecito è l'esatto utilizzo dei codici rifiuti e la loro identificazione.
Nel caso di specie, il secondo formulario n. 745844 (All. 5 parte resistente) ed indicato come allegato negli scritti difensivi ( all. 7) riporta un orario ( ore 10:45 ed ore 11:30) diverso da quello dell'accertamento effettuato invece sul formulario n. 745843 ( ore 8:30 e 10:39) relativi rispettivamente ad inizio trasporto e discarica.
In tal caso la correzione o sostituzione del formulario, successiva alla contestazione dell'illecito non incide sulla sussistenza della responsabilità e sull'applicazione della sanzione atteso che ciò
che rileva è il trasporto con formulario errato.
Quanto all'importo sanzionatorio l'art. 258, comma 4 D.Lgs 152/2006 recita: “Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso
dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a diecimila euro.
Tenuto conto della vicenda sanzionatoria, in applicazione dell'art. 11 Legge 689/81 la sanzione amministrativa irrogata può essere ridotta nel minimo edittale pari ad euro 1.600,00.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della riduzione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma definitivamente pronunciando così dispone:
1. Riduce la sanzione amministrativa nel minimo editale pari ad euro 1.600,00 previsto dall'art. 258 D.Lgs 152/2006;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 19.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano