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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1591 dell'anno 2018, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Cifaldi, giusta procura in atti;
CP_1
e
(iscrizione Registro Imprese di Lecce n. Controparte_2
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. P.IVA_1 CP_3
succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche tutte facenti capo alla
[...] in forza di atto di fusione per Controparte_4 incorporazione, rappresentata e dall'Avv. Fabrizia De Nigris, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
e
P.I. ), in persona del curatore e legale rappresentante p.t. Controparte_5 P.IVA_2
Dr. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Palummo, giusta procura in atti;
CP_6
-APPELLATO– OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 270/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 07.02.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza
Impugnata 1. Accogliere il presente appello e per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'attore in favore della 2. Confermare la revoca dell'opposto provvedimento monitorio, con tutte le CP_2 conseguenze di legge per quanto ampiamente rappresentato con il presente giudizio;
3. Accertare e dichiarare in ogni caso e per quanto di ragione la nullità, qualora esistente, della clausola bancaria prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anatocistici, delle CMS e competenze varie, applicate in misura ultra-legale e conseguentemente dichiarare la inesigibilità degli stessi e delle ulteriori CMS e competenze varie, per la violazione degli art. 1283 e 1284 del c.c.;
4. Nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo erogato per quanto ampiamente detto;
5. Accertare e dichiarare che per l'intera durata del rapporto di conto corrente il convenuto
[...]
ha indebitamente percepito dal correntista somme non dovute a titolo di interessi CP_7 anatocistici come accertato a mezzo nominato C.T.U.; 6. Accertare il diritto del fallimento alla restituzione delle somme non dovute e conseguentemente condannare la convenuta al rimborso dei maggiori interessi e delle maggiori competenze incassate e che in forza di tale accertamento nulla dovrà essere pagato a garanzia dal presente attore in favore della banca;
7. In linea gradata, compensare i rispettivi crediti e debiti accertati 8. Condannare Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, con
[...] attribuzione allo scrivente avv. anticipatario oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.
Per l'appellata : “in via preliminare, dichiarare l'appello proposto dal dott. Controparte_2
inammissibile ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, rigettare il proposto appello Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento n. 270/18, rigettando tutte le domande anche istruttorie proposte dall'appellante, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese
e compensi di lite.”.
Per l'appellato : “
1. Accogliere l'appello spiegato dall'attore, a cui si è aderito nella CP_5 sua interezza;
2. Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento la proponendo opposizione Controparte_8 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 120/11, emesso a suo carico ed in favore della banca opposta, esponendo: 1) che il decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di € 429.814,53, aveva ad oggetto il presunto saldo di un rapporto bancario invero intestato alla obbligata CP_5 con la banca per effetto di un contratto di mutuo chirografario di cui egli risultava mero avallante a mezzo di emissione di cambiale in bianco;
2) che, per tali motivi, era necessario convenire in giudizio Cont anche la società ; 3) che, in ogni caso, la CTM aveva depositato istanza di ammissione al concordato preventivo e quindi era opportuno sospendere il procedimento sino al perfezionamento di ogni incombente legato a tale procedura concorsuale, atteso che, ove fosse stata accolta la domanda di concordato ed ove la controparte avesse deciso di aderire alla procedura, il procedimento de quo andava annullato;
4) che, invece, ove non si fosse dato luogo al concordato preventivo, l'istituto di credito avrebbe dovuto dare prova della preventiva escussione del debitore principale CTM;
5) che la debitrice principale era titolare di un complesso immobiliare di elevato valore con cui avrebbe potuto far fronte al debito di cui al decreto ingiuntivo.
L'opponente concludeva per la chiamata in causa della CTM, per la successiva sospensione del decreto opposto e per la conseguente e sua definitiva revoca.
Costituitasi, la CTM esponeva: 1) di aver intrattenuto con la banca opposta un rapporto bancario a partire dal 1987, essendo titolare del conto corrente ordinario n. 1290; 2) che il conto corrente era stato caratterizzato, in virtù di usi meramente negoziali, dalla trimestralizzazione degli interessi passivi, senza che mai ella avesse sottoscritto le relative pattuizioni;
3) che, in data 29.12.2009, in ragione dello scoperto bancario, ella sottoscriveva un piano di rientro del debito a mezzo di un prestito finanziario del valore di € 450.000,00, che dunque era causalmente legato alla applicazione di poste debitorie illegittime e maturate nel tempo, e che dunque il titolo era nullo, per mancanza di causa meritevole di tutela;
4) che ella era in concordato preventivo a far data dal 2.5.2011.
La concludeva dunque per l'annullamento del decreto ingiuntivo con conseguente nullità Parte_2 del titolo rappresentato dal mutuo. In via subordinata, chiedeva la rideterminazione del credito previo scomputo delle poste illegittime e la compensazione del credito ingiunto con quanto a lei spettante per effetto della rideterminazione.
Costituitasi, la banca opposta esponeva: 1) che la CTM era già parte del giudizio, essendo stato il decreto emesso anche contro la stessa, ragion per cui era onere dell'opponente evocarla in giudizio;
Cont 2) che le domande riconvenzionali proposte dalla erano improcedibili perché l'opponente non aveva esperito la procedura di mediazione obbligatoria;
3) che l'avallante era comunque Pt_1 obbligato al pagamento del debito ingiunto ai sensi dell'art. 37, comma 2 L. Camb;
4) che i motivi di Cont opposizione proposti dalla erano infondati ed andavano rigettati.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, con ordinanza del 12.9.2012, il Tribunale assegnava termine alla parte opponente per presentare domanda di mediazione.
Esperita, poi, CTU, con sentenza n. 270/2018 emessa in data 6.2.2018, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, accertando che la banca creditrice aveva addebitato illegittimamente ai danni della debitrice la somma di € 101.281,90; rigettava la domanda di nullità Cont del contratto di mutuo, e condannava la e al pagamento in favore della banca Parte_1 dell'importo di € 328.532,63, oltre interessi legali.
Il Tribunale evidenziava dapprima che, avendo la CTM sollevato eccezione di compensazione tra eventuali somme a credito per competenze non dovute e quelle rinvenienti dal saldo del rapporto, e che a tale eccezione si era associato l'avallante senza che la creditrice opposta avesse Pt_1 avanzato nulla in contestazione, il giudizio si risolveva in un controllo delle rispettive posizioni debitorie e creditorie. Successivamente, il giudice di prime cure evidenziava come, laddove fosse accertato, all'esito del giudizio che coinvolgeva il debitore garantito CTM, un debito in misura inferiore da quello ingiunto, tale circostanza avrebbe avuto diretto riflesso anche sulla posizione dell'avallante Pt_1
Nel merito delle domande, il Tribunale conveniva con il metodo utilizzato dal Ctu circa il calcolo degli interessi legali, rideterminati nella misura legale laddove fosse riscontrata l'assenza del contratto e delle relative condizioni economiche, nella misura del tasso BOT, nel caso di mancata pattuizione dei tassi di interesse e nella misura convenzionale ove legittimamente pattuita;
ribadiva altresì la correttezza del calcolo del CTU conseguente all'anatocismo mai effettivamente pattuito, con conseguente rideterminazione del saldo con il criterio della capitalizzazione semplice sino al
26.2.2002, e successivamente con capitalizzazione trimestrale in virtù della relativa pattuizione riscontrata in atti;
analogo giudizio di condivisione veniva effettuato in relazione al metodo di ricalcolo delle poste addebitate a titolo di c.m.s., legittimamente espunte ove non pattuite o pattuite in condizioni non sufficienti alla loro determinatezza;
il giudice rilevava infine la assenza di qualsiasi pattuizione usuraria. Quanto al mutuo, il Tribunale ne valutava la legittimità della causa, anche laddove stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del contraente.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza, censurando – secondo quanto sarà ampiamente esposto – la decisione del Tribunale nella parte in cui non aveva inteso dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato dalla debitrice principale, e le conclusioni a cui era giunto il consulente nominato. Concludeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per la dichiarazione di nullità del mutuo con conseguente revoca del decreto opposto.
Costituitosi, il aderiva integralmente ai motivi di appello proposti dal Controparte_5 Pt_1
Costituitasi, la succeduta in virtù di fusione per Controparte_2 incorporazione alla opposta in primo grado, eccepiva la manifesta infondatezza dell'appello, e nel merito ne chiedeva il rigetto denunciando la infondatezza dei motivi di appello proposti.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui, pur dando atto del dato incontrovertibile per cui il mutuo contratto dalla CTM fosse stato finalizzato a ripianare la esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente a lei intestato, non ne ha dichiarato la nullità, laddove ha invece accertato che la presunta debitoria era inficiata da addebiti illegittimi o comunque superiori alla pretesa economica legittimamente azionabile dalla banca;
in questo caso, ha evidenziato l'appellante, il mutuatario non avrebbe ottenuto alcun beneficio dal prestito erogato, e dunque il contratto sarebbe irrimediabilmente privo di interesse meritevole di tutela, in quanto esulerebbe dallo schema tipico negoziale e dalla funzione economico-sociale che il mutuo assolve, con conseguente nullità per difetto di causa del contratto di mutuo ex art. 1418 e 1325
n. 2 c.c.
Ciò posto, ribadito l'incontestato collegamento negoziale tra i due rapporti (il contratto di mutuo erogato dalla banca in favore della per l'importo di € 450.000,00 e il conto corrente a lei CP_5 intestato con evidente esposizione debitoria alla data di erogazione del mutuo), e la evidente finalità con cui era stato erogato il mutuo, risultano più che condivisibili le motivazioni a sostegno della decisione adottata del giudice di primo grado.
Ed infatti, in linea di principio, deve essere invero esclusa la nullità del contratto di mutuo sotto il profilo della causa in astratto, atteso che – per quanto più volte riferito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte – il contrato di mutuo ben può essere caratterizzato dalla finalità di ripianare una preesistente esposizione debitoria, non essendo previsto quale requisito per la sua validità quello per cui la somma erogata dal soggetto mutuante debba essere necessariamente destinata a fornire liquidità al mutuatario (Cass. 4792/2012, Cass. 9511/2007, Cass. 317/2001).
Tuttavia, una volta accertata la possibilità in astratto di ritenere non viziato il contratto in relazione alla sua genesi ed al collegamento negoziale con il contratto di conto corrente, occorre invece soffermarsi sulla dedotta carenza della causa in concreto del contratto di mutuo in questione, atteso che – a dire dell'appellante, e come risultante dalla CTU disposta - il saldo debitore del conto corrente a cui esso era funzionalmente legato per la sua destinazione, era di fatto il risultato patologico della illegittima applicazione di poste negative rivenienti da clausole nulle, da addebiti illegittimi, come evidenziato nei motivi di opposizione esaminati dal Tribunale, accertati in sede di consulenza, e mai posti in discussione in questa sede.
Ciò posto, la Corte osserva che è noto il principio giurisprudenziale (corte App. Torino, sentenza 1172 del 15.6.2015), per cui ““Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti. Laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle
o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente
(risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo CP_2 versate). In effetti, in tale ipotesi l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo. Ne deriva, altresì, l'illegittimità della segnalazione della posizione del debitore alla Centrale rischi (con ogni conseguenza in punto di risarcimento del danno) “.
Tale principio giurisprudenziale è pienamente condiviso da questa Corte, atteso che la sua validità trova piena conferma logica dalla circostanza per cui la totale inesistenza del debito pregresso (come considerata per effetto della illegittimità delle dinamiche per le quali è maturato in relazione alla indebita e patologica applicazione di tassi, clausole, commissioni e poste negative) spezza in radice la possibilità di identificare una lecita e valida causa concreta nel contratto di finanziamento che è stato stipulato invece proprio per il ripianamento di quella stessa debitoria, che invero non è mai esistita, nella sua interezza, poiché frutto di indebite dinamiche contabili;
il contratto di mutuo, pertanto, sin dalla sua genesi, ha patito l'inesistenza della sua ragion d'essere (intesa quale causa concreta del negozio) con conseguente travolgimento ab origine di qualsiasi effetto pratico relativo all'addebito delle rate finalizzate alla sua restituzione, atteso che l'erogazione della somma mutuata
è avvenuta in esecuzione di un contrato privo della sua ragion d'essere, poichè carente di causa concreta.
Tuttavia, il ragionamento espresso in relazione al tema della “causa in concreto” non è applicabile al caso di specie, atteso che, all'esito del puntuale vaglio dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e relativi alla genesi ed alla determinazione della debitoria a carico della opponente come rinveniente dal contratto di conto corrente, è risultato che la stessa era comunque debitrice, sia pure di una minor somma rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo, essendo rimasto accertato che alla data di stipula del mutuo al fine “lecito” di ripianare la debitoria rinveniente dal conto corrente, tale esposizione fosse comunque esistente sebbene nella misura inferiore rispetto a quella oggetto della ingiunzione di pagamento, pari ad € 328.532,63, essendo stato acclarato che nel corso del rapporto di conto corrente, la banca ha illegittimamente addebitato importi per € 101.281,90, detratti dunque dalla debitoria rinveniente poi dal mutuo ed azionata in via monitoria pari ad € 429.814,53 ( € 429.814,53
- € 101.281,90 = € 328.532,63).
Dunque, in piena applicazione della giurisprudenza richiamata in relazione alla piena legittimità della causa in astratto che lega un contratto di mutuo alla esigenza di ripianare un debito pregresso rinveniente da altro rapporto bancario, il motivo di appello risulta conseguentemente infondato e va respinto.
Con il secondo motivo di appello denominato “sulla accessorietà dell'avallo” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in appello), l'appellante riporta un principio giurisprudenziale in materia di avallo, circa la accessorietà della obbligazione dell'avallante rispetto a quella del debitore principale, senza tuttavia attingere alcun argomento della motivazione della sentenza impugnata, senza censurarne passaggi, senza argomentare in contrasto ad essa e senza proporre decisioni alternative esplicando il ragionamento a loro sostegno. Il motivo è pertanto del tutto inammissibile.
Analoga carenza assoluta ha anche il successivo motivo di appello, denominato “sull'anatocismo o interesse composto”, trattandosi di una disamina dottrinale e giurisprudenziale sulla relativa disciplina, senza che venga mossa alcuna censura specifica alla decisione impugnata, invero neanche menzionata in alcun suo passaggio motivazionale. Il motivo è dunque anch'esso inammissibile.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha inteso censurare le risultanze della CTU, per come transitate nell'impianto motivazionale del Tribunale, ancora una volta argomentando circa la presunta nullità del mutuo per carenza di causa in astratto ed in concreto;
sul punto, valgono le considerazioni già espresse nel vaglio della fondatezza del primo motivo di appello.
L'appellante ha poi lamentato che la debitoria fatta valere in via monitoria dalla banca era affetta da addebiti illegittimi rinvenienti da oneri finanziari non pattuiti, da interessi legali mai previsti pattiziamente e dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tali censure, osserva la
Corte, sono state positivamente vagliate dal Tribunale ed hanno condotto, secondo gli argomenti puntualmente indicati nella motivazione della sentenza, tema per tema, alla rideterminazione del saldo finale con la decurtazione dell'importo di € 101.281,90, come già in precedenza esaminato.
Quanto alla ulteriore doglianza circa l'omesso esame da parte del Tribunale delle contestazioni mosse alla CTU e riportate nella comparsa conclusionale di parte, la Corte rileva che nelle predette memorie ex art. 190 c.p.c., l'opponente non ha mosso alcun rilievo alle risultanze peritali, evidenziando come il CTU, a suo favore, avesse determinato l'importo di € 101.218,90 (ipotesi n. 1) come somma illegittimamente addebitata, chiedendo al Tribunale di aderire a tale rideterminazione dell'importo dovuto (e non nella misura diversa di € 88.662,86, proposta come alternativa dal consulente), come effettivamente il Tribunale ha poi statuito.
La doglianza è dunque priva di pregio, oltre che del tutto contraria alle differenti prospettazioni e conclusioni difensive del primo grado, come accolte dal Tribunale.
L'appello è nel complesso infondato, e va pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.260.000,01 ad €. 520.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1591/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 270/2018 emessa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il 7.2.2018.
3. Condanna l'appellante e l'appellato , in solido fra loro, al pagamento, in favore CP_9 dell'altra parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 17.179,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 1.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano