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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2689 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GIROLDI VALERIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' , sostenendo di avere regolarmente
[...] CP_1 prestato la propria attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, per complessive 101 giornate, nel corso dell'anno 2013, alle dipendenze della società agricola Oro dei Nebrodi S.r.l., con regolare iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'annualità di riferimento. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver legittimamente percepito, a fronte dell'attività svolta, le prestazioni previdenziali spettanti, tra cui l'indennità di disoccupazione agricola, poi oggetto di revoca da parte dell' e richiesta di restituzione mediante atto notificato in CP_1 data 3 agosto 2020. Con il presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'insussistenza dell'indebito e la nullità del provvedimento adottato dall' . CP_2
Costituitosi in giudizio, l' ha sollevato, in via preliminare, eccezione CP_1 di decadenza dall'azione, deducendo che la cancellazione delle giornate lavorative era stata portata a conoscenza del lavoratore mediante pubblicazione dell'apposito elenco sul sito istituzionale dell'ente, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il
16 ottobre 2017. Ha quindi sostenuto che il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, previsto dalla legge, era ampiamente decorso.
L' ha anche contestato, in via subordinata, il merito della pretesa attorea, CP_2 chiedendone il rigetto.
La questione preliminare di decadenza sollevata dalla parte resistente è assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito e deve essere esaminata con priorità, rendendo superfluo ogni approfondimento sulle circostanze relative alla fondatezza della domanda.
L'art. 22 della legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede che il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti adottati dall' è di 120 giorni dalla loro comunicazione o, comunque, dalla loro CP_1 conoscenza da parte dell'interessato. Si tratta di un termine di decadenza di natura sostanziale, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità, e pertanto non
è soggetto a sospensione o interruzione (Cass. civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. civ., Sez. Lav., n. 25892/2009). Ne deriva che il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità della domanda.
Nel caso in esame, la comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli è avvenuta tramite la pubblicazione sul sito web dell' dell'elenco di variazione, tra il 15 settembre e il 16 ottobre CP_1
2017. La normativa di riferimento – segnatamente l'art. 38, comma 7, del D.L. n.
98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 – dispone che tale modalità di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha ritenuto conforme ai principi costituzionali, in particolare all'art. 24 Cost., questa forma di comunicazione, rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto. Ne consegue che il termine per proporre ricorso decorreva, al più tardi, dal
16 ottobre 2017, con scadenza il 13 febbraio 2018. Il presente ricorso, invece, risulta depositato il 30 luglio 2021, e quindi tardivo, non essendo peraltro intervenuto alcun ricorso amministrativo tempestivo idoneo ad interrompere il decorso del termine decadenziale.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine in questione non possa essere prorogato, sospeso o rimesso in termini, trattandosi di decadenza sostanziale. Inoltre, anche eventuali incertezze interpretative o contestazioni di merito non incidono sul rispetto dei termini perentori fissati dalla legge.
Appare pertanto evidente che la domanda proposta è da ritenersi inammissibile, dovendo il giudice limitarsi ad una pronuncia in rito senza entrare nel merito della pretesa.
Tuttavia, si evidenzia che la vicenda in esame si inserisce in un contesto giuridico complesso e oggetto di recenti riforme normative e mutamenti giurisprudenziali. In particolare, il legislatore è intervenuto, con l'art. 43, comma
7, del D.L. n. 76/2020 (convertito nella legge n. 120/2020), modificando l'art. 38, comma 7, del D.L. n. 98/2011, nella parte in cui prevedeva la validità della sola pubblicazione telematica. A seguito di tale modifica, per i provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, è richiesta una comunicazione individuale al lavoratore interessato, mediante PEC, raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la piena conoscibilità dell'atto. Ciò dimostra che il quadro normativo è stato, nel tempo, oggetto di cambiamenti rilevanti, che potrebbero avere inciso sulla percezione della decorrenza dei termini da parte dei cittadini.
Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto della buona fede della parte ricorrente nonché della complessità della normativa in esame, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale determinazione trova fondamento nei principi di equità e proporzionalità e tiene conto della mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che può ragionevolmente aver generato incertezze interpretative nel ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro l' , CP_1
• DICHIARA l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1970, n. 83;
• DISPONE la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo alla complessità della vicenda e all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo