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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22057/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANNAMARIA LIBERTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) al momento della separazione i coniugi non regolavano le rispettive debenze conseguenti allo scioglimento del regime di comunione legale vigente in costanza di matrimonio. I ricorrenti concordano quindi in questa sede che il sig. versi alla signora la somma di €90.000,00 Parte_2 Parte_1
(novantamila,00) a titolo di liquidazione di ogni debenza da essa stessa pretesa in ordine allo scioglimento della comunione legale, anche de residuo, con le seguenti modalità: €45.000,00 con bonifico bancario, alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Tribunale di Brescia;
€45.000,00 sempre con bonifico bancario, in seguito al deposito della pronuncia della sentenza di divorzio.
Si precisa che le disposizioni patrimoniali sopra indicate risultano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
1 All'esito di detti versamenti la signora dichiara di non aver più null'altro a pretendere dal sig. Parte_1 in ordine alle obbligazioni accessorie concordate nella separazione, tra cui il pagamento delle spese Parte_2 mediche (comprese quelle odontoiatriche), dell'assicurazione e della manutenzione dell'auto ad essa intestata.
2) Entrambi i coniugi godono di un reddito da pensione pari ad €1.080,00 mensili ed entrambi non sono intestatari di proprietà immobiliari. La signora corrisponde un canone di locazione pari ad €300,00 Parte_1 mentre il sig. è allo stato ancora residente nella cascina ove veniva gestita l'attività agricola, senza Parte_2 corresponsione di canone di locazione.
Il sig. si impegna quindi a versare alla signora la somma di €50,00 (cinquanta) mensili, Parte_2 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 2 di ogni mese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/10/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO, BS (atto n. 62, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22057/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANNAMARIA LIBERTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) al momento della separazione i coniugi non regolavano le rispettive debenze conseguenti allo scioglimento del regime di comunione legale vigente in costanza di matrimonio. I ricorrenti concordano quindi in questa sede che il sig. versi alla signora la somma di €90.000,00 Parte_2 Parte_1
(novantamila,00) a titolo di liquidazione di ogni debenza da essa stessa pretesa in ordine allo scioglimento della comunione legale, anche de residuo, con le seguenti modalità: €45.000,00 con bonifico bancario, alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Tribunale di Brescia;
€45.000,00 sempre con bonifico bancario, in seguito al deposito della pronuncia della sentenza di divorzio.
Si precisa che le disposizioni patrimoniali sopra indicate risultano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
1 All'esito di detti versamenti la signora dichiara di non aver più null'altro a pretendere dal sig. Parte_1 in ordine alle obbligazioni accessorie concordate nella separazione, tra cui il pagamento delle spese Parte_2 mediche (comprese quelle odontoiatriche), dell'assicurazione e della manutenzione dell'auto ad essa intestata.
2) Entrambi i coniugi godono di un reddito da pensione pari ad €1.080,00 mensili ed entrambi non sono intestatari di proprietà immobiliari. La signora corrisponde un canone di locazione pari ad €300,00 Parte_1 mentre il sig. è allo stato ancora residente nella cascina ove veniva gestita l'attività agricola, senza Parte_2 corresponsione di canone di locazione.
Il sig. si impegna quindi a versare alla signora la somma di €50,00 (cinquanta) mensili, Parte_2 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 2 di ogni mese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/10/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO, BS (atto n. 62, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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