TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/09/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Scandurra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Caltabiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.04.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa n. 3583/2020 emesso dal Tribunale di
Catania il 04.07.2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Mascali, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nate le figlie e Persona_1 Persona_2
oggi entrambe maggiorenni.
[...]
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 04.07.2020 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“a) I coniugi vivranno separati, in particolare il Sig. continuerà ad Parte_1
abitare presso il proprio domicilio sito in Giarre in viale Don L. Sturzo n° 47/C, mentre la sig.ra
in Mascali, via San Gregorio Magno n. 3 ove è residente. Parte_2
b) I coniugi dichiarano di essere autonomi ed indipendenti, essendo rispettivamente operaio presso un'officina di autocarrozzeria e dipendente presso una struttura alberghiera, rinunciando così reciprocamente agli alimenti o a mantenimento, essendo ognuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze.
c) Il sig. relativamente alla propria metà indivisa della casa coniugale sita in Pt_1
Mascali (CT) in via San Gregorio Magno n° 3, ha trasferito alla figlia con atto di Per_1 donazione stipulato in data 25.03.2025 a rogito Notaio di Mascali;
pertanto la Persona_3
sig.ra i obbliga a sostenere mensilmente e per l'intero il residuo mutuo contratto con la Pt_2
Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. .
d) Le figlie nata a [...] l'[...], (cod. fisc. ), e Per_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. ), sono Persona_2 C.F._4
entrambe maggiorenni, autonome ed autosufficiente.
e) Il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire la formale proprietà dell'autovettura Pt_1
Peugeot 107 tg. DC 171 TE o alla figlia o alla sig.ra che provvederà Per_1 Pt_2
all'integrale pagamento delle relative spese presso il competente Ufficio PRA;
mentre la sig.ra si obbliga sin d'ora a trasferire la formale proprietà della Vespa tg BY 02340 al sig. Pt_2
che provvederà all'integrale pagamento delle relative spese presso il competente Ufficio Pt_1
PRA.
f) Tutti gli altri rapporti economici e patrimoniale tra i coniugi sono stati già regolati ed entrambe le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mascali il
12.09.1992 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Mascali al n. 23, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mascali di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL. /EST. IL PRESIDENTE