Art. 68.
Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall' art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101 , sulla quale e' stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:
1950...................................................... 24,50% 1951...................................................... 14 % 1952...................................................... 8,60% 1953...................................................... 8,30% 1954
fino al 31 maggio........................... 5,70% dal 1° giugno............................... 4,20% 1955...................................................... 1,50%
La pensione cosi' liquidata, che non potra' essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.
Nei riguardi degli iscritti ai Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potra' essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore ai 1° gennaio 1956, e' determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall' art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101 , sulla quale e' stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:
1950...................................................... 24,50% 1951...................................................... 14 % 1952...................................................... 8,60% 1953...................................................... 8,30% 1954
fino al 31 maggio........................... 5,70% dal 1° giugno............................... 4,20% 1955...................................................... 1,50%
La pensione cosi' liquidata, che non potra' essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.
Nei riguardi degli iscritti ai Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potra' essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore ai 1° gennaio 1956, e' determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.