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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2578/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2578 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 trattenuta in decisione il 6.03.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
, quale cessionaria dei crediti dei sig.ri Controparte_1 [...]
e , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
dell'avv. TASSONE BRUNO, che la Email_1 rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa via Cardinale Pietro Maffi 6, presso lo studio dell'AVV. VALENTINA MARCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
MATTEO CASTIONI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellata
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con modulo ex art. 4, par. 1, REG CE n. 861/2007, , in qualità Controparte_1 di cessionaria dei crediti vantati da e Parte_1 CP_2
nei confronti di , ha instaurato il procedimento per le controversie
[...] CP_3 di modesta entità dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di euro 800,00 (€ 400,00 per ogni passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 e 7, comma 1, lett. a) del
Regolamento CE 261/2004 in conseguenza del ritardo di 7 ore e 35 minuti del volo n. per la tratta Marrakesh-Pisa dell'8.01.2019 acquistato dai passeggeri con Num_1 contratto di trasporto concluso online avente codice di prenotazione n. K47V8A.
Si è ritualmente costituita che ha eccepito, in via preliminare: - il difetto di CP_3 giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di
Trasporto di - la carenza di legittimazione attiva della società attrice, stante la CP_3 mancata prova dell'avvenuta cessione del credito e comunque la clausola di incedibilità del credito sottoscritta dai passeggeri;
- la carenza di legittimazione ad causam della quale mera mandataria all'incasso non autorizzata all'esercizio dell'attività CP_1 di recupero credito per conto di terzi;
nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, essendo il ritardo del volo dipeso da una circostanza eccezionale quale lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del comparto aereo.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 817/2019 (R.G. 1923/2019), con la quale il Giudice di Pace di Pisa, ritenuto indimostrato l'accoro di cessione del credito fra cedente e cessionaria, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Con atto di citazione in appello, l'attrice soccombente ha impugnato detta sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice di Pace ha affermato che “[…] era onere di parte attrice provare l'esistenza dell'accordo di cessione […]. Il doc. 4 allegato dall'attrice, quale atto di cessione, non è sottoscritto dai soggetti asseritamente cedenti.
L'accordo di cessione del credito tra cedente e cessionario non è dunque dimostrato.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società attrice […]” e chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma
pag. 2/9 della sentenza n 817/2019 del Giudice di Pace di Pisa, resa nel procedimento R.G.
1923/2019, pubblicata il 19.11.19, così provvedere: In via principale – Accertare e
Dichiarare la illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto –
Accogliere la domanda spiegata in primo grado, e Condannare la , in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
800,00 oltre interessi successivi, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 5, 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004. – Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa appellante ha dedotto: - di avere depositato nel fascicolo di primo grado (doc. 4), per un mero errore materiale, una copia della cessione del credito non firmata dai passeggeri;
- che detta cessione era stata tuttavia portata a conoscenza della Compagnia Aerea in quanto allegata alle diffide dalla stessa ricevute;
- che, in materia di trasporto aereo, il ritardo oltre determinate soglie comporta il risarcimento del danno da parte della compagnia a favore del viaggiatore, sul quale incombe un mero onere di allegazione dell'inadempimento del vettore.
In data 29.01.2021 si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
A sostegno della propria posizione, l'appellata ha dedotto, in via preliminare, il mancato raggiungimento della prova dell'avvenuta cessione del credito in favore di e quindi il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, Controparte_1 stante l'inammissibilità della documentazione di cui al doc. 6 allegato all'atto di citazione in appello in quanto prodotta tardivamente. Nel merito, ha riproposto le eccezioni e deduzioni sollevate in primo grado.
L'appellata ha inoltre proposto appello incidentale, con cui ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese ai sensi dell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di
Trasporto di chiedendo all'intestato Tribunale, in riforma della sentenza CP_3 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, di dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore dei Tribunali irlandesi.
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
pag. 3/9 Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.03.2025 e, in parti data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
1.Con l'unico motivo di impugnazione proposto, l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice, ritenendo fondata e assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , ha rigettato la domanda Controparte_1 attorea.
Nel dettaglio, la difesa appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado, assumendo che quest'ultimo, a fronte di un mero errore materiale dell'attrice consistito nella produzione di una copia non sottoscritta del contratto di cessione, avrebbe dovuto fissare udienza ai sensi dell'art 320 comma 4 c.p.c., per consentirle di integrare la documentazione prodotta mediante il deposito del documento debitamente sottoscritto comprovante l'intervenuta cessione del credito.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3. Preliminarmente si osserva che l'onere di provare la propria legittimazione attiva grava sulla parte attrice fin dal momento dell'introduzione del giudizio. Nel caso di specie, la cessione del credito costituiva il presupposto stesso della legittimazione ad agire dell'attrice, sicché l'omessa produzione di un valido titolo di cessione integra un vizio rilevante e impeditivo dell'accoglimento della domanda.
La doglianza dell'appellante relativa alla mancata fissazione dell'udienza ai sensi dell'art 320 comma 4 c.p.c. è priva di pregio.
In primo lugo, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e segnatamente al punto 8.3 del modulo A ex art. 4, par. 1, REG CE n. 861/2007 compilato e sottoscritto dall'appellante, alla domanda “desidera che venga fissata un'udienza” ha barrato la casella “no”. CP_1
Ad ogni modo, si osserva che l'art. 320, comma 4, c.p.c. consente al giudice di fissare udienza per assumere mezzi di prova e quindi per consentire anche ulteriori produzioni documentali quando ciò sia reso necessario dalla attività svolta dalle parti in prima udienza.
Nel caso in esame, il contratto di cessione rappresenta non già un documento meramente integrativo, bensì un elemento costitutivo del diritto azionato e della legittimazione attiva dell'attrice che la stessa aveva l'onere di allegare e provare fin dall'atto introduttivo del pag. 4/9 giudizio. Né può attribuirsi rilievo alla dedotta natura “materiale” dell'errore, trattandosi comunque di una omissione imputabile alla parte e sanzionata, sul piano processuale, con il maturare della preclusione istruttoria.
Pertanto, correttamente il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, avendo la parte attrice omesso di depositare, nei termini di legge, il documento provante la propria legittimazione attiva.
5. Nessun rilievo può essere attribuito alla copia del contratto di cessione del credito, debitamente sottoscritta, prodotta dalla in sede di appello (doc. Controparte_1
6 allegato all'atto di citazione) in quanto trattasi di produzione documentale tardiva e quindi inammissibile, per contrasto con il divieto di ius novorum di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (che ammette, quale unica eccezione, l'impossibilità della parte di produrre un certo documento in primo grado per causa a lei non imputabile).
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato l'esistenza di una causa ostativa alla produzione tempestiva del contratto di cessione sottoscritto, assumendo di aver depositato un contratto di cessione privo delle necessarie sottoscrizioni per “mero errore materiale”.
6. E' del pari infondato l'appello incidentale proposto dalla Compagnia aerea.
Invero, premesso che l'azione esercitata da quale cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati da e nei Parte_1 Controparte_2 confronti di concerne esclusivamente il riconoscimento del diritto dei CP_3 cedenti alla compensazione pecuniaria prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento
261/2004, giova rilevare che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. civile,
S.U. 03.04.2025 n. 8802), la Corte di Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24632/2020; Cass. S.U. n. 33002/2021) formatosi in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18, et al. C. EasyJet Airline Co. Controparte_4
Ltd), ha ribadito che, al fine di stabilire la giurisdizione sulla domanda proposta ai sensi degli artt 5 e 7 del Reg. n. 261/2004, deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al Reg. n. 1215/2012, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina di giurisdizione stabilita dalla Convenzione di Montreal, la quale viene in rilievo soltanto in caso di domanda del risarcimento del danno supplementare eventualmente subito dal pag. 5/9 passeggero. Ciò detto, la Corte di Cassazione ha altresì statuito che, “benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la "Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori", introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia
l'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa "non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale" (sentenza CGUE 11 aprile 2019, C-464/18, CP_3
EU:C:2019:311, punto 28). L'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n.
21622/2017, Cass. S.U. n. 13594/2022)”.
Nella fattispecie, in cui i passeggeri hanno acquistato un viaggio aereo non incluso in un pacchetto turistico comprensivo di ulteriori servizi (es. alloggio), non si applicano le tutele rafforzate di cui all'art 17 par.3 del Regolamento 1215/2012. Pertanto, in applicazione della citata pronuncia, si deve concludere che sottoscrivendo l'art.
2.4 delle
Condizioni Generali di Trasporto di (secondo una modalità conforme al CP_3 requisito della forma scritta, quale quella del “point and click”), essi hanno validamente inteso derogare alla giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese.
Cionondimeno, detta clausola di proroga della giurisdizione accettata dai passeggeri non può essere automaticamente opposta alla società cessionaria odierna appellante.
Invero, la clausola di proroga produce effetti soltanto fra le parti che l'hanno sottoscritta e la cessione del credito non comporta automaticamente il trasferimento dele clausole accessorie processuali del contratto, salvo specifica accettazione del cessionario, come di recente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, nell'ambito di un rinvio ex art. 267 TFUE ha chiarito che: “l'articolo 25 del regolamento (UE) n.
1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
pag. 6/9 materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Nel caso di specie, si esclude che la sia subentrata ai contraenti Controparte_1 iniziali e ) in tutti i loro diritti e Parte_1 Controparte_2 obblighi per cui non trovano applicazione, rispetto a tale società, le clausole delle
Condizioni Generali di Contratto di che indicano quale giudice competente a CP_3 conoscere di eventuali questioni, quello irlandese. Dette clausole trovano applicazione solo nei confronti dei passeggeri e non anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto a tale contratto, quale, appunto, la società cessionaria del diritto di credito del passeggero. Tanto più che nel caso di specie non risulta neppure raggiunta la prova in ordine all'effettiva cessione del credito dei passeggeri in favore dell'appellante, né risulta l'odierna appellante o la abbiano mai prestato il loro consenso ad CP_3 essere reciprocamente vincolate da una simile clausola idonea a radicare la giurisdizione altrove;
ne discende che la pattuizione invocata da può esplicare i propri CP_3 effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro consenso alla stipula del contratto di viaggio, tra cui certamente non rientra l'odierna appellante.
La giurisdizione deve quindi determinarsi in base al combinato disposto degli articoli 4
e 7 del Regolamento 1215/2012, per cui, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, ha correttamente incardinando la giurisdizione dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Pisa quale giudice del luogo di arrivo dell'aereo secondo quanto pag. 7/9 indicato nel titolo di viaggio (Sul punto, la CGUE ha espressamente chiarito che “ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto”.
7. In conclusione, l'appello principale è rigettato, così come l'appello incidentale.
Va pertanto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
8. Le spese del grado d'appello sono compensate nella misura di 1/2 sussistendo parziale soccombenza reciproca, mentre il restante 1/2 è posto a carico dell'appellante, il quale con la propria condotta ha dato luogo al giudizio di primo grado e alla successiva impugnazione.
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione fino a 1.100,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Trattandosi di pronuncia di conferma della sentenza di primo grado, non sono oggetto di esame le spese di primo grado (in assenza di espresso motivo d'appello).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante in via principale e dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame (ex articolo
13 comma 1 quater, DPR n. 115/2002), condanna non esclusa dalla parziale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'appello principale;
- RIGETTA l'appello incidentale;
pag. 8/9 - per l'effetto, CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 817/2019 (R.G.
1923/2019);
- COMPENSA le spese di lite del presente grado nella misura di ½ e CONDANNA la parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, del restante ½ che liquida, per detta, parte in euro 331,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA altresì entrambe le parti (appellante in via principale e appellante in via incidentale) al versamento di un importo pari al doppio del C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater, DPR n. 115/2022.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa il 4/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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