Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4983 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Famous Beach di De ON EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione prot. 0047177/2022 del 1/7/2022, avente ad oggetto la presa d'atto della scadenza della concessione demaniale n. 8/2010 al 31.12.2023;
- degli eventuali provvedimenti aventi ad oggetto la modifica della durata della concessione di cui è titolare la ricorrente, di cui, se effettivamente adottati, non si conoscono gli estremi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Famous Beach di De ON EL il 12/4/2024:
- della delibera commissariale n. 324 del 28 dicembre 2023, pubblicata dal 09/01/2024 al 24/01/2024, avente ad oggetto le «Linee di indirizzo per l'applicazione della legge 05 agosto 2022, n. 118, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive»;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi della società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso e nei motivi aggiunti in epigrafe – con cui sono state impugnate la comunicazione comunale relativa alla scadenza della concessione demaniale nel dicembre 2023 e le linee guida comunali sulla materia – la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, all’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, anche in ragione della normativa sopravvenuta in materia di concessioni demaniali.
La difesa del Comune ha preso atto della dichiarazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente e stante l’intervenuto superamento degli atti impugnati, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia, delle sopravvenienze normative e della complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di VI, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
RA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | AN Di VI |
IL SEGRETARIO