Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I 5 / Z . 4 / A N A 6 R I - 2 T R . S B R I . A . P G L . T E L D U R A REPU02324 /0 1 L B . E I B A D R A D I T T S A E N I 1 T E IN NOME DEL 3 R S 1 N E I - E . A T S N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggebe ur Sezione Tributaria M Dott. Michele CANTILLO - Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere R.G.N. 15047/98 Consigliere Cron.4801 Dott. Mario CICALA - Rel. ConsigliereDott. Simonetta SOTGIU Rep. ha pronunciato la seguente E VARIE DCV Ud. 27/09/00 SENTENZA sul ricorso proposto da: 10 111180 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAPPARIANCA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 7500 LLI CAMPOSARCUNO PAOLO, che lo difende per diritti L. || 16 FEB. 2001 unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura IL CANCELLIERE in calce;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente PORTGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale - controricorrente al Sig. LL 2000 avverso la sentenza n. 83/97 della Commissione per girtti ±1.. 11 2:3:01 1527 tributaria regionale di MILANO, depositata il IL CANCELLIERE -1- 25/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LLI che ha chiesto l'accoglimento del CAMPOSARCUNO, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 15047/98 MATERIA TRIBUTARIA PA/Min. Fin. Ud.27/9/2000 Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza 25 luglio 1997, ha dichiarato inammissibilie,perché intempestivo, l'appello proposto da DI PA avverso la decisione della Commissione Tributaria di 1° grado,che aveva ridotto, per l'anno 19 88 a £.138.893.000- il reddito di partecipazione azionaria accertato nei confronti del PA dall'Ufficio II.DD. di Rho. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in data 28.8.1999 DI PA sulla base di tre motivi. " L'Amministrazione delle Finanze ha prodotto atto di costituzione in giudizio in data 8 marzo 1999. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso, il contribuente adduce la violazione degli artt. 51 e 72 del D.L.vo 546 del 1992,nonché dell'art. 155 c.p.c,per essere stato il termine di impugnazione,pendente alla data di insediamento dell nuove Commissioni tributarie,calcolato dalla Commissione Regionale ricomprendendovi il “ dies a quo”,in violazione della normativa civilistica sul calcolo dei termini,richiamata dal D.L.546/92. Col secondo motivo di ricorso,adducendo la violazione dell'art.42 del DPR 600/73,il ricorrente ribadisce,adducendo la violazione dell'art.42 del DPR 600/73,la censura già svolta nei precedenti gradi di giudizio circa la illegittimità dell'avviso di accertamento,recante la sola indicazione della aliquota massima e minima cui andava soggetto il reddito imponibile. Col terzo motivo,infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la società di capitali, da cui deriva il redddito di partecipazione tassato,a ristretta base azionaria e a gestione tipicamente familiare,senza fornire alcuna prova di tale assunto,così falsamente applicando l'art.5 del DPR 597/73, relativo alla società di persone. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori censure. La decisione di primo grado fu infatti notificata al contribuente il 13 febbraio 1996,in pendenza dei termini derivanti dall'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie, avvenuto il 1° aprile 1996.Da tale insediamento decorreva(art. 72 c.2° D.L.vo 546/92) il termine di sessanta giorni previsto per la proposizione dell'appello, termine dal quale, a' sensi dell'art. 155 c.p.c.,si deve (Cam. 7268/2000) escludere il giorno iniziale, e che andava dunque a scadere il 31 maggio 1996. Essendo stata l'impugnazione del contribuente proposta in tale data, come si rileva dalla sentenza impugnata, essa doveva essere considerata ammissibile. Accolto quindi il primo motivo di ricorso, e dichiarati assorbiti gli altri motivi,cassa ta la sentenza impugnata gli atti vanno rimessi,per il rinnovo del giudizio d'appello, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. E CORTE N Roma, 27 settembre 2000 IL PRESIDENTE O I Z IL CANCELLIERE C1 MA SA Снои A IL RELATORE S P U S DEROSITATO IN CANCELLERIA 16 FEB 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 AL NO